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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 18525/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30291/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.PESCARA n. 339/2019 depositata il 07/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Si dà atto che il Pubblico ministero ha chiesto accogliersi il ricorso in relazione al terzo motivo, dichiarando inammissibili il primo e il secondo. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] presentava domanda di rimborso ai sensi della Convenzione Italia – Portogallo del 14.05.1980, ratificata con l. n. 562/1982, per ritenute alla fonte Irpef operate dall'Inps sul reddito da pensione per l’anno di imposta 2016, ammontanti ad € 12.296,20.

A fronte del diniego del [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alla CTP di Pescara, che lo accoglieva parzialmente, riconoscendo Il diritto al rimborso nei limiti della compensazione con altri debiti verso l'erario.

2. La CTR dell’Abruzzo rigettava quindi l'appello dell'Ufficio, ritenendo sussistenti i presupposti per l'applicazione della [OSCURATO:PERSONA]Portogallo sulla doppia imposizione, sul rilievo della dimostrazione dei requisiti richiesti attraverso il certificato di residenza, a far data dal 4 marzo 2016, e il certificato dell’autorità portoghese circa la doppia imposizione.

3. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione con ricorso sorretto da tre motivi.

Resiste la contribuente con controricorso.

4. Il Pubblico ministero ha depositato memoria con conclusioni scritte e la ricorrente ha depositato memoria ex art.378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del DPR n. 917/1986, dell’art. 4 della [OSCURATO:PERSONA]Portogallo”, l’Agenzia delle Entrate lamenta che la CTR abbia rigettato il gravame dell’Ufficio, ritenendo che il contribuente avesse provato con sufficiente documentazione di aver trasferito il proprio centro di interessi in Portogallo.

2. Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 della Convenzione di Vienna del 23.05.1969 sul Diritto dei Trattati, in combinato disposto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione e con l’art. 12 delle disp. preliminari al c.c.”, censurando la sentenza impugnata per avere di fatto legittimato una doppia “non imposizione” contraria allo spirito delle disposizioni convenzionali.

3. Con il terzo motivo si denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del DPR n. 917/1986, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 4 e 27 della [OSCURATO:PERSONA]”; afferma la ricorrente che la Commissione avrebbe violato l’art. 27, secondo comma, della Convenzione, ritenendo sussistente il diritto a rimborso a prescindere dall’allegazione della prova della doppia imposizione.

4. Il primo motivo è inammissibile.

Come argomentata, la censura è intesa in realtà a riportare nel giudizio di cassazione contestazioni di fatto esaminate e motivate dal giudice di merito, in relazione alla documentazione prodotta dal contribuente al fine di provare la sussistenza del presupposto per l’applicazione della Convenzione, individuato della CTR nella effettiva residenza in Portogallo per un periodo non inferiore a 183 giorni nell’anno.

5. Il secondo e terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati.

Con il ricorso l'Agenzia deduce l'insussistenza dei presupposti dell'istanza di rimborso perché dalla certificazione dello Stato portoghese prodotta dal contribuente ai sensi dell’art. 27, comma 2 dellaConvenzione, che prevede a corredo dell'istanza di rimborso l'attestazione ufficiale dello Stato contraente in cui il contribuente è residente che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alle esenzioni previste nella convenzione), non si desumerebbe la prova della effettiva doppia imposizione, ma solamente della mera astratta assoggettabilità al fisco portoghese, presupposto che il giudice di appello ha ritenuto ininfluente.

Premesso che l’art. 18 della Convenzione richiamata dispone che “Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato“, il principio applicato dalla CTR è coerente con la giurisprudenza di questa Corte che, ha sul punto statuito che in tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], utilizzata ai fini della applicazione della minore imposta, deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subìto, essendo lo scopo delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica (cfr. in rel. alla Conv.

Italia-[OSCURATO:PERSONA]. 10706/2019; in rel. alla Conv.

Italia-[OSCURATO:PERSONA]. n. 6583 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; con specifico riferimento alla Conv. [OSCURATO:PERSONA] allo Cass.3343/2023).

Analogo orientamento questa Corte ha assunto in materia di tassazione dei dividendi percepiti da azionisti non residenti, affermando che la condizione “subject to tax” deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza ("full liability to tax”), indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito, essendo lo scopo delle fonti multilaterali e delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica internazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540 (Cass. 17/04/2019, n. 10706; Cass. 29/01/2020, n. 1967, al paragrafo 3.8.; seguono nello stesso senso decisioni conformi sino ad epoca recente e recentissima, es.

Cass. n.26307 del 2020 e n.11035 del 2021, nonché nn. 6248, 16834, 7108, 5145, 5152 e 25196 del 2022; da ultimo v.

Cass. 29/05/2023 n. 15068).

6. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30291/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.PESCARA n. 339/2019 depositata il 07/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto che il Pubblico ministero ha chiesto accogliersi il ricorso in relazione al terzo motivo, dichiarando inammissibili il primo e il secondo. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] presentava domanda di rimborso ai sensi della Convenzione Italia – Portogallo del 14.05.1980, ratificata con l. n. 562/1982, per ritenute alla fonte Irpef operate dall'Inps sul reddito da pensione per l’anno di imposta 2016, ammontanti ad € 12.296,20. A fronte del diniego del [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alla CTP di Pescara, che lo accoglieva parzialmente, riconoscendo Il diritto al rimborso nei limiti della compensazione con altri debiti verso l'erario. 2. La CTR dell’Abruzzo rigettava quindi l'appello dell'Ufficio, ritenendo sussistenti i presupposti per l'applicazione della [OSCURATO:PERSONA]Portogallo sulla doppia imposizione, sul rilievo della dimostrazione dei requisiti richiesti attraverso il certificato di residenza, a far data dal 4 marzo 2016, e il certificato dell’autorità portoghese circa la doppia imposizione. 3. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione con ricorso sorretto da tre motivi. Resiste la contribuente con controricorso. 4. Il Pubblico ministero ha depositato memoria con conclusioni scritte e la ricorrente ha depositato memoria ex art.378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del DPR n. 917/1986, dell’art. 4 della [OSCURATO:PERSONA]Portogallo”, l’Agenzia delle Entrate lamenta che la CTR abbia rigettato il gravame dell’Ufficio, ritenendo che il contribuente avesse provato con sufficiente documentazione di aver trasferito il proprio centro di interessi in Portogallo. 2. Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 della Convenzione di Vienna del 23.05.1969 sul Diritto dei Trattati, in combinato disposto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione e con l’art. 12 delle disp. preliminari al c.c.”, censurando la sentenza impugnata per avere di fatto legittimato una doppia “non imposizione” contraria allo spirito delle disposizioni convenzionali. 3. Con il terzo motivo si denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del DPR n. 917/1986, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 4 e 27 della [OSCURATO:PERSONA]”; afferma la ricorrente che la Commissione avrebbe violato l’art. 27, secondo comma, della Convenzione, ritenendo sussistente il diritto a rimborso a prescindere dall’allegazione della prova della doppia imposizione. 4. Il primo motivo è inammissibile. Come argomentata, la censura è intesa in realtà a riportare nel giudizio di cassazione contestazioni di fatto esaminate e motivate dal giudice di merito, in relazione alla documentazione prodotta dal contribuente al fine di provare la sussistenza del presupposto per l’applicazione della Convenzione, individuato della CTR nella effettiva residenza in Portogallo per un periodo non inferiore a 183 giorni nell’anno. 5. Il secondo e terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati. Con il ricorso l'Agenzia deduce l'insussistenza dei presupposti dell'istanza di rimborso perché dalla certificazione dello Stato portoghese prodotta dal contribuente ai sensi dell’art. 27, comma 2 dellaConvenzione, che prevede a corredo dell'istanza di rimborso l'attestazione ufficiale dello Stato contraente in cui il contribuente è residente che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alle esenzioni previste nella convenzione), non si desumerebbe la prova della effettiva doppia imposizione, ma solamente della mera astratta assoggettabilità al fisco portoghese, presupposto che il giudice di appello ha ritenuto ininfluente. Premesso che l’art. 18 della Convenzione richiamata dispone che “Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato“, il principio applicato dalla CTR è coerente con la giurisprudenza di questa Corte che, ha sul punto statuito che in tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], utilizzata ai fini della applicazione della minore imposta, deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subìto, essendo lo scopo delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica (cfr. in rel. alla Conv. Italia-[OSCURATO:PERSONA]. 10706/2019; in rel. alla Conv. Italia-[OSCURATO:PERSONA]. n. 6583 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; con specifico riferimento alla Conv. [OSCURATO:PERSONA] allo Cass.3343/2023). Analogo orientamento questa Corte ha assunto in materia di tassazione dei dividendi percepiti da azionisti non residenti, affermando che la condizione “subject to tax” deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza ("full liability to tax”), indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito, essendo lo scopo delle fonti multilaterali e delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica internazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540 (Cass. 17/04/2019, n. 10706; Cass. 29/01/2020, n. 1967, al paragrafo 3.8.; seguono nello stesso senso decisioni conformi sino ad epoca recente e recentissima, es. Cass. n.26307 del 2020 e n.11035 del 2021, nonché nn. 6248, 16834, 7108, 5145, 5152 e 25196 del 2022; da ultimo v. Cass. 29/05/2023 n. 15068). 6. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli e
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