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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 maggio 2024

Cassazione n. 25436/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1170-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] PECCARISI, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] SANASI; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso la sentenza n. 566 /20 2 0 d ella Corte d’appello di Lecce , depositata in data 31/07/2020; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - CONSEGUENZE R.G.N.1170/2021 Cron.

Rep.

Ud.30/05/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S tefano G iaime GUIZZI .

In fatto e in diritto -che [OSCURATO:PERSONA], Fernando, Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 566/20, del 31 luglio 2020, della Corte d’appello di Lecce, [OSCURATO:PERSONA], che –respingendone il gravame avverso la sentenza n. 3200/19, del 23 ottobre 2019, del Tribunale di Lecce, [OSCURATO:PERSONA] – ha confermato l’accertata occupazione “sine titulo”, da parte del loro dante causa “iure heriditatis” [OSCURATO:PERSONA], del compendio immobiliare denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, sito in agro di Nardò, contrada Sant’Idoro, e la conseguente condanna degli odierni ricorrenti al rilascio in favore della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -che riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che la predetta società, assumendo di aver acquistato da Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], in data 10 marzo 2003, il compendio immobiliare di cui sopra, sul presupposto che lo stesso fosse libero da persone e cose, avendone, invece, constatato l’occupazione da parte – tra gli altri –di [OSCURATO:PERSONA], conveniva il medesimo in giudizio, unitamente ad ogn’altro occupante abusivo, affinché tutti fossero condannati al rilascio e al risarcimento dei danni, non senza, però, agire anche nei confronti dei Rubino, affinché ne fosse accertato l’inadempimento all’obbligo di consegna dei beni venduti, con accoglimento della domanda di garanzia ex art. 1483 cod. civ.; -che c ostituitosi in giudizio il Carlino, lo stesso assumeva di detenere i terreni in oggetto fin dal 1957, in forza di regolare contratto di affitto agrario, prorogatosi senza soluzione di continuità, concluso con [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei germani Rubino; -che il medesimo [OSCURATO:PERSONA] deduceva, altresì, di aver regolarmente effettuato il pagamento del canone di affitto annuale, oltre ad aver proceduto ad un’attenta e scrupolosa opera di bonifica dei terreni, per tale motivo proponendo domanda riconvenzionale per la riscossione dell’indennità di miglioramento dei fondi, ex art. 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203; - che l a Sezione Specializzata del Tribunale di lecce (innanzi al quale il giudizio era stato riassunto, dopo che quella ordinaria, su eccezione del Carlino, si era dichiarata incompetente), definita la controversia quanto agli altri convenuti in giudizio, in relazione alla posizione del Carlino – al quale erano subentrati gli eredi, dopo la sua morte –pronunciava sentenza di condanna al rilascio, sul presupposto del carattere abusivo dell’occupazione, respingendo ogni altra domanda; - che e sperito gravame dagli eredi del Carlino, il giudice d’appello lo rigettava integralmente; - che a vverso la sentenza della Corte salentina hanno proposto ricorso per cassazione i Carlino e la Buia, sulla base di cinque motivi; - che i l primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. –violazione ed errata applicazione della norma di cui all’art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto del Presidente del Tribunale (recte: della Corte d’appello) di Lecce n. 34/20, oltre a “insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia”, con “conseguente nullità della sentenza” impugnata “per mancata fissazione dell’udienza di discussione della causa”, benché richiesta dal procuratore degli appellanti con le note di trattazione del 16 giugno 2020;-che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. –violazione ed errata applicazione dell’art.116 cod. proc. civ.

“per errata valutazione delle prove acquisite in primo grado”, oltre a “insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia”; -che il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione ed errata applicazione dell’art.116 cod. proc. civ.

“per errata valutazione delle prove acquisite in primo grado con riferimento alla norma di cui all’art. 936 cod. civ.”, oltre a “insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia sotto altro profilo”; -che il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. –violazione ed errata applicazione dell’art.116 cod. proc. civ.

“per errata valutazione delle prove acquisite in primo grado sotto altro profilo con riferimento all’art. 41 della legge n. 203 del 1982”, oltre a “insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia”; -che, infine, il quinto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. –violazione ed errata applicazione della norma di cui all’art. 91 e 92 cod. proc. civ., oltre a “insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia”; - che s ono rimasti soli intimati sia la società Masseria S an Nicolache i Rubino; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - che n on consta la presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte; -che i ricorrenti hanno depositato (preteso) “ atto di rinuncia al ricorso”, sul presupposto di un’intervenuta transazione, evidenziando la propriacarenza d’interesse ad una pronuncia di questa Corte;- che , pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del presente ricorso, per riconoscimento del sopravvenuto difetto di interesse, così dovendosi intendere la sostanza della richiesta di parte ricorrente; - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasti la società [OSCURATO:PERSONA] e i Rubino solo intimati; -che a carico del ricorrente non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, atteso che tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ( nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 2 luglio 2015, n. 13636 , Rv. 635682 - 01).

