CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2025
Cassazione n. 10475/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA Sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol’ordinanza del Tribunale di Salerno del 2 0 novembre 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto cheè intervenuta richiesta di trattazione orale; sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del la Sostitut a P rocurat rice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso ; sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l 'ordinanza impugnata il T ribunale di Salerno h a respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa dal GIPdel Tribunale di Salerno il 3 novembre 2025 con cui è stata disposta la misura della custodia cautelare nei suoi confronti in qualità di ind iziato per i reati d i estorsione aggravati dall'avereagito in più persone riunite e con metodo mafioso. 2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato deducendo due motivi. 2.1.Violazione di legge, in particolare dell'art . 309 commi 5 e 10 cod. proc. pen., per avere omesso di dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza cautelare e avere respinto l’eccezione difensiva sollevata nel corso della udienza camerale,in ragione della omessa tempestiva trasmissione al collegio giudicante dei verbali di sommarie informazioni residalla persona offesa Alessandro P ennetti il 2 settembre e il 6 ottobre 2025 e dalla persona offesa D el [OSCURATO:PERSONA] il 9 e il 23 settembre 2025. Dette dichiarazioni sono state espressamente menzionate e richiamate nella ordinanza cautelare; tuttavia il T ribunale ha respinto l ’istanza di dichiara re l’ inefficacia della misura,sul rilievo che la difesa non aveva dimostrato che gli atti non trasmessi per il riesame sarebbero stati in possesso del GIP nella loro forma integrale e non in quanto trasfusi nelle informative di P g. e non a v eva evidenziato il concreto pregiudizio cagionato dalnon aver potuto visionare detti verbali in originale. Osserva la difesa cheil pubblico ministero aveva fatto pervenire al Tribunale nei giorni precedenti l’udienza documentazionee in particolare l'estratto del verbale del 2 settembre 2025 in cui Pennetti ha effettuato il riconoscimento fotografico dell'odierno ricorrente; ne consegue che, a dispetto di quanto sostenuto dal Collegio del riesame, è stato violato il principio di diritto secondo cui l'omessa o tardiva trasmissione al tribunale del riesame dei verbali di sommarie informazioni testimoniali espressamente menzionati nell'ordinanza di custodia cautelare del GIP determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo,in quanto si tratta di atti di natura sostanziale essenziali per delineare il quadro indiziario. Rileva inoltre che dalla informativa di Pg. del 13 ottobre 2025 il verbale di sommarie informazioni rese da Pennetti il 2 settembre, nel corso del quale è stato effettuato il riconoscimento fotograficodell'indagato, è stato richiamato come allegato n.88 a detta informativa , sicchè deve desumersi che quel verbale fosse presente tra gli atti trasmessi al GIP, ma non è mai stato trasmesso al tribunale del riesame, se non nella forma dell'estratto prodotto dal pubblico ministero il 19 novembre 2025,quando il termine di 5 giornicorrente dalla richiesta di riesame era già abbondantemente scaduto. Il Tribunale ha ritenuto che l'onere di produzione del pubblico ministero fosse stato assolto in quanto queste dichiarazioni erano riportate nelle informative, ma non considera chetali sommarie informazioni sono state soltanto riassunte e non riportate per stralcio e non nella parte relativa al riconoscimento fotografico. Al fine di ritenere sufficiente la trasmissione di un verbale di sommarie informazioni in forma non integrale è necessario che gli stralci trasmessi siano rappresentativi degli elementi posti a sostegnodella applicazione della misura, mentre nel caso in esame lo stralcio non conteneva alcun riferimento all’individuazione fotografica e l'estratto è stato poi trasmesso dal PM soltanto dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 309 comma 5 cod. proc. pen. . Ciò ha determinato sicuramente una violazione del diritto di difesa,poiché gli atti necessari al giudizio di gravità indiziaria sono stati sottratti al contraddittorio. Il Tribunale ha errato inoltre nel ritenere che gli atti non trasmessi al tribunale non rivestissero una rilevanza determinante ai fini della applicazione della misura , mentre si tratta di atti sostanziali poiché il gip ha fondato sulle dichiarazioni del 2 settembre 2025 la misura cautelare, come riportato nelle pagine indicate in modo specifico nel ricorso. 2.2. Violazione degli articoli 63 commi 1e 2, 64 e 210 cod. proc. pen. ed omessa declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese in quanto il Tribunale ha respinto l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Pennetti successivamente al 27 agosto 2025 e da [OSCURATO:PERSONA] successivamente al27 agosto 2025, richiamate nell’ordinanza,poiché nel corso delle sommarie informazioni rese da D el [OSCURATO:PERSONA] il 27 agosto questi ha fornito elementi autoindizianti relativi al reato di concorso in emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ne consegue che la sua escussione avrebbe dovuto essere interrotta e il predetto avrebbe dovuto essere escusso con le garanzie di cui all'art. 210 cod. proc. pen.; non essendo avvenuto tutto ciò le sue dichiarazioni devono essere ritenute inutilizzabili nei confronti dell'indagato. L’inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese comporta l'esclusione della gravità indiziaria poiché il residuo materiale probatorio raccolto nel corso delle indagini non è in grado di integrare il substrato necessario ad applicare una misura cautelare personale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. 1.1. L’eccezione processuale sollevata con il primo motivo di ricorso viene esaminata a pag. 82 dell’ordinanza impugnata e respinta con argomentazioni condivisibili e conformi ai principi in tema affermati dalla giurisprudenza di legittimità. È noto che l'art. 309 comma 5 c.p.p., impone la trasmissione al Tribunale del riesame degli atti presentati dal P.M. a norma dell'art. 291 c.p.p., comma 1, pena la perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva della misura coercitiva, ma la ratio della disposizione non attiene alla materialità dei documenti, quanto piuttosto al loro contenuto; sicché è stato affermato che quando questo risulti inserito integralmente nell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare personale, può ritenersi adempiuto l'obbligo di cui al citatoart. 309 c.p.p., comma 5, essendo la difesa posta in condizione di prendere completa cognizione degli atti posti a base della misura restrittiva, in considerazione dell'integrale discovery prevista dall'art. 293 c.p.p., comma 3. ( ex plurimis Sez. 2 n.21333 del 25 maggio 2005 , Starace , Rv 231619). Ed in effetti deve ricordarsi che exart. 291 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 309, comma 5stesso codice, il P.M. ha l'obbligo di presentare gli elementi su cui si fonda la richiesta di applicazione della misura, e non gli atti che detti elementi contengano, con la conseguenza che essi possono essere trasmessi in forma non integrale, purché gli stralci trasmessi siano rappresentativi degli elementi posti a sostegno dell'applicazione della misura. (Sez. 5, n. 47080 del 26/10/2011, Rapisarda, Rv. 251441 -01) Il termine "elementi" comprende, infatti, non solo atti integrali, ma anche stralci di essi ed è perfettamente compatibile con l'oscuramento di parte dei verbali con "omissis", al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale, nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini "in itinere". Questo sistema, che caratterizza la fase delle indagini preliminari, non impedisce il contraddittorio, che comunque può concretamente svilupparsi sulla valutazione dell'entità e della rilevanza degli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza impugnata. (Sez. 2, n. 7610 del 09/02/2006, P.m. in proc. noto, Rv. 233160 -01) Sulla scia di questo consolidato orientamento, si è affermato che l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di un'informativa della polizia giudiziaria e del testo integrale di alcuni atti d'indagine, richiamati nel provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l'inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all'esito della "prova di resistenza", gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare. (Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, Di, Rv. 277370 -01) Nel caso in esame il Tribunale ha osservato che la difesa si è limitataad addurre l'asserito inconveniente, mentre avrebbe avuto l'onere di: dimostrareche i verbali di cui lamenta la mancata trasmissione fossero state trasmessi integralmente al GIP e non solo limitatamente agli stralci inseriti nell’informativa, come risulta dagli atti; allegare che la conoscenza di quelle parti delle dichiarazioni non inserite nell’informativa trasmessa al tribunale avrebbe potuto incidere sulla sua strategia difensiva, non avendo rilievo i vizi di carattere meramente formale che non abbiano in concreto arrecato pregiudizio di sorta alla parte. Non può ritenersi che tale onere della parte sia stato soddisfatto né in sede di riesame,né con il ricorso. Ed infatti l’indicazione nell’atto di impugnazione che a margine dell’informativa di PG. vengono indicati tra gli allegati le dichiarazioni delle persone offese, non assume rilevanza dirimente in quanto tale notazione non comprova che i verbali allegati all’informativa trasmessa al PM.fossero poi stati trasmessi nella forma integrale anche al GIP. Anche la circostanza che il PM abbia depositato il verbale di individuazione fotograficadell’indagato, in udienza non dimostra che fosse stato trasmesso in originale al GIP. Sotto altro profilo, l’ordinanza impugnata da ’ atto che il pubblico ministero in udienza ha dichiarato che tutti gli atti sono stati trasmessi tramite TIAP e mediante supporto informatico e che la documentazione integrativa prodotta in udienza aveva solo carattere ricognitivo e riepilogativo delle risultanze in atti. La difesa non ha contestato in modo specifico detteaffermazioni riportate a pag. 82 dell’ordinanza e non ha dimostrato l’altro presupposto fattuale dell’eccezione , l’interesse a conoscere le parti delle dichiarazioni non trasmesse al Tribunale, limitandosi a reiterare la doglianza formulata in udienza , senza confronta rsi con la motivazione resa dall’ordinanza impugnata. 1.2.La seconda censura è infondata poiché come correttamente osservato dal Tribunale a pagina 84,non ricorrono nel caso in esame gli estremi di cui all’art. 63 cod. proc. pen. poiché dall’ascolto delle persone offese non è emersa alcuna notizia criminis a loro carico. Ed infatti le stesse hanno dichiarato di avere rilasciatofatture false per operazioni inesistenti, ma non per la finalità perseguita d agli articoli 8 e segg. del decreto legislativo 74/2000,e cioè al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma al solo fine di giustificare il pagamento degli interessi usurari che erano costrettead effettuare. Venendo meno l’elemento soggettivo del reato di falsa fatturazione, deve convenirsi con il Tribunale che la condotta riferita dalle persone offese non era penalmente rilevantee che le loro dichiarazioni sono state assunte ritualmente nella veste di testimoni, sicchè nessun ostacolo sussiste in ordine alla loro utilizzabilità. 2.In conclusione , per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso non può trovare accoglimento. Il rigetto dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancellleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc. pen. Roma 4 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente