CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05704/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 5 luglio 2022 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del 22 gennaio 2021 con cui lo stesso giudice aveva respinto l'istanza di revoca della confisca delle quote della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] confisca delle quote in esame era stata disposta con ordinanza depositata il 7 gennaio 2020 dal giudice dell'esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di applicazione pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in cui era stato disposto il sequestro delle stesse quote in quanto asseritamente nella sua reale disponibilità. L'opposizione si fondava sull'assunto della mancanza di elementi di prova atri - o della disponibilità di tali quote da parte di Calì/che sarebbe attestato da una precedente ordinanza di restituzione delle stesse quote disposta dal giudice il 27 giugno 2018. Il giudice dell'opposizione ha respinto l'istanza affermando che gli atti consentono di dimostrare la disponibilità delle quote in capo a Cali, che il giudice poteva anche nelle more aver rinneditato il proprio provvedimento e che la mancanza di sequestro non osta alla confisca. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso i titolari formali delle quote (Zuppante al 95%, Fazio al 5%), per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deducono che il giudice ha respinto l'istanza affermando che gli atti consentono di dimostrare la disponibilità delle quote in capo a Calì ma nel provvedimento di confisca non vi è alcun riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] srl. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La motivazione della ordinanza impugnata consiste di tre frasi: 1) che gli atti consentono di dimostrare la disponibilità delle quote in capo a Calì; 2) che il giudice poteva legittimamente aver rimeditato il proprio provvedimento di restituzione nelle more; 3) che la mancanza di sequestro non osta alla confisca. Le affermazioni sub 2) e sub 3) sono corrette in diritto, ma non sono sufficienti a decidere l'istanza, perché sono utili soltanto ad affermare che il provvedimento di confisca è astrattamente legittimo, ma non che lo sia anche in concreto nel caso in esame. La motivazione del caso in esame si risolve, pertanto, in definitiva, nella sola frase sub 1), ovvero che gli atti consentono di dimostrare la disponibilità delle quote in capo a Calì. Per riempire di contenuto questa affermazione il giudice dell'opposizione fa riferimento alla pagina 3 della ordinanza di confisca del 7 gennaio 2020, che, però, come rileva il ricorso, non cita mai la [OSCURATO:PERSONA] srl, che è menzionata soltanto direttamente nel dispositivo. In particolare, la pag. 3 della ordinanza di confisca è mirata sulla posizione di tale [OSCURATO:PERSONA], e sulla circostanza che sia stato provato che la stessa fosse una mera prestanome. L'ordinanza non menziona, invece, espressamente Zuppante e Fazio come4teste di legno"di Calì. E' ben possibile che la natura dhesta di legnó\di Cardarelli sia rilevante anche per individuare il reale assetto proprietario della [OSCURATO:PERSONA] srl, ma quale sia il collegamento tra l'una e l'altra non è esplicitato nel provvedimento impugnato, la cui motivazione difetta quantomeno di un passaggio logico. In definitiva, la ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Così