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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 34883/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 23 gennaio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha respinto - in parte - il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso decisione del MdS reiettiva di liberazione anticipata.

2. Avverso detta ordinanza - nella parte sfavorevole - ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il ricorrente evidenzia doglianze di mero fatto, a fronte di un percorso argomentativo - contenuto nella decisione impugnata - pienamente logico e immune da vizi in diritto.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 23 gennaio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha respinto - in parte - il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso decisione del MdS reiettiva di liberazione anticipata. 2. Avverso detta ordinanza - nella parte sfavorevole - ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il ricorrente evidenzia doglianze di mero fatto, a fronte di un percorso argomentativo - contenuto nella decisione impugnata - pienamente logico e immune da vizi in diritto. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34883/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris