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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 660/2009

ECLI:EU:C:2009:579
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 24 settembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (causa C‑481/08 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Marchio denominativo BioVisc – Opposizione della titolare dei marchi denominativi comunitari e internazionali PROVISC e DUOVISC – Rigetto dell’opposizione da parte della commissione di ricorso dell’UAMI» [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 18-19) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 settembre 2008, causa T‑106/07, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI e *Acri.Tec, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dalla titolare dei marchi denominativi comunitari ed internazionali «PROVISC» e «DUOVISC», per prodotti della classe 5, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 8 febbraio 2005 (procedimento R 660/2006‑2) che annullava la decisione della divisione di opposizione recante diniego della registrazione del marchio denominativo «BioVisc», per prodotti della classe 5, nell’ambito dell’opposizione proposta dalla ricorrente.

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA]. è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 24 settembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (causa C‑481/08 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Marchio denominativo BioVisc – Opposizione della titolare dei marchi denominativi comunitari e internazionali PROVISC e DUOVISC – Rigetto dell’opposizione da parte della commissione di ricorso dell’UAMI» [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 18-19) [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 settembre 2008, causa T‑106/07, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI e *Acri.Tec, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dalla titolare dei marchi denominativi comunitari ed internazionali «PROVISC» e «DUOVISC», per prodotti della classe 5, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 8 febbraio 2005 (procedimento R 660/2006‑2) che annullava la decisione della divisione di opposizione recante diniego della registrazione del marchio denominativo «BioVisc», per prodotti della classe 5, nell’ambito dell’opposizione proposta dalla ricorrente. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA]. è condannata alle spese.
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