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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09864/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 040M6NV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il tre motivi di ricorso con cui si deducono violazione dell'art. 635, dell'art. 4

I. n. 110 di 1975 e dell'art. 99 cod. pen. costituiscono mera riproduzione di questioni affrontate e confutate con corretti riferimenti giuridici e pertinenti richiami delle risultanze processuali dalla Corte di appello (pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 040M6NV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il tre motivi di ricorso con cui si deducono violazione dell'art. 635, dell'art. 4 I. n. 110 di 1975 e dell'art. 99 cod. pen. costituiscono mera riproduzione di questioni affrontate e confutate con corretti riferimenti giuridici e pertinenti richiami delle risultanze processuali dalla Corte di appello (pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0
Sentenza Cassazione n. 09864/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris