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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 39972/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 20/12/1979 a Bari avverso l'ordinanza del 07/05/2021 del Tribunale di Bari, sezione riesame Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Bari, sezione del riesame, ha dichiarato de plano inammissibile il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza coercitiva emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, sull'assorbente rilievo che "l'impugnazione è pervenuta in forma di documento informatico non sottoscritto digitalmente dal difensore", in violazione di quanto stabilito dall'art. 24, comma 6 -sexies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176; che avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, chiedendone l'annullamento perché l'istanza di riesame (allegata al ricorso), trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, era a suo dire corredata dalla firma certificata del difensore; che, giusta l'innovativa disciplina normativa puntualmente richiamata dal Tribunale, la legge n. 176 del 2020 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020 ha consentito di depositare, fra l'altro, l'atto d'impugnazione tramite posta elettronica certificata, in forma di documento informatico, sempre che esso venga sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (art. 24, commi 4 e 6 -quinquies), avvertendo che, in questo caso, l'impugnazione è inammissibile se il relativo atto non è sottoscritto digitalmente dal difensore (art. 24, comma 6 -sexies); che, con riguardo al caso di specie, a fronte del puntuale rilievo del Tribunale di inammissibilità della richiesta di riesame perché l'atto non recava la sottoscrizione digitale del difensore, quest'ultimo, con il ricorso per cassazione, si è limitato a replicare che l'istanza difensiva (allegata al ricorso) "era ritualmente accompagnata dalla necessaria firma certificata"; che il ricorso, non indicando alcun elemento di fatto o ragione di diritto a sostegno della cennata affermazione, si palesa in realtà meramente assertivo, perciò inammissibile siccome sprovvisto del requisito di specificità dei motivi ex art. 581 cod. proc. pen.; che alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] GO gi \ DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 20/12/1979 a Bari avverso l'ordinanza del 07/05/2021 del Tribunale di Bari, sezione riesame Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Bari, sezione del riesame, ha dichiarato de plano inammissibile il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza coercitiva emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, sull'assorbente rilievo che "l'impugnazione è pervenuta in forma di documento informatico non sottoscritto digitalmente dal difensore", in violazione di quanto stabilito dall'art. 24, comma 6 -sexies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176; che avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, chiedendone l'annullamento perché l'istanza di riesame (allegata al ricorso), trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, era a suo dire corredata dalla firma certificata del difensore; che, giusta l'innovativa disciplina normativa puntualmente richiamata dal Tribunale, la legge n. 176 del 2020 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020 ha consentito di depositare, fra l'altro, l'atto d'impugnazione tramite posta elettronica certificata, in forma di documento informatico, sempre che esso venga sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (art. 24, commi 4 e 6 -quinquies), avvertendo che, in questo caso, l'impugnazione è inammissibile se il relativo atto non è sottoscritto digitalmente dal difensore (art. 24, comma 6 -sexies); che, con riguardo al caso di specie, a fronte del puntuale rilievo del Tribunale di inammissibilità della richiesta di riesame perché l'atto non recava la sottoscrizione digitale del difensore, quest'ultimo, con il ricorso per cassazione, si è limitato a replicare che l'istanza difensiva (allegata al ricorso) "era ritualmente accompagnata dalla necessaria firma certificata"; che il ricorso, non indicando alcun elemento di fatto o ragione di diritto a sostegno della cennata affermazione, si palesa in realtà meramente assertivo, perciò inammissibile siccome sprovvisto del requisito di specificità dei motivi ex art. 581 cod. proc. pen.; che alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] GO gi \ DEPOSITA
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