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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15133/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermatola condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale,a lui ascritto nella veste di amministratore unico della “Agri.

Edil.

Gest.” srl, societàdichiarata fallita il 17 luglio 2014.2.

Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolandocinque motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione.Il primo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,l’inosservanza della legge penale in materia di notificazioni quanto alla ricezione,da parte dell’imputato, delle raccomandate inviategli dal curatore del fallimento.Il secondo motivo deduce vizio di motivazione sulla medesima questione.Il terzo, il quarto e il quinto denunciano l’erronea qualificazione giuridica delfatto e, comunque, un vizio argomentativo in punto di configurabilità del dolospecifico.

La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità che, nell’enucleare glielementi costitutivi della fattispecie di reato in contestazione, pone l’accento sullafinalizzazione dell’azione allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ed evidenziacome tale presupposto non sia stato indagato dal giudice di merito.3.

Il ricorso è inammissibile.4.

Il primo motivo denuncia una ipotetica violazione della disciplinaprocessual-civilistica in tema di notificazioni, non suscettibile di essere ricondottaal vizio invocato di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che riguardal’inosservanza di norme penali sostanziali.Il secondo motivo lamenta un vizio motivazionale sulla medesima eccezionesollevata dinanzi al giudice di merito; vizio non denunciabile in relazione alleasserite violazioni di norme processuali.In ogni caso i due motivi sono inammissibili in quanto vertono su unaquestione del tutto eccentrica rispetto al delitto oggetto di addebito, vale a direquello di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica consistito nellasottrazione o soppressione delle scritture contabili relative agli anni 2008 e 2009,nonché nella omessa tenuta di quelle relative a tutti gli anni successivi, allo scopodi recare pregiudizio ai creditori.Con riguardo a tale condotta è del tutto irrilevante che l’imputato abbia omeno ricevuto le comunicazioni del curatore dato che neppure nel corso del doppiogrado di giudizio di merito ha mai prodotto tali scritture o indicato dove fossero.5.

Gli ulteriori motivi sono, per un verso, generici e, per altro verso,manifestamente infondati.La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d.

“specifica” èintegrata, sotto il profilo materiale, dalla sottrazione o distruzione o falsificazione(totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specificoconsistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recarepregiudizio ai creditori.Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondottanell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n. 2, legge fall.

A tal fine occorre,però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolospecifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie daquella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentaleprevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).La Corte di appello dedica un apposito scrutinio al dolo specifico e ravvisa ilfine di recare pregiudizio ai creditori nella circostanza che la società fallita è statacompletamente svuotata dei suoi beni e che i crediti, che via via andavaaccumulando, sono rimasti tutti insoluti.Tali ragioni non sono confutate dal ricorso che si limita a ricordare la necessitàdi un “dolo specifico”, senza misurarsi con la motivazione sul punto offerta dalgiudice di merito.7.

Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermatola condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale,a lui ascritto nella veste di amministratore unico della “Agri. Edil. Gest.” srl, societàdichiarata fallita il 17 luglio 2014.2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolandocinque motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione.Il primo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,l’inosservanza della legge penale in materia di notificazioni quanto alla ricezione,da parte dell’imputato, delle raccomandate inviategli dal curatore del fallimento.Il secondo motivo deduce vizio di motivazione sulla medesima questione.Il terzo, il quarto e il quinto denunciano l’erronea qualificazione giuridica delfatto e, comunque, un vizio argomentativo in punto di configurabilità del dolospecifico. La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità che, nell’enucleare glielementi costitutivi della fattispecie di reato in contestazione, pone l’accento sullafinalizzazione dell’azione allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ed evidenziacome tale presupposto non sia stato indagato dal giudice di merito.3. Il ricorso è inammissibile.4. Il primo motivo denuncia una ipotetica violazione della disciplinaprocessual-civilistica in tema di notificazioni, non suscettibile di essere ricondottaal vizio invocato di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che riguardal’inosservanza di norme penali sostanziali.Il secondo motivo lamenta un vizio motivazionale sulla medesima eccezionesollevata dinanzi al giudice di merito; vizio non denunciabile in relazione alleasserite violazioni di norme processuali.In ogni caso i due motivi sono inammissibili in quanto vertono su unaquestione del tutto eccentrica rispetto al delitto oggetto di addebito, vale a direquello di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica consistito nellasottrazione o soppressione delle scritture contabili relative agli anni 2008 e 2009,nonché nella omessa tenuta di quelle relative a tutti gli anni successivi, allo scopodi recare pregiudizio ai creditori.Con riguardo a tale condotta è del tutto irrilevante che l’imputato abbia omeno ricevuto le comunicazioni del curatore dato che neppure nel corso del doppiogrado di giudizio di merito ha mai prodotto tali scritture o indicato dove fossero.5. Gli ulteriori motivi sono, per un verso, generici e, per altro verso,manifestamente infondati.La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. “specifica” èintegrata, sotto il profilo materiale, dalla sottrazione o distruzione o falsificazione(totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specificoconsistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recarepregiudizio ai creditori.Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondottanell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n. 2, legge fall. A tal fine occorre,però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolospecifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie daquella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentaleprevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).La Corte di appello dedica un apposito scrutinio al dolo specifico e ravvisa ilfine di recare pregiudizio ai creditori nella circostanza che la società fallita è statacompletamente svuotata dei suoi beni e che i crediti, che via via andavaaccumulando, sono rimasti tutti insoluti.Tali ragioni non sono confutate dal ricorso che si limita a ricordare la necessitàdi un “dolo specifico”, senza misurarsi con la motivazione sul punto offerta dalgiudice di merito.7. Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]
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