CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 29355/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Tribunale di Catania;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimentoimpugnato;udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Vannetiello, difensori di fiducia [OSCURATO:PERSONA], che, illustrando i motivi diricorso, ne hanno chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, in funzione diTribunale per il riesame, ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcereemessa in data 20/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diCatania.1.1. La misura cautelare è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] a tutela delleesigenze cautelari riconnesse al pericolo di recidivanza specifica e in relazione allaviolazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90, in ipotesi d’accusa commesso nel periodocompreso tra dicembre 2023 e settembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari aveva viceversa rigettato la richiesta di applicazione di misurecoercitive in relazione all’ulteriore addebito – di violazione dell’art. 74 d.P.R. n.309/90 – per cui [OSCURATO:PERSONA] è comunque sottoposto ad indagini preliminari.In particolare, ad [OSCURATO:PERSONA] – che vive in Calabria, nella zona delvibonese – è ascritto il ruolo di fornitore di sostanza stupefacente acquistata daun sodalizio criminale operativo in Sicilia, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]. Loschema operativo che ha contraddistinto le varie consegne – in ipotesi d’accusa,nell’ordine di 5-7 chilogrammi di cocaina per volta – vedeva alcuni corrieriprelevare lo stupefacente in Calabria (nella località di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ovePrestanicola è nato e ove dimora la madre del ricorrente); dopo la consegna dellostupefacente ai corrieri, avveniva la consegna ai destinatari, poi seguita dalpagamento del danaro a favore di [OSCURATO:PERSONA]. Le forniture ascritte a Prestanicolasi sarebbero consumate nel periodo compreso tra il dicembre 2023 e il settembre2024.1.2. Gli elementi indiziari valorizzati nel provvedimento applicativo e in quelloimpugnato sono rappresentati dalle risultanze dell’attività di intercettazione, davideoriprese, dall’analisi dei tabulati telefonici, dal monitoraggio e tracciamentotramite GPS del posizionamento delle persone di interesse investigativo,dall’analisi di alcune banche dati (tra esse: il [OSCURATO:PERSONA] NazionaleTarghe e Transiti, SCNTT); secondo i provvedimenti di merito, assumono inoltrerilievo – in chiave di riscontro dell’ipotesi accusatoria – alcuni arresti, alcunisequestri di stupefacente e di cellulari, effettuati nei confronti di alcuni corrieri.1.3. Il Tribunale per il riesame di Catania ha ravvisato la sussistenza di graviindizi di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una ricostruzioneche può essere schematizzata come segue:(i) sono documentati rapporti personali e diretti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ilcapo del sodalizio; si tratta – secondo i giudici di merito – di rapporti che nasconoper il comune coinvolgimento nel narco-traffico e che non possono essere spiegaticon una pregressa relazione di amicizia tra le due famiglie (ordinanza impugnata,pag. 11);(ii) detti rapporti diretti sono documentati anche in concomitanza con dueconsegne di stupefacente: in data 16-17 marzo e in data 12-14 aprile, Prestanicolasi reca a fare visita a [OSCURATO:PERSONA] (senza preavviso, circostanza che porta a ritenerel’esistenza, tra i due, di altri canali di comunicazione non monitorati dagliinquirenti), in concomitanza con due consegne di stupefacente (una delle qualiporterà anche all’arresto del corriere [OSCURATO:PERSONA], nella flagrante detenzione di 6 Kg.di cocaina, in data 17 marzo 2024); ma è anche documentata una trasferta – afine settembre 2024 – di [OSCURATO:PERSONA] a Filandri, nei pressi dell’abitazione diPrestanicola;(iii) [OSCURATO:PERSONA] era altresì in contatto con [OSCURATO:PERSONA] (che, secondola ricostruzione degli inquirenti, è il braccio destro di [OSCURATO:PERSONA]); le indaginidocumentano diversi incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale – in alcunidi tali incontri – avrebbe anche corrisposto il prezzo di precedenti consegne alfornitore; vengono menzionati alcuni incontri di persona tra i due in data21/12/2023 e in data 10/01/2024 (con controlli effettuati dai Carabinieri di SanGregorio di [OSCURATO:PERSONA]) e un incontro di persona avvenuto il 18/03/2024 (il giornodopo l’arresto del corriere [OSCURATO:PERSONA]), sempre a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (ricostruitograzie all’attività di intercettazione e la localizzazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] la ricostruzione dei giudici di merito – era destinato a pagare comunquela consegna dello stupefacente, nonostante l’avvenuto arresto del corriere(ordinanza impugnata, pag. 9);(iv) [OSCURATO:PERSONA] è risultato anche in contatto con alcuni corrieri, essendodocumentata la presenza di contatti telefonici e tramite whatsapp tra il ricorrentee i corrieri [OSCURATO:PERSONA] (come detto arrestato il 17/03/2024, nella flagrante detezionedi 6 Kg. di cocaina) e Skvarchynsky (che verrà arrestato il 16/08/2024 il16/08/2024, nella flagrante detezione di 10,73 Kg. di cocaina e anche di uncriptofonino, sul quale la Polizia giudiziaria «rilevava fra i contatti l’utenza intestataalla moglie di [OSCURATO:PERSONA] e comunicazioni fra l’ucraino e il [OSCURATO:PERSONA]»;ordinanza impugnata, pag. 7); tramite il monitoraggio GPS del posizionamento deicorrieri, è stata altresì documentata in più occasioni la presenza del corriereCiancio nella frazione Filandri, ove abita il ricorrente; due di tali incontri avvengonoimmediatamente dopo trasporti di droga dalla Calabria alla Sicilia, circostanza cheinduce i giudici di merito a ritenere che in queste occasioni, sia stato consegnatoil pagamento della merce a [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza impugnata, pag. 10);(v) le comunicazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e i predetti corrieri sonocaratterizzate da un linguaggio criptico (con l’uso di metafore che fannoriferimento alla compravendita o al noleggio di veicoli o alla consegna di legna perla stufa o di un termocamino), che rende del tutto probabile che il reale oggettodella comunicazione fosse altro, di tenore illecito, da dissimulare dietro metafore(v. ordinanza impugnata, pag. 10-11);(vi) la consegna dello stupefacente ai corrieri (che avrebbero dovuto poiportare la cocaina in Sicilia) avveniva presso la località di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA](comune di nascita di [OSCURATO:PERSONA], ove tuttora vive la madre del ricorrente);ciò è avvenuto in occasione dei trasporti effettuati dai corrieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Esposito e Skvarchynsky: nell’ordinanza impugnata – a pag. 9 – si menzionano leconsegne in favore di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), di Skvarchynsky (20/02/2024), diCampailla (11/04/2024), di Esposito (15/04/2024);(vii) viene poi attribuito un certo rilievo alla contiguità di [OSCURATO:PERSONA] adambienti criminali: nell’ordinanza applicativa (e in quella qui impugnata), sievidenzia che: egli è stato in passato condannato per associazione per delinquerefinalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio; il ricorrente è genero diSoriano Leone, capo della ‘ndrina vibonese di Filandri; il fratello del ricorrente hasposato la figlia del boss vibonese [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA](ordinanza impugnata, pag. 8);(viii) secondo il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, inoltre, Prestanicolasarebbe identificabile anche nella persona identificata cripticamente come«Gustavo», menzionata dal capo del sodalizio [OSCURATO:PERSONA], in un colloquio con duepartecipi del sodalizio, con l’incarico di custodia e smercio della sostanza (laconversazione, registrata su criptofonini n. 6336 del 10 giugno 2024); del resto,il contatto di «Gustavo» figurava altresì sul cellulare sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] inoccasione del suo arresto; su questa specifica questione ─ l’individuazione diGustavo nel ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ─ il Tribunale non prende esplicita posizione,ritenendo ininfluente tale elemento, a fronte dei molteplici e convergenti elementiindiziari sopra passati in rassegna.Gli elementi appena passati in rassegna hanno indotto il Tribunale di Cataniaa ravvisare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione all’ipotesi cheidentifica in [OSCURATO:PERSONA] il responsabile di alcune forniture di sostanzastupefacente in favore del sodalizio capeggiato da [OSCURATO:PERSONA].Va precisato che – nel corpo della motivazione – il Tribunale dà atto dellaprospettazione svolta dalla difesa, tanto in occasione delle memorie depositate insede di interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.,quanto in occasione della articolazione dei motivi di riesame.1.4. Con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale di Catania ha ritenutosussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui siprocede. Tale prognosi si fonda: (i) sulla considerazione della gravità dei fatti,nella dimensione quantitativa e nella dimensione qualititativa (desumibile dallivello di organizzazione); (ii) sulla frequenza degli episodi illeciti; (iii) sullapervicacia dimostrata (essendo proseguita l’attività illecita, nonostante diversiarresti); (iv) sul profilo criminale di [OSCURATO:PERSONA], già condannato per associazioneper delinquere semplice; (v) sull’esistenza di qualificati contatti familiari conpersone appartenenti al clan mafioso dei Soriano.Con riferimento al tipo di misura da applicare, il Tribunale di Catania haritenuto che lo spessore dell’esigenza cautelare ravvisata e il ruolo rivestito daPrestanicola (che ha dimostrato anche di sapere agire con comunicazioni dadistanza e per interposta persona) portino a ritenere che anche la misura degliarresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di contatti con terzepersone non offrirebbe tutela adeguata alle esigenze cautelari (non essendopronosticabile che il ricorrente rispetti dette prescrizioni).2. Con atto a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo quattro motividi ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge processuale(artt. 125, comma 3, 292, comma 2, lett. c e c-bis, e comma 2-ter, cod. proc.pen.) e vizio di motivazione (per illogicità manifesta della motivazione e pertravisamento di elementi probatori) in relazione ai gravi indizi di colpevolezza.L’ordinanza applicativa e quella impugnata sarebbero nulle – o quantomeno,ne sarebbe viziata la motivazione – per avere i giudici di merito trascurato glielementi a discarico offerti dall’indagato in occasione dell’interrogatorio ex art.291, comma 1-quater, cod. proc. pen. e in occasione dell’udienza camerale per lacelebrazione del riesame del provvedimento applicativo.Su tali aspetti, il Tribunale non avrebbe offerto motivazione, se noncongetturale e apparente; o, quantomeno, avrebbe dato risposte manifestamenteillogiche e viziate anche da travisamenti degli elementi processuali esposti dalladifesa. In particolare, non sono stati valutati i seguenti elementi esposti dalladifesa:(i) con riferimento all’uso di un linguaggio criptico nelle conversazioniintercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e altre persone indagate, il Tribunale ha offerto risposteapparenti, fondate su valutazioni assertive o di carattere congetturale; il Tribunaleha però trascurato che:- il ricorrente svolge attività lavorativa, come addetto alle vendite presso laMultiservice, che commercia nel settore autoveicoli, anche come mediatore divendite con attività commerciale online; l’attività commerciale presso cui opera ilricorrente non ha dunque bisogno di locali espositivi o sedi operative (avendonecomunque una, indicata nella visura camerale); tale elemento, non valutato daigiudici di merito, avrebbe potuto offrire una chiave di lettura alternativa alleconversazioni intercettate e illogicamente valutate come “criptiche” e allusive;- il ricorrente ha prodotto una serie di chat intercorse tramite whatsapp conaltre persone coinvolte nelle indagini: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDrechko (si menziona, in particolare una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ove fossero state esaminate dette chat, il Tribunale avrebbedovuto prendere atto della debolezza dei riferimenti effettuati dal Gip, che havalorizzato come elemento indiziario il ricorso ad un linguaggio allusivo e cripitco;- il ricorrente ha documentato che la moglie è proprietaria di una [OSCURATO:PERSONA](menzionata in una conversazione del 18/08/2023); anche tale elemento –trascurato dal Tribunale – avrebbe indebolito il giudizio di cripticità ascritto alleconversazioni intercettate;(ii) quanto al rilievo indiziante attribuito alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] pressol’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in concomitanza con due consegne (del 16-17 marzo e del12-13 aprile), si censura la contraddittorietà intrinseca della motivazione: se aPrestanicola è ascritto il ruolo di fornitore, la presenza di quest’ultimo in Sicilia(presso [OSCURATO:PERSONA]), anziché in Calabria – ove i corrieri hanno preso in consegna ilcarico – è fatto storico logicamente inconciliabile con l’ipotesi d’accusa;(iii) quanto al rilievo indiziante attribuito al luogo in cui i corrieri avrebberopreso in consegna lo stupefacente ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale ha offertouna motivazione viziata, che trascura (travisamento per omissione) alcuni fatti:[OSCURATO:PERSONA] non risiede a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], né ivi possiede beni immobili;la madre del ricorrente vive a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ma dal lato opposto delpaese, in luogo inconciliabile con le coordinate indicate dal sistema GPS comeluogo della consegna; pertanto, le consegne sono avvenute in luogo nonriconducibile a [OSCURATO:PERSONA];(iv) quanto all’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA](quando il primo avrebbe pagato al ricorrente la consegna del carico che ha poiportato all’arresto del corriere [OSCURATO:PERSONA]), nel ricorso si censura che il Tribunale abbiatrascurato che l’incontro non è stato monitorato; che non è documentata laconsegna di danaro; che l’incontro, ove avvenuto, potrebbe trovare relazione neirapporti tra i due nel settore del commercio di autoveicoli;(v) quanto all’ipotesi che il ricorrente sia identificabile in Gustavo, lamotivazione del Tribunale di Catania sarebbe viziata dal ricorso ad unragionamento circolare;(vi) quanto alla consegna dello stupefacente che sarebbe avvenuta tra il 12 eil 13 aprile, il ragionamento dei giudici di merito sarebbe viziato da untravisamento della prova: mentre l’ipotesi d’accusa colloca la consegna dellostupefacente ai corrieri nel territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], lerisultanze di indagine (e, segnatamente la CNR, che analizza le emergenze delsistema centralizzato transiti SCNTT) attesterebbero che i veicoli dei corrieri nonsono stati a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ma solo a [OSCURATO:PERSONA];(vii) quanto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione sarebbe altresì viziatasotto un altro profilo: il ricorrente non è stato oggetto di attività di intercettazionediretta, non è stato sorpreso in possesso di droga o di danaro, non è risultatoavesse nella sua disponibilità alcun cripto-fonino (mentre è documentato cheLauretta ne avesse a disposizione).2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanzaapplicativa e di quella del Tribunale del riesame, ai sensi dell’art. 292, commi 2,lett. c-bis e 2-ter, cod. proc. pen.: i giudici di merito non hanno valutato in modospecifico gli elementi esposti dalla difesa in sede di interrogatorio preventivo enella memoria depositata in occasione del riesame del provvedimento genetico. Igiudici di merito – trascurando il dovere di “specifica valutazione” di tali elementi– non hanno valutato (o li hanno valutati con motivazione apparente) gli elementiesposti dalla difesa (coincidenti in larga parte con quelli enumerati trattando delprimo motivo di ricorso: i certificati che documentano l’assenza di legami traPrestanicola e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; la relazione tecnica attestante la distanzaesistente tra l’abitazione della madre di [OSCURATO:PERSONA] e il luogo ove sarebbe statoconsegnato lo stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; i documenti relativiall’attività lavorativa di [OSCURATO:PERSONA] e la visura camerale della società per cuilavora; il contratto assicurativo della [OSCURATO:PERSONA]; le chat whastapp tra il ricorrentee gli altri indagati; la sentenza di assoluzione definitiva del ricorrente nel processonoto come “[OSCURATO:PERSONA]”, nel quale si ascriveva al ricorrente un inserimentonel narco-traffico e nella criminalità organizzata).La mancata considerazione specifica di tali elementi, integra dunque la nullitàcodificata dall’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., non essendo il vizioemendabile in sede di riesame, alla luce del disposto dell’art. 309, comma 9, cod.proc. pen.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazionedella legge processuale in ordine alla valutazione di sussistenza e attualità delleesigenze cautelari. Si deduce altresì la motivazione dell’ordinanza impugnata sottoil profilo del rispetto del principio di proporzionalità nell’applicazione delle misurecautelari.La sussistenza del pericolo di recidivanza specifica è ancorata ad asserzioniipotetiche e congetturali; si trascura la risalenza nel tempo dei fatti di reato; sitrascura il c.d. “tempo silente”, intercorso tra i reati commessi e l’applicazionedella misura cautelare; si trascura l’assenza di condanne per reati in materia distupefacenti; si trascura l’assoluzione nel processo “[OSCURATO:PERSONA]”; si trascurala condizione occupazionale e familiare.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordineal principio di proporzionalità: la motivazione del Tribunale – sulla postulatainadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto dicontatti con terze persone – è meramente apparente.3. Con atto a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (nominato co-difensore diPrestanicola, che ha revocato il mandato conferito all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), datato[OSCURATO:DATA_NASCITA], vengono articolati ulteriori motivi di ricorso.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità del provvedimentoapplicativo, ai sensi dell’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. in relazione all’art.291, comma 1-quater cod. proc. pen. per mancata “specifica valutazione” deglielementi esposti con la memoria difensiva depositata in occasionedell’interrogatorio preventivo.Gli argomenti in diritto e i temi su cui è mancata la specifica valutazione sonogli stessi esaminati nel ricorso degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MarinaGaristo (sopra riassunti al punto 2.2), ai quali, nell’atto depositato dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], si aggiunge la doglianza relativa alla mancata considerazione dellechat whatsapp intercorse tra la moglie del ricorrente e la moglie di [OSCURATO:PERSONA].3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanzaapplicativa per genericità della descrizione del fatto contestato e, comunque, viziodi motivazione (mancato esame di uno specifico motivo di gravame). Ladescrizione del fatto contestato è estremamente generica e fluida, sì da rendereimpossibile alla persona sottoposta ad indagini di individuare l’accusa concretadalla quale è chiamato a difendersi. Ciò vizia irrimediabilmente il provvedimentogenetico ex art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (e, conseguentemente,quello qui impugnato, che ha confermato il primo). In ogni caso, l’ordinanzaimpugnata è comunque viziata, poiché il vizio ora in esame era già stato dedottonel corso del giudizio di riesame e il Tribunale di Catania non ha dato risposta sulpunto.3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazioneal giudizio di gravità indiziaria. Gli elementi indiziari sono stati valutati in modosolo apparentemente logico, ma in realtà assertivo, e la sussistenza di gravi indizidi colpevolezza è conseguente a deduzioni logiche, parcellizzate e fondate sumassime di esperienza del tutto opinabili. Il carattere indiziante di alcuni elementiè dedotto da una affermata singolarità delle evenienze, in ipotesi spiegabili solocon la fondatezza dell’ipotesi d’accusa; sono state tuttavia trascurate tutte lepossibili letture alternative della vicenda, che possono spiegare altrimenti irapporti tra le famiglie del ricorrente e di [OSCURATO:PERSONA] (amicizia) o con [OSCURATO:PERSONA] eCiancio (relazioni commerciali).3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione (perapparenza della stessa e contraddittorietà processuale) in relazione alla mancataconfutazione della prospettazione difensiva relativamente alla possibilità di dareuna lettura alternativa agli elementi indiziari (si tratta, in sintesi, degli stessi temiproposti dal primo motivo di ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Marina [OSCURATO:PERSONA]; cfr. supra ritenuto in fatto 2.1.).Oltre a quelle considerazioni, il motivo di ricorso denuncia una ulteriorecontraddittorietà intrinseca alla motivazione: stando alle risultanze di indagine,“Gustavo” sarebbe il più grosso trafficante calabrese e sarebbe il fornitore diLauretta; a fronte di tale premessa, il ragionamento del Tribunale di Catania – chereputa ininfluente stabilire se Gustavo sia o meno identificabile nel ricorrente – ècontraddittorio; perché se [OSCURATO:PERSONA] non è “Gustavo”, allora [OSCURATO:PERSONA] non èil fornitore di [OSCURATO:PERSONA].3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione etravisamento della prova per omissione in relazione alla attribuzione a Prestanicoladella qualifica di “fornitore”. Non vi sono elementi che dimostrino in modo direttoche [OSCURATO:PERSONA] detenesse droga; che ne abbia consegnata; che abbia ricevuto incambio del denaro.L’attribuzione di tale qualifica – e il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nellesingole forniture – è frutto di mere congetture, mancando del tutto riscontri a taleipotesi, la cui plausibilità è apoditticamente ricavata dal monitoraggio deglispostamenti dei corrieri, dalla localizzazione del luogo di consegna in [OSCURATO:PERSONA], nei contatti documentati tra [OSCURATO:PERSONA] e gli esponenti del sodaliziosiciliano.Tuttavia la valenza dimostrativa di tali elementi è fatalmente inficiata dallamancata confutazione delle letture alternative proposte dalla difesa.3.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge processuale(artt. 274, comma 1, lett c, 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, in relazionealla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari e – ove sussistenti questeultime – alla adeguatezza di misure meno afflittive di quella concretamenteapplicata. Oltre agli argomenti già sviluppati nel ricorso proposto dagli avvocatiBrancia e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, ritenuto in fatto 2.3-2.4), si censura la valorizzazionein chiave cautelare dei legami familiari di [OSCURATO:PERSONA] con persone intranee allacriminalità organizzata vibonese, trascurando l’assoluzione di Prestanicoladall’accusa di avervi fatto parte.4. Nella memoria depositata, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di annullare con rinviol’ordinanza impugnata: l’ordinanza è viziata perché «basata sulla valorizzazione dialcune risultanze probatorie (frequentazioni del ricorrente e sua collocazionespazio-temporale in alcune occasioni) le quali costituiscono indizi che, ai sensi deltenore dell’art. 192 comma 2 cpp, difettano, innanzitutto, delle connotazioni dellaa) gravità - ossia della persuasività - e b) della precisione – cioè della idoneità adescludere altre alternative ragionevoli, requisiti – questi – essenziali per poter poipassare al successivo controllo della loro concordanza (cioè al loro esserecollimanti e non escludersi a vicenda)»; si renderebbe pertanto necessariol’annullamento con rinvio, nella cui sede, «il giudice del merito applichi con piùrigore i suddetti principi probatori».5. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebrata nelle forme previste dall’art. 127 cod.proc. pen., sono comparse le parti, che hanno illustrato gli argomenti a sostegnodelle rispettive posizioni, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.2. Assume rilievo preliminare l’esame del secondo motivo di ricorso propostodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (nullità dell’ordinanza applicativa per genericità delladescrizione del fatto contestato).Si tratta di motivo infondato.Il dato normativo prescrive che l’imputazione contenga «l'enunciazione, informa chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle chepossono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione deirelativi articoli di legge» (art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.); viceversa,l’ordinanza che applica una misura cautelare deve contenere «la descrizionesommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate»(art. 292, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.).La diversità terminologica appena segnalata rivela la scelta del legislatore dimodulare in termini differenti il livello di garanzia per l’accusato, funzionaleall’esercizio del diritto di difesa, in relazione alla funzione che hanno i due diversievidentemente, che il legislatore autorizzi – nell’incidente cautelare – laformulazione di accuse inconsistenti e fumose, indifferenti ai fatti (tant’è che,unitamente all’ordinanza che applica una misura cautelare, il giudice devedepositare in cancelleria la richiesta del pubblico ministero e gli atti posti asostegno della stessa; artt. 291 e 293, comma 3, cod. proc. pen.).Tuttavia, esiste un chiaro indice normativo che esclude che l’addebitocautelare debba essere connotato da caratteri di precisione ed esattezza chedevono essere tipici dell’imputazione.Tale differenza trova coerente riscontro nella giurisprudenza di questa Corte,che ha già avuto modo di evidenziare che, «ai fini dell'osservanza del disposto dicui all'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., la “descrizione sommaria delfatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate”, può avveniremediante indicazione sintetica delle condotte quando di queste sia data concretaspecificazione tanto nella richiesta del pubblico ministero quanto nel contestomotivazionale dell'ordinanza applicativa della misura cautelare» (Sez. 3, n. 25995del 22/07/2020, Gigliotti, Rv. 279898 – 01); la funzione di garanzia cui assolve ildettato dell’art. 292, comma 1, lett. b) – quella di informare l'indagato circa iltenore delle accuse, al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa –può dirsi assolta «allorché le condotte addebitate siano indicate in modo tale chel'interessato ne abbia immediata e sicura conoscenza, in ciò essendo sufficienteuna sintetica e sommaria enunciazione dei lineamenti essenziali dellacontestazione, senza la necessità di specificare eventuali elementi di dettaglio»(Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 – 01; in senso conforme,sebbene pronunciata in diverso contesto normativo, prima della riforma del “giustoprocesso” e prima delle varie riforme che hanno interessato la materia cautelare,cfr. Sez. U, n. 16 del 14/07/1999, Ruga, Rv. 214004 – 01).Nel caso in esame, l’ordinanza applicativa e quella impugnata soddisfano irequisiti formali la cui osservanza è prescritta dall’art. 292, comma 1, lett. b), cod.proc. pen. e assolvono alla funzione di garanzia ad esso sottesa.Gli addebiti cautelari originariamente contestati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] formulati ai capi 1) e 2): il primo addebito attribuiva a [OSCURATO:PERSONA] il ruolodi partecipe in un sodalizio criminale volto al narcotraffico capeggiato da [OSCURATO:PERSONA];in detto addebito si indicavano i ruoli di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] (fornitore) e dimolti altri partecipi, di cui erano tratteggiati i ruoli; il secondo addebito, in modonon particolarmente preciso, ascriveva agli stessi indagati la commissione di unapluralità di transazioni illecite, commesse tra Vittoria, Comiso e [OSCURATO:PERSONA] diIppona tra il dicembre 2023 e il settembre 2024.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha escluso, relativamente alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA], la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione allapartecipazione al sodalizio, ritenendola invece con riferimento alla commissionedei reati-fine. Lo sviluppo motivazionale dell’ordinanza applicativa (e, poi, di quellaemessa dal Tribunale per il riesame) tuttavia permettono di comprendere – intermini tali da consentire l’esercizio del diritto di difesa – quali siano i “fatti dellavita” dei quali [OSCURATO:PERSONA] è chiamato a rispondere: si tratta di presuntetransazioni illecite (forniture di stupefacente), che egli avrebbe commesso indeterminate date (indicate nel corpo della motivazione), interagendo condeterminate persone (indicate nel corpo della motivazione), usando determinatemodalità operative (essendo indicate, nel corpo della motivazione, le circostanzedi tempo e di luogo in cui sarebbero avvenuti i fatti).Il tenore complessivo dell’ordinanza applicativa consente dunque aPrestanicola [OSCURATO:PERSONA] di comprendere gli addebiti cautelari formulati nei suoi confrontie di esercitare, in relazione alle accuse, il diritto di difesa.Tant’è che egli – mostrando di avere ben compreso il quadro delle accuserivolte al suo indirizzo – ha esercitato il diritto di difesa in modo pieno econsapevole.Si deve pertanto escludere che sussista la nullità denunciata nel secondomotivo di ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].3. Il primo e il secondo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primomotivo di ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] possono essere esaminaticongiuntamente.Essi deducono la nullità dell’ordinanza applicativa (e di quella qui impugnata),per avere i giudici di merito trascurato di esaminare la tesi difensiva propostadall’indagato nel corso dell’interrogatorio preventivo e delle memorie articolate nelcorso del giudizio di riesame del provvedimento applicativo. La tesi difensivasarebbe stata trascurata o, quantomeno, avrebbe ricevuto risposte del tuttoinsufficienti e assertive: i giudici di merito – anziché confutare in modo preciso leallegazioni difensive – si sarebbero accontentati di fornire risposte apodittiche. Intal modo, essi hanno violato la prescrizione – sanzionata a pena di nullità – dioffrire una “specifica valutazione” degli elementi proposti dalla difesa.Si tratta di censure infondate.Gli elementi rispetto ai quali il ricorrente lamenta l’assenza di una specificavalutazione (v. supra, ritenuto in fatto, 2.2, 3.1, 3.4) sono stati esaminati dalGiudice per le indagini preliminari (prima) e dal Tribunale del riesame (poi) che,sul punto, hanno proposto una motivazione, fondata su argomentazioni dicarattere logico (v. ordinanza genetica, nella parte trascritta alle pagine 3-5 delprovvedimento impugnato; v. ordinanza impugnata, in particolare, pag. 10-11 etpassim).Della consistenza di tali argomentazioni – e della congruenza rispetto agliaddebiti cautelari – si tratterà infra, esaminando il dedotto vizio di motivazione; lavalutazione richiesta dall’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., infatti, èformalmente presente; ciò esclude la nullità, ma non impedisce di sindacarne latenuta logica sul piano del vizio di motivazione.In questa sede, dunque, si può escludere che i giudici di merito abbianotrascurato di offrire una valutazione degli elementi addotti dalla difesa, conconseguente rigetto dei motivi di ricorso che deducono la nullità del provvedimentogenetico e dell’ordinanza impugnata, ex art. 292, comma 2-ter, e la violazionedell’art. 309, comma 9, ultimo periodo, cod. proc. pen.4. Il ricorrente lamenta poi l’esistenza di travisamenti che viziano l’ordinanzaimpugnata (cfr. supra, ritenuto in fatto, 2.1, 3.5).Si tratta di vizio insussistente.Al riguardo, si osserva che «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o"travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimitàalla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito deldato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale,incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divietodi rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n.26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01); ciò in ragione dellapersistente «preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi dimerito» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01; Sez. 6,n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 – 01).Data questa premessa generale, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che tutti i pretesi“travisamenti” denunciati nei motivi di ricorso rappresentano non già travisamentidel “significante”, bensì del significato.L’unico travisamento del “significante” denunciato come tale è quello relativoalla consegna di stupefacente che sarebbe avvenuta il 12-13 aprile 2024 (primomotivo del ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Secondo il ricorrente, da una comunicazionedi notizia di reato (che, però, non è allegata al ricorso), gli inquirentiSan [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ossia il luogo ove l’ipotesi d’accusa sostiene sia avvenutala consegna). Gli elementi indiziari relativi al luogo di consegna dello stupefacenteal corriere sarebbero pertanto stati travisati.Si tratta, anche sotto tale profilo, di doglianza infondata. Il Tribunale diCatania affronta tale questione e, nell’ordinanza impugnata (p. 9), indica le ragioniper cui, sulla base dei dati indiziari, deve ritenersi provato che il corriere sia“collocabile” non solo a [OSCURATO:PERSONA], ma anche a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (si vedap. 9, secondo paragrafo, laddove si evidenzia che l’incrocio tra le risultanze delsistema centralizzato transiti e i dati GPS raccolti dagli inquirenti consentirebberodi attestare la presenza del corriere a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ove il corriereavrebbe sostato per quattro minuti, alle ore 22.12). La motivazione redatta su talepunto dal Tribunale non è sovvertita da alcuna argomentazione di segno contrariodel ricorrente.Non sussistono dunque i dedotti travisamenti.5. Il ricorrente denuncia – trasversalmente – in tutti i motivi di ricorso viziodi motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del presupposto indiziario (cfr.supra ritenuto in fatto, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4, 3.5. Sarebbe stata immotivatamentetrascurata la plausibilità di ipotesi alternative, capaci di spiegare i rapporti traPrestanicola e altre persone coinvolte nelle indagini (ragioni commerciali perCiancio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Drechko; ragioni di amicizia, con [OSCURATO:PERSONA])e sarebbe stato immotivatamente ritenuto plausibile che il presunto luogo diconsegna dello stupefacente ai corrieri sia riferibile a [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di motivo di ricorso fondato, nei termini di seguito precisati.Rimandando alla sintesi sopra operata (cfr. supra, ritenuto in fatto, 1.1-1.3),si può qui schematicamente ricordare che l’ipotesi d’accusa attribuisce aPrestanicola il ruolo di fornitore della sostanza stupefacente acquistatadall’associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] valorizzando i seguenti elementi: (i) sonodocumentati contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e i corrieri della sostanza stupefacentecaratterizzati da linguaggio criptico e non giustificabile con lecite relazionicommerciali riferibili all’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA]; (ii) sono documentaticontatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (“braccio destro” di [OSCURATO:PERSONA]); (iii) sonodocumentati contatti diretti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con reciprocafrequentazione delle rispettive abitazioni, in due occasioni in concomitanza conconsegne di stupefacente in quel momento effettuate dai corrieri, che si eranorecati in Calabria, mentre [OSCURATO:PERSONA] si trovava a casa di [OSCURATO:PERSONA]); (iv) èdocumentato che i corrieri recuperavano lo stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],luogo riferibile a [OSCURATO:PERSONA] che, pur non essendo ivi residente, vi è nato e ovedimora la madre dell’indagato.Il Procuratore generale, come anticipato, ha ritenuto fondati i motivi di ricorsorelativi al presupposto della gravità indiziaria, ritenendo che gli indizi valorizzatidal giudice di merito non siano né gravi, né precisi.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, effettivamente, la motivazione del provvedimentoimpugnato sia carente proprio nella parte in cui gli elementi indiziari valorizzatidebbono essere collegati alla commissione dei fatti di reato per cui si procede.Del tutto assertiva – e, dunque, mancante – risulta la motivazione cheè detto che il ricorrente ha depositato una serie di chat che documentanol’esistenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e i predetti, aventi ad oggetto discussioni suautovetture da compravendere o da noleggiare.Sul punto, il Tribunale – facendo proprie le argomentazioni del [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari – si è limitato, assertivamente, a chiosare: «apparequantomeno singolare che il [OSCURATO:PERSONA] si sia trovato a conoscere per ragionilecite, tutta una serie di soggetti, tutti impegnati nel medesimo traffico di cocaina.Appare, parimenti, singolare che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DrechoIllya e [OSCURATO:PERSONA] fossero tutti interessati ad autovetture trattate dalPrestanicola, pur non risultando inseriti nel settore della compravendita diautovetture».Altrettanto assertivo è il passaggio in cui il Tribunale reputa implausibile chePrestanicola possa essersi occupato anche di un noleggio di vetture a brevetermine, posto che l’attività commerciale esercitata dalla società presso cuilavorava si occupa di vendita e non di noleggio di autoveicoli.Si tratta di aspetti che avrebbero imposto – da parte del Tribunale – unamotivazione che andasse al di là della mera registrazione di una ritenuta“singolarità” dell’evenienza. Tanto più che i contatti ritenuti “singolari” dai giudicidi merito nemmeno vengono collegati – cronologicamente o logicamente – atransazioni illecite. È il caso, per esempio di alcuni contatti tra [OSCURATO:PERSONA] eCiancio (menzionati a pag. 4-5 del provvedimento impugnato): si tratta dimessaggi collocati cronologicamente ad agosto 2023 e a novembre 2023, quandole condotte delittuose ascritte a [OSCURATO:PERSONA] abbracciano il diverso arco temporaleche va da dicembre 2023 a settembre 2024. O, ancora, è il caso dei contatti traSvarchynskyi e [OSCURATO:PERSONA]: il Tribunale (pag. 7-8 del provvedimento impugnato)si limita ad evidenziare che – sull’utenza sequestrata a quest’ultimo all’attodell’arresto di agosto 2024 – era memorizzato il numero della moglie diPrestanicola ed erano riscontrate comunicazioni fra il predetto [OSCURATO:PERSONA] ePrestanicola; tuttavia, anche in questo caso, non si indica quando talicomunicazioni sarebbero avvenute; il che rende assente la motivazione che legatale dato indiziario ad una specifica transazione illecita.La motivazione del provvedimento impugnato si rivela assertiva – e, dunque,assente – nella parte in cui attribuisce rilievo indiziario al luogo di consegna dellostupefacente ai corrieri (una determinata località, sita nel comune di [OSCURATO:PERSONA], contraddistinta da coordinate GPS individuate dagli inquirenti in modopiuttosto preciso). Risulta del tutto insufficiente il mero riferimento al fatto chePrestanicola sia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], come al fatto che la madre di Prestanicolavive in quel comune (peraltro altrove rispetto alle coordinate GPS individuate dagliinquirenti).Il provvedimento impugnato affronta tale aspetto di possibile debolezza delquadro indiziario e conclude che il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non sia titolare di undeposito a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è circostanza «recessiva rispetto al fatto che ilruolo dell’indagato non era di custode e che, in ogni caso, agiva in concorso conaltri soggetti che disponevano materialmente della cocaina e dei relativi depositi»(provvedimento impugnato, pag. 8).Peraltro, lo stesso provvedimento impugnato evidenzia che – nel territorio delcomune di [OSCURATO:PERSONA] – è operativa una ‘ndrina. Sicché nemmeno sipossono escludere ipotesi alternative. Il Tribunale annota tuttavia che la predetta‘ndrina è capeggiata da un “capo” ([OSCURATO:PERSONA]), la cui figlia è sposata conil fratello di [OSCURATO:PERSONA] (con il che, il Tribunale implicitamente allude allapossibilità che [OSCURATO:PERSONA] possa essersi giovato del contributo di altre personeper consumare il reato; provvedimento impugnato, pag. 6).Tuttavia, tale argomentazione non può essere ritenuta pertinente rispetto algiudizio di gravità indiziaria, ove il Tribunale non spieghi le ragioni – che inconcreto non sono state spiegate – che collegherebbero [OSCURATO:PERSONA] all’attività didetta ‘ndrina: nel provvedimento impugnato restano temi del tutto inesplorati,come il luogo di deposito, i complici di cui si sarebbe avvalso [OSCURATO:PERSONA] perconsegnare la droga ai corrieri.In definitiva, la motivazione risulta mancante nella misura in cui: (i) valorizzal’esistenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e persone coinvolte nel narcotraffico, senzaconfutare in modo efficace le spiegazioni alternative proposte dal ricorrente; (ii)valorizza l’esistenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e persone coinvolte nelnarcotraffico (in particolare, coi corrieri), senza offrire spiegazioni precise per cuiquei contatti – che l’ordinanza impugnata non colloca nel tempo e non descrivenel contenuto – hanno un legame con specifiche spedizioni di stupefacente dallaCalabria alla Sicilia che sono oggetto di contestazione al capo 2); (iii) attribuiscerilievo al fatto che la consegna di stupefacente ai corrieri è avvenuta a SanGregorio di [OSCURATO:PERSONA], senza avere in alcun modo descritto quel luogo (individuatotramite coordinate GPS) e senza avere indicato la ragione per cui esso sarebberiferibile a [OSCURATO:PERSONA] e non ad altre persone (o senza avere spiegato conargomenti non congetturali perché [OSCURATO:PERSONA] potrebbe agire valendosi delcontributo di terze persone); (iv) non ricostruisce la dinamica delle singoletransazioni illecite – limitandosi a dare atto della loro sola esistenza – e nonricostruisce in modo preciso gli elementi indiziari che dimostrerebbero ilcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in ciascuna di esse.6. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovoesame del presupposto indiziario, risultando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso,relativi al tema delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura cautelareapplicata. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà a nuovo esame, tenendo conto dei vizidi motivazione segnalati nel paragrafo che precede. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedel Tribunale di Catania per nuovo giudizio.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc.pen.Così deciso il 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]