CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 19349/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 07/04/2021, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in misura pari ad anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 81 co. 2, 110, 629 commi 1 e 2 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: 1. nullità ex art. 606 lett. B) ed E) c.p.p. con riferimento agli artt. 133 c.p., 544 e 546 c.p.p. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo non consentito. Invero, deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. - dep. 20/05/2019 - Rv. 276102 - 01), evenienza, quest'ultima, che non ricorre nel caso in esame. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 20/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] nni NQIi DEPOSITATO N