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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06325/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentato furto pluriaggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - al mancato proscioglimento per difetto di querela, in considerazione della ritenuta equivalenza delle circostanze aggravanti contestate e ritenute; - alla ritenuta colpevolezza dell'imputato in base alla sola individuazione delle sue impronte dattiloscopiche; - alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; - alla mancata indicazione della diminuzione di pena per l'ipotesi tentata; - al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee fissato in termini di sola equivalenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - I primi quattro motivi sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - la colpevolezza del prevenuto poggiava sulla individuazione delle sue impronte sul lucernaio e sul pannello in vetro posti negli immediati pressi di quello infranto in assenza di una ragione versione alternativa del fatto; - il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. non incide né sulla procedibilità del delitto né sui limiti editali della pena che consente l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; - l'omessa indicazione della diminuzione di pena per l'ipotesi tentata non era stata proposta in appello, secondo la sintesi dei motivi rinvenibile nella sentenza t impugnata, e comunque la pena base era stata fissata già incorporando la medesima. 2 - L'ultimo motivo è inammissibile perché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini Stef7 .1,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentato furto pluriaggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - al mancato proscioglimento per difetto di querela, in considerazione della ritenuta equivalenza delle circostanze aggravanti contestate e ritenute; - alla ritenuta colpevolezza dell'imputato in base alla sola individuazione delle sue impronte dattiloscopiche; - alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; - alla mancata indicazione della diminuzione di pena per l'ipotesi tentata; - al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee fissato in termini di sola equivalenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - I primi quattro motivi sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - la colpevolezza del prevenuto poggiava sulla individuazione delle sue impronte sul lucernaio e sul pannello in vetro posti negli immediati pressi di quello infranto in assenza di una ragione versione alternativa del fatto; - il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. non incide né sulla procedibilità del delitto né sui limiti editali della pena che consente l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; - l'omessa indicazione della diminuzione di pena per l'ipotesi tentata non era stata proposta in appello, secondo la sintesi dei motivi rinvenibile nella sentenza t impugnata, e comunque la pena base era stata fissata già incorporando la medesima. 2 - L'ultimo motivo è inammissibile perché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini Stef7 .1,
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