CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 00905/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23147/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].GE.TRANS – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Matera, [OSCURATO:PERSONA] n. 11-bis, elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 290, presso lo studio del’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] BASILICATAn. 203 / 0 3 /201 5 , depositata il 20 febbraio 2015 ; [OSCURATO:PERSONA] -IRAP2004. R.G. N.23147/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 ottobre2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; -Rilevato che: 1. -L’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Matera, in data 15 gennaio 2008, notificava al consorzio CO.GE.TRANS – [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. 88803R200002, con il quale veniva accertato, nei confronti del predetto consorzio, un reddito d’impresa, per l’anno 2004, di € 41.628,61, in luogo della perdita dichiarata di € 16.828,00. In particolare, l’Ufficio, stante la situazione di insolvenza del consorzio (la cui attività era cessata in data 8 maggio 2004, con il licenziamento dei dipendenti e la vendita dei beni strumentali), che portava ad escludere qualsiasi possibilità di restituzione, qualificava come reddito il contributo di € 58.456,61, eseguito dalla consorziata maggioritaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che veniva quindi assoggettato a tassazione quale contributo derivante da contratto, ex art. 85, comma 1, lett. g), TUIR. 2. –Proposto, dal consorzio CO.GE.TRANS, ricorso dinanzi alla C.T.P. di Materaquesta, con sentenza n. 207/01/2010, depositata il 4 ottobre 2010,accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, compensando le spese. 3. - Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza n. 203/03/2015, pronunciata il 17 ottobre 2014 edepositata il 20 febbraio 2015, accoglieva l’appello, compensando le spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il consorzio CO.GE.TRANS, sulla base di sei motivi. R.G. N.23147/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5.- All’udienza pubblica del 14 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti ed il P.M. hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. Considerato che: 6. Preliminarmente va rilevato che il consorzio ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 5, comma 10, l. 31 agosto 2022, n. 130, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi della disposizione suindicata, nei termini ivi previsti. Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della legge suindicata, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, per la quale l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in primo grado, ed il cui valore –determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – non è superiore ad € 50.000,00. 7. Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 16 gennaio 2023 (centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge n. 130/2002, avvenuta il 16 settembre 2022), con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone la sospensione del giudizio , nei termini di cui in motivazione. Rinvia a nuovo ruo