CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34742/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso;Lette le memorie del difensore del prevenuto in cui si insiste per l’accoglimentodei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento del 12 marzo 2026, la Corte di appello di Salernodichiarava l’inammissibilità della istanza di revisione, proposta da [OSCURATO:PERSONA]Consiglio, del giudicato formato nei suoi confronti a seguito della sentenza dicondanna della Corte di appello di Catanzaro del 1 marzo 2024, divenutairrevocabile il 9 luglio 2025, dalla quale era stato ritenuto colpevole del delitto diconcorso esterno nella associazione di ‘ndrangheta denominata clan “[OSCURATO:PERSONA]”, edel delitto continuato di corruzione in atti giudiziari (aggravato ai sensi dell’art.416 bis 1 cod. pen.), avendo egli svolto il ruolo (in concorso con altri), dal 10agosto al 27 agosto 2009, di intermediario nel corrompere il magistrato GiancarloGiusti, componente della sezione feriale del Tribunale per il riesame di ReggioCalabria, concorrendo all’accordo corruttivo complessivo secondo il quale, a frontedel versamento al Giusti di una somma di euro 120.000, questi avrebbe,contrariamente ai doveri del proprio ufficio, deciso in modo favorevole agli indagatiin occasione del riesame di alcune ordinanze di custodia cautelare (emesse neiconfronti di componenti la cosca [OSCURATO:PERSONA], fra i quali il suocero del Consiglio, RoccoBellocco).La prova sopravvenuta che, secondo l’istanza di revisione, avrebbe dovutocomportarne l’accoglimento consisteva negli esiti di una consulenza della difesa,effettuata dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe consentito, avvalendosi di nuove tecnichedi ascolto, una più esauriente trascrizione della conversazione intercettata nelcarcere di Palmi il 31 luglio 2009, nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] (personaggiodi spicco del clan e, come si è già ricordato, suocero di [OSCURATO:PERSONA] Consiglio) avrebbediscorso con lo stesso Consiglio delle richiesta di riesame da depositare.Nuova trascrizione che avrebbe consentito – diversamente da quella originariain base alla quale si era formato il giudicato di condanna del prevenuto - diaffermare che i “giudici corrotti” e la sezione di cui i due avevano parlato non eraquella feriale (in cui era inserito il Giusti) ma quella ordinaria.Dovendosi conseguentemente prendere atto della totale estraneità delConsiglio all’accordo corruttivo intercorso fra il Giusti ed i suoi coimputati.1.1. La Corte d’appello, investita della predetta istanza di revisione, nedichiarava l’inammissibilità, affermando che la prova sopravvenuta non era taleda scardinare l’intero impianto accusatorio, il quale si fondava anche su altrielementi di prova (rispetto alla indicata conversazione), tali da dimostrare comeConsiglio avesse pienamente concorso con il suocero nell’attività corruttiva delcitato magistrato.2. Propone ricorso il prevenuto, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rositano, deducendo, con l’unico complesso motivo, la violazione di legge – ed inparticolare degli artt. 125, 530, 630 lett. c), 631, 634, comma 1 secondo periodo,636, 190, 192 e 495 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e 6 Convezione EDU - ed ilvizio di motivazione.La prova sopravvenuta era costituita dalla rilettura della conversazioneintercorsa nel carcere di Palmi il 31 luglio 2009 fra il prevenuto [OSCURATO:PERSONA] il suocero, [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice dell’omonima cosca.La nuova versione della medesima consentiva di concludere che i giudici “tutticorrotti” a cui [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto, in tale occasione, riferimento, erano quelli checomponevano il collegio ordinario e non quello sedente nel periodo feriale.Così che la volontà del detenuto di far depositare le istanze al Tribunale delriesame nel periodo feriale era finalizzata solamente ad evitare che, sullemedesime, decidesse quel giudice Grasso che si riteneva “prevenuto” nei confrontidei [OSCURATO:PERSONA].E, nella successiva conversazione telefonica intercorsa fra Consiglio e RosarioMarcellino (anch’egli genero del [OSCURATO:PERSONA]), questi aveva confermato di essersiMarcellino- attinto dal medesimo compendio probatorio - era stato assolto dallamedesima imputazione per l’assenza di prova dell’elemento soggettivo del reato.Era pertanto evidente come non si potesse ritenere tale, ulteriore (rispetto aquella oggetto dell’istanza di revisione), conversazione significativa.Certo, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (un altro dei generi delBellocco) aveva confermato di essere stato informato dalla moglie di DomenicoBellocco (che aveva sentito unitamente a Consiglio ed a Marcellino) del buon esitodella richiesta proprio in virtù dell’intervento del giudice corrotto, ma si trattava diun post factum che di per sé non poteva dimostrare il concorso del Consiglio nellacorruzione del giudice.Così che a carico del medesimo militava quella sola conversazione, avvenutail 31 luglio 2009 nel carcere di Palmi, che andava però riconsiderata alla luce delleemergenze della consulenza di parte. La rilettura della quale la stessa Corte cheaveva dichiarato inammissibile la revisione aveva definito rilevante, pur poirichiamando gli ulteriori elementi di prova che erano tuttavia, come si era visto,insufficienti.Si doveva poi ricordare come le conversazioni intercettate potessero essereoggetto di rivalutazione in sede di revisione ed anche nel grado di legittimità dellamedesima.Si sottolineava ancora come, alla luce di quanto accertato dal consulente diparte, risultava evidente che era stato il solo [OSCURATO:PERSONA] ad affermare che la richiestadi riesame andasse presentata subito, alla sezione feriale, essendo l’altra sezionecomposta da giudici “tutti corrotti”, così che non vi sarebbe stata speranza di suoaccoglimento.L’espressione “tutti corrotti”, riferita ai giudici della sezione ordinaria delTribunale del riesame, infatti, non doveva essere intesa in senso letterale ma come“tutti prevenuti” contro di lui.Il resto del dialogo confermava il fatto che [OSCURATO:PERSONA] nutriva solo la speranzache la sua istanza fosse accolta e non ne aveva affatto la certezza.Si doveva anche aggiungere che il collaborante [OSCURATO:PERSONA] avevariferito che l’intento del [OSCURATO:PERSONA] era solo quello di evitare di essere giudicato dalgiudice Grasso e non altro e così aveva riferito al suo legale avv. [OSCURATO:PERSONA].Doveva inoltre considerarsi che l’odierna istanza di revisione era statadichiarata inammissibile con procedura de plano, senza così consentire ilcontraddittorio, deducendo una inesistente manifesta infondatezza della stessa,senza concretamente valutare – valutazione propria della successiva fase delgiudizio, dichiarata l’ammissibilità dell’istanza di revisione - l’effettiva capacitàdella nuova prova di sovvertire l’intero compendio probatorio che aveva fondatola condanna del Consiglio.Peraltro, la Corte stessa si era limitata a fare generico cenno agli altri elementidi prova senza precisarne il contenuto e la valenza.Senza la conversazione intercettata in carcere, lo si ripeteva, la posizione delConsiglio era del tutto sovrapponibile a quella del cognato Marcellino, che era statoassolto.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale haconcluso per il rigetto del ricorso.4. Il difensore del prevenuto ha depositato memorie con le quali ha insistitoper l’accoglimento dei motivi di ricorso ed ha depositato dei verbali di udienza delprocesso di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, che comprovavanocome, in tale sede, sia stata disposta una perizia di trascrizione dellaconversazione in carcere del 31 luglio 2009, ritenendo così, quella Corte, rilevantile osservazioni delle difese sull’originaria lettura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Consiglio non meritaaccoglimento.1. Si ricorda che questa Corte, in relazione ai limiti del giudizio diinammissibilità dell’istanza di revisione del giudicato di condanna, ha di recenteaffermato che:- in tema di revisione, la valutazione preliminare del giudice circal'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di unaprova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deveancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignoraresegni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del25/03/2025, Rv. 288137 – 03);in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità dellarichiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve averead oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza dellastessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in terminirealistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata allarealtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029– 01).Date tali premesse risulta evidente come la Corte d’appello abbiacorrettamente formulato il giudizio di inammissibilità dell’istanza di revisione sullascorta non della sola valutazione della prova sopravvenuta ma anche comparandola medesima al complessivo compendio probatorio che aveva determinato lacondanna definitiva del Consiglio.2. Quanto poi alla medesima prova sopravvenuta, non può che rilevarsi comela ulteriore trascrizione della conversazione tenutasi il 31 luglio del 2009 in carcerefra [OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio medesimo non appaia affatto – come già rilevatodalla Corte d’appello - di significato inequivoco posto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] citaripetutamente i componenti dell’una e dell’altra sezione del Tribunale del riesame,quella feriale e quella ordinaria, così da non consentire, con sufficiente certezza,di attribuire ai secondi, piuttosto che ai primi, l’epiteto di “corrotti”.Tanto più quando l’intero compendio probatorio raccolto nel giudizio di cui sichiede la revisione aveva condotto alla conclusione opposta, essendosi accertatoche le richieste di riesame erano state depositate in modo che fossero decise dallasezione feriale, di cui era divenuto componente il giudice Giusti (a seguito di unoscambio fra colleghi) e rispetto alle quali lo stesso si era offerto come giudicerelatore, giungendo all’annullamento delle ordinanze di cautela.In aderenza, appunto, al raggiunto accordo corruttivo.Era pertanto evidente come i giudici corrotti fossero proprio quelli dellasezione feriale e, come l’accordo corruttivo, sollecitato da [OSCURATO:PERSONA] econcluso mediante intermediari vari (fra i quali il Consiglio), fosse statoeffettivamente concluso con uno dei suoi componenti ed il suo esito raggiunto.Del tutto illogica è poi l’ipotesi, suggerita dalla difesa nella memoria, secondocui l’espressione “tutti corrotti”, dovesse essere invece interpretata nel sensoopposto al suo reale significato, come giudici contri il [OSCURATO:PERSONA] “prevenuti”.3. Il fatto, poi, che altro giudice in altro processo abbia ritenuto nonmanifestamente superflua una ulteriore trascrizione della conversazione nonassume certo rilievo nel presente giudizio di revisione, non costituendo affatto unaconferma della trascrizione come operata dal consulente dell’odierna difesa (la cuiassunta interpretazione contrasta, come si è detto, con tutti gli ulteriori elmenti diprova).4. Ed ancora le argomentazioni spese nell’odierno ricorso circa la valenzaprobatoria degli ulteriori (rispetto alla conversazione del 31 luglio 2009) elementiraccolti nel giudizio di cui si era chiesta la revisione sono inammissibili nonpotendosi in questa sede rivisitare il precedente compendio probatorio per trarneconclusioni diverse da quelle raggiunte in quel giudizio.4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma il 9 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]