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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46398/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 ottobre 1968; avverso la sentenza del 6 luglio 2022 dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo 3B) per essere il reato estinto per prescrizione, con rigetto nel resto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 luglio 2022, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma dell'assoluzione pronunciata in primo grado, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi 1B), 3B), 5B), 6B), 7B) e 8B) della rubrica, in relazione ad altrettante ipotesi di falsità ideologica in atto pubblico, in ipotesi commesse nella redazione di certificati di visita di pronto soccorso effettuate nei confronti dei pazienti in ciascun capo d'imputazione specificamente indicati.

Va premesso che il procedimento ha per oggetto una serie di condotte fraudolente poste in essere in danno della Unipol assicurazioni attinenti ad una pluralità di sinistri stradali, tutti gestiti dal liquidatore Maraffetti, del centro di liquidazione di Piacenza, nei quali gli infortunati risultavano difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (nelle more deceduto) e visitati prima dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (medico ortopedico in servizio presso l'Ospedale civile di Piacenza) e poi dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (medico legale incaricato dall'Unipol) e, sulla base della falsa rappresentazione di un sinistro stradale in realtà mai accaduto, avvalorato dalle visite e dalle refertazione dei due indicati medici, ottenevano indebiti risarcimenti dall'Unipol.

In particolare, al [OSCURATO:PERSONA], per quel che rileva in questa sede (all'esito della dichiarata prescrizione dei reati contestati al capo C, qualificati in termini di falso ideologico in certificati e concorso nella frode commessa ai danni dell'assicurazione) sono contestati, per come si è detto, una pluralità di falsi ideologici perché, quale medico ortopedico in servizio presso l'Ospedale civile di Piacenza, redigeva falsi certificati di pronto soccorso in occasione delle visite mediche cui erano stati sottoposti i vari pazienti.

All'esito del giudizio di primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto (da detti reati) perché il fatto (pacifico nella sua dimensione storica, essendo incontestato che gli infortuni indicati nelle imputazioni non si sono mai verificati) non costituisce reato.

E ciò in quanto, secondo il Tribunale, non si sarebbe potuto escludere che anche il dott. [OSCURATO:PERSONA] sia stato tratto in inganno, eventualmente anche a causa delle sue visite negligenti che quell'inganno favorirono.

Investito dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, la Corte territoriale, ribaltando la decisione assunta in primo grado, ha invece ritenuto la responsabilità anche dell'attuale ricorrente (seppur limitatamente ai reati in precedenza indicati) e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, riuniti i diversi reati nel vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi di censura.

2.1. Il primo, formulato ai sensi della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., attiene al profilo motivazionale della decisione impugnata e si articola in una pluralità di censure che afferiscono alla logicità del percorso argomentativo offerto, alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei testi e alla coerenza dei riscontri documentali utilizzati.Sotto il primo profilo, la difesa sostiene che la Corte d'appello pretenderebbe di ricavare la prova della consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] circa la falsità degli incidenti (e, quindi, delle visite in pronto soccorso) da fatti pacificamente distinti e successivi, ossia dalla presunta falsità delle certificazioni relative alle visite di prosecuzione della malattia (in quanto, in ipotesi di accusa, mai effettuate), per le quali, peraltro, a fronte di una pronunzia assolutoria nel merito in primo grado, sarebbe intervenuta in appello solo una successiva declaratoria di estinzione per prescrizione.

Ebbene, tale argomentazione, sostiene la difesa, sposterebbe il fulcro dell'accertamento dal fatto all'autore: poiché il dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe formato certificazioni false operando in regime intramoenia, ad avviso della Corte d'appello, egli sarebbe persona incline a certificare il falso e quindi consapevole, anche in precedenza, della natura simulata dei sinistri, fin dall'epoca dell'accesso in pronto soccorso dei finti infortunati.

In ogni caso, anche a prescindere da tale assorbente considerazione, l'elemento sostanziale su cui si fonda tale presunzione sarebbe contraddetto da un dato oggettivo, illogicamente svalutato dalla Corte territoriale.

In due episodi, infatti, quelli contestati al capo 4B) e al capo 9B), le visite in pronto soccorso sono state pacificamente effettuate da sanitari diversi dal [OSCURATO:PERSONA] e presso una struttura sanitaria differente (all'ospedale di Fiorenzuola d'Arda e non di Piacenza).

E tanto darebbe conto di come il meccanismo truffaldino in danno della Unipol prescindesse da una complicità del medico di pronto soccorso, rendendolo irrilevante attraverso un'opportuna simulazione del sinistro e del relativo infortunio.

La Corte d'appello, poi, sotto altro parallelo profilo, avrebbe rivalutato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (imputato in procedimento connesso), offrendo di esse una ricostruzione illogica ed incoerente con le altre acquisizioni istruttorie, senza procedere, peraltro, alla loro necessaria rinnovazione e senza considerare la loro intrinseca contraddittorietà (quanto alla funzione e alla necessità della telefonata), l'assenza di riscontri esterni (essendo i tabulati relativi solo a due episodi, dei quali il primo relativo ad un incidente effettivamente verificatosi e il secondo cronologicamente incoerente con l'accesso degli infortunati al Pronto soccorso) e la congruità delle lesioni certificate (alla luce della discrezionalità che caratterizza la valutazione del sanitario e dell'analoga valutazione prospettata negli altri episodi per i quali si è pacificamente esclusa la partecipazione del sanitario).

Quanto poi alle visite successive, a prescindere dal fatto che in un episodio pacificamente tale visita ci sarebbe stata, non si potrebbe escludere che, mancando un ufficiale accertamento dell'identità di chi accede al pronto soccorso, ben potrebbe ipotizzarsi una sostituzione di persona tanto nell'accesso ospedaliero quanto nella successiva visita di controllo.

D'altronde, se taluni falsi infortunati non ricordano o negano di essere stati sottoposti a visita dal dott. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto estraneo al meccanismo truffaldino, non si vede perché analoghe dichiarazioni in merito alle visite extramoenia del dott. [OSCURATO:PERSONA] possano essere screditate con una valenza diversa.

Tanto più alla luce delle plurime contraddizioni emerse nel corso del loro esame.

2.2. Il secondo motivo attiene, nello specifico, al fatto contestato al capo 1B) in relazione al quale, si sostiene, i giudici di secondo grado avrebbero omesso di confrontarsi con il parallelo accertamento dell'effettività delle lesioni subite dalle infortunate, cristallizzato nella definitiva assoluzione pronunciata dal GUP in favore di [OSCURATO:PERSONA], logicamente incompatibile con la ritenuta falsità dei referti di Pronto soccorso redatti, nell'occasione, dal dott. [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Il terzo, in ultimo, prospetta la mancanza di motivazione e la connessa violazione di legge conseguente ad una condanna pronunciata in appello previa rivisitazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, già congruamente valutato dal Tribunale: la Corte d'appello si sarebbe limitata ad offrire solo una diversa ricostruzione dei medesimi episodi, sulla scorta di una differente valutazione dei fatti inidonea a superare il ragionevole dubbio connesso alla precedente assoluzione e, comunque, in sé intrinsecamente illogica alla luce dei plurimi profili in precedenza indicati. [OSCURATO:PERSONA]

1. La censura sollevata dal ricorrente con il terzo motivo, nei termini nei quali è stata in precedenza sinteticamente evidenziata, è fondata e assorbe le altre.

La questione consiste nella individuazione degli oneri istruttori e motivazionali incombenti sul giudice dell'impugnazione che intenda riformare, in senso peggiorativo, una precedente sentenza assolutoria pronunciata in primo grado.

Oneri motivazionali e istruttori conseguenti, in generale, alla "ontologica contraddittorietà della decisione sulla colpevolezza dell'imputato, derivante da due sentenze dal contenuto antitetico, pur essendo entrambe fondate sulle medesime prove" (Sez.

U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112).

Va premesso, per quanto rileva in questa sede, che si è di fronte ad una sentenza di appello che - sulla base dello stesso materiale probatorio valutato dal giudice di primo grado ed in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero - ha riformato l'originaria assoluzione, giungendo ad una simmetrica pronuncia di condanna.In questi casi, l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., impone al giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, di assumere direttamente, in ossequio al canone dell'immediatezza e dell'oralità, le prove dichiarative già assunte nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado (o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato).

Tale onere, tuttavia, non solo non è "generale e incondizionato" (concentrandosi sulla sola fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero, ritenuta dal giudice d'appello "decisiva" ai fini dell'accertamento della responsabilità), ma è imposto solo ove la sentenza assolutoria sia stata riformata alla luce di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva (cfr. Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431).

Cosicché, ove la diversa decisione sia stata assunta non sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa (decisiva), ma alla luce di un differente apprezzamento del suo significato e, quindi, di una difforme valutazione logica dell'intero compendio probatorio, l'obbligo di rinnovare l'istruttoria, con l'assunzione diretta della fonte, viene meno (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133; Sez. 3, n. 19958 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269782).

2. Ciò premesso, la decisione di primo grado, pur riconoscendo come pacifico il dato storico della falsità degli incidenti e degli infortuni indicati nelle imputazioni, si fonda, essenzialmente, su una pluralità di elementi logici e fattuali (la pacifica estraneità del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a due degli episodi contestati, le modalità di identificazione in sede di accesso al Pronto soccorso, la simulazione delle lesioni pacificamente accertata per un episodio, il diverso approccio del medico clinico rispetto al medico legale, l'alterazione dei referti strumentali), che, unitariamente considerati, hanno poi condotto ad una sostanziale valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Fermi, pacificamente il personaggio chiave, unitamente al [OSCURATO:PERSONA] (nelle more deceduto), nell'organizzazione dei falsi infortuni.

Ebbene, sia l'appello del Pubblico Ministero, che la stessa decisione pronunciata dalla Corte d'appello, pur dando conto della ritenuta infondatezza dei contrari assunti difensivi (quanto all'omessa impugnazione del Fiorentini, alla subvalenza delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni assistiti, all'irrealistico scambio di persone ipotizzato dalla difesa, all'irrilevanza della regolare fatturazione e dell'alterazione dei referiti strumentali o della pacifica estraneità del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a due degli episodi complessivamente contestati o, in ultimo, alla genericità delle dichiarazioni rese dal consulente tecnico), si fondano essenzialmente su una diversa valutazione di rilevanza delle plurime dichiarazioni rese dai falsi infortunati e, principalmente, sulle dichiarazioni rese dal Fermi, che ha esplicitamente coinvolto anche il [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione della truffa.

Dichiarazioni che, seppur attraverso un diverso ed analitico apprezzamento dei singoli riscontri documentali (i tabulati telefonici), sono state diversamente apprezzate dalla Corte territoriale nella loro attendibilità, che su di esse ha fondato il giudizio di responsabilità.

E tanto, alla luce di quanto in precedenza osservato, avrebbe dovuto condurre la Corte a rinnovare l'istruttoria dibattimentale attraverso la diretta assunzione di tale fonte.

3. La fondatezza del ricorso, nei limiti in precedenza evidenziati, impone, tuttavia, di rilevare l'estinzione del reato contestato al capo 3B), commesso il 10 luglio 2010 e prescritto, in assenza di sospensioni rilevate, il 10 gennaio 2023.

Per cui, in conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con riferimento al predetto capo d'imputazione, e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame, in relazione alle posizioni residue.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al capo 3B) perché il reato è estinto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 ottobre 1968; avverso la sentenza del 6 luglio 2022 dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo 3B) per essere il reato estinto per prescrizione, con rigetto nel resto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 luglio 2022, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma dell'assoluzione pronunciata in primo grado, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi 1B), 3B), 5B), 6B), 7B) e 8B) della rubrica, in relazione ad altrettante ipotesi di falsità ideologica in atto pubblico, in ipotesi commesse nella redazione di certificati di visita di pronto soccorso effettuate nei confronti dei pazienti in ciascun capo d'imputazione specificamente indicati. Va premesso che il procedimento ha per oggetto una serie di condotte fraudolente poste in essere in danno della Unipol assicurazioni attinenti ad una pluralità di sinistri stradali, tutti gestiti dal liquidatore Maraffetti, del centro di liquidazione di Piacenza, nei quali gli infortunati risultavano difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (nelle more deceduto) e visitati prima dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (medico ortopedico in servizio presso l'Ospedale civile di Piacenza) e poi dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (medico legale incaricato dall'Unipol) e, sulla base della falsa rappresentazione di un sinistro stradale in realtà mai accaduto, avvalorato dalle visite e dalle refertazione dei due indicati medici, ottenevano indebiti risarcimenti dall'Unipol. In particolare, al [OSCURATO:PERSONA], per quel che rileva in questa sede (all'esito della dichiarata prescrizione dei reati contestati al capo C, qualificati in termini di falso ideologico in certificati e concorso nella frode commessa ai danni dell'assicurazione) sono contestati, per come si è detto, una pluralità di falsi ideologici perché, quale medico ortopedico in servizio presso l'Ospedale civile di Piacenza, redigeva falsi certificati di pronto soccorso in occasione delle visite mediche cui erano stati sottoposti i vari pazienti. All'esito del giudizio di primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto (da detti reati) perché il fatto (pacifico nella sua dimensione storica, essendo incontestato che gli infortuni indicati nelle imputazioni non si sono mai verificati) non costituisce reato. E ciò in quanto, secondo il Tribunale, non si sarebbe potuto escludere che anche il dott. [OSCURATO:PERSONA] sia stato tratto in inganno, eventualmente anche a causa delle sue visite negligenti che quell'inganno favorirono. Investito dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, la Corte territoriale, ribaltando la decisione assunta in primo grado, ha invece ritenuto la responsabilità anche dell'attuale ricorrente (seppur limitatamente ai reati in precedenza indicati) e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, riuniti i diversi reati nel vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi di censura. 2.1. Il primo, formulato ai sensi della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., attiene al profilo motivazionale della decisione impugnata e si articola in una pluralità di censure che afferiscono alla logicità del percorso argomentativo offerto, alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei testi e alla coerenza dei riscontri documentali utilizzati.Sotto il primo profilo, la difesa sostiene che la Corte d'appello pretenderebbe di ricavare la prova della consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] circa la falsità degli incidenti (e, quindi, delle visite in pronto soccorso) da fatti pacificamente distinti e successivi, ossia dalla presunta falsità delle certificazioni relative alle visite di prosecuzione della malattia (in quanto, in ipotesi di accusa, mai effettuate), per le quali, peraltro, a fronte di una pronunzia assolutoria nel merito in primo grado, sarebbe intervenuta in appello solo una successiva declaratoria di estinzione per prescrizione. Ebbene, tale argomentazione, sostiene la difesa, sposterebbe il fulcro dell'accertamento dal fatto all'autore: poiché il dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe formato certificazioni false operando in regime intramoenia, ad avviso della Corte d'appello, egli sarebbe persona incline a certificare il falso e quindi consapevole, anche in precedenza, della natura simulata dei sinistri, fin dall'epoca dell'accesso in pronto soccorso dei finti infortunati. In ogni caso, anche a prescindere da tale assorbente considerazione, l'elemento sostanziale su cui si fonda tale presunzione sarebbe contraddetto da un dato oggettivo, illogicamente svalutato dalla Corte territoriale. In due episodi, infatti, quelli contestati al capo 4B) e al capo 9B), le visite in pronto soccorso sono state pacificamente effettuate da sanitari diversi dal [OSCURATO:PERSONA] e presso una struttura sanitaria differente (all'ospedale di Fiorenzuola d'Arda e non di Piacenza). E tanto darebbe conto di come il meccanismo truffaldino in danno della Unipol prescindesse da una complicità del medico di pronto soccorso, rendendolo irrilevante attraverso un'opportuna simulazione del sinistro e del relativo infortunio. La Corte d'appello, poi, sotto altro parallelo profilo, avrebbe rivalutato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (imputato in procedimento connesso), offrendo di esse una ricostruzione illogica ed incoerente con le altre acquisizioni istruttorie, senza procedere, peraltro, alla loro necessaria rinnovazione e senza considerare la loro intrinseca contraddittorietà (quanto alla funzione e alla necessità della telefonata), l'assenza di riscontri esterni (essendo i tabulati relativi solo a due episodi, dei quali il primo relativo ad un incidente effettivamente verificatosi e il secondo cronologicamente incoerente con l'accesso degli infortunati al Pronto soccorso) e la congruità delle lesioni certificate (alla luce della discrezionalità che caratterizza la valutazione del sanitario e dell'analoga valutazione prospettata negli altri episodi per i quali si è pacificamente esclusa la partecipazione del sanitario). Quanto poi alle visite successive, a prescindere dal fatto che in un episodio pacificamente tale visita ci sarebbe stata, non si potrebbe escludere che, mancando un ufficiale accertamento dell'identità di chi accede al pronto soccorso, ben potrebbe ipotizzarsi una sostituzione di persona tanto nell'accesso ospedaliero quanto nella successiva visita di controllo. D'altronde, se taluni falsi infortunati non ricordano o negano di essere stati sottoposti a visita dal dott. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto estraneo al meccanismo truffaldino, non si vede perché analoghe dichiarazioni in merito alle visite extramoenia del dott. [OSCURATO:PERSONA] possano essere screditate con una valenza diversa. Tanto più alla luce delle plurime contraddizioni emerse nel corso del loro esame. 2.2. Il secondo motivo attiene, nello specifico, al fatto contestato al capo 1B) in relazione al quale, si sostiene, i giudici di secondo grado avrebbero omesso di confrontarsi con il parallelo accertamento dell'effettività delle lesioni subite dalle infortunate, cristallizzato nella definitiva assoluzione pronunciata dal GUP in favore di [OSCURATO:PERSONA], logicamente incompatibile con la ritenuta falsità dei referti di Pronto soccorso redatti, nell'occasione, dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Il terzo, in ultimo, prospetta la mancanza di motivazione e la connessa violazione di legge conseguente ad una condanna pronunciata in appello previa rivisitazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, già congruamente valutato dal Tribunale: la Corte d'appello si sarebbe limitata ad offrire solo una diversa ricostruzione dei medesimi episodi, sulla scorta di una differente valutazione dei fatti inidonea a superare il ragionevole dubbio connesso alla precedente assoluzione e, comunque, in sé intrinsecamente illogica alla luce dei plurimi profili in precedenza indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. La censura sollevata dal ricorrente con il terzo motivo, nei termini nei quali è stata in precedenza sinteticamente evidenziata, è fondata e assorbe le altre. La questione consiste nella individuazione degli oneri istruttori e motivazionali incombenti sul giudice dell'impugnazione che intenda riformare, in senso peggiorativo, una precedente sentenza assolutoria pronunciata in primo grado. Oneri motivazionali e istruttori conseguenti, in generale, alla "ontologica contraddittorietà della decisione sulla colpevolezza dell'imputato, derivante da due sentenze dal contenuto antitetico, pur essendo entrambe fondate sulle medesime prove" (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112). Va premesso, per quanto rileva in questa sede, che si è di fronte ad una sentenza di appello che - sulla base dello stesso materiale probatorio valutato dal giudice di primo grado ed in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero - ha riformato l'originaria assoluzione, giungendo ad una simmetrica pronuncia di condanna.In questi casi, l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., impone al giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, di assumere direttamente, in ossequio al canone dell'immediatezza e dell'oralità, le prove dichiarative già assunte nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado (o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato). Tale onere, tuttavia, non solo non è "generale e incondizionato" (concentrandosi sulla sola fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero, ritenuta dal giudice d'appello "decisiva" ai fini dell'accertamento della responsabilità), ma è imposto solo ove la sentenza assolutoria sia stata riformata alla luce di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva (cfr. Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431). Cosicché, ove la diversa decisione sia stata assunta non sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa (decisiva), ma alla luce di un differente apprezzamento del suo significato e, quindi, di una difforme valutazione logica dell'intero compendio probatorio, l'obbligo di rinnovare l'istruttoria, con l'assunzione diretta della fonte, viene meno (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133; Sez. 3, n. 19958 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269782). 2. Ciò premesso, la decisione di primo grado, pur riconoscendo come pacifico il dato storico della falsità degli incidenti e degli infortuni indicati nelle imputazioni, si fonda, essenzialmente, su una pluralità di elementi logici e fattuali (la pacifica estraneità del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a due degli episodi contestati, le modalità di identificazione in sede di accesso al Pronto soccorso, la simulazione delle lesioni pacificamente accertata per un episodio, il diverso approccio del medico clinico rispetto al medico legale, l'alterazione dei referti strumentali), che, unitariamente considerati, hanno poi condotto ad una sostanziale valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Fermi, pacificamente il personaggio chiave, unitamente al [OSCURATO:PERSONA] (nelle more deceduto), nell'organizzazione dei falsi infortuni. Ebbene, sia l'appello del Pubblico Ministero, che la stessa decisione pronunciata dalla Corte d'appello, pur dando conto della ritenuta infondatezza dei contrari assunti difensivi (quanto all'omessa impugnazione del Fiorentini, alla subvalenza delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni assistiti, all'irrealistico scambio di persone ipotizzato dalla difesa, all'irrilevanza della regolare fatturazione e dell'alterazione dei referiti strumentali o della pacifica estraneità del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a due degli episodi complessivamente contestati o, in ultimo, alla genericità delle dichiarazioni rese dal consulente tecnico), si fondano essenzialmente su una diversa valutazione di rilevanza delle plurime dichiarazioni rese dai falsi infortunati e, principalmente, sulle dichiarazioni rese dal Fermi, che ha esplicitamente coinvolto anche il [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione della truffa. Dichiarazioni che, seppur attraverso un diverso ed analitico apprezzamento dei singoli riscontri documentali (i tabulati telefonici), sono state diversamente apprezzate dalla Corte territoriale nella loro attendibilità, che su di esse ha fondato il giudizio di responsabilità. E tanto, alla luce di quanto in precedenza osservato, avrebbe dovuto condurre la Corte a rinnovare l'istruttoria dibattimentale attraverso la diretta assunzione di tale fonte. 3. La fondatezza del ricorso, nei limiti in precedenza evidenziati, impone, tuttavia, di rilevare l'estinzione del reato contestato al capo 3B), commesso il 10 luglio 2010 e prescritto, in assenza di sospensioni rilevate, il 10 gennaio 2023. Per cui, in conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con riferimento al predetto capo d'imputazione, e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame, in relazione alle posizioni residue. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al capo 3B) perché il reato è estinto
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