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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 06524/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq,a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, tenuto in particolare conto che la sentenza impugnata, al di là del dato costituito dal momento dell'accertamento ha enucleato una pluralità di elementi logicamente indicativi di un plausibile possesso non affatto transitorio dell'immobile, con la conseguenza che il dedotto abbandono spontaneo dello stesso da parte dell'imputata all'arrivo dei carabinieri non vale a connotare il fatto di quella "episodicità" che la difesa sostiene nell'impugnazione a corredo del vizio di motivazione; considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini del riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq,a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, tenuto in particolare conto che la sentenza impugnata, al di là del dato costituito dal momento dell'accertamento ha enucleato una pluralità di elementi logicamente indicativi di un plausibile possesso non affatto transitorio dell'immobile, con la conseguenza che il dedotto abbandono spontaneo dello stesso da parte dell'imputata all'arrivo dei carabinieri non vale a connotare il fatto di quella "episodicità" che la difesa sostiene nell'impugnazione a corredo del vizio di motivazione; considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini del riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.
Sentenza Cassazione n. 06524/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris