Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 11224/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22774/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 80 SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 561, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 897/2018 depositata i l 21/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO Considerato che: Con atto del 23.10.2015 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo nr 330/2013 emesso dal Tribunale di Trani con il quale gli era stato intimato in qualità di socio, il pagamento, in favore di Casa 80,società cooperativa a.r.l., della somma di € 10.000,00 oltre accessori a titolo di contributo deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Si costituiva in giudizio la società opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza nr 2079/2015 il Tribunale rigettava l’opposizione.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame avanti alla Corte di Appello di Bari chiedendone la riforma.

Si costituiva Casa 80, società cooperativa a.r.l. istando per la conferma della pronuncia impugnata.

Con sentenza nr 897/2018 la Corte distrettuale accoglieva l’appello disponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Avverso tale sentenza Casa 80, società cooperativa a.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese, sottoscritto dalla controricorrente "per rinuncia agli atti ed all'azione", stante l'accordo transattivo intervenuto un tra le parti in data 19.6.2019 DIRITTO CONSIDERATO che: -sussistono le condizioni per la pronuncia di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza statuizione sulle spese, a norma dell'art. 391 c.p.c., comma 4; -non ricorrono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass.13636/2015,3542/2017, 15996/2018 ).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22774/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 80 SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 561, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 897/2018 depositata i l 21/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO Considerato che: Con atto del 23.10.2015 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo nr 330/2013 emesso dal Tribunale di Trani con il quale gli era stato intimato in qualità di socio, il pagamento, in favore di Casa 80,società cooperativa a.r.l., della somma di € 10.000,00 oltre accessori a titolo di contributo deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Si costituiva in giudizio la società opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione. Con sentenza nr 2079/2015 il Tribunale rigettava l’opposizione. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame avanti alla Corte di Appello di Bari chiedendone la riforma. Si costituiva Casa 80, società cooperativa a.r.l. istando per la conferma della pronuncia impugnata. Con sentenza nr 897/2018 la Corte distrettuale accoglieva l’appello disponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Avverso tale sentenza Casa 80, società cooperativa a.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese, sottoscritto dalla controricorrente "per rinuncia agli atti ed all'azione", stante l'accordo transattivo intervenuto un tra le parti in data 19.6.2019 DIRITTO CONSIDERATO che: -sussistono le condizioni per la pronuncia di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza statuizione sulle spese, a norma dell'art. 391 c.p.c., comma 4; -non ricorrono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass.13636/2015,3542/2017, 15996/2018 ). P.Q.M. Dichiara estinto il giudiz
Decreto Cassazione n. 11224/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris