CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 07868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21662/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti principali- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio degli avvocatiNUNZIO RIZZO e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendonoanche separatamente tra loro; -controricorrente principale- ricorrente incidentale- avversola SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 7021/2018 , depositata il08/01/2019, R.G.N. 3586/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Napoli ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento della indennità di vacanza contrattuale per il periodo 2006-2010. 2. La Corte territoriale ha dato atto che: il c.c.n.l. Sanità privata è scaduto il 31.12.2005 ed è stato sostituito dall’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha previsto nuovi importi retributivi tabellari con decorrenza da settembre 2010; nell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era previsto che “in ragione delle difficoltà finanziarie […] le parti demandano a livello regionale la negoziazione per l’eventuale -una tantum- per l’arco temporale 2006 – 2010, in coerenza con le specifiche situazioni regionali in ordine alla copertura dei costi”; in data 31.1.2013, presso la sede della Regione Campania, era stato sottoscritto un verbale fra l'AIOP ([OSCURATO:PERSONA]) e le OO.SS. nel quale l'Associazione - pur riconoscendo come la corresponsione dell’una tantum a copertura degli arretrati contrattuali costituisse un diritto inderogabile dei lavoratori - affermava che le Case di cura associate erano ancora costrette a procrastinarne la quantificazione e l'erogazione a causa della crisi economico-finanziaria in cui versava il settore. 3. Le parti sociali, nella opinione della Corte, avevano riconosciuto l'an del diritto dei lavoratori definendolo inderogabile, ma avevano sottoposto a condizione il "quando" della sua esecuzione, costituito da un evento futuro (superamento della crisi) e incerto (in quanto soggetto a preliminare valutazione del debitore). Detta condizione era definita dai giudici d’appello come meramente potestativa, poiché il diritto dei lavoratori al pagamento dell'emolumento era subordinato alla manifestazione di volontà del debitore di stabilire come e quando pagare; da tali premesse discendeva la nullità della condizione apposta al negozio, ai sensi dell'art.1355 c.c. 4. Riconosciuto il diritto delle lavoratrici all’una tantum, in applicazione del paradigma normativo di cui all'art. 36 Cost., la Corte di merito ha proceduto alla quantificazione facendo riferimento al criterio seguito in altre regioni e, in particolare “ai minimi tabellari previsti in sede pattizia per il biennio economico 2006 –2007, tenendo conto, ai fini del conteggio, del periodo di effettivo servizio delle lavoratrici per il quadriennio 2006 – 2009”. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale formulando sei motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: Ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 6. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello emesso un provvedimento diverso da quello richiesto, attribuendo un quantum (bene della vita) diverso e non corrispondente all’an riconosciuto, così come richiesto nel ricorso introduttivo della lite e nel corso del processo. Ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] spa 7. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione degliartt. 99 e 112 c.p.c. Si prospetta la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e la falsa applicazione della disposizione codicistica in tema di rilevabilità d'ufficio della nullità del negozio giuridico. La questione inerente alla presunta nullità -quale clausola meramente potestativa - del verbale di incontro fra le parti sociali (e non di accordo) del 31.1.2013 non era stata mai formulata dalle ricorrenti ed il giudice d’appello nel sollevarla avrebbe esorbitato dai suoi poteri cognitivi, che sono delimitati dai motivi articolati dalle parti nell’atto di impugnazione. Si imputa al giudicante di aver introdotto un nuovo tema di indagine assolutamente estraneo alla materia del contendere. 8. Con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 101 c.p.c. in quanto la Corte di merito, rilevata d’ufficio la questione della pretesa “condizione meramente potestativa”, avrebbe dovuto assegnare “a pena di nullità un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”. 9. Con il terzo motivo la stessa censura è formulata quale violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 10. Con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1421, 1355, 1362 e ss. c.c., per il caso in cui si interpretasse il verbale di incontro del 31.1.2013, alla luce di quanto previsto dall’a.c.n.l. sanità privata Aiop del 15.9.2010, come contenente una condizione meramente potestativa. 11. Con il quinto motivo si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’a.c.n.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 12. Con il sesto motivo si censura la pronuncia d’appello, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame della volontà delle parti collettive espressa nei verbali di incontro in sede regionale del 15.10.2010, 24.11.2010, 7.4.2011, 16.2.2012, 31.1.2013 e 8.1.2015. 13. Nei motivi dal quarto al sesto si osserva che, in sede di rinnovo della parte economica del c.c.n.l. dei dipendenti di Case di Cura private sottoscritto il 15.9.2010, le parti sociali concordavano di demandare a livello regionale la negoziazione per "l'eventuale una tantum" relativa all'arco temporale 2006-2010 in coerenza con le specifiche situazioni regionali concernenti la copertura dei costi. Nell'ottica descritta andavano inquadrati gli incontri intervenuti fra le parti sociali (AIOP e OO:SS. dei lavoratori dall'altra) presso la Regione, in cui era stato convenuto espressamente che, tenuto conto del perdurante stato di crisi del settore Sanità in Campania, non era possibile procedere al pagamento dell'indennità una tantum. La situazione di crisi in cui versava la sanità privata era un dato assolutamente oggettivo, come tale ostativo alla configurazione di una ipotesi di condizione meramente potestativa quale quella delineata dai giudici del gravame. In tal senso si prospetta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale da parte del giudice d’appello. Si osserva in ogni caso che gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito si collocano al di là del solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la condizione non può considerarsi meramente potestativa quando l'evento dedotto in condizione sia collegato a valutazioni di interesse e si presenti come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione sia affidata al concorso di fattori estrinseci, pur se la relativa valutazione sia rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato. 14. Si esamina in via prioritaria il ricorso incidentale, la cui definizione ha valore assorbente. 15. I motivi di ricorso incidentale, che si trattano congiuntamente per connessione logica, sono fondati in conformità a quanto compiutamente esposto da questa Corte in controversie aventi analogo oggetto e motivi di censura sovrapponibili (cfr. Cass. n. 24485 del 2021; Cass. n. 24484 del 2021; Cass. n. 24483 del 2021), precedenti cui si rinvia integralmente per ogni ulteriore approfondimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma, disp. att. c.p.c. e dai quali non si ravvisa ragione per discostarsi. 16. Nei precedenti appena richiamati si rileva come le parti collettive, nell'accordo di rinnovo di cui al c.c.n.l. 2010 settore della sanità privata applicabile alla fattispecie oggetto di causa, dando atto della scadenza del precedente al 31.12.2005, sulla premessa che il comparto versava in situazione di crisi economico-finanziaria molto differenziata da regione a regione, hanno demandato a tale livello locale la negoziazione per "l'eventuale una tantum" relativa all'arco temporale 2006/2010, in coerenza con le specifiche situazioni regionali in ordine alla copertura dei costi. 17. Nelle citate pronunce di legittimità sono state giudicate fondate le critiche mosse dalla società datoriale all'interpretazione dei verbali di accordo sindacale stilati in sede decentrata, come effettuata dai giudici di appello. Si è, in particolare, rilevata la carenza di fondo di tale approccio ermeneutico nella enfatizzazione del dato letterale concernente la definizione resa dall'AIOP, con riferimento alla erogazione dell'emolumento "una tantum", quale diritto inderogabile dei lavoratori, con cui è stato esaltato il dato meramente letterale della espressione contenuta nelle premesse dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tale dato risulta estrapolato dal contesto articolato del verbale ed atomisticamente considerato, in violazione dei principi cardine che governano il procedimento ermeneutico in tale materia, i quali individuano proprio nella connessione fra le clausole negoziali lo strumento elettivo per la individuazione della volontà delle parti sociali nella complessa materia delle relazioni sindacali. Risulta infatti non adeguatamente valorizzato il dato obiettivo della situazione di crisi in cui versava il settore, già tenuto ben presente dalle parti sociali in sede di contrattazione a livello nazionale, e ribadito dall'AIOP nel verbale di incontro del 31.1.2013, laddove afferma essere "naufragata l'aspettativa dell'incremento del budget 2012, così come stabilito dall'Accordo AIOP/Regione recepito con DCA 66/2012, che avrebbe consentito...non solo di onorare gli impegni derivanti dall'applicazione del rinnovo contrattuale ma anche di ristabilire l'equilibrio economico delle aziende che, allo stato, vedono compromesso addirittura il mantenimento degli impegni finanziari derivanti dall'attività ordinaria". 18. La conclamata problematicità della situazione finanziaria in cui versava il settore sanitario privato, della quale l'AIOP ha fornito ampia contezza e le OO.SS. rappresentative dei lavoratori hanno preso atto, costituisce elemento ostativo alla convalida della ricognizione svolta dai giudici di seconda istanza - nel senso del riconoscimento, da parte dell'Organizzazione datoriale, di un diritto dei lavoratori a percepire l'indennità una tantum. 19. Né può ritenersi estraneo a tale ambito valutativo il comportamento concludente osservato dalle parti sociali, le quali, in occasione dei successivi incontri svolti nel 2015, hanno preso atto delle dichiarazioni dell'AIOP con le quali si riteneva "ancora insostenibile non solo la discussione sulla definizione della eventuale una tantum prevista dall'accordo nazionale sul rinnovo del c.c.n.l. ma soprattutto il mantenimento dell'equilibro economico di tutte le aziende associate"; si tratta di indici rilevanti nell'ambito della indagine ricostruttiva considerata, che risultano invece omessi nella lettura della Corte di merito. 20. Nei precedenti citati si rileva, sotto altro profilo, come l’affermazione dei giudici di appello, secondo cui con il verbale del 31.1.2013 la parte datoriale avesse sottoposto a condizione di natura meramente potestativa la quantificazione e l'erogazione dell'indennità una tantum, si collochi al di là del solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità in materia. In base ad un orientamento privo di contrasti ed al quale va data continuità, la condizione non può considerarsi meramente potestativa quando l'evento dedotto in condizione sia collegato -come in questo caso - a valutazioni di interesse e si presenti come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione sia affidata al concorso di fattori estrinseci, pur se la relativa valutazione sia rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato; "meramente potestativa" è invece la condizione quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto (vedi Cass.20/11/2019 n. 30143, Cass. 26/8/2014 n. 18239). Per quanto sinora detto, si tratta di paradigma normativo nel quale non è sussumibile la fattispecie concreta: le parti hanno inserito nell'assetto negoziale un evento esterno al potere dispositivo delle parti, consistente nel finanziamento da parte della regione, circostanza non ancora verificatasi, che ben poteva integrare i presupposti della condizione sospensiva per il pagamento dell’una tantum in relazione al periodo di vacanza contrattuale (vedi in motivazione Cass. 21/4/2016 n.8071). 21. Per le considerazioni esposte, il ricorso incidentale deve essere accolto nei limiti descritti, ritenute assorbite le ulteriori censure ed anche il motivo di ricorso principale. La pronuncia impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, ca