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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 32889/2026

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a Carrara il 27/09/1979avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di PisaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si èriportato alla requisitoria scritta e ha chiesto l'accoglimento del ricorso del P.M el'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;sentiti agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto ilrigetto del ricorso del p.m.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza dell’11 maggio 2026, il Tribunale di Pisa, adito daRoberta Rubini ha accolto l'istanza di riesame avverso il decreto emesso dal Gipdel Tribunale di Pisa (del 15 aprile 2026), col quale era stato disposto ilsequestro preventivo di 101 cani, che l'indagata deteneva in spazi inidonei,sottoponendoli a fatiche insopportabili per le caratteristiche etologiche,determinando un sovraffollamento e compressione dello spazio vitale, dei qualidue erano stati sottoposti alla amputazione bilaterale dei padiglioni auricolari ealtri due si presentavano in precarie condizioni di salute, sussistendo il fumuscommissi delicti e il periculum in mora in relazione ai al delitto di cui all’art. 544-ter cod. pen.Secondo il Tribunale del riesame, dovevano essere condivise parte dellecensure sollevate dalla ricorrente: in particolare il sequestro si incentrava sullatotalità dei cani presenti della struttura, senza distinguere quelli di proprietàdell'indagata da quelli appartenenti a terzi; al fine di procedere a sequestro viera stato un utilizzo sproporzionato di uomini e mezzi per pervenire alla solaindividuazione di due barboncini, che avevano subito, peraltro nella nazioned'origine, il taglio delle orecchie, e di altri due cani affetti da patologie per lequali erano stati sottoposti a cure mediche.

In definitiva, trattandosi di un reatopunito a titolo di dolo, non erano emersi nel complesso elementi tali far ritenereintegrata la contestata fattispecie di cui all'art. 544-ter cod. pen.2.

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pisa ha proposto ricorso percassazione avverso la predetta ordinanza, affidato a un unico, articolato, motivocol quale denuncia la natura meramente apparente della motivazione; atteso,quanto al sequestro preventivo dei manufatti abusivi oggetto della contestazioneprovvisoria di cui al capo 1) - artt. 31 e 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 -che il provvedimento, non reca alcuna pronuncia sul punto; analogamente sidispone la restituzione degli animali sulla scorta di motivazioni apodittiche, senzaalcun percorso argomentativo coerente e ragionevole (si cita Sez. 2, n. 49.739del 10/10/2023), considerato che è del tutto immotivata l'affermazione che i duecani malati sarebbero stati sottoposti a cure mediche e, soprattutto, non sipronuncia sulle condizioni di sofferenza psicofisica diffusa e non occasionale deglianimali, riconducibili alle modalità di detenzione e di gestione non idonee, qualicomprovate dall'ampia produzione documentale versata in atti dalla pubblicaaccusa, comprensiva di varie relazioni di veterinari ed esperti cinofili, dell'AziendaAsl locale, della Provincia e di altri Enti pubblici.Deduce da ultimo che esula dalla cognizione del Giudice del riesameeffettuare un giudizio anticipato sulla responsabilità, quale quello operato conspecifico riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo, osservato che ai finidella applicazione della misura cautelare reale si richiede la sussistenza nelfumus del commesso reato e non già di un quadro di gravità indiziaria (cfr Sez.3, n. 38.850 del 4 dicembre 2017).3.

Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di annullare con rinviol'ordinanza impugnata in quanto il Tribunale non si è confrontato in motivazionecon la documentazione depositata all’udienza, dalla quale avrebbe potutoemergere una diversa soluzione.4.

Il difensore, ha depositato articolata memoria con la quale haconfutato l’affermata ricorrenza del fumus commisi delicti e del periculum inmora, quale prospettata dal ricorrente, in quanto non corroborata da datioggettivi ed anzi, in parte, smentita dalla documentazione prodotta; nonsottaciuto, da una parte, il conflitto di interessi in cui verserebbe l'autrice dellerelazioni etologiche, vicepresidente dell’ENPA (Ente nazionale protezioneanimali), altresì nominata custode giudiziaria, e, dall’altra, l'uso spropositato dimezzi e persone in relazione ad una verifica fiscale su un allevamento di cani, dicontro alla natura frettolosa con cui è stato svolto l'accertamento, tale per cui sirileva una significativa differenza nel numero degli animali oggetto di sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2.

Va ribadito il costante insegnamento di questa Corte secondo cui ilricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame dimisure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per solaviolazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores iniudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali darendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o deltutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (vedasi Sez.

U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692;conf.

Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez.2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito soloper violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato siadel tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimiper rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dalgiudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele,Rv. 254893).

Per motivazione assente deve intendersi quella che mancafisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del04/08/1998, n.m.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del19/01/2012, Rv. 252898).

La motivazione apparente, invece, è solo quella che«non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorsoargomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momentiesplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1,n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, attesol'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque amancare un elemento essenziale dell'atto.2.

Nello specifico la motivazione del provvedimento impugnato,caratterizzata da estrema sintesi, non illustra in modo adeguato e sufficiente ilragionamento che ha determinato l'accoglimento del riesame e condotto alladecisione del dissequestro degli animali, limitandosi a dare atto, in termini nonmeglio specificati, dell'uso sproporzionato di mezzi e uomini e dell'individuazione,rispetto alla totalità dei cani presenti nell'allenamento, di appena quattro animali(due barboncini sottoposti al taglio delle orecchie e altri due cani affetti dapatologie) presentanti criticità asseritamente superate o irrilevanti, senzaminimamente accennare alle condizioni e caratteristiche della struttura presso laquale era ricoverato un numero significativo di cani (101 secondo l'imputazioneprovvisoria, ovvero un numero leggermente inferiore, pari a 87, secondo quantoindicato nella memoria difensiva che rinvia a un verbale della Guardia di finanza,comunque non presente in atti) custoditi, secondo l'imputazione cautelare (capo2), in spazi sovraffollati e inidonei e per questo sottoposti a fatiche insopportabiliper le loro caratteristiche etologiche.Inoltre, l'ordinanza del Tribunale di Pisa, pur esprimendosi nella partedispositiva in termini di integrale accoglimento della richiesta di riesame, senzaeffettuare distinzioni, non contiene alcuna indicazione in ordine alla sorte delsequestro preventivo di alcuni manufatti, secondo l'imputazione provvisoriaabusivamente realizzati (capo 1), oggetto del medesimo provvedimento delGiudice per le indagini preliminari.3.

Nella fattispecie di cui all'art. 544-ter cod. pen., contestata nel caso inesame, vengono in rilievo l'insopportabilità delle condizioni imposte all'animalerispetto alle caratteristiche etologiche dello stesso (Sez. 3, n. 4332 del23/09/2025, dep. 2026, Rv. 289407 - 02; Sez. 5, n. 20221 del 11/04/2022, Rv.283079 - 01) caratterizzate dall'ulteriore presupposto della crudeltà o dellamancanza di necessità, nonché dalla causazione di lesioni o sottoposizione asevizie, comportamenti, fatiche, lavori insopportabili (Sez. 3, n. 10163 del03/10/2017 dep. 2018, Rv. 272621 - 01), distinguendosi per questo dall'ipotesicontravvenzionale di cui all'art. 727, comma 2, cod. pen., che sanziona l'ipotesicolposa residuale in cui sono imposte agli animali gravi sofferenze conseguentialla detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura.4.

Va, in secondo luogo, evidenziato, alla luce dell'ambiguo passaggiomotivazionale in cui si ribadisce la natura dolosa della fattispecie di cui all'art.544-ter cod. pen. e, in termini assertivi, l'insussistenza di elementi tali dafondare la astratta configurabilità della fattispecie, che in sede di riesame dimisure cautelari reali, se non è precluso al Tribunale di valutare incidentalmentela sussistenza, sotto il profilo del fumus commissi delicti, di tutti gli elementicostitutivi del reato, quanto al coefficiente psicologico del reato, l’esame deveessere limitato alla sussistenza di elementi che, ictu oculi, ne escludano lasussistenza (si vedano Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015 - 01; Sez.2, n. 18331 del 22/04/2016; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014 Cc., Rv. 259337 -Il sequestro preventivo è, poi, legittimamente disposto in presenza di unreato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamentodella presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell’elemento psicologico, attesoche la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura cautelarereale. (Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019, Pucci, Rv. 276015; Sez. 1, n. 18491 del30/01/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv.259337; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279; Sez. 6, n.45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; tra le sentenze non massimate: Sez.3, n. 16086 del 13/02/2025, Silvestri; Sez. 3, n. 2390 del 03/12/2024, Camuffo;Sez. 3, n. 11087 del 04/02/2022, Moscaritolo; Sez. 3, n. 23359 del 22/04/2021,Caterino).

La citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha in proposito precisato che, «in tema dimisure cautelari reali, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza a carico della persona nei cui confronti viene disposta la misura eche i gravi indizi di colpevolezza che giustificano una misura cautelare personalesono cosa diversa dal fumus commissi delicti a fondamento del sequestropreventivo, concernendo, quest’ultimo, la pertinenza del bene al reato el’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato dei fatti contestati,indipendentemente dalla loro riferibilità soggettiva».

Rinvia, in proposito, a Sez.2, n. 5472 del 15/11/1999, Coppola, Rv. 215089, secondo cui «in tema dicondizioni generali di applicabilità, le misure cautelari personali vanno distinte daquelle reali, sia in funzione degli interessi coinvolti, sia in quanto nella misuracautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa in sé che giustifical’imposizione della misura stessa e per questa ragione, la misura de qua, purraccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, puòprescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendoontologicamente legata non necessariamente all’autore del reato, bensì alla cosa,che viene riguardata dall’ordinamento come strumento, la cui libera disponibilitàpuò rappresentare una situazione di pericolo; con la conseguenza che la verificadella legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale nondovrà mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa, madovrà limitarsi all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad unsoggetto in una determinata ipotesi di reato».5.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere, pertanto, accolto, el'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Pisa indiversa composizione per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertàvalutativa, ma nel rispetto dei principi sopra esposti.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pisacompetente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Carrara il 27/09/1979avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di PisaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si èriportato alla requisitoria scritta e ha chiesto l'accoglimento del ricorso del P.M el'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;sentiti agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto ilrigetto del ricorso del p.m.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza dell’11 maggio 2026, il Tribunale di Pisa, adito daRoberta Rubini ha accolto l'istanza di riesame avverso il decreto emesso dal Gipdel Tribunale di Pisa (del 15 aprile 2026), col quale era stato disposto ilsequestro preventivo di 101 cani, che l'indagata deteneva in spazi inidonei,sottoponendoli a fatiche insopportabili per le caratteristiche etologiche,determinando un sovraffollamento e compressione dello spazio vitale, dei qualidue erano stati sottoposti alla amputazione bilaterale dei padiglioni auricolari ealtri due si presentavano in precarie condizioni di salute, sussistendo il fumuscommissi delicti e il periculum in mora in relazione ai al delitto di cui all’art. 544-ter cod. pen.Secondo il Tribunale del riesame, dovevano essere condivise parte dellecensure sollevate dalla ricorrente: in particolare il sequestro si incentrava sullatotalità dei cani presenti della struttura, senza distinguere quelli di proprietàdell'indagata da quelli appartenenti a terzi; al fine di procedere a sequestro viera stato un utilizzo sproporzionato di uomini e mezzi per pervenire alla solaindividuazione di due barboncini, che avevano subito, peraltro nella nazioned'origine, il taglio delle orecchie, e di altri due cani affetti da patologie per lequali erano stati sottoposti a cure mediche. In definitiva, trattandosi di un reatopunito a titolo di dolo, non erano emersi nel complesso elementi tali far ritenereintegrata la contestata fattispecie di cui all'art. 544-ter cod. pen.2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pisa ha proposto ricorso percassazione avverso la predetta ordinanza, affidato a un unico, articolato, motivocol quale denuncia la natura meramente apparente della motivazione; atteso,quanto al sequestro preventivo dei manufatti abusivi oggetto della contestazioneprovvisoria di cui al capo 1) - artt. 31 e 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 -che il provvedimento, non reca alcuna pronuncia sul punto; analogamente sidispone la restituzione degli animali sulla scorta di motivazioni apodittiche, senzaalcun percorso argomentativo coerente e ragionevole (si cita Sez. 2, n. 49.739del 10/10/2023), considerato che è del tutto immotivata l'affermazione che i duecani malati sarebbero stati sottoposti a cure mediche e, soprattutto, non sipronuncia sulle condizioni di sofferenza psicofisica diffusa e non occasionale deglianimali, riconducibili alle modalità di detenzione e di gestione non idonee, qualicomprovate dall'ampia produzione documentale versata in atti dalla pubblicaaccusa, comprensiva di varie relazioni di veterinari ed esperti cinofili, dell'AziendaAsl locale, della Provincia e di altri Enti pubblici.Deduce da ultimo che esula dalla cognizione del Giudice del riesameeffettuare un giudizio anticipato sulla responsabilità, quale quello operato conspecifico riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo, osservato che ai finidella applicazione della misura cautelare reale si richiede la sussistenza nelfumus del commesso reato e non già di un quadro di gravità indiziaria (cfr Sez.3, n. 38.850 del 4 dicembre 2017).3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di annullare con rinviol'ordinanza impugnata in quanto il Tribunale non si è confrontato in motivazionecon la documentazione depositata all’udienza, dalla quale avrebbe potutoemergere una diversa soluzione.4. Il difensore, ha depositato articolata memoria con la quale haconfutato l’affermata ricorrenza del fumus commisi delicti e del periculum inmora, quale prospettata dal ricorrente, in quanto non corroborata da datioggettivi ed anzi, in parte, smentita dalla documentazione prodotta; nonsottaciuto, da una parte, il conflitto di interessi in cui verserebbe l'autrice dellerelazioni etologiche, vicepresidente dell’ENPA (Ente nazionale protezioneanimali), altresì nominata custode giudiziaria, e, dall’altra, l'uso spropositato dimezzi e persone in relazione ad una verifica fiscale su un allevamento di cani, dicontro alla natura frettolosa con cui è stato svolto l'accertamento, tale per cui sirileva una significativa differenza nel numero degli animali oggetto di sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Va ribadito il costante insegnamento di questa Corte secondo cui ilricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame dimisure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per solaviolazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores iniudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali darendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o deltutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692;conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez.2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito soloper violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato siadel tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimiper rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dalgiudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele,Rv. 254893). Per motivazione assente deve intendersi quella che mancafisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del04/08/1998, n.m.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del19/01/2012, Rv. 252898). La motivazione apparente, invece, è solo quella che«non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorsoargomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momentiesplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1,n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, attesol'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque amancare un elemento essenziale dell'atto.2. Nello specifico la motivazione del provvedimento impugnato,caratterizzata da estrema sintesi, non illustra in modo adeguato e sufficiente ilragionamento che ha determinato l'accoglimento del riesame e condotto alladecisione del dissequestro degli animali, limitandosi a dare atto, in termini nonmeglio specificati, dell'uso sproporzionato di mezzi e uomini e dell'individuazione,rispetto alla totalità dei cani presenti nell'allenamento, di appena quattro animali(due barboncini sottoposti al taglio delle orecchie e altri due cani affetti dapatologie) presentanti criticità asseritamente superate o irrilevanti, senzaminimamente accennare alle condizioni e caratteristiche della struttura presso laquale era ricoverato un numero significativo di cani (101 secondo l'imputazioneprovvisoria, ovvero un numero leggermente inferiore, pari a 87, secondo quantoindicato nella memoria difensiva che rinvia a un verbale della Guardia di finanza,comunque non presente in atti) custoditi, secondo l'imputazione cautelare (capo2), in spazi sovraffollati e inidonei e per questo sottoposti a fatiche insopportabiliper le loro caratteristiche etologiche.Inoltre, l'ordinanza del Tribunale di Pisa, pur esprimendosi nella partedispositiva in termini di integrale accoglimento della richiesta di riesame, senzaeffettuare distinzioni, non contiene alcuna indicazione in ordine alla sorte delsequestro preventivo di alcuni manufatti, secondo l'imputazione provvisoriaabusivamente realizzati (capo 1), oggetto del medesimo provvedimento delGiudice per le indagini preliminari.3. Nella fattispecie di cui all'art. 544-ter cod. pen., contestata nel caso inesame, vengono in rilievo l'insopportabilità delle condizioni imposte all'animalerispetto alle caratteristiche etologiche dello stesso (Sez. 3, n. 4332 del23/09/2025, dep. 2026, Rv. 289407 - 02; Sez. 5, n. 20221 del 11/04/2022, Rv.283079 - 01) caratterizzate dall'ulteriore presupposto della crudeltà o dellamancanza di necessità, nonché dalla causazione di lesioni o sottoposizione asevizie, comportamenti, fatiche, lavori insopportabili (Sez. 3, n. 10163 del03/10/2017 dep. 2018, Rv. 272621 - 01), distinguendosi per questo dall'ipotesicontravvenzionale di cui all'art. 727, comma 2, cod. pen., che sanziona l'ipotesicolposa residuale in cui sono imposte agli animali gravi sofferenze conseguentialla detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura.4. Va, in secondo luogo, evidenziato, alla luce dell'ambiguo passaggiomotivazionale in cui si ribadisce la natura dolosa della fattispecie di cui all'art.544-ter cod. pen. e, in termini assertivi, l'insussistenza di elementi tali dafondare la astratta configurabilità della fattispecie, che in sede di riesame dimisure cautelari reali, se non è precluso al Tribunale di valutare incidentalmentela sussistenza, sotto il profilo del fumus commissi delicti, di tutti gli elementicostitutivi del reato, quanto al coefficiente psicologico del reato, l’esame deveessere limitato alla sussistenza di elementi che, ictu oculi, ne escludano lasussistenza (si vedano Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015 - 01; Sez.2, n. 18331 del 22/04/2016; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014 Cc., Rv. 259337 -Il sequestro preventivo è, poi, legittimamente disposto in presenza di unreato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamentodella presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell’elemento psicologico, attesoche la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura cautelarereale. (Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019, Pucci, Rv. 276015; Sez. 1, n. 18491 del30/01/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv.259337; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279; Sez. 6, n.45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; tra le sentenze non massimate: Sez.3, n. 16086 del 13/02/2025, Silvestri; Sez. 3, n. 2390 del 03/12/2024, Camuffo;Sez. 3, n. 11087 del 04/02/2022, Moscaritolo; Sez. 3, n. 23359 del 22/04/2021,Caterino). La citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha in proposito precisato che, «in tema dimisure cautelari reali, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza a carico della persona nei cui confronti viene disposta la misura eche i gravi indizi di colpevolezza che giustificano una misura cautelare personalesono cosa diversa dal fumus commissi delicti a fondamento del sequestropreventivo, concernendo, quest’ultimo, la pertinenza del bene al reato el’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato dei fatti contestati,indipendentemente dalla loro riferibilità soggettiva». Rinvia, in proposito, a Sez.2, n. 5472 del 15/11/1999, Coppola, Rv. 215089, secondo cui «in tema dicondizioni generali di applicabilità, le misure cautelari personali vanno distinte daquelle reali, sia in funzione degli interessi coinvolti, sia in quanto nella misuracautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa in sé che giustifical’imposizione della misura stessa e per questa ragione, la misura de qua, purraccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, puòprescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendoontologicamente legata non necessariamente all’autore del reato, bensì alla cosa,che viene riguardata dall’ordinamento come strumento, la cui libera disponibilitàpuò rappresentare una situazione di pericolo; con la conseguenza che la verificadella legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale nondovrà mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa, madovrà limitarsi all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad unsoggetto in una determinata ipotesi di reato».5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere, pertanto, accolto, el'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Pisa indiversa composizione per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertàvalutativa, ma nel rispetto dei principi sopra esposti. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pisacompetente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 32889/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris