CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25813/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rovvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 3 dicembre 2025 la Corte di appello di Caltanissettaconfermava la decisione con la quale il primo Giudice aveva condannatoGuglielmo [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci mesi, quindici giorni di reclusione e 467,00euro di multa per i reati ex artt. 474 e 648 cod. pen.2. Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia,chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata in ragione di tre motivi.2.1. Vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per ilreato di ricettazione per mancata individuazione della condotta tipica.La sentenza di primo grado si è fondata sulla mera disponibilità dei benisenza alcuna ricostruzione del momento acquisitivo né indicazione degli elementida cui desumere una condotta di ricezione o acquisto da terzi.La detenzione e la vendita dei capi di abbigliamento risultano semmaicoerenti con la fattispecie di cui all'art. 474 cod. pen. per la quale l'imputato èstato ritenuto responsabile, ma non consentono di per sé di desumere l'avvenutoacquisto o la ricezione da terzi richiesti dall’art. 648 cod. pen.La motivazione non consente di verificare se la responsabilità sia stataaffermata in base a una effettiva condotta tipica ovvero a una mera situazione difatto, risultando non intelligibile nel suo sviluppo logico, vizio che emerge conparticolare evidenza avuto riguardo ai gioielli sequestrati.Anche l'argomentazione della sentenza di appello è viziata sul piano logicoperché la natura illecita dei beni è stata desunta dalla modalità di vendita,mentre quest'ultima viene qualificata come illegale proprio in ragione dellapresunta illiceità dei beni: il ragionamento assume come premessa ciò cheavrebbe dovuto costituire oggetto di dimostrazione, risolvendosi in una evidentecircolarità.La dichiarazione difensiva sul possesso dei gioielli ha introdotto una possibilespiegazione alternativa della disponibilità dei beni non confutata medianteelementi concreti.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca permancato accertamento del nesso di pertinenzialità tra i beni ablati e il reato.Le sentenze di merito hanno disposto la confisca delle somme di denaro e laconfisca e distruzione dei capi di abbigliamento senza specificare l'importo deldenaro, il titolo della confisca e le ragioni del collegamento tra i beni e il reato.La qualificazione come profitto è formulata in termini meramente ipotetici.2.3. Vizio di motivazione per travisamento del dato fattuale relativo allatitolarità della partita IVA.La Corte di appello ha ribadito che l'imputato era privo di partita IVA,affermazione che risulta incompatibile con il contenuto degli atti, dai qualiemerge la produzione della documentazione fiscale.Il dato è stato valorizzato dalla Corte d'appello quale indice della illiceitàdell'attività svolta, incidendo direttamente sulla struttura del ragionamento postoa fondamento della responsabilità.3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, inmancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art.611, commi 1-bis e 1-ter, del codice di rito.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, alle quali hareplicato il difensore insistendo nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente al capo inerente alla ricettazione deigioielli.2. Quanto alla ricettazione della merce posta in vendita, i Giudici di merito,con argomentazioni conformi, hanno evidenziato elementi indicativi dellaconsapevolezza in capo all’imputato della contraffazione dei marchi apposti (sitrattava di capi di abbigliamento griffati con ben quindici marchi diversi), quali lamancanza della licenza e di documenti fiscali come fatture o bolle diaccompagnamento, la omessa indicazione delle modalità di pagamento el’assenza soprattutto dell’allegazione di dati potenzialmente idonei a dimostrarela sussistenza di un rapporto commerciale lecito e, quindi, della buona fede.Con questi dati la difesa non si è confrontata, risultando del tutto residuale edi per sé non significativo quello dell’apertura di una partita IVA, indicato nelterzo motivo di ricorso, neppure considerato nella motivazione del primo Giudice(pagg. 5-6).È poi evidente che, prima di detenere la merce contraffatta, l’imputatol’aveva acquistata o comunque ricevuta, come contestato nel capo d’accusa,cosicché il primo motivo di ricorso, in parte qua, risulta manifestamenteinfondato.Con fondamento, quindi, la sentenza impugnata, argomentando in ordinealla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, ha richiamato il principio, datempo consolidato in giurisprudenza, secondo il quale la prova dellaconsapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi daqualsiasi elemento e quindi anche dalla mancata o non attendibile indicazionedella provenienza della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice della volontàdi occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 – 01; Sez. 3, n. 43085 del 05/07/2019, DeLisi, Rv. 276935 – 01; Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666 –01; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01; Sez. 2, n. 20193del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 – 01).Come evidenziato dalle Sezioni Unite, in questo modo «non si richiedeall’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto difornire un’attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime,assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione dielementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le partie per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati daparte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento»(Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, cit.; in senso conforme vds., ad es., Sez. 2,n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01 nonché, da ultimo, Sez. 5, n.22552 del 26/05/2026, B., non mass.).Va altresì ribadito che il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di doloeventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agentedella concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativaaccettazione del rischio, qualora egli non si sia limitato a una semplice mancanzadi diligenza nel verificare la provenienza della cosa (Sez. U, n. 12433 del26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 – 01; da ultimo vds. Sez. 2, n.18546 del 24/04/2026, Simion, non mass.).3. Il secondo motivo inerente alla confisca disposta dal primo Giudice – comerisulta dall’atto di appello, dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso – erastato proposto solo nel corso della discussione, quando la difesa si era limitata achiedere la restituzione dei beni in sequestro; pertanto esso non era statoritualmente devoluto con il gravame.Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall’art. 609, comma2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazionequestioni non ritualmente devolute al giudice di appello, ad eccezione di quellerilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbestato possibile proporre in precedenza. Ne consegue che «le censure formulateper la prima volta con il ricorso per cassazione hanno ad oggetto “punti delladecisione” ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilitàin forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum» (così, daultimo, Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470 – 01;in precedenza vds., ad es., Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306– 01; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903 – 01; Sez. 3, n.57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869 – 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017,Galdi, Rv. 270316 – 01).4. La confisca, però, non ha riguardato i gioielli (un anello, un bracciale e unpaio di orecchini) “presumibilmente in oro bianco”, come si legge nel verbale disequestro, che l’imputato dichiarò nell’immediatezza appartenere alla moglie.Su detti beni nulla è stato disposto dai Giudici di merito.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini dellaconfigurabilità del reato di ricettazione, non è necessaria la ricostruzione delreato presupposto in tutti i suoi elementi storico-fattuali, essendo sufficiente cheesso sia individuato almeno nella sua tipologia e che la provenienza illecita delbene risulti da prove logiche.Nel caso di specie, però, il reato presupposto non è stato individuato,neanche genericamente, e neppure è stato indicato un solo elemento probatorio,sia pure di ordine logico, dimostrativo della provenienza illecita dei pochi preziosidetenuti da [OSCURATO:PERSONA].In relazione alla ricezione di tali beni, dunque, la sentenza impugnata vaannullata per insussistenza del fatto, con la conseguente restituzione dei gioielliin sequestro all’imputato.Poiché la ricettazione ha riguardato solo la merce contraffatta, il reato risultameno grave e conseguentemente la pena va rideterminata dalla Corte di appello. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato diricettazione dei gioielli perché il fatto non sussiste e ne dispone la restituzioneall'imputato. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione diresponsabilità.Rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte diappello di Caltanissetta.Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod. proc. pen.Così deciso il 02/07/2026.Il Presidente estensorePiero [OSCURATO:PERSONA]Agostini