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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37545/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indi ata con la quale la Corte di appello di Potenza, in conferma della sentenza emessa in primo gradc, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 345 comma 2, cod. pèn.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, pur avendo rilevato la genericità dell'atto di appello evidenziandone la scarsezza di contenuti e le carenze, ha effettuato una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, richiamato e preso in esame tutte le deduzioni difensive articolate nel corso del giudizio di primo grado e laconicamente richiamate nell'atto di appello n ordine al profilo soggettivo del reato e alla contraddittorietà delle prove, ed è pervenuta alle c nclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita della regiudicanda, pronunciando una sentenza di conferma della condanna pronunciata dal giudice di primo grado, e non, come assume il ricorrente, una declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanha del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indi ata con la quale la Corte di appello di Potenza, in conferma della sentenza emessa in primo gradc, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 345 comma 2, cod. pèn. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, pur avendo rilevato la genericità dell'atto di appello evidenziandone la scarsezza di contenuti e le carenze, ha effettuato una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, richiamato e preso in esame tutte le deduzioni difensive articolate nel corso del giudizio di primo grado e laconicamente richiamate nell'atto di appello n ordine al profilo soggettivo del reato e alla contraddittorietà delle prove, ed è pervenuta alle c nclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita della regiudicanda, pronunciando una sentenza di conferma della condanna pronunciata dal giudice di primo grado, e non, come assume il ricorrente, una declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanha del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 37545/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris