CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03466/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito i) difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con segnalazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il consigliere relatore del ricorso n. 17100 2022 - ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - definito nella camera di consiglio del 22 settembre 2022 con declaratoria di inammissibilità, rappresentava che nel dispositivo del ruolo di udienza della sentenza n. sezionale 2412/22, per mero errore materiale, non si era riportata la condanna del ricorrente, totalmente soccombente, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che aveva all'uopo depositato le conclusioni scritte e la relativa notula. 2.L'istanza merita di essere accolta. Ed invero, nulla osta alla procedura della correzione per errore materiale per emendarsi l'errore rilevato dal momento che nel caso di specie la condanna alla spese non è mettibile in discussione, discendendo essa doverosamente dalla soccombenza totale del ricorrente. Né possono nutrirsi dubbi sulla natura accessoria della statuizione in parola, rispetto al thema decidendum della causa. Resta la questione della liquidazione delle spese. Tale compito, tuttavia, si risolve, in particolare nell'ipotesi in esame, in una mera operazione tecnico- esecutiva, ancorata a precisi presupposti e parametri oggettivi, e non priva, quindi, la statuizione de qua del requisito del contenuto predeterminato. Consegue da tanto, alla stregua di quanto sopra rilevato, che alla omissione rilevata può porsi rimedio mediante la procedura della correzione di cui all'art. 130 c.p.p. (in conformità al principio di diritto affermato da questa Corte, Sez. U, Sentenza n. 7945 del 31/01/2008, Rv.238426, che ha così statuito: La omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p. In tale ipotesi rientra, in tutti i casi in cui non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione (totale o parziale) delle spese, la omissione della condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (che ne abbia fatto richiesta), in cui sia incorso il giudice nell'emettere sentenza - in quel caso di applicazione della pena concordata fra le parti - stante il carattere accessorio, rispetto al thema decidendum, della statuizione omessa, e la sua previsione normativa come conseguenza obbligatoria della pronuncia penale, richiedente, da parte del giudice, una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di precisi presupposti e parametri oggettivi, di liquidazione dell'importo dovuto. Cfr., altresì, in termini, Sez. 5, Sentenza n. 50066 del 12/10/2016, Rv. 268627, nonchè Sez. 5, n. 46349 del 15/11/2007, Rv. 238885 - 01, secondo cui la procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.), è applicabile nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, considerato che detta omissione si concreta in un nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti e che la relativa statuizione riveste natura accessoria e obbligatoria e, nella specie, anche consequenziale, nel senso che essa consegue dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse.); laddove nel caso di specie dalla motivazione della sentenza di cui trattasi non emerge alcun profilo idoneo a supportare l'ipotesi della compensazione, versandosi nel caso della declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato supportata con argomenti che non lasciano spazio alcuno alla compensazione totale o parziale delle spese tra le parti. 3.Ne discende, che in accoglimento dell'istanza suindicata, il dispositivo riportato sul ruolo della sentenza n. sez. 2412 del 22 settembre 2022, emessa da questa Sezione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deve essere corretto perché, come segnalato, per mera svista, in esso, si è omesso di condannare l'imputato ricorrente, totalmente soccombente, al pagamento delle spese sostenute dalla indicata parte civile, spese già liquidate nella sentenza documento, in considerazione dei parametri ex lege previsti, in euro 3.200, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 40800/2022 del 22 settembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mediante aggiunta dell'espressione "Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 3.200,00, o