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1170-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] PECCARISI, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] SANASI; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso la sentenza n. 566 /20 2 0 d ella Corte d’appello di Lecce , depositata in data 31/07/2020; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - CONSEGUENZE R.G.N.1170/2021 Cron. Rep. Ud.30/05/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . In fatto e in diritto -che [OSCURATO:PERSONA], Fernando, Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 566/20, del 31 luglio 2020, della Corte d’appello di Lecce, [OSCURATO:PERSONA], che –respingendone il gravame avverso la sentenza n. 3200/19, del 23 ottobre 2019, del Tribunale di Lecce, [OSCURATO:PERSONA] – ha confermato l’accertata occupazione “sine titulo”, da parte del loro dante causa “iure heriditatis” [OSCURATO:PERSONA], del compendio immobiliare denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, sito in agro di Nardò, contrada Sant’Idoro, e la conseguente condanna degli odierni ricorrenti al rilascio in favore della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -che riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che la predetta società, assumendo di aver acquistato da Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], in data 10 marzo 2003, il compendio immobiliare di cui sopra, sul presupposto che lo stesso fosse libero da persone e cose, avendone, invece, constatato l’occupazione da parte – tra gli altri –di [OSCURATO:PERSONA], conveniva il medesimo in giudizio, unitamente ad ogn’altro occupante abusivo, affinché tutti fossero condannati al rilascio e al risarcimento dei danni, non senza, però, agire anche nei confronti dei Rubino, affinché ne fosse accertato l’inadempimento all’obbligo di consegna dei beni venduti, con accoglimento della domanda di garanzia ex art. 1483 cod. civ.; -che c ostituitosi in giudizio il Carlino, lo stesso assumeva di detenere i terreni in oggetto fin dal 1957, in forza di regolare contratto di affitto agrario, prorogatosi senza soluzione di continuità, concluso con [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei germani Rubino; -che il medesimo [OSCURATO:PERSONA] deduceva, altresì, di aver regolarmente effettuato il pagamento del canone di affitto annuale, oltre ad aver proceduto ad un’attenta e scrupolosa opera di bonifica dei terreni, per tale motivo proponendo domanda riconvenzionale per la riscossione dell’indennità di miglioramento dei fondi, ex art. 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203; - che l a Sezione Specializzata del Tribunale di lecce (innanzi al quale il giudizio era stato riassunto, dopo che quella ordinaria, su eccezione del Carlino, si era dichiarata incompetente), definita la controversia quanto agli altri convenuti in giudizio, in relazione alla posizione del Carlino – al quale erano subentrati gli eredi, dopo la sua morte –pronunciava sentenza di condanna al rilascio, sul presupposto del carattere abusivo dell’occupazione, respingendo ogni altra domanda; - che e sperito gravame dagli eredi del Carlino, il giudice d’appello lo rigettava integralmente; - che a vverso la sentenza della Corte salentina hanno proposto ricorso per cassazione i Carlino e la Buia, sulla base di cinque motivi; - che i l primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. –violazione ed errata applicazione della norma di cui all’art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto del Presidente del Tribunale (recte: della Corte d’appello) di Lecce n. 34/20, oltre a “insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia”, con “conseguente nullità della sentenza” impugnata “per mancata fissazione dell’udienza di discussione della causa”, benché richiesta dal procuratore degli appellanti con le note di trattazione del 16 giugno 2020;-che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. –violazione ed errata applicazione dell’art.116 cod. proc. civ. “per errata valutazione delle prove acquisite in primo grado”, oltre a “insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia”; -che il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione ed errata applicazione dell’art.116 cod. proc. civ. “per errata valutazione delle prove acquisite in primo grado con riferimento alla norma di cui all’art. 936 cod. civ.”, oltre a “insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia sotto altro profilo”; -che il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. –violazione ed errata applicazione dell’art.116 cod. proc. civ. “per errata valutazione delle prove acquisite in primo grado sotto altro profilo con riferimento all’art. 41 della legge n. 203 del 1982”, oltre a “insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia”; -che, infine, il quinto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. –violazione ed errata applicazione della norma di cui all’art. 91 e 92 cod. proc. civ., oltre a “insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia”; - che s ono rimasti soli intimati sia la società Masseria S an Nicolache i Rubino; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - che n on consta la presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte; -che i ricorrenti hanno depositato (preteso) “ atto di rinuncia al ricorso”, sul presupposto di un’intervenuta transazione, evidenziando la propriacarenza d’interesse ad una pronuncia di questa Corte;- che , pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del presente ricorso, per riconoscimento del sopravvenuto difetto di interesse, così dovendosi intendere la sostanza della richiesta di parte ricorrente; - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasti la società [OSCURATO:PERSONA] e i Rubino solo intimati; -che a carico del ricorrente non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, atteso che tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ( nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 2 luglio 2015, n. 13636 , Rv. 635682 - 01). PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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