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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03106/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 3532-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio MORBINATI & LONGO, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3780/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso l'avviso di liquidazione, notificato in data 29 aprile 2016, con il quale l'Ufficio recuperava l'imposta ipotecaria e di bollo relativa al trasferimento immobiliare disposto dal Tribunale di Roma ai sensi dell'ad 2932 cc.

2. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il ricorso con sentenza che veniva confermata dalla>3(Commissione Tributaria della Regione Lazio in quanto il ricorso introduttivo era stato notificato per posta elettronica prima che le norme sul processo tributario telematico fossero entrate in vigore nel territorio della regione Lazio e, dunque, la notifica era da considerarsi inesistente. 3 Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Il contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 03532 sez.

MT - ud. 14-12-2021 -2- 1.Con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt 1 I 53/1994, 3 bis I 53/1994, come modificato dall'ad 16 quater del d.I 179/2012 in relazione all'art. 360 1 comma nr 3 cpc , per avere la CTR erroneamente dichiarato l'inesistenza della la notifica del ricorso effettuata a mezzo pec; si precisa che tale modalità di partecipazione dell'atto è alternativa alla notifica a mezzo del servizio postale ed è ammissibile anche con riferimento ai procedimenti dove il processo telematico non era stato ancora avviato.

Si assume, infine, che CTR avrebbe dovuto riconoscere l'effetto sanante della costituzione in giudizio della controparte.

2. Il motivo non è fondato. 2.1 E' circostanza non contestata che l'originario ricorso sia stato notificato mediante spedizione a mezzo pec alla casella di posta elettronica certificata in data 27/6/2016 prima dell'attivazione nel territorio regionale del Lazio del processo tributario telematico avvenuto soltanto dal 15 aprile 2017 con decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015 (pubblicato in G.U. 10/08/2015 nr 184). 2.2.La consolidata giurisprudenza che si è formata sul punto ha avuto modo di affermare che << nel processo tributario le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del cosiddetto processo tributario telematico; in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria.

Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente ed, in quanto tale, non sanabile>> Ric. 2020 n. 03532 sez.

MT - ud. 14-12-2021 -3- (Cass. ord. n. 27425/2018 , 9430/2018,18321/17, 17941/16) ed ancora << Nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di appello notificato a mezzo pec prima dell'entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 46, comma 1, n. 2, lett. a), (conv., con modif, dalla L. n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile >>(Cass. ordd. nn. 15109/18,18321/17, 17941/16). 2.3 Nel caso di specie, i giudici d'appello si sono adeguati al superiore principio di diritto, in quanto, secondo il D.M. 4 agosto 2015, art. 16 emanato in attuazione del D.M. n. 163 del 2016, art. 3 comma 3 il processo tributario telematico è entrato in vigore nella regione Lazio a far data dal 15 giugno 2017, mentre nella presente vicenda processuale la notifica dell'originario ricorso via pec è avvenuta precedentemente, e precisamente il 27/6/2016, quando tale modalità non era contemplata dall'ordinamento, quindi, giuridicamente inesistente e non sanabile con la costituzione dell'appellato, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso. 2.4 La pronuncia di inammissibilità del ricorso per motivi processuali preclude ogni esame della questione di merito della perdita di efficacia dell'atto impositivo per effetto della decisione della Corte di Appello di Roma che avrebbe travolto la sentenza di primo grado la cui statuizione è stata posta a fondamento dell'avviso di liquidazione.

3. Il ricorso va, quindi, rigettato. 4.Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ric. 2020 n. 03532 sez.

MT - ud. 14-12-2021 -4- PQM La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto.

Così deciso in Roma n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3532-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio MORBINATI & LONGO, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3780/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso l'avviso di liquidazione, notificato in data 29 aprile 2016, con il quale l'Ufficio recuperava l'imposta ipotecaria e di bollo relativa al trasferimento immobiliare disposto dal Tribunale di Roma ai sensi dell'ad 2932 cc. 2. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il ricorso con sentenza che veniva confermata dalla>3(Commissione Tributaria della Regione Lazio in quanto il ricorso introduttivo era stato notificato per posta elettronica prima che le norme sul processo tributario telematico fossero entrate in vigore nel territorio della regione Lazio e, dunque, la notifica era da considerarsi inesistente. 3 Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 03532 sez. MT - ud. 14-12-2021 -2- 1.Con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt 1 I 53/1994, 3 bis I 53/1994, come modificato dall'ad 16 quater del d.I 179/2012 in relazione all'art. 360 1 comma nr 3 cpc , per avere la CTR erroneamente dichiarato l'inesistenza della la notifica del ricorso effettuata a mezzo pec; si precisa che tale modalità di partecipazione dell'atto è alternativa alla notifica a mezzo del servizio postale ed è ammissibile anche con riferimento ai procedimenti dove il processo telematico non era stato ancora avviato. Si assume, infine, che CTR avrebbe dovuto riconoscere l'effetto sanante della costituzione in giudizio della controparte. 2. Il motivo non è fondato. 2.1 E' circostanza non contestata che l'originario ricorso sia stato notificato mediante spedizione a mezzo pec alla casella di posta elettronica certificata in data 27/6/2016 prima dell'attivazione nel territorio regionale del Lazio del processo tributario telematico avvenuto soltanto dal 15 aprile 2017 con decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015 (pubblicato in G.U. 10/08/2015 nr 184). 2.2.La consolidata giurisprudenza che si è formata sul punto ha avuto modo di affermare che << nel processo tributario le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del cosiddetto processo tributario telematico; in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria. Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente ed, in quanto tale, non sanabile>> Ric. 2020 n. 03532 sez. MT - ud. 14-12-2021 -3- (Cass. ord. n. 27425/2018 , 9430/2018,18321/17, 17941/16) ed ancora << Nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di appello notificato a mezzo pec prima dell'entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 46, comma 1, n. 2, lett. a), (conv., con modif, dalla L. n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile >>(Cass. ordd. nn. 15109/18,18321/17, 17941/16). 2.3 Nel caso di specie, i giudici d'appello si sono adeguati al superiore principio di diritto, in quanto, secondo il D.M. 4 agosto 2015, art. 16 emanato in attuazione del D.M. n. 163 del 2016, art. 3 comma 3 il processo tributario telematico è entrato in vigore nella regione Lazio a far data dal 15 giugno 2017, mentre nella presente vicenda processuale la notifica dell'originario ricorso via pec è avvenuta precedentemente, e precisamente il 27/6/2016, quando tale modalità non era contemplata dall'ordinamento, quindi, giuridicamente inesistente e non sanabile con la costituzione dell'appellato, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso. 2.4 La pronuncia di inammissibilità del ricorso per motivi processuali preclude ogni esame della questione di merito della perdita di efficacia dell'atto impositivo per effetto della decisione della Corte di Appello di Roma che avrebbe travolto la sentenza di primo grado la cui statuizione è stata posta a fondamento dell'avviso di liquidazione. 3. Il ricorso va, quindi, rigettato. 4.Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2020 n. 03532 sez. MT - ud. 14-12-2021 -4- PQM La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto. Così deciso in Roma n
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