CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione degli avv.ti Pischedda e Scodnik che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 29 ottobre 2019, la corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia dello stesso tribunale dell'i marzo 2017 concesse le attenuanti generiche riduceva la pena inflitta a D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine a due distinte ipotesi di ricettazione di alcuni gioielli preziosi provento di precedente furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] ad anni 2, mesi 6 di reclusione ed C 3.000 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato che, con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., deduceva: - violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., nullità della decisione per difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza in relazione alla riqualificazione del reato di riciclaggio originariamente contestato al capo B); difatti avere ritenuto che D'Anna avesse potuto ricevere i gioielli indicati nel capo B) già oggetto di precedente alterazione aveva determinato un mutamento essenziale del fatto; e tale modifica era avvenuta a sorpresa senza alcun contraddittorio delle parti; - violazione di legge e difetto di motivazione per avere la corte escluso la possibilità di richiedere l'affidamento in prova con sospensione del processo anche in relazione al reato di ricettazione come riqualificato; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva omesso di considerare elementi decisivi ai fini della decisione e vizio di travisamento della prova; al proposito si lamentava l'omessa valutazione di elementi documentali e cioè la bolla di accompagnamento dell'il novembre 2013 emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. che dimostrava come i gioielli gli erano stati consegnati da tale ditta, documento già prodotto dal ricorrente all'esito dell'interrogatorio ex art. 415 bis cod.proc.pen.; trattavasi di documento diverso da quello rinvenuto in sede di perquisizione del Cosentino; ancora si deduceva il travisamento della fattura 27 febbraio 2014 emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. che provava il pregresso rapporto commerciale tra le due ditte avente ad oggetto uno dei preziosi e di altra fattura del 22 febbraio 2014, riguardante sempre altro monile riconosciuto dalla persona offesa che dimostravano i rapporti in epoca non sospetta e quindi la ricezione legittima da parte del D'Anna escludendo la possibilità di ricostruzioni a posteriori a meri fini difensivi; - difetto di motivazione per illogicità e contraddittorietà della stessa quanto alla ritenuta provenienza furtiva del gioiello identificato con il numero 508 poiché l'imputato aveva sempre dichiarato che proveniva da una fornitura estera e non aveva natura delittuosa; dal raffronto tra i due pezzi doveva ritenersi non esservi coincidenza tra le caratteristiche; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. carenza assoluta, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'elemento psicologico della consapevolezza in capo al ricorrente di ricevere oggetti di provenienza delittuosa; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio applicato in misura assai superiore ai minimi edittali. Con motivi aggiunti pervenuti in cancelleria la difesa sosteneva ancora: mancanza assoluta di motivazione in ordine alle deduzioni contenute nella memoria 27- 3-2019 ed in particolare quanto al rilievo decisivo dei documenti di trasporto del novembre 2013 riguardanti la consegna di 11 preziosi da parte della società del Cosentino; tale dato provava la legittima ricezione degli oggetti da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I motivi sono tutti infondati, oltre che reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte ed il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Quanto alla prima doglianza non sussiste alcun mutamento essenziale del fatto posto che la \\ diversa qualificazione giuridica ha riguardato i medesimi oggetti che contestati come oggetto di. ricezione e trasformazione sono stati ritenuti invece soltanto ricevuti; appare pertanto evidente che il fatto ritenuto era già contestato nell'imputazione originaria che aveva ad oggetto la trasformazione dei medesimi preziosi. Al proposito questa Corte di cassazione ha già affermato come in tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, il fatto di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. va definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, sicchè la violazione del principio postula una modificazione - nei suoi elementi essenziali - del fatto, inteso come episodio della vita umana, originariamente contestato (Sez. 1, n. 13408 del 14/02/2008, Rv. 239903 - 01). Nel caso di specie non vi è stata alcuna modifica degli elementi essenziali poiché la condotta di ricezione e trasformazione dei beni illeciti è stata mutata in quella di semplice ricezione degli stessi. 2.2 Anche il secondo motivo è infondato; al proposito si è ritenuto che il giudice, riqualificando l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie rientrante nei limiti edittali di cui all'art. 168-bis cod. pen., può sospendere il giudizio con messa alla prova dell'imputato solo se questi abbia sollecitato la riqualificazione del fatto e contestualmente richiesto il beneficio che, pertanto, non può essere concesso d'ufficio (Sez. 3, n. 8982 del 05/12/2019, Rv. 278402 - 01). Nel caso di specie il ricorso, che sul punto è generico, non specifica né di avere chiesto la riqualificazione nel fatto meno grave né di avere mai avanzato richiesta precisa e specifica di messa alla prova. In ogni caso, il giudice di appello ha escluso la sussistenza dei presupposti del reclamato istituto con valutazioni di merito riguardanti la negativa personalità dell'imputato, sottoposto a misura di prevenzione, che rendono comunque infondata la doglianza. 2.3 Quanto al terzo motivo va rammentato come in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Peraltro in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e • del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali .il ricorrente insiste in. una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Nel caso in esame, infatti, i giudici di merito, accertato che indiscutibilmente il D'Anna aveva messo in vendita plurimi preziosi oggetto del furto commesso appena due mesi prima ai danni della Calissano, hanno dato massimo rilievo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed ai riconoscimenti dei preziosi da parte della stessa escludendo valore decisivo alle produzioni documentali sotto diversi profili tutti riguardanti argomenti di puro fatto che il ricorso ripropone sotto la prospettiva di una lettura alternativa. In particolare, la corte di appello di Genova, alle pagine 4-12 dedica una messe di approfondimenti per contestare la linea difensiva, della ricezione dei gioielli da parte del D'Anna in buona fede dal Cosentino titolare della Valora s.r.I., procedendo anche ad un'analisi del singolo gioiello senza cadere mai in evidenti contraddizioni od anche illogicità che, per determinare la nullità della sentenza, devono essere manifeste. Ed il tribunale, con argomenti ancor più approfonditi, dopo un'analisi specifica e minuziosa era giunto alla conclusione, esplicitata a pagina 37 della motivazione, che i gioielli sequestrati al Cosentino e che sarebbero oggetto della tesi difensiva sono in realtà diversi da quelli mostrati in televendita e riconosciuti con precisione dalla persona offesa, così da confutare la ricostruzione della difesa riproposta ancora con il ricorso per cassazione. Ne deriva quindi affermare che le bolle di accompagnamento e le fatture indicate dal ricorso non sono stati travisati ovvero omessi quanto al loro esame bensì ritenuti non decisivi ai fini della dimostrazione della buona fede del D'Anna; tali considerazioni dei giudici di merito attengono anche al prezioso indicato al n. 508 individuato quale oggetto anch'esso di origine furtiva perché specificamente riconosciuto dalla Calissano e per il quale si propongono i medesimi motivi di censura che la corte di appello con gli argomenti specifici svolti alle pagine 11-12 ha già ritenuto non idonei stante l'impossibilità di ritenere che un prezioso come quello sequestrato poi presso terzi, potesse essere oggetto di precedente acquisto dall'estero. Ed in conseguenza della ritenuta non attendibilità della tesi difensiva correttamente, poi, i giudici di merito con valutazione conforme e la corte di appello in particolare con gli argomenti spesi alle pagine 13 e seguenti, hanno ritenuto provato anche l'elemento soggettivo del reato e cioè la consapevolezza del D'Anna di avere ricevuto e messo in vendita oggetti preziosi oggetto di precedente furto; i giudici di appello, peraltro, hanno anche sottolineato come al fine di approfondire il tema procedevano in sede di rinnovazione dell'istruzione probatoria a sentire altro teste, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni confermavano del tutto la ricostruzione della Calissano quanto all'avvenuta vendita da parte di D'Anna anche di altro oggetto prezioso, un fermaglio precedentemente rubato alla persona offesa. E certamente anche sulla base di tale ulteriore approfondimento istruttorio ritenevano certa la consapevolezza del D'Anna di ricevere preziosi oggetto di precedente furto; invero la confutazione della tesi difensiva con argomenti logici e la provata ricezione di plurimi oggetti provento del furto ai danni di Calissano faceva ritenere sussistente il dolo di ricettazione con conclusioni del tutto prive dei lamentati vizi.Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2.4 In relazione al sesto motivo va poi ricordato che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 - 01). Ed escluso pertanto che le pronunce di merito abbiano operato la ricostruzione dei fatti e valutato la colpevolezza scadendo nella illogicità degli argomenti anche tale motivo pare non fondato. Infine, del tutto congrue appaiono le considerazioni svolte dalla corte di appello in merito alla determinazione della pena poiché l'individuazione di una sanzione base ben superiore al minimo è stata fondata su precisi argomenti adeguatamente svolti alla pagina 19 dell'impugnata pronuncia senza che sussista quindi nessuno dei lamentati vizi. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr