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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 07645/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22743 /20 2 1 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del suo legale rappresentante protempore rappresentata e difesa nel presente giudizio di cassazione in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - perla cassazione del la sentenza della Co mmissione tributaria regionale dellaLombardia n. 1320 / 05 /20 2 1 depositata in data 01 /0 4 /20 2 1 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la s ocietà ricorrente presenta va all’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia – [OSCURATO:PERSONA] contribuenti (“Ufficio”) istanzaper la restituzione, ai sensi dell’art. 8, co. 4, L . n. 212 del 2000, Oggetto: rimborso oneri fideiussoriper rimborso iva – termine decadenza della domanda Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 deglioneri fideiussori – pari ad € 45.626,41 - sostenuti per le fideiussioni presentate(ex art. 38 - bis , co. 1, d.p.r. n. 633 del 1972, vigente ratione temporis)al fine di ottenere il rimborso dei crediti Iva relativi al I, II e IIItrimestre 2012 per un importo pari ad € 3.470.000,00 ; -l’Ufficio negava il rimborso; la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava tale diniego; - la CTP rigettava il ricorso; la società appellava e l’Ufficio proponeva appelloincidentale; -la sentenza qui impugnata ha accolto l’appello incidentale dell’Ufficio – incentrato sulla tardività dell’istanza di rimborso – e dichiarato inammissibileil ricorso principale della società contribuente; -ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a due motiviche illustra con memoria; -l’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata nel presente giudizio diLegittimità; Consideratoche: -il primo motivo di doglianza si incentra sulla v iolazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 49, d.

L gs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, co.1, n. 3, c.p.c. ; secondo parte ricorrente la sentenza d’appello merita diessere cassata, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., perché in contrastocon il giudicato esterno ( ex artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 49, d.

Lgs. n. 546 del 1992) formatosi in data 25 settembre 2019 (dunque, primadella data - 22 febbraio 2021 – di pronunciamento della sentenza qui impugnata) a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 834/2019 del 25 febbraio 2019 con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (Sez. 17), in accoglimento del ricorso in appello proposto dalla Società esponente e in rigetto dell’appello incidentale formulato dall’Ufficio (con cui era stata riproposta in sede d’appellol’eccezione in punto di asserita decadenza – ex art. 21, d.lgs. n. 546/1992 – dell’azione di rimborso), ha riconosciuto: in via preliminare, l’infondatezza della eccezione - formulata in sede contenziosa dall’Ufficio - in merito ad una asserita decadenza ( ex art.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 21,co. 2, d.

L gs. n. 546 del 1992) della Società esponente dall’azione dirimborso degli oneri fideiussori de quibus ; - tale pronuncia ha poi, in ogni caso, ritenuta l’illegittimità dei similari provvedimentidi diniego ivi impugnati con condanna dell’Agenzia delle entrate alla restituzione degli oneri fideiussori pagati dalla Società esponente con riferimento ai rimborsi infrannuali dei crediti Iva per gli anni2008, 2009, 2010 ; -il motivo è infondato; -è invero pacifico, nella stessa narrazione e documentazione offerta da partericorrente, che il giudicato che si invoca si sia formato prima del pronunciamento della sentenza impugnata, quindi anteriormente alla conclusionedel giudizio di merito; - trova allora applicazione la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 5370 del 29/02/2024 ) l'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima voltain cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito,attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece,il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio dimerito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità; - il secondo motivo censura la sentenza impugnata per v iolazione e/o falsaapplicazione degli artt. 21, co. 2, del d.

L gs. n. 546 del 1992 e 8, co. 4, L . n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. ; secondola società contribuente i n ogni caso la sentenza d’appello merita di essere cassata, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., perché pronunciatain violazione degli artt. 21, co. 2, d.

L gs. n. 546/1992 e 8, co.4, L . n. 212 del 2000 ; sostiene la ricorrente che i l Giudice d’appello ha deciso la controversia accogliendo l’eccezione preliminare - fatta valeredall’Ufficio in sede di appello incidentale – relativa ad una asserita intervenutadecadenza dell’azione di rimborso degli oneri fideiussori de quibus(ex art. 8, co. 4, l. n. 212 del 2000) in ragione del decorso del terminedi due anni per la presentazione dell’istanza di rimborso previsto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 dall’art. 21, co. 2, d.

L gs. n. 546 del 1992 ritenendo erroneamente applicabile alla vicenda in esame, ai fini della richiesta di restituzione deglioneri fideiussori in esame, la disposizione di cui al citato art. 21, co. 2, d.

L gs. n. 546 del 1992, in forza del quale « la domanda di restituzione»di « tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti » ( ex art. 19, co. 1, lett. g), d.

L gs. n. 546/1992) “ in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificatoil presupposto per la restituzione ” ; - orbene, questa Corte ha già avuto occasione di stabilire che l'art. 8, comma4, della l. n. 212 del 2000, laddove impone all'amministrazione finanziariadi rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, comprende i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha richiesto: ciò perché l'espressione «ha dovutorichiedere» si deve intendere non nel senso dell'esistenza di un ipoteticoobbligo normativo, bensì con riferimento alla necessità (intesa come onere) della richiesta della garanzia in rapporto allo scopo perseguito, consistente nell’ ottenere la sospensione del pagamento di tributio la rateizzazione o il rimborso ( Cass. n. 16409 del 2015; Cass.n.22720 del 2020) ; - q uindi, in tema di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generaleed è del tutto indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l'esigenza ad essa sottesa di preservare l'integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute, cheuna diversa interpretazione frustrerebbe, oltre a porsi in contrasto conil diritto unionale (Cass. n. 5508 del 2020; in termini anche Cass. n. 31092del 2021 , citata opportunamente dalla difesa della contribuente inmemoria ex art. 378 c.p.c. ) ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - i nfatti, va considerato il consolidato orientamento della Corte di giustizia dell’Unione Europea , in base al quale gli Stati membri indubbiamente dispongono di una certa libertà quanto alla determinazionedelle modalità di rimborso dell'eccedenza di iva, purché, però, il sistema di rimborso adottato non faccia correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (C GUE, 28 febbraio 2018, causa C - 387/16,punto 24; 6 luglio 2017, causa C - 254/16, Glencore, punto 20; 12 maggio 2011, causa C - 107/10, [OSCURATO:PERSONA], punto 33) ; è evidenteche assoggettare al più ristretto termine decadenziale biennale l’azionedi restituzione renderebbe evidente – per non dire certo, dati i tempi di erogazione del rimborso necessariamente non brevi alla luce degliadempimenti e dei controlli che si rendono a tal fine necessari – proprio l’addossamento al contribuente del rischio finanziario di cui sopra; -il secondo motivo di ricorso va quindi accolto e l'impugnata sentenza èpertanto cassata; -la controversia, non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso della societàcontribuente; -le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre quelle relativeai giudizi di merito vanno compensate tra le parti; p.q.m. accoglieil secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, accogliel'originario ricorso proposto dalla ricorrente; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22743 /20 2 1 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del suo legale rappresentante protempore rappresentata e difesa nel presente giudizio di cassazione in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - perla cassazione del la sentenza della Co mmissione tributaria regionale dellaLombardia n. 1320 / 05 /20 2 1 depositata in data 01 /0 4 /20 2 1 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la s ocietà ricorrente presenta va all’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia – [OSCURATO:PERSONA] contribuenti (“Ufficio”) istanzaper la restituzione, ai sensi dell’art. 8, co. 4, L . n. 212 del 2000, Oggetto: rimborso oneri fideiussoriper rimborso iva – termine decadenza della domanda Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 deglioneri fideiussori – pari ad € 45.626,41 - sostenuti per le fideiussioni presentate(ex art. 38 - bis , co. 1, d.p.r. n. 633 del 1972, vigente ratione temporis)al fine di ottenere il rimborso dei crediti Iva relativi al I, II e IIItrimestre 2012 per un importo pari ad € 3.470.000,00 ; -l’Ufficio negava il rimborso; la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava tale diniego; - la CTP rigettava il ricorso; la società appellava e l’Ufficio proponeva appelloincidentale; -la sentenza qui impugnata ha accolto l’appello incidentale dell’Ufficio – incentrato sulla tardività dell’istanza di rimborso – e dichiarato inammissibileil ricorso principale della società contribuente; -ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a due motiviche illustra con memoria; -l’[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata nel presente giudizio diLegittimità; Consideratoche: -il primo motivo di doglianza si incentra sulla v iolazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 49, d. L gs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, co.1, n. 3, c.p.c. ; secondo parte ricorrente la sentenza d’appello merita diessere cassata, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., perché in contrastocon il giudicato esterno ( ex artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 49, d. Lgs. n. 546 del 1992) formatosi in data 25 settembre 2019 (dunque, primadella data - 22 febbraio 2021 – di pronunciamento della sentenza qui impugnata) a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 834/2019 del 25 febbraio 2019 con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (Sez. 17), in accoglimento del ricorso in appello proposto dalla Società esponente e in rigetto dell’appello incidentale formulato dall’Ufficio (con cui era stata riproposta in sede d’appellol’eccezione in punto di asserita decadenza – ex art. 21, d.lgs. n. 546/1992 – dell’azione di rimborso), ha riconosciuto: in via preliminare, l’infondatezza della eccezione - formulata in sede contenziosa dall’Ufficio - in merito ad una asserita decadenza ( ex art. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 21,co. 2, d. L gs. n. 546 del 1992) della Società esponente dall’azione dirimborso degli oneri fideiussori de quibus ; - tale pronuncia ha poi, in ogni caso, ritenuta l’illegittimità dei similari provvedimentidi diniego ivi impugnati con condanna dell’Agenzia delle entrate alla restituzione degli oneri fideiussori pagati dalla Società esponente con riferimento ai rimborsi infrannuali dei crediti Iva per gli anni2008, 2009, 2010 ; -il motivo è infondato; -è invero pacifico, nella stessa narrazione e documentazione offerta da partericorrente, che il giudicato che si invoca si sia formato prima del pronunciamento della sentenza impugnata, quindi anteriormente alla conclusionedel giudizio di merito; - trova allora applicazione la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 5370 del 29/02/2024 ) l'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima voltain cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito,attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece,il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio dimerito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità; - il secondo motivo censura la sentenza impugnata per v iolazione e/o falsaapplicazione degli artt. 21, co. 2, del d. L gs. n. 546 del 1992 e 8, co. 4, L . n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. ; secondola società contribuente i n ogni caso la sentenza d’appello merita di essere cassata, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., perché pronunciatain violazione degli artt. 21, co. 2, d. L gs. n. 546/1992 e 8, co.4, L . n. 212 del 2000 ; sostiene la ricorrente che i l Giudice d’appello ha deciso la controversia accogliendo l’eccezione preliminare - fatta valeredall’Ufficio in sede di appello incidentale – relativa ad una asserita intervenutadecadenza dell’azione di rimborso degli oneri fideiussori de quibus(ex art. 8, co. 4, l. n. 212 del 2000) in ragione del decorso del terminedi due anni per la presentazione dell’istanza di rimborso previsto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 dall’art. 21, co. 2, d. L gs. n. 546 del 1992 ritenendo erroneamente applicabile alla vicenda in esame, ai fini della richiesta di restituzione deglioneri fideiussori in esame, la disposizione di cui al citato art. 21, co. 2, d. L gs. n. 546 del 1992, in forza del quale « la domanda di restituzione»di « tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti » ( ex art. 19, co. 1, lett. g), d. L gs. n. 546/1992) “ in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificatoil presupposto per la restituzione ” ; - orbene, questa Corte ha già avuto occasione di stabilire che l'art. 8, comma4, della l. n. 212 del 2000, laddove impone all'amministrazione finanziariadi rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, comprende i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha richiesto: ciò perché l'espressione «ha dovutorichiedere» si deve intendere non nel senso dell'esistenza di un ipoteticoobbligo normativo, bensì con riferimento alla necessità (intesa come onere) della richiesta della garanzia in rapporto allo scopo perseguito, consistente nell’ ottenere la sospensione del pagamento di tributio la rateizzazione o il rimborso ( Cass. n. 16409 del 2015; Cass.n.22720 del 2020) ; - q uindi, in tema di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generaleed è del tutto indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l'esigenza ad essa sottesa di preservare l'integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute, cheuna diversa interpretazione frustrerebbe, oltre a porsi in contrasto conil diritto unionale (Cass. n. 5508 del 2020; in termini anche Cass. n. 31092del 2021 , citata opportunamente dalla difesa della contribuente inmemoria ex art. 378 c.p.c. ) ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - i nfatti, va considerato il consolidato orientamento della Corte di giustizia dell’Unione Europea , in base al quale gli Stati membri indubbiamente dispongono di una certa libertà quanto alla determinazionedelle modalità di rimborso dell'eccedenza di iva, purché, però, il sistema di rimborso adottato non faccia correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (C GUE, 28 febbraio 2018, causa C - 387/16,punto 24; 6 luglio 2017, causa C - 254/16, Glencore, punto 20; 12 maggio 2011, causa C - 107/10, [OSCURATO:PERSONA], punto 33) ; è evidenteche assoggettare al più ristretto termine decadenziale biennale l’azionedi restituzione renderebbe evidente – per non dire certo, dati i tempi di erogazione del rimborso necessariamente non brevi alla luce degliadempimenti e dei controlli che si rendono a tal fine necessari – proprio l’addossamento al contribuente del rischio finanziario di cui sopra; -il secondo motivo di ricorso va quindi accolto e l'impugnata sentenza èpertanto cassata; -la controversia, non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso della societàcontribuente; -le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre quelle relativeai giudizi di merito vanno compensate tra le parti; p.q.m. accoglieil secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, accogliel'originario ricorso proposto dalla ricorrente; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 07645/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris