Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:764
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015TJ0602
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
10 novembre 2021 (
*1
)
«Clausola compromissoria – Personale civile internazionale delle missioni internazionali dell’Unione europea – Assunzione su una base contrattuale – Contratti d’impiego consecutivi a tempo determinato – Domanda di riqualificazione dell’insieme dei rapporti contrattuali come contratto a tempo indeterminato – Ricorso per responsabilità contrattuale – Ricorso per responsabilità extracontrattuale»
Nella causa T‑602/15 [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
, residente in Killarney (Irlanda), rappresentato da N. de Montigny, avvocata,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea
, rappresentato da A. Vitro e M. Bishop, in qualità di agenti,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da B. Mongin, D. Bianchi e G. Gattinara, in qualità di agenti,
Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
, rappresentato da S. Marquardt, R. Spáč e E. Orgován, in qualità di agenti,
e
[OSCURATO:PERSONA]
, con sede in Pristina ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da E. Raoult, avvocata,
convenuti,
avente ad oggetto, in via principale, in primo luogo, una domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta, da un lato, a far riqualificare l’insieme dei contratti di lavoro del ricorrente come un contratto a tempo indeterminato e, dall’altro, a ottenere il risarcimento del danno contrattuale che egli avrebbe subito di conseguenza e, in secondo luogo, domande fondate sugli articoli 268 e 340 TFUE, dirette a stabilire la responsabilità extracontrattuale del Consiglio, della [OSCURATO:PERSONA] e del SEAE, nonché della [OSCURATO:PERSONA],
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata),
composto da M. van der Woude, presidente, V. Tomljenović, F. Schalin, P. Škvařilová-[OSCURATO:PERSONA] (relatrice) e I. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: L. Ramette, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 luglio 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
I.
Fatti
1
Il ricorrente, sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino irlandese, è stato impiegato, in primo luogo, dal 20 agosto 1994 al 5 giugno 2002, nell’ambito di vari contratti consecutivi di lavoro a tempo determinato (in prosieguo: i «CTD»), presso la [OSCURATO:PERSONA] di vigilanza in Iugoslavia, istituita da un memorandum d’intesa firmato a Belgrado il 13 luglio 1991, denominata all’epoca «[OSCURATO:PERSONA] di vigilanza della Comunità europea (ECMM)», successivamente rinominata «[OSCURATO:PERSONA] di vigilanza dell’Unione europea (EUMM)» dall’azione comune 2000/811/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla [OSCURATO:PERSONA] di vigilanza dell’Unione europea (
GU 2000, L 328, pag. 53
). Il mandato dell’ECMM, e successivamente dell’EUMM, è stato prorogato a più riprese, da ultimo dall’azione comune 2006/867/PESC del Consiglio, del 30 novembre 2006, che proroga e modifica il mandato della [OSCURATO:PERSONA] di vigilanza dell’Unione europea (EUMM) (
GU 2006, L 335, pag. 48
), fino al 31 dicembre 2007.
2
Il ricorrente veniva successivamente impiegato dal 17 giugno 2002 al 31 dicembre 2009, nell’ambito di vari CTD consecutivi, presso la [OSCURATO:PERSONA] di polizia dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM), istituita dall’azione comune 2002/210/PESC del Consiglio, dell’11 marzo 2002, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (
GU 2002, L 70, pag. 1
). Il mandato dell’EUPM è stato prorogato a più riprese, da ultimo con la decisione 2011/781/PESC del Consiglio, del 1
o
dicembre 2011, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (
GU 2011, L 319, pag. 51
), fino al 30 giugno 2012.
3
Infine, il ricorrente veniva impiegato presso la [OSCURATO:PERSONA] dal 5 aprile 2010 al 14 novembre 2014, nell’ambito di undici CTD consecutivi conclusi, per quanto riguarda i primi nove, con il capo della [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto riguarda gli ultimi due, con la missione stessa (in prosieguo: gli «undici CTD»). La missione [OSCURATO:PERSONA] è stata istituita dall’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (
GU 2008, L 42, pag. 92
). Essa è stata prorogata a più riprese, in particolare fino al 14 giugno 2016 con la decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014, che modifica l’azione comune 2008/124 (
GU 2014, L 174, pag. 42
).
4
Nel corso del decimo CTD, concluso con la [OSCURATO:PERSONA], relativo al periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 ottobre 2014, il ricorrente veniva informato, con lettera del capo della [OSCURATO:PERSONA] datata 26 giugno 2014 (in prosieguo: la «lettera del 26 giugno 2014»), che, a seguito di una decisione di ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA] adottata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri il 24 giugno 2014, la posizione che ricopriva sin dalla sua assunzione nell’ambito della missione sarebbe stata soppressa dopo il 14 novembre 2014 e che, di conseguenza, il suo contratto non sarebbe stato rinnovato oltre tale data. Un undicesimo e ultimo CTD veniva quindi concluso tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] per il periodo compreso tra il 15 ottobre e il 14 novembre 2014 (in prosieguo: l’«ultimo CTD»).
5
Ad eccezione dell’ultimo CTD, tutti i CTD conclusi dal ricorrente, relativi alle sue attività presso la [OSCURATO:PERSONA], contenevano una clausola compromissoria che attribuiva la competenza ai giudici belgi. Per quanto riguarda l’ultimo CTD, esso, all’articolo 21, conteneva una clausola compromissoria che attribuiva al giudice dell’Unione europea, sulla base dell’articolo 272 TFUE, la competenza a conoscere di qualsiasi controversia relativa al contratto.
II.
Procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte
6
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 2015, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame contro il Consiglio dell’Unione europea, la [OSCURATO:PERSONA] europea, il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) nonché la [OSCURATO:PERSONA].
7
Deliberando con ordinanza del 9 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e a. (T‑602/15; in prosieguo: l’«ordinanza iniziale»,
EU:T:2016:660
), sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalle parti convenute, il Tribunale si è dichiarato manifestamente incompetente a pronunciarsi sui primi due capi della domanda dedotti in via principale, e ha respinto il terzo capo della domanda, dedotto in subordine, in quanto manifestamente irricevibile. Di conseguenza, esso ha respinto integralmente il ricorso.
8
In seguito all’impugnazione proposta dal ricorrente contro l’ordinanza iniziale, la Corte ha annullato quest’ultima con sentenza del 5 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e a. (C‑43/17 P; in prosieguo: la «sentenza sull’impugnazione»,
EU:C:2018:531
), rinviando la causa dinanzi al Tribunale.
9
A seguito della sentenza sull’impugnazione, a norma dell’articolo 217, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, alle parti convenute è stato concesso un termine per il deposito di un controricorso.
10
Con atti separati, depositati rispettivamente il 31 ottobre dalla [OSCURATO:PERSONA] e il 19 novembre 2018 dal Consiglio e dal SEAE, tali parti hanno sollevato eccezioni di irricevibilità.
11
Il 19 novembre 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un controricorso.
12
Il 28 gennaio 2019 il ricorrente ha depositato le sue osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità del Consiglio, della [OSCURATO:PERSONA] e del SEAE.
13
Il 5 febbraio 2019 il ricorrente ha depositato una replica.
14
Con lettera depositata in cancelleria il 12 febbraio 2019, il ricorrente, conformemente all’articolo 66 del regolamento di procedura, ha chiesto l’omissione di alcuni dati personali nei confronti del pubblico (diversi dal paese di residenza) contenuti nell’allegato 2 della replica.
15
Il 21 marzo 2019 la [OSCURATO:PERSONA] depositava una controreplica.
16
Con ordinanza della Prima Sezione del 29 marzo 2019, le eccezioni di irricevibilità sono state riunite all’esame del merito. Successivamente, il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] e il SEAE hanno depositato i controricorsi.
17
Il 18 giugno 2019 il ricorrente ha chiesto l’autorizzazione a depositare una replica per rispondere ai controricorsi del Consiglio, della [OSCURATO:PERSONA] e del SEAE. Tale istanza conteneva altresì una richiesta di misura di organizzazione del procedimento diretta a invitare la [OSCURATO:PERSONA] a produrre una copia del contratto da essa firmato con i vari capi della [OSCURATO:PERSONA] (o, quanto meno, con il capomissione in carica da ottobre a novembre 2014).
18
Il 21 giugno 2019, la Prima Sezione ha deciso di non autorizzare il deposito di siffatta replica. Inoltre, avendo la [OSCURATO:PERSONA] prodotto, il 9 luglio 2019, una copia dei contratti da essa firmati con i capimissione che erano stati in servizio nel periodo compreso tra il 15 giugno 2014 e il 14 giugno 2015, non è stato necessario pronunciarsi sulla misura di organizzazione del procedimento richiesta dal ricorrente. Quest’ultimo ha presentato le sue osservazioni sui detti contratti entro il termine stabilito.
19
Il 6 settembre 2019, su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha adottato una misura di organizzazione del procedimento (in prosieguo: la «prima misura di organizzazione del procedimento») volta ad acquisire, da un lato, le osservazioni del ricorrente su alcune informazioni e documenti contenuti nella controreplica o in allegato a quest’ultima e, dall’altro, sulla legislazione irlandese, nell’ipotesi in cui quest’ultima fosse applicabile nell’ambito della presente controversia. Il ricorrente ha risposto in due momenti, il 16 settembre 2019 e il 27 settembre 2019, ai quesiti posti nella misura di organizzazione del procedimento di cui sopra.
20
Con lettera depositata presso la cancelleria il 27 settembre 2019, il ricorrente, conformemente all’articolo 66 del regolamento di procedura, ha chiesto l’anonimizzazione di tutti i dati personali, familiari, finanziari e fiscali contenuti nei diversi moduli prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e nell’allegato 2 della risposta del 16 settembre 2019 alla prima misura di organizzazione del procedimento.
21
In seguito al rinnovo parziale del Tribunale, la presente causa è stata attribuita a un nuovo giudice relatore, appartenente alla Seconda Sezione.
22
Su proposta della Seconda Sezione, il 16 gennaio 2020 il Tribunale ha deciso, ai sensi dell’articolo 28 del proprio regolamento di procedura, di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.
23
Con decisione del 21 gennaio 2020, a causa di un impedimento di un membro del collegio giudicante, il presidente del Tribunale si è auto-designato, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di procedura, per completare il collegio giudicante.
24
Il 13 marzo 2020, su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha adottato una misura di organizzazione del procedimento (in prosieguo: la «seconda misura di organizzazione del procedimento») che consisteva nell’invitare il ricorrente e le parti convenute a rispondere ad alcuni quesiti, cosa che hanno fatto con lettera del 30 aprile 2020, nel caso del ricorrente (in prosieguo: la «risposta del 30 aprile 2020»), e con quattro lettere distinte, tutte datate 29 maggio 2020, per quanto riguarda i convenuti.
25
Nella sua risposta del 30 aprile 2020 al quesito che lo invitava a precisare in modo esplicito e chiaro il fondamento giuridico del secondo capo della domanda, sollevato in via principale, il ricorrente ha dichiarato che detto capo era volto a chiamare in causa la responsabilità extracontrattuale delle istituzioni sulla base degli articoli 268 e 340 TFUE. Le parti convenute sono state invitate a presentare le loro eventuali osservazioni in merito a tale risposta.
26
L’11 giugno 2020 il ricorrente ha presentato osservazioni sulle risposte delle parti convenute ai quesiti loro posti nell’ambito della seconda misura di organizzazione del procedimento (in prosieguo: le «osservazioni dell’11 giugno 2020»).
27
Con quattro distinte lettere, tutte datate 12 giugno 2020, le parti convenute hanno presentato le loro osservazioni sulla risposta del ricorrente del 30 aprile 2020.
28
Con lettera del 25 giugno 2020, che si è deciso di mettere agli atti, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni sulle osservazioni dell’11 giugno 2020.
29
Il 1
o
dicembre 2020, su proposta della giudice relatrice, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha adottato una misura di organizzazione del procedimento (in prosieguo: la «terza misura di organizzazione del procedimento»), invitando il ricorrente e le parti convenute a rispondere ad alcuni quesiti, cosa che hanno rispettivamente fatto con lettera del 23 dicembre 2020, nel caso della [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 24 dicembre 2020, per quanto riguarda il ricorrente, e con tre distinte lettere, tutte datate 5 gennaio 2021, per quanto riguarda il Consiglio, il SEAE e la [OSCURATO:PERSONA].
30
Con lettera del 14 gennaio 2021, il ricorrente presentava osservazioni sulla risposta della [OSCURATO:PERSONA] al primo quesito che gli era stato posto nell’ambito della terza misura di organizzazione del procedimento (in prosieguo: le «osservazioni del 14 gennaio 2021»).
III.
Conclusioni
31
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
«In via principale:
1.
[p]er quanto riguarda i diritti derivanti dal contratto di diritto privato:
–
[r]iqualificare il suo rapporto contrattuale in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
–
[d]ichiarare la violazione, da parte dei convenuti, dei loro obblighi contrattuali e, in particolare, [per quanto riguarda] la notifica di un preavviso di licenziamento nell’ambito della risoluzione di un contratto a tempo indeterminato;
[d]i conseguenza, a titolo di compensazione del pregiudizio subito a causa dell’abuso di [CTD consecutivi] a costo di una prolungata incertezza del ricorrente e della violazione dell’obbligo di notifica di un preavviso di risoluzione del contratto:
–
[c]ondannare i convenuti a versare al ricorrente un’indennità compensativa di preavviso di EUR 176601,55 calcolata in base alla sua anzianità di servizio nelle Missioni dell’Unione (...);
–
[i]n subordine, condannare i convenuti a versare al ricorrente un’indennità compensativa di preavviso di EUR 45985,15 calcolata tenendo conto della durata del suo servizio per la [[OSCURATO:PERSONA]];
–
[d]ichiarare l’illegittimità del licenziamento del ricorrente con conseguente condanna dei convenuti a versargli un risarcimento valutato in via equitativa in EUR 50000;
–
[d]ichiarare che i convenuti hanno omesso di predisporre la documentazione sociale di fine contratto richiesta ex lege[,] con condanna a:
–
versare al ricorrente l’importo di EUR 100,00 per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data di presentazione del presente ricorso;
–
trasmettere al ricorrente la documentazione sociale di fine contratto;
–
[c]ondannare i convenuti a versare gli interessi sui [summenzionati] importi, calcolati al tasso legale belga[;]
2.
[p]er quanto riguarda l’abuso di potere e la discriminazione esistente:
–
[d]ichiarare che [il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] e il SEAE] hanno trattato il ricorrente in modo discriminatorio, senza giustificazione oggettiva, durante il periodo in cui era impiegato nell’ambito delle [m]issioni da [essi] istituite, per quanto concerne la sua retribuzione, i suoi diritti pensionistici e relativi benefici, nonché per quanto concerne la garanzia di un successivo impiego;
–
[c]onstatare che [egli] avrebbe dovuto essere assunto in quanto agente temporaneo [del Consiglio, della [OSCURATO:PERSONA] o del SEAE];
–
condannare [il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] e il SEAE] a risarcire il ricorrente per la perdita di retribuzione, di diritti pensionistici, di indennità e benefici dovuta alle violazioni del diritto [dell’Unione summenzionate];
[c]ondannare dette parti convenute a versare al ricorrente gli interessi su tali importi, calcolati al tasso legale belga[;]
–
[f]issare un termine alle parti per stabilire detta indennità tenendo conto del grado e dello scatto in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere assunto, della progressione media di retribuzione, dell’evoluzione della sua carriera, degli assegni che avrebbe dovuto percepire a titolo di tale contratto di agente temporaneo, e comparare i risultati ottenuti con la retribuzione effettivamente percepita dal ricorrente[;]
[i]n subordine:
–
[d]ichiarare la violazione da parte dei convenuti degli obblighi loro incombenti;
–
[c]ondannarli a risarcire il ricorrente per il danno risultante da tali violazioni, il quale è valutato in via equitativa in EUR 150000;
in ogni caso:
[c]ondannare i convenuti alle spese».
32
Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
–
in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile per la parte in cui esso è diretto contro il Consiglio;
–
in subordine, dichiarare il ricorso irricevibile in quanto proposto fuori termine;
–
in ulteriore subordine, dichiarare il ricorso infondato;
–
condannare il ricorrente alle spese.
33
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
–
dichiarare il ricorso irricevibile nei suoi confronti;
–
in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;
–
condannare il ricorrente alle spese.
34
Il SEAE chiede il Tribunale voglia:
–
dichiarare il ricorso irricevibile in quanto proposto fuori termine;
–
in ogni caso, dichiarare il ricorso irricevibile per la parte in cui esso è diretto contro il SEAE;
–
in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;
–
condannare il ricorrente alle spese.
35
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
–
in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile in quanto proposto fuori termine;
–
in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;
–
condannare il ricorrente alle spese.
IV.
In diritto
36
Anzitutto, per le ragioni invocate dal ricorrente, è opportuno accogliere le sue domande, formulate ai sensi dell’articolo 66 del regolamento di procedura, di omissione e di anonimizzazione dei dati personali, di cui ai precedenti punti 14 e 20.
A.
Osservazioni preliminari
37
In via preliminare, al fine di garantire una corretta amministrazione della giustizia, occorre, in un primo momento, determinare con esattezza il fondamento giuridico e l’oggetto del ricorso nonché dei primi tre capi della domanda del ricorrente. In un secondo momento, si procederà a un richiamo della portata della sentenza sull’impugnazione.
1.
Sul fondamento giuridico e sull’oggetto del ricorso nonché dei primi tre capi della domanda del ricorrente
38
Con i suoi primi tre capi della domanda, come sintetizzati dalla Corte al punto 3 della sentenza sull’impugnazione, in sostanza, il ricorrente chiede formalmente al Tribunale:
–
in via principale, di riqualificare il suo rapporto contrattuale come contratto di lavoro a tempo indeterminato (in prosieguo: un «CTI»), di dichiarare la violazione da parte dei convenuti degli obblighi contrattuali loro incombenti e, in particolare, dell’obbligo di notifica di un preavviso nell’ambito della risoluzione di un CTI, di dichiarare illegittimo il suo licenziamento con conseguente condanna dei convenuti a corrispondergli un risarcimento per i danni subiti a causa dell’abuso del ricorso a CTD consecutivi, della violazione dell’obbligo di notifica di un preavviso e del licenziamento illegittimo (in prosieguo: il «primo capo della domanda»);
–
in via principale, dichiarare il trattamento discriminatorio subito, ad opera del Consiglio, della [OSCURATO:PERSONA] e del SEAE, nel corso del periodo in cui egli ha prestato servizio presso le missioni internazionali dell’Unione di cui ai precedenti punti da 1 a 3 (in prosieguo: le «missioni») riguardo alla sua retribuzione, ai suoi diritti pensionistici e agli altri benefici, dichiarando che il ricorrente avrebbe dovuto essere assunto come agente temporaneo di uno dei suddetti convenuti, con conseguente condanna di questi ultimi al risarcimento dei relativi danni subiti (in prosieguo: il «secondo capo della domanda»), e
–
in subordine, condannare i convenuti sulla base della loro responsabilità extracontrattuale a risarcirlo per il danno derivante dalle violazioni dei loro obblighi (in prosieguo: il «terzo capo della domanda»).
39
In primo luogo, occorre anzitutto statuire sulla questione se, come sostengono implicitamente il Consiglio, il SEAE e la [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui sollevano l’irricevibilità del ricorso in quanto tardivo, detto ricorso debba essere considerato come un ricorso di annullamento presentato a norma dell’articolo 263 TFUE.
40
A tal riguardo, occorre rilevare che, senza dubbio, l’atto introduttivo contiene diverse indicazioni che possono lasciar intendere che il ricorso sarebbe, almeno in parte, fondato sulle disposizioni dell’articolo 263 TFUE. Infatti, in testa alla prima pagina del ricorso compare il titolo «Ricorso di annullamento e risarcimento del danno» e, al punto 158 del ricorso, il ricorrente afferma che «la decisione di mancato rinnovo [del suo contratto] è illegittima e deve essere annullata». Peraltro, l’indice degli atti allegati all’atto introduttivo è intitolato «[OSCURATO:PERSONA] degli atti allegati al ricorso di annullamento (...)» e gli allegati dell’atto introduttivo sono identificati come «allegato numero (...) al ricorso di annullamento».
41
Tuttavia, oltre al fatto che, sia nelle sue osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità che nella replica, il ricorrente contesta formalmente di aver presentato un ricorso di annullamento, risulta, in sostanza, in modo chiaro dall’atto introduttivo che, nonostante le approssimazioni terminologiche presenti nelle sue memorie, quali rilevate al precedente punto 40, il ricorrente non aveva l’intenzione di proporre un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
42
Infatti, anzitutto, i primi tre capi della domanda del ricorrente, che determinano formalmente l’oggetto della controversia, non contengono alcuna domanda di annullamento di un alcun atto, in particolare della lettera del 26 giugno 2014, né di alcuna decisione portata a sua conoscenza da tale lettera. Per contro, va constatato che, come illustrato dettagliatamente ai successivi punti da 50 a 62, detti capi della domanda contengono esclusivamente richieste di riqualificazione di CTD consecutivi in un CTI, da una parte, e domande di risarcimento per danni contrattuali e ed extracontrattuali.
43
Inoltre, contrariamente a quanto affermano in sostanza il Consiglio e il SEAE nelle eccezioni di irricevibilità da essi sollevate, e la [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso, il ricorrente non contesta la fondatezza del mancato rinnovo del suo contratto. Infatti, come quest’ultimo ha formalmente dichiarato sia nelle osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità che nella replica, egli non contesta, in generale, il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di risolvere il rapporto di lavoro e non chiede di essere reintegrato.
44
Infine, in nessuna parte delle sue memorie il ricorrente pretende di dimostrare l’illegittimità di un atto per chiederne l’annullamento. Tutt’al più, in sostanza, come dichiarato nella sua risposta a un quesito che gli è stato posto in udienza e di cui è stato dato atto nel verbale d’udienza, si avvale dell’illegittimità dell’azione comune 2008/124 al fine di ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale da egli dedotto, in questo caso nell’ambito del secondo capo della domanda, in via principale.
45
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che il presente ricorso non è stato proposto sulla base dell’articolo 263 TFUE. Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità dedotta dalla tardività del preteso ricorso di annullamento proposto contro la lettera del 26 giugno 2014, opposta dal Consiglio, dal SEAE e dalla [OSCURATO:PERSONA], deve essere respinta in quanto infondata in fatto e in diritto.
46
In secondo luogo, occorre esaminare se, come fatto valere dal ricorrente nell’ambito della fase scritta del procedimento, il ricorso contenga un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, dedotta contro l’azione comune 2008/124.
47
Infatti, nelle sue osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità e nella replica, il ricorrente sottolinea che, sebbene, nel caso di specie, i suoi motivi vertano sulla violazione del diritto applicabile ai contratti, egli non ha proposto un ricorso di annullamento fondato sull’articolo 263 TFUE, «bensì un ricorso per risarcimento danni fondato, in via principale, sull’articolo 272 [TFUE] e, successivamente, in via accessoria, sugli articoli 277 TFUE (eccezione di illegittimità) e 268 TFUE (responsabilità extracontrattuale dell’Unione)».
48
A tale proposito, come già sottolineato al precedente punto 44, dalle memorie del ricorrente si evince che quest’ultimo ha invocato l’illegittimità dell’azione comune 2008/124 solo, tutt’al più, al fine di dimostrare la fondatezza della sua domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, che egli deduce nell’ambito del secondo capo delle conclusioni, dedotto in via principale. Peraltro, anche supponendo che il ricorrente abbia sollevato un’eccezione di illegittimità dell’azione comune 2008/124, sulla base dell’articolo 277 TFUE, sarebbe giocoforza constatare che tale istanza non è corroborata da alcun argomento, di diritto o di fatto, sviluppato nel resto del ricorso e che, pertanto, dato che il ricorrente non enuncia alcun argomento per suffragare una siffatta eccezione, si dovrebbe ritenere che essa non soddisfa le condizioni previste all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura e, pertanto, dichiararla irricevibile (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 14 luglio 2016, Alesa/[OSCURATO:PERSONA],
T‑99/14
, non pubblicata,
EU:T:2016:413
, punti da
87
a
91
, e sentenza del 3 marzo 2021, Barata/Parlamento,
T‑723/18
, con impugnazione pendente,
EU:T:2021:113
, punti da
59
a
62
).
49
In terzo luogo, occorre determinare il fondamento giuridico e l’oggetto dei primi tre capi della domanda del ricorrente.
50
Per quanto riguarda il primo capo della domanda, sollevato in via principale, da un lato, esso è formulato, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, all’attenzione del giudice dell’Unione, nell’ambito di una clausola compromissoria che designa quest’ultimo e che è contenuta nell’ultimo CTD concluso tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA].
51
Infatti, dalla motivazione del ricorso, sotto il titolo «Competenza giurisdizionale», risulta che il ricorrente si avvale, riproducendola, di detta clausola compromissoria, che designa la Corte di giustizia dell’Unione europea come giudice competente a pronunciarsi su una controversia relativa a detto contratto, riferendosi espressamente all’articolo 272 TFUE.
52
Dall’altro lato, per quanto riguarda l’oggetto delle istanze formulate nell’ambito del primo capo della domanda, come risulta dalla sintesi della Corte di cui al precedente punto 38, il ricorrente chiede al Tribunale di riqualificare i CTD consecutivi in un CTI e di accertare che le condizioni con le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso tale CTI violano il diritto del lavoro applicabile a questo tipo di contratto. A tale proposito, nel testo medesimo del primo capo della domanda, riprodotto al precedente punto 31, il ricorrente si basa, in particolare, su norme formali e sostanziali applicabili alla risoluzione di un CTI e si avvale delle norme in materia di indennità compensativa di preavviso.
53
Pertanto, l’oggetto del ricorso relativo al primo capo della domanda, formulato in via principale, rientra nell’ambito definito dal contratto o dai contratti di lavoro del ricorrente, letti e interpretati alla luce del diritto del lavoro applicabile.
54
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rilevare che il primo capo della domanda, formulato in via principale, è volto, alla luce del diritto applicabile al rapporto contrattuale di cui trattasi, a ottenere, da un lato, la riqualificazione dei CTD consecutivi in un CTI e, dall’altro, in conseguenza di detta riqualificazione e a causa della violazione da parte dei convenuti dei loro obblighi contrattuali, un risarcimento di tutti i danni contrattuali asseritamente subiti a causa dell’abuso di CTD consecutivi e della violazione dei diritti del ricorrente nell’ambito di un CTI, nonché delle condizioni di risoluzione di tale tipologia di contratto.
55
Per quanto riguarda il secondo capo della domanda, anch’esso formulato in via principale, nella sua risposta del 30 aprile 2020, il ricorrente ha anzitutto dichiarato che detto capo della domanda era volto «a chiamare in causa la responsabilità extracontrattuale delle [i]stituzioni sulla base degli articoli 268 e 340 [TFUE], in relazione alla istituzione di un quadro giuridico (...) relativo all’occupazione di personale contrattuale internazional[e] da parte delle [m]issioni, che [era] illegittimo per i motivi invocati tramite il ricorso».
56
Inoltre, è giocoforza dichiarare che, sebbene un siffatto fondamento giuridico non compaia in modo esplicito nel ricorso, risulta chiaramente dai motivi di quest’ultimo che detto capo della domanda è volto a ottenere il risarcimento dei danni connessi alle scelte delle istituzioni riguardanti la politica di assunzione del personale civile internazionale delle missioni internazionali dell’Unione per le quali il ricorrente ha lavorato.
57
Infatti, in primis, come sintetizzato dalla stessa Corte al punto 3 della sentenza sull’impugnazione, con il secondo capo della domanda, il ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare il trattamento discriminatorio subito, ad opera del Consiglio, della [OSCURATO:PERSONA] e del SEAE, nel corso del periodo in cui egli ha prestato servizio presso le tre missioni di cui ai precedenti punti da 1 a 3, riguardo alla sua retribuzione, ai suoi diritti pensionistici e agli altri benefici, dichiarando che il ricorrente avrebbe dovuto essere assunto come agente temporaneo di uno dei suddetti convenuti con conseguente condanna di questi ultimi al risarcimento del danno subito.
58
Inoltre, la richiesta di risarcimento contenuta nel secondo capo della domanda non è diretta contro la [OSCURATO:PERSONA], parte contraente con cui il ricorrente aveva concluso l’ultimo CTD, che contiene la clausola compromissoria che designa il giudice dell’Unione.
59
Infine, nelle sue osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità, per quanto riguarda il secondo capo della domanda, come rilevato al precedente punto 55, il ricorrente non solo ha fatto esplicito riferimento alle disposizioni degli articoli 268 e 340 TFUE, ma ha inoltre precisato, ribadendoli, i motivi contenuti nel ricorso diretti a suffragare la sua richiesta di risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale dei convenuti interessati.
60
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre considerare che il secondo capo della domanda, formulato in via principale, è fondato sulle disposizioni degli articoli 268 e 340 TFUE ed è volto a ottenere il risarcimento, da parte del Consiglio, della [OSCURATO:PERSONA] e del SEAE, dei danni extracontrattuali che il ricorrente avrebbe subito a causa della loro politica di assunzione del personale civile internazionale presso le missioni per le quali il ricorrente ha lavorato.
61
Per quanto riguarda il terzo capo della domanda, formulato in subordine, è pacifico che esso si fonda sulle disposizioni degli articoli 268 e 340 TFUE. Detto capo della domanda mira a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale delle «istituzioni europee» a causa del danno che il ricorrente subirebbe in caso di rigetto da parte del Tribunale dei suoi primi due capi della domanda, formulati in via principale.
62
In conclusione, per quanto riguarda la determinazione dell’oggetto del presente ricorso, risulta dalle constatazioni di cui ai precedenti punti 45, 48, 54, 60 e 61 che, per quanto attiene al primo capo della domanda, formulato in via principale, detto ricorso è stato proposto in base alla clausola compromissoria contenuta nell’ultimo CTD che designa il giudice dell’Unione e che, per quanto riguarda il secondo capo della domanda, anch’essa formulato in via principale, e il terzo capo della domanda, formulato in subordine, il presente ricorso è un ricorso per responsabilità extracontrattuale, proposto sulla base degli articoli 268 e 340 TFUE.
2.
Sulla competenza del Tribunale a seguito della sentenza sull’impugnazione
63
Con il punto 1 del dispositivo della sentenza sull’impugnazione, la Corte ha annullato integralmente l’ordinanza iniziale. Inoltre, non essendo in grado di statuire sul merito della causa, ha deciso, al punto 2 del dispositivo, di rinviarla al Tribunale. Pertanto, spetta al Tribunale pronunciarsi su tutti i capi di domanda.
64
A tal fine, in primo luogo, occorre ricordare che, in relazione al primo capo della domanda, ai punti 49 e 50 della sentenza sull’impugnazione, la Corte ha considerato che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto, dichiarandosi manifestamente incompetente a pronunciarsi in particolare su detto capo, mentre, alla luce del punto 10 della sentenza del 1o luglio 1982, Porta/[OSCURATO:PERSONA] (
109/81
,
EU:C:1982:253
), cui ha fatto riferimento al punto 44 della sentenza sull’impugnazione, avrebbe dovuto verificare se e, eventualmente, in quale misura potesse tenere conto anche dei contratti di lavoro che hanno preceduto l’ultimo CTD.
65
Orbene, dai punti da 45 a 47 della sentenza sull’impugnazione risulta che, nella misura in cui le domande del ricorrente sono legate all’esistenza di un rapporto di lavoro unico e continuo fondato su una successione di CTD, esse vertono sulla riqualificazione dell’insieme dei contratti stipulati e sono fondate sull’insieme di tali contratti, incluso l’ultimo CTI. La Corte ha concluso, al punto 48 di tale sentenza, che il ricorso conteneva domande che derivavano anche dall’ultimo CTD.
66
Pertanto, per quanto riguarda le richieste contenute nel primo capo della domanda, il Tribunale deve esaminarle tenendo conto anche dei contratti di lavoro che hanno preceduto l’ultimo CTD.
67
In secondo luogo, poiché le richieste di risarcimento formulate dal ricorrente – sia nel secondo che nel terzo capo della domanda – non sono proposte nell’ambito di una clausola compromissoria, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, bensì sulla base degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE, la competenza del Tribunale a statuire al riguardo non dipende dalle clausole compromissorie contenute nei diversi CTD conclusi dal ricorrente.
68
Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, per quanto riguarda gli atti di gestione del personale relativi alle operazioni «sul campo», il Tribunale e, in caso di impugnazione, la Corte sono competenti a conoscere di tali atti. Secondo la Corte, siffatta competenza discende, per quanto riguarda le controversie in materia di responsabilità extracontrattuale, dall’articolo 268 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 340, secondo comma, TFUE, alla luce dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a.,
C‑455/14 P
,
EU:C:2016:569
, punto
58
). A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che le decisioni di riassegnazione dei membri della missione a livello di teatro delle operazioni, benché adottate nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), non costituivano atti di cui all’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 275, primo comma, TFUE e che, di conseguenza, erano soggetti alla competenza del giudice dell’Unione in forza delle summenzionate disposizioni generali del Trattato FUE per quanto riguarda le controversie in materia di responsabilità extracontrattuale (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a.,
C‑455/14 P
,
EU:C:2016:569
, punto
59
).
69
Nel caso di specie, risulta dai rispettivi oggetti delle richieste di risarcimento formulate dal ricorrente nel secondo e nel terzo capo della domanda, come determinati ai precedenti punti da 55 a 61, che queste ultime, nei limiti in cui si riferiscono al contesto giuridico di assunzione, su base contrattuale, del personale civile internazionale delle missioni in generale e alle condizioni specifiche di assunzione del ricorrente, riguardano atti di gestione del personale. Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata supra al punto 68, il Tribunale è competente a esaminare tali richieste sulla base dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE.
70
In conclusione, il Tribunale è competente a esaminare, da un lato, le domande di cui al primo capo della domanda in forza della clausola compromissoria contenuta nell’ultimo CTD che designa il giudice dell’Unione e, dall’altro, le domande di cui al secondo e al terzo capo della domanda, formulate rispettivamente in via principale e in via subordinata, sulla base degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE.
B.
Sulla ricevibilità
71
I convenuti sollevano diverse eccezioni di irricevibilità. Essi sostengono, separatamente o congiuntamente, da un lato, che la domanda subordinata di risarcimento non è sufficientemente chiara e, dall’altro, che i fatti, le decisioni e le eventuali irregolarità invocati dal ricorrente non sono loro imputabili.
72
Il ricorrente contesta la fondatezza di queste due eccezioni di irricevibilità.
73
Anzitutto, per quanto riguarda la prima eccezione di irricevibilità, vertente sulla mancanza di chiarezza della richiesta di risarcimento formulata in subordine, eccezione che si riferisce esclusivamente al terzo capo della domanda, tenuto conto che essa è specificamente formulata in subordine rispetto ai primi due capi della domanda, occorre riservarne l’eventuale esame all’ipotesi in cui i primi due capi della domanda siano respinti.
74
Per quanto riguarda la seconda eccezione di irricevibilità, vertente sulla circostanza che i fatti, le decisioni e le eventuali irregolarità fatti valere dal ricorrente non sarebbero imputabili ai convenuti, in sostanza, questi ultimi sostengono di non avere instaurato alcun legame contrattuale con il ricorrente (per il Consiglio, il SEAE o la [OSCURATO:PERSONA]) o che non ne hanno instaurato alcuno prima del 5 aprile 2010 (per la [OSCURATO:PERSONA]). I comportamenti denunciati non sarebbero quindi loro imputabili, in tutto o in parte.
75
In primo luogo, va rilevato che gli argomenti esposti a sostegno della presente eccezione di irricevibilità si riferiscono tutti, almeno nella sostanza, alla domanda di riqualificazione dei CTD consecutivi in un CTI e alla richiesta di risarcimento del danno contrattuale che il ricorrente avrebbe subito. Orbene, alla luce della constatazione effettuata al precedente punto 54, tali domande sono formulate dal ricorrente nell’ambito del primo capo della domanda, presentato in via principale. Pertanto, si deve ritenere che detta eccezione di irricevibilità, in sostanza, sia diretta non contro il ricorso in generale, ma soltanto contro il primo capo della domanda.
76
In secondo luogo, occorre constatare che, quando il Tribunale è investito, nell’ambito di una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE, di un ricorso in materia di diritto del lavoro e vertente, in particolare, sulla questione se un rapporto contrattuale debba essere riqualificato come un CTI, l’esame dell’eventuale coinvolgimento dei convenuti nel detto rapporto e, se del caso, del periodo considerato, è una questione strettamente connessa all’esame della fondatezza del ricorso.
77
In terzo luogo, lo stesso non può che valere per l’esame della questione se e in quale misura ciascuno dei convenuti sia responsabile dei danni contrattuali dedotti dal ricorrente nell’ambito del primo capo della domanda, a maggior ragione nella misura in cui la domanda di riqualificazione in un CTI e la conseguente richiesta di risarcimento riguardano non solo il rapporto di lavoro contratto dal ricorrente nell’ambito delle sue attività presso la [OSCURATO:PERSONA], ma anche quelli contratti nell’ambito delle prime due missioni di cui ai precedenti punti 1 e 2. Tuttavia, da un lato, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ha ottenuto la personalità giuridica solo nel 2014, a seguito dell’inserimento, con la decisione 2014/349, dell’articolo 15 bis dell’azione comune 2008/124. Dall’altro lato, per quanto riguarda le prime due missioni, come risulta dai precedenti punti 1 e 2, esse non sono più operative. Pertanto, se la domanda di riqualificazione dell’insieme dei rapporti di lavoro del ricorrente nell’ambito delle tre missioni, tra il 20 agosto 1994 e il 14 novembre 2014, in un unico CTI e la richiesta di risarcimento per il presunto danno contrattuale dovessero essere accolte, occorrerebbe, in ogni caso fino alla concessione della personalità giuridica alla [OSCURATO:PERSONA], il 12 giugno 2014, identificare le istituzioni dell’Unione alle quali è imputabile la responsabilità relativa alle attività in questione.
78
È pertanto al termine dell’esame nel merito del primo capo della domanda che occorrerebbe eventualmente determinare, alla luce del diritto applicabile, in che misura le domande formulate dal ricorrente in detto capo della domanda siano fondate nei confronti di ciascuno dei convenuti.
79
Alla luce delle considerazioni che precedono e delle circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene opportuno, nell’interesse della corretta amministrazione della giustizia, esaminare le richieste formulate nell’ambito del primo capo della domanda, prima di esaminare eventualmente le predette eccezioni di irricevibilità (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer,
C‑23/00 P
,
EU:C:2002:118
, punto
52
).
C.
Nel merito
1.
Sulla domanda, dedotta in via principale, di riqualificazione del rapporto contrattuale in un CTI e di risarcimento di un danno contrattuale (primo capo della domanda)
a)
Sulla domanda di riqualificazione dei CTD consecutivi in un unico CTI
80
Per quanto riguarda l’esame della fondatezza della richiesta contenuta nel primo capo della domanda, nei limiti in cui il suo obiettivo è quello di ottenere la riqualificazione dei CTD consecutivi del ricorrente in un CTI, occorre rilevare che, nella parte relativa all’oggetto del ricorso e nelle conclusioni dello stesso, il ricorrente chiede, con il primo capo della domanda, in termini generali, di «[r]iqualificare il suo rapporto contrattuale in [CTI]». Inoltre, dai motivi del ricorso che sostengono detta domanda risulta che il ricorrente intende per «rapporto contrattuale» l’insieme dei CTD consecutivi da lui conclusi nel corso delle sue attività nell’ambito delle missioni di cui ai precedenti punti da 1 a 3. Di conseguenza, la domanda di riqualificazione del rapporto contrattuale in un CTI e la domanda di risarcimento per il presunto danno contrattuale si riferiscono, in via principale, all’insieme dei contratti conclusi nel corso delle sue attività nell’ambito delle missioni e, in subordine, agli undici CTD, relativi alle sue attività all’interno della [OSCURATO:PERSONA].
81
Tuttavia, dalla sentenza sull’impugnazione risulta che la competenza giurisdizionale del Tribunale deriva dalla clausola compromissoria contenuta nell’ultimo CTD che designa il giudice dell’Unione e che, come dichiarato ai precedenti punti da 64 a 66, tale competenza riguarda tutte le domande derivanti dall’ultimo CTD o direttamente collegate agli obblighi derivanti da tale contratto.
82
Pertanto, poiché l’ultimo CTD fa parte degli undici CTD, i quali sono relativi alle attività del ricorrente nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA], occorre, in un primo momento, esaminare la domanda del ricorrente di riqualificazione in un unico CTI degli undici CTD. Infatti, se tale domanda dovesse essere respinta, il Tribunale non sarebbe competente ad esaminare la domanda di riqualificazione in un CTI delle prime due serie di CTD, concluse dal ricorrente nel corso delle sue attività nell’ambito delle prime due missioni, di cui ai precedenti punti 1 e 2, poiché questi ultimi CTD non contenevano la clausola compromissoria che designa il giudice dell’Unione.
83
Ai fini dell’esame della domanda di riqualificazione degli undici CTD in un unico CTI, occorre determinare il diritto applicabile al rapporto contrattuale tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] o i capimissione per quanto riguarda i primi nove CTD, e successivamente applicare tale diritto.
1)
Sulla determinazione del diritto applicabile agli undici CTD
84
Per quanto riguarda il diritto applicabile al suo rapporto contrattuale nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce una violazione, da un lato, di varie disposizioni del diritto belga o, in subordine, del diritto irlandese e, dall’altro, di varie norme e principi generali del diritto dell’Unione, in particolare dei principi e delle norme stabiliti da o sviluppati sulla base della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (
GU 1999, L 175, pag. 43
). In applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (
GU 2008, L 177, pag. 6
), in particolare del suo articolo 8, paragrafo 4, occorrerebbe applicare il diritto belga alla presente controversia. Per quanto riguarda la presunta violazione di principi generali del diritto dell’Unione, il ricorrente invoca la giurisprudenza del giudice dell’Unione, da cui risulterebbe che i principi derivanti dalla direttiva 1999/70 possono essere fatti valere nei confronti delle istituzioni dell’Unione qualora costituiscano l’espressione specifica di norme fondamentali del trattato UE e di principi generali che si impongono direttamente a dette istituzioni. Inoltre, il ricorrente fa valere la violazione del codice europeo di buona condotta amministrativa del Mediatore europeo (in prosieguo: il «codice di buona condotta»), che, a suo avviso, contiene, in sostanza, tutti i diritti dei lavoratori per come tali diritti sono tutelati dagli strumenti dell’Unione e dalle norme nazionali.
85
Il ricorrente sostiene anzitutto che, da un lato, la sua assunzione sulla base di CTD consecutivi era abusiva e che le formalità imposte dal diritto belga nella fase precedente alla conclusione di tali CTD non sono state rispettate. Egli chiede pertanto che il suo rapporto contrattuale sia riqualificato in un CTI. Dall’altro lato, a causa di tale riqualificazione, sarebbero stati violati tutti i diritti sociali di cui godeva in quanto lavoratore assunto con un CTI, in particolare riguardo al regime previdenziale e pensionistico, ma anche in materia di informazione, consultazione, notifica e risoluzione del contratto. Per contro, dichiara di non contestare la legittimità della decisione del mancato rinnovo del suo contratto e di non chiedere di essere reintegrato nel suo posto di lavoro.
86
Egli contesta poi l’argomento secondo cui il diritto applicabile al suo rapporto contrattuale sarebbe il diritto autonomo della [OSCURATO:PERSONA], soprattutto perché gli strumenti giuridici invocati da quest’ultima non gli sarebbero opponibili.
87
Infine, in risposta ad un quesito postogli nell’ambito della prima misura di organizzazione del procedimento, che lo invitava a formulare eventuali osservazioni sulla normativa irlandese che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe applicabile alla presente controversia, il ricorrente sostiene, da un lato, che, nelle circostanze del caso, non sussistevano motivi oggettivi che giustificassero il ricorso a CTD oltre il limite massimo di quattro anni, previsto all’articolo 9 del Protection of Employees (Fixed – [OSCURATO:PERSONA]) Act 2003 [legge del 2003 sulla tutela dei lavoratori (lavoro a tempo determinato); in prosieguo: la «legge del 2003»)], per cui, ai sensi di tale articolo, occorrerebbe riqualificare il rapporto contrattuale in un CTI. Dall’altro, ha affermato che la violazione delle disposizioni dell’articolo 8 della legge del 2003, sugli obblighi di informazione preventiva del datore di lavoro nei confronti del dipendente al momento del rinnovo di CTD, «comporta ipso facto la riqualificazione dei CTD in CTI».
88
[OSCURATO:PERSONA], in larga misura sostenuta dal Consiglio, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal SEAE, respinge le argomentazioni del ricorrente.
89
In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] e il SEAE sostengono che il diritto applicabile al rapporto contrattuale instaurato nell’ambito degli undici CTD sarebbe costituito dal diritto autonomo della [OSCURATO:PERSONA] come si è sviluppato dopo l’istituzione della missione nel 2008. Lo scopo di questo diritto autonomo sarebbe quello di disciplinare i contratti di lavoro che la missione conclude con gli agenti a contratto, tenendo conto delle loro specificità, in particolare del loro carattere temporaneo. Nell’ipotesi in cui il Tribunale non applichi tale diritto autonomo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, conformemente al regolamento Roma I e alle clausole degli undici CTD, considerando la residenza fiscale permanente del ricorrente in Irlanda, al rapporto contrattuale in questione sarebbe applicabile il diritto del lavoro irlandese. Il Consiglio concorda esplicitamene con tali argomentazioni della [OSCURATO:PERSONA].
i)
Osservazioni preliminari
90
Dagli argomenti delle parti emerge che esse fanno valere diverse fonti normative che, a loro avviso, troverebbero applicazione nel caso di specie.
91
A tale proposito, è necessario innanzitutto esaminare le argomentazioni del SEAE e della [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali, nel presente caso, dovrebbe essere applicato un diritto autonomo, che si sarebbe sviluppato dopo l’istituzione della missione nel 2008 e che avrebbe lo scopo di disciplinare i contratti di lavoro stipulati con gli agenti a contratto, tenendo conto delle sue specificità.
92
È sufficiente osservare, a tal proposito, che il legislatore dell’Unione non ha adottato, in forza di disposizioni di diritto primario, e in particolare dell’articolo 336 TFUE, norme volte a disciplinare, ad esempio nel regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») o in qualsiasi altro atto, le condizioni di impiego del personale contrattuale di una missione PESC, quale la [OSCURATO:PERSONA].
93
Inoltre, non risulta dal tenore degli atti adottati a seguito dell’istituzione di detta missione che essi contengano disposizioni atte a risolvere la controversia sottesa al primo capo della domanda, vale a dire, da un lato la domanda di riqualificazione degli undici CTD in un unico CTI, e dall’altro la richiesta di risarcimento dei pretesi danni contrattuali subiti nell’ambito del rapporto di lavoro di cui trattasi.
94
Pertanto, il SEAE e la [OSCURATO:PERSONA] fanno valere erroneamente l’applicazione di un diritto autonomo alla presente controversia.
95
In secondo luogo, per quanto riguarda la violazione del codice di buona condotta fatta valere dal ricorrente, dalla formulazione stessa di detto codice, in particolare dai suoi articoli da 1 a 3, risulta che si tratta di una guida sulle buone prassi amministrative che le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione, le loro amministrazioni e i loro agenti dovrebbero osservare nei loro rapporti con il pubblico. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, di detto codice, i principi esposti in esso non si applicano ai rapporti tra dette entità e i loro funzionari o altri agenti dell’Unione. L’inosservanza delle disposizioni del suddetto codice non può dunque essere utilmente invocata dal ricorrente nei suoi rapporti con uno qualsiasi dei convenuti, in quanto datore di lavoro (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 7 luglio 2010, Tomas/Parlamento,
F‑116/07, F‑13/08 e F‑31/08
,
EU:F:2010:77
, punti
85
e
86
). Pertanto, la censura tratta dalla violazione di detto codice deve essere respinta in quanto infondata.
96
In terzo luogo, per quanto riguarda l’applicazione dei principi generali del diritto dell’Unione invocati dal ricorrente, è vero che il principio del divieto dell’abuso di diritto, in base al quale nessuno può avvalersi abusivamente di norme giuridiche, fa parte dei principi generali del diritto di cui il giudice dell’Unione garantisce il rispetto (v. sentenza del 21 settembre 2011, Adjemian e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑325/09 P
,
EU:T:2011:506
, punto
59
e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a.,
C‑359/16
,
EU:C:2018:63
, punto
49
).
97
Inoltre, con la direttiva 1999/70, e più precisamente mediante l’attuazione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro CTD»), che costituisce l’allegato di detta direttiva, il legislatore dell’Unione ha istituito un quadro normativo il cui obiettivo è quello di prevenire gli abusi di diritto derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
98
La lotta contro l’abuso di diritto derivante dal ricorso ad una successione di contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato, risponde agli obiettivi che l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961, e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, si sono prefissi all’articolo 151 TFUE, tra i quali figurano il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nonché una protezione sociale adeguata di quest’ultimi (sentenza del 21 settembre 2011, Adjemian e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑325/09
,
EU:T:2011:506
, punto
60
).
99
Peraltro, emerge altresì da una giurisprudenza costante che, qualora si ricorra ad esso nel contesto di una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE, il Tribunale deve risolvere la controversia sulla base del diritto sostanziale nazionale applicabile al contratto (v. sentenza del 4 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑744/14
, non pubblicata,
EU:T:2017:304
, punto
64
; v. anche, in tal senso, sentenza del 18 dicembre 1986, [OSCURATO:PERSONA]/Zoubek,
426/85
,
EU:C:1986:501
, punto
4
).
100
Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto dell’Unione impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in occasione della trasposizione delle direttive, di avere cura di fondarsi su un’interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Poi, in sede di attuazione delle misure di trasposizione di dette direttive, le autorità e i giudici degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alle medesime direttive, ma anche evitare di fondarsi su un’interpretazione di esse che entri in conflitto con i suddetti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto dell’Unione (v. sentenza del 18 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA],
C‑149/17
,
EU:C:2018:841
, punto
45
e giurisprudenza ivi citata).
101
Pertanto, alla luce della clausola compromissoria che designa il giudice dell’Unione, contenuta nell’ultimo CTD, è sulla base dell’attuazione del diritto nazionale applicabile alla presente controversia che il Tribunale deve garantire il rispetto del principio generale del divieto dell’abuso di diritto derivante dal ricorso ad una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato.
ii)
Regole di determinazione del diritto nazionale applicabile al rapporto contrattuale di cui trattasi
102
In merito all’esame della fondatezza del primo capo della domanda, volto ad ottenere, da un lato, una riqualificazione dei CTD consecutivi in un unico CTI e, dall’altro, in seguito a detta riqualificazione, il risarcimento dei danni contrattuali presumibilmente subiti, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 99, occorre determinare il diritto applicabile al rapporto contrattuale di cui trattasi. A tale titolo, dall’oggetto della controversia sotteso a detto capo della domanda risulta che il diritto nazionale applicabile rientra nel campo di applicazione del diritto del lavoro.
103
Per determinare il diritto sostanziale nazionale applicabile a una controversia in materia di diritto del lavoro, come quella di cui trattasi, il giudice dell’Unione si avvale delle norme di diritto internazionale privato e, in particolare, conformemente all’articolo 28 del regolamento Roma I, per quanto riguarda i contratti conclusi, come gli undici CTD, dopo il 17 dicembre 2009, quelle di cui all’articolo 8 di detto regolamento, relativo ai contratti individuali di lavoro.
104
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma I dispone che «[u]n contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3» di tale regolamento, il che «[T]uttavia (…) non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge [del paese nel quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro o del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore]». L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Roma I prevede che «[i]l contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti», scelta che «è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso» e che «[l]e parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso».
105
Il diritto applicabile al contratto è, pertanto, in linea di principio, quello che è espressamente previsto nel contratto, in quanto le clausole contrattuali che esprimono la comune volontà delle parti devono prevalere su qualsiasi altro criterio che potrebbe servire solo nel silenzio del contratto (v. sentenza del 18 febbraio 2016, Calberson GE/[OSCURATO:PERSONA], T‑164/14, EU: T:2016:85, punto 23 e giurisprudenza citata).
106
In mancanza di scelta dalle parti, il giudice dell’Unione deve determinare il diritto applicabile al contratto individuale di lavoro utilizzando i criteri oggettivi previsti all’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, del regolamento Roma I. Ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, in mancanza di scelta, il contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro. Ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma di detto paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore. Infine, ai sensi del paragrafo 4 del suddetto articolo, se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese.
107
Nella fattispecie, se si dovesse constatare che gli undici CTD non contengono clausole specifiche in grado di risolvere direttamente la controversia sottesa al primo capo della domanda, per determinare il diritto sostanziale nazionale applicabile al presente caso si applicheranno le norme del diritto internazionale privato.
iii)
Sulla mancanza di una clausola negli undici CTD atta a risolvere direttamente la controversia sottesa al primo capo della domanda
108
Oltre al fatto che, come rilevato al precedente punto 92, gli atti adottati a seguito dell’istituzione della [OSCURATO:PERSONA] non contengono alcuna disposizione atta a risolvere la controversia sottesa al primo capo della domanda, si deve constatare che lo stesso vale per gli undici CTD.
109
[OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda i primi nove CTD, nelle rispettive premesse si affermava che la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] C(2009) 9502 del 30 novembre 2009, intitolata «Norme relative ai consiglieri speciali della [OSCURATO:PERSONA] incaricati di attuare azioni operative PESC nonché agli agenti contrattuali internazionali» [in prosieguo: la «comunicazione C(2009) 9502»], stabiliva le condizioni di impiego del personale internazionale. Ai sensi dell’articolo 23 dei primi nove CTD, si faceva rinvio a detta comunicazione, sia in allegato ai primi cinque CTD, sia mediante un collegamento ipertestuale contenuto in detto articolo dei CTD dal sesto al nono. Veniva peraltro precisato che quest’ultima costituiva parte integrante di detti contratti. Orbene, è pacifico che, conformemente al punto 2, terzo comma, primo punto, e al punto 4a della comunicazione C(2009) 9502, il contratto di assunzione era soggetto al diritto del lavoro del paese d’origine, o addirittura della residenza (fiscale) permanente, dell’agente, precedente alla sua entrata in servizio presso la missione. Per contro, detta comunicazione non conteneva alcuna disposizione atta a risolvere la controversia sottesa al primo capo della domanda.
110
Per quanto riguarda il decimo e l’undicesimo CTD, nelle loro rispettive premesse si affermava che, conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124, «le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra [la [OSCURATO:PERSONA]] E[ulex] K[osovo] e i singoli membri del personale interessati». A differenza dei primi nove CTD, il decimo e l’undicesimo CTD non contenevano una disposizione che rinviasse all’applicazione di un diritto sostanziale nazionale del lavoro. Gli unici riferimenti all’applicazione del diritto nazionale contenuti in questi ultimi CTD, ai loro articoli 12 e 13, riguardavano, da un lato, il regime previdenziale e pensionistico e, dall’altro, il regime fiscale da cui dipenderebbe il ricorrente, che non sono rilevanti nell’ambito di una controversia il cui oggetto è limitato, come nel caso di specie, alla sfera del diritto del lavoro. Pertanto, nessuna delle clausole contenute nel decimo e undicesimo CTD può essere utilizzata per determinare il diritto applicabile alla controversia sottesa al primo capo della domanda.
111
Dalle considerazioni che precedono risulta che, in mancanza di una clausola negli undici CDD atta a risolvere la controversia sottesa al primo capo della domanda o che designi il diritto applicabile a tali contratti, è necessario, al fine di risolvere tale controversia, determinare il diritto sostanziale nazionale applicabile a tali CTD. A tale scopo, i primi nove CTD, conclusi con il capo della [OSCURATO:PERSONA], e gli ultimi due CTD, conclusi con la [OSCURATO:PERSONA], devono essere esaminati separatamente.
iv)
Sul diritto sostanziale nazionale applicabile ai primi nove CTD, conclusi tra il ricorrente e il capo della [OSCURATO:PERSONA]
112
In primo luogo, come già osservato al precedente punto 109, nelle premesse dei primi nove CTD è stato espressamente indicato che la comunicazione C(2009) 9502 prevedeva le condizioni di impiego del personale internazionale.
113
Per quanto riguarda l’opponibilità al ricorrente della comunicazione C(2009) 9502, che egli contesta, va osservato che, dopo aver sostenuto, in un primo momento, di non aver avuto conoscenza di tale comunicazione prima della decorrenza del primo CTD, il ricorrente ha riconosciuto, nell’ambito della sua risposta alla prima misura di organizzazione del procedimento, che la stessa gli era stata inviata prima della firma di detto CTD, in allegato ad una e-mail del 9 febbraio 2010 inviatagli dal dipartimento delle risorse umane della [OSCURATO:PERSONA].
114
Inoltre, per quanto riguarda l’argomentazione del ricorrente secondo cui il punto 5 della comunicazione C(2009) 9502, intitolato «Disposizioni finali», precisava alla sua lettera b) che la sua applicabilità cessava dopo il 1
o
gennaio 2011, data dell’effettiva istituzione del SEAE, occorre rilevare che è vero che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], l’applicazione di tale comunicazione dopo tale data non si poteva basare sull’accordo politico concluso nel 2013 in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), in base al quale tale applicazione era stata mantenuta fino al raggiungimento di un accordo politico per sostituire tale comunicazione. In effetti, una simile giustificazione implicherebbe un’incorporazione retroattiva, dopo la sua scadenza, della comunicazione C(2009) 9502 nei CTD conclusi prima che fosse raggiunto tale accordo. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non fa valere alcun motivo che possa giustificare in diritto una siffatta applicazione retroattiva.
115
Tuttavia, il Tribunale considera che, come sostiene anche la [OSCURATO:PERSONA], è per comune volontà delle parti contraenti che la comunicazione C(2009) 9502 è stata incorporata nei CTD dal terzo al nono, conclusi dopo la sua scadenza, ai sensi del loro articolo 23, paragrafo 1. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la comunicazione C(2009) 9502, che costituisce parte integrante dei primi nove CTD conclusi tra il ricorrente e il capo della [OSCURATO:PERSONA], può essere fatta valere nei loro confronti.
116
In secondo luogo, l’articolo 1.1 dei primi nove CTD stabiliva che, firmando il contratto di assunzione, il dipendente avrebbe preso atto e accettato le disposizioni e i principi contenuti in tali contratti, i loro allegati, le procedure operative standard e il codice di condotta della [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’articolo 23 dei primi nove CTD, si rinviava alla comunicazione C(2009) 9502 precisando che essa era parte integrante di tali contratti.
117
Tuttavia, come risulta formalmente da tutti i primi nove CTD conclusi tra il ricorrente e il capo della [OSCURATO:PERSONA], che contengono tutti la dicitura «Contract of employment for international staff» all’inizio della prima pagina, il ricorrente è stato assunto come «agente internazionale» ai sensi del punto 4a della comunicazione C(2009) 9502.
118
Inoltre, risulta esplicitamente dalle disposizioni del punto 4a, terzo comma, della comunicazione C(2009) 9502 che, «[p]er quanto riguarda (...) il diritto (...) del lavoro cui è soggetto il personale internazionale, resta applicabile la legislazione del suo paese d’origine/della sua residenza fiscale permanente». Al decimo comma dello stesso punto si indica poi che «[i]l contratto di assunzione è soggetto al diritto del lavoro e alla legislazione sociale dello Stato di cui ha la cittadinanza la persona assunta o dove la sua residenza (fiscale) permanente è stata accertata prima che entrasse in servizio». Peraltro, ai sensi dell’undicesimo comma di detto punto, «la risoluzione del contratto (...) nonché le questioni in materia di responsabilità sono soggetti alla legislazione sociale e al diritto del lavoro del paese», da individuarsi conformemente ai criteri di cui al decimo comma. Infine, ai sensi del punto 4a, sesto comma, della comunicazione C(2009) 9502, in caso di divergenza tra il paese d’origine e la «residenza (fiscale) permanente» accertata prima dell’entrata in servizio, prevale quest’ultima.
119
Alla luce delle considerazioni che precedono, per quanto riguarda i primi nove CTD, il Tribunale constata che le parti contraenti hanno scelto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma I, il diritto irlandese quale diritto del lavoro nazionale applicabile, designando, mediante rinvio alla comunicazione C (2009) 9502, in primo luogo, il diritto del paese di cui il ricorrente aveva la cittadinanza [conformemente al punto 4a, decimo comma, della comunicazione C(2009) 9502], o, in secondo luogo, il diritto del suo paese d’origine e di residenza (fiscale) permanente prima della sua entrata in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] [conformemente al punto 4a, terzo e decimo comma, della comunicazione C(2009) 9502].
120
Infatti, in primo luogo, è pacifico che il ricorrente sia un cittadino irlandese. Orbene, le disposizioni del punto 4a, decimo comma, della comunicazione C(2009) 9502 designano esplicitamente il diritto dello Stato di cui ha la cittadinanza l’agente come diritto applicabile al rapporto di lavoro.
121
In secondo luogo, per quanto riguarda il paese di origine e di residenza del ricorrente prima della sua entrata in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA], occorre determinare il luogo in cui si trovava tra il 31 dicembre 2009, data che corrisponde alla cessazione del suo impiego presso la missione EUPM in Bosnia-Erzegovina (v. punto 2 supra), e il 5 aprile 2010, data della sua entrata in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 3 supra).
122
Orbene, occorre constatare che, nella sua risposta del 16 settembre 2019 alla prima misura di organizzazione del procedimento, il ricorrente ha riconosciuto che, nell’ambito del suo rapporto contrattuale con la [OSCURATO:PERSONA], il suo paese di origine designato e preteso è l’Irlanda. In tal modo ha ammesso che, dai diversi documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fase della controreplica risulta che egli aveva sempre indicato, al momento della conclusione del suo primo CTD con detta missione e anche per tutta la durata del suo rapporto di lavoro con essa, in particolare nelle sue richieste di rimborso delle spese di viaggio verso il suo luogo di origine («Statement of [OSCURATO:PERSONA]»), che il suo paese d’origine era l’Irlanda. Ha peraltro aggiunto che l’Irlanda era rimasta il suo paese d’origine per tutta la durata del suo impiego presso le missioni di cui ai precedenti punti da 1 a 3.
123
Da tali elementi del fascicolo risulta che, al momento dell’entrata in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA], il paese d’origine e di residenza del ricorrente era l’Irlanda. Peraltro, è opportuno evidenziare che, sempre nella sua risposta del 16 settembre 2019 alla prima misura di organizzazione del procedimento, il ricorrente ha inoltre affermato che l’Irlanda era il suo paese d’origine già prima della conclusione, nel 1994, del primo CTD con la prima missione per la quale ha lavorato. Pertanto, il criterio di collegamento relativo al paese d’origine designa il diritto irlandese quale diritto del lavoro applicabile nel caso di specie, per quanto riguarda i primi nove CTD conclusi tra il ricorrente e il capomissione.
124
Tale conclusione non può essere modificata in considerazione del criterio previsto al punto 4a, sesto comma, della comunicazione C(2009) 9502, di cui al precedente punto 118. Infatti, dalle memorie del ricorrente non risulta che egli abbia richiesto una residenza fiscale situata in un paese diverso dal suo paese di origine.
v)
Sul diritto sostanziale nazionale applicabile al decimo e all’undicesimo CTD, firmati tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA]
125
Come risulta dal precedente punto 110, il Tribunale constata che, contrariamente ai primi nove CTD, il decimo e l’undicesimo CTD non contengono clausole relative a una scelta delle parti contraenti della legge che disciplina il rapporto di lavoro instaurato da ciascuno di questi due ultimi contratti.
126
Infatti, nelle premesse del decimo e dell’undicesimo CTD, conclusi tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal suo capo, si affermava che, conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124, le condizioni di impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale dovevano essere stabiliti nei contratti conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e i membri del personale interessati.
127
Tuttavia, sebbene l’articolo 1 del decimo e dell’undicesimo CTD fosse, in sostanza, identico all’articolo 1.1 dei primi nove CTD, di cui al precedente punto 116, occorre nondimeno osservare che, da un lato, le clausole stesse di questi due CTD non consentono di determinare le norme applicabili alle condizioni di impiego da esse contemplate, in particolare, alla luce della controversia di diritto del lavoro sottesa al primo capo della domanda. Dall’altro lato, l’articolo 23 del decimo e dell’undicesimo CTD non conteneva più riferimenti alla comunicazione C(2009) 9502 e non rinviava neppure a documenti in allegato che contenessero indicazioni volte a designare il diritto del lavoro ad essi applicabile. Pertanto, occorre constatare che le parti non hanno designato il diritto del lavoro applicabile al decimo e all’undicesimo CTD.
128
Di conseguenza, per quanto riguarda questi ultimi CTD, non avendo le parti contraenti operato una scelta al riguardo, occorre determinare il diritto del lavoro applicabile sulla base dei criteri di collegamento del diritto internazionale privato, vale a dire, nel caso di specie, come ricordato al precedente punto 106, conformemente ai criteri oggettivi di cui all’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, del regolamento Roma I.
129
A tal fine, in virtù dei criteri successivi di cui all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento Roma I, la legge applicabile, in linea di principio, sarebbe quella del [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, come sottolineano sia il ricorrente sia la [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, della [OSCURATO:PERSONA]. 03/L-212 on [OSCURATO:PERSONA] (legge n. 03/L-212 sul lavoro) del [OSCURATO:PERSONA], prodotta in allegato al controricorso della [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni di tale legge non erano applicabili ai rapporti di lavoro presso le missioni internazionali, come la [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, è lo stesso diritto del lavoro kosovaro che esclude la sua applicazione ai rapporti di lavoro come quelli di cui trattasi.
130
In ogni caso, occorre constatare che il decimo e l’undicesimo CTD hanno un collegamento più stretto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento Roma I, con il diritto irlandese, che dovrebbe pertanto essere applicato a tali contratti.
131
Infatti, in primo luogo, nonostante la successiva conclusione del decimo e dell’undicesimo CTD, esisteva, in realtà, un rapporto di lavoro continuativo tra le parti fin dal primo degli undici CTD.
132
Tale continuità si evince in particolare, anzitutto, dalla designazione della mansione che il ricorrente ricopriva presso la missione ai sensi del decimo e dell’undicesimo CTD, vale a dire quella di «IT Officer ([OSCURATO:PERSONA]) (EK 10453)», in qualità di responsabile delle tecnologie a livello regionale, da egli già ricoperta dopo la conclusione del sesto CTD. Come descritto dallo stesso ricorrente nelle sue osservazioni dell’11 giugno 2020 e come risulta dal primo allegato a dette osservazioni, in ogni caso, nell’ambito della mansione che ricopriva dal 15 giugno 2012, identificata con il codice EK 10453, egli svolgeva, presso la [OSCURATO:PERSONA], funzioni di amministratore e supervisore di tutti i membri del personale impiegati presso l’ufficio di assistenza e di supporto informatico (IT help desk/support). Tale constatazione non può essere respinta adducendo l’eventuale cambiamento dei compiti affidatigli dai CTD dal sesto all’undicesimo nel corso del periodo in questione, vale a dire tra il 15 giugno 2012 e il 14 novembre 2014.
133
Infatti, come risulta esplicitamente dalla loro descrizione da parte dello stesso ricorrente, contenuta nella parte III della relazione di valutazione personale (in prosieguo: il «RVP»), che riguardava il periodo compreso tra il 16 aprile e il 14 novembre 2014, i suoi compiti sono cambiati a seguito della ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA], in particolare a seguito della soppressione dell’unità regionale di supporto informatico e tecnologico. Cambiamenti simili dei compiti svolti dal ricorrente sono inerenti alle funzioni di amministratore e di supervisore, responsabile di un servizio, che egli ricopriva. Essi non potrebbero pertanto aver alterato la continuità del rapporto di lavoro instaurato tra il ricorrente e la missione nel corso degli undici CTD.
134
Inoltre, da tutte le sei RVP redatte nel corso del rapporto di lavoro tra la [OSCURATO:PERSONA] o il capo di quest’ultima e il ricorrente, si evince che a quest’ultimo veniva proposto un nuovo CTD. Queste RVP sono state fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta a una richiesta formulata in tal senso nell’ambito della terza misura di organizzazione del procedimento.
135
Infine, è pacifico che il ricorrente ha beneficiato di uno scatto in funzione della sua anzianità accumulata nel corso dei suoi undici CTD consecutivi presso la [OSCURATO:PERSONA].
136
Tenuto conto di tale continuità e dei collegamenti esistenti tra gli undici CTD, in mancanza di qualsiasi indicazione nel decimo e nell’undicesimo CTD circa la scelta dalle parti contraenti del diritto applicabile alla controversia di diritto del lavoro, sottesa al primo capo della domanda, si deve tener conto dei criteri di determinazione di tale diritto così come figuravano nei primi nove CTD.
137
Orbene, come constatato al precedente punto 123, nei primi nove CTD, le parti contraenti avevano scelto di sottoporre il loro rapporto contrattuale al diritto irlandese. Pertanto, nonostante il silenzio del decimo e dell’undicesimo CTD, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 105, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento Roma I, si deve concludere che, tenuto conto dell’insieme delle circostanze che caratterizzano il rapporto di lavoro del ricorrente nell’ambito della sua attività presso la [OSCURATO:PERSONA] sulla base degli undici CTD, gli ultimi due CTD restano soggetti alla legge irlandese, in quanto legge del paese di cui il ricorrente aveva la cittadinanza e di cui era originario al momento in cui è entrato in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA].
138
In secondo luogo, per quanto riguarda i regimi previdenziali e pensionistici, da un lato, e il regime fiscale, dall’altro, cui è soggetto il ricorrente, gli ultimi due CTD prevedevano, nei loro articoli 12.1 e 13.1, che il dipendente fosse soggetto alla legge nazionale in vigore nel suo paese di residenza (fiscale) permanente prima della sua entrata in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA]. Sebbene il fattore di collegamento applicabile per quanto riguarda questi vari regimi non si riferisca direttamente all’oggetto di una controversia in materia di diritto del lavoro come quella sottesa al primo sottocapo della domanda, occorre rilevare che, alla luce delle constatazioni esposte ai precedenti punti da 121 a 124, esso rinvia nuovamente al diritto irlandese quale diritto nazionale applicabile.
139
In conclusione, occorre applicare il diritto irlandese all’insieme dei rapporti contrattuali instaurati sulla base degli undici CTD conclusi dal ricorrente con il capomissione [OSCURATO:PERSONA] e successivamente con detta missione. È pertanto alla luce di tale diritto, e non del diritto belga, inizialmente invocato dal ricorrente, che occorre decidere in merito all’oggetto della controversia sotteso al primo capo della domanda.
2)
Diritto sostanziale del lavoro irlandese applicabile nella fattispecie e che recepisce la clausola 5 dell’accordo quadro CTD
140
Come si è affermato ai precedenti punti da 96 a 98, mediante l’attuazione dell’accordo quadro CTD, allegato alla direttiva 1999/70, il legislatore dell’Unione, alla luce del principio giuridico generale di divieto dell’abuso di diritto, ha stabilito un quadro giuridico il cui obiettivo è quello di prevenire gli abusi di diritto derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
141
La clausola 5 dell’accordo quadro CTD, relativa alle «[m]isure di prevenzione degli abusi», stabilisce che:
«1. Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza [di] norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a)
ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b)
la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c)
il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:
a)
devono essere considerati successivi;
b)
devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato».
142
La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CTD mira ad attuare uno degli obiettivi perseguiti da tale accordo quadro, vale a dire limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima tese ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (v. sentenza del 26 gennaio 2012, Kücük,
C‑586/10
,
EU:C:2012:39
, punto
25
e giurisprudenza ivi citata).
143
Quindi, detta disposizione dell’accordo quadro CTD impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, per prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l’adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure in essa enunciate qualora il diritto nazionale non preveda norme equivalenti. Le misure così elencate al punto 1, lettere da a) a c) di detta clausola, in numero di tre, attengono, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi ed al numero dei rinnovi di questi ultimi (v. sentenza del 26 gennaio 2012, Kücük,
C‑586/10
,
EU:C:2012:39
, punto
26
e giurisprudenza ivi citata).
144
La direttiva 1999/70 è stata recepita nell’ordinamento giuridico irlandese dalla legge del 2003, che è entrata in vigore il 14 luglio 2003.
145
L’articolo 9 della legge del 2003 traspone la clausola 5 dell’accordo quadro CTD. Esso prevede al paragrafo 1 che il rapporto di lavoro a tempo determinato di un lavoratore il quale, alla data di adozione di tale legge o successivamente ad essa, abbia completato il terzo anno di lavoro consecutivo presso il suo datore di lavoro o un datore di lavoro associato possa essere rinnovato solamente una volta e per un periodo di un anno al massimo. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della stessa legge, le condizioni inserite in un contratto di lavoro in violazione del paragrafo 1 di tale articolo sono inefficaci e il contratto in parola è reputato concluso a tempo indeterminato.
146
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, della legge del 2003, un datore di lavoro può tuttavia derogare, per ragioni obiettive, agli obblighi derivanti dai paragrafi da 1 a 3 di detto articolo. La nozione di ragioni oggettive è specificata all’articolo 7 di tale legge. Conformemente a quest’ultimo articolo, «[u]n motivo non è considerato come un motivo oggettivo ai fini di tutte le disposizioni della presente parte, a meno che esso si fondi su considerazioni diverse dallo status del lavoratore interessato in quanto dipendente a tempo determinato e che il trattamento meno favorevole che esso implica per tale lavoratore (fra cui il rinnovo del contratto di un dipendente a tempo determinato per un’altra durata determinata) miri a conseguire un obiettivo legittimo del datore di lavoro e che tale trattamento sia adeguato e necessario a tal fine». In altre parole, e in sostanza, per essere oggettivo, il motivo invocato deve essere basato su considerazioni esterne al dipendente e il trattamento meno favorevole che il CTD implica per quest’ultimo deve essere finalizzato a raggiungere un obiettivo legittimo del datore di lavoro, in modo adeguato e necessario.
3)
Sull’applicazione del diritto del lavoro irlandese alla domanda di riqualificazione degli undici CTD in un CTI
147
Nella risposta del ricorrente alla prima misura di organizzazione del procedimento, in cui era in particolare invitato a presentare le sue osservazioni circa un’eventuale applicazione del diritto irlandese, in sostanza, il ricorrente ha mantenuto la sua domanda di riqualificazione degli undici CTD in un CTI. A tal proposito, egli ha sostenuto che non vi erano ragioni obiettive, di carattere generale e di bilancio, tali da giustificare la conclusione degli undici CTD e che, conformemente alla giurisprudenza, poiché il suo impiego presso la [OSCURATO:PERSONA] rispondeva ad esigenze permanenti e durevoli, tale conclusione era abusiva, per cui detti CTD avrebbero dovuto essere riqualificati come un unico CTI.
148
Più precisamente, per quanto riguarda le ragioni obiettive invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] per giustificare la conclusione degli undici CTD, il ricorrente contesta che la missione sia stata sistematicamente limitata alla durata del suo mandato, tanto più che la durata dei CTD in questione non era ricalcata sulla durata di detto mandato. Egli aggiunge che il suo rapporto contrattuale avrebbe potuto essere a tempo indeterminato, dal momento che l’organizzazione del procedimento decisionale di rinnovo delle missioni consentiva assolutamente di dare un preavviso entro il termine applicabile ad un CTI.
149
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dagli altri convenuti, ritiene, in sostanza, che sussistevano ragioni obiettive tali da giustificare la conclusione degli undici CTD.
150
Nella fattispecie, spetta al Tribunale, in forza della clausola compromissoria contenuta nell’ultimo CTD, valutare, alla luce delle disposizioni dell’articolo 9 della legge del 2003, che traspone la clausola 5 dell’accordo quadro CTD, la fondatezza della domanda del ricorrente di riqualificazione degli undici CTD in un unico CTI. Non risulta né dal fascicolo di causa né dagli argomenti delle parti che la legge del 2003 non sia conforme alla direttiva 1999/70, o addirittura al principio giuridico generale del divieto dell’abuso di diritto.
151
In primo luogo, è pacifico che è sulla base dell’articolo 9, paragrafo 3, prima frase, dell’azione comune 2008/124, che il ricorrente è stato assunto per la [OSCURATO:PERSONA]. Conformemente a tale articolo, la [OSCURATO:PERSONA] poteva, all’occorrenza, assumere personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale. Per contro, in assenza di precisazioni contenute in detta azione comune al riguardo, spettava al capomissione, e successivamente alla missione quando le è stata concessa la personalità giuridica nel 2014, decidere il tipo di contratto da proporre al ricorrente. Pertanto, per tutta la durata del rapporto contrattuale con quest’ultimo, si è deciso di proporgli di concludere CTD consecutivi.
152
In secondo luogo, secondo la giurisprudenza del giudice dell’Unione, spetta alle autorità interessate esaminare, di volta in volta, tutte le circostanze del caso concreto, prendendo in considerazione, segnatamente, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro, al fine di escludere che i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato, sebbene palesemente conclusi per soddisfare un’esigenza di personale sostitutivo, siano utilizzati in modo abusivo dai datori di lavoro. Anche se la valutazione della ragione obiettiva addotta deve fare riferimento al rinnovo dell’ultimo contratto di lavoro concluso, l’esistenza, il numero e la durata di contratti successivi di questo tipo conclusi in passato con lo stesso datore di lavoro possono risultare pertinenti nell’ambito di questo esame globale (v. sentenza del 26 gennaio 2012, Kücük,
C‑586/10
,
EU:C:2012:39
, punto
40
e giurisprudenza ivi citata).
153
È pacifico che il ricorrente sia stato impiegato presso la [OSCURATO:PERSONA] sulla base degli undici CTD, conclusi successivamente tra il 5 aprile 2010 e il 14 novembre 2014, in qualità di responsabile delle tecnologie («IT Officer»). Dagli atti del fascicolo risulta che è nel corso dell’esecuzione dell’ottavo CTD, con scadenza al 14 giugno 2013, che si è concluso il terzo anno dall’inizio del rapporto di lavoro. Orbene, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della legge del 2003, la durata del nono CTD, dal 15 giugno 2013 al 14 giugno 2014, non superava l’anno. Pertanto, è a partire da quest’ultima data che si applica il divieto di concludere nuovi CTD. Pertanto, il decimo CTD dovrebbe, in linea di principio, essere riqualificato in un CTI, a meno che, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, della legge del 2003, esistessero ragioni obiettive tali da giustificarne la conclusione.
154
Orbene, secondo la giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni obiettive», ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro CTD, deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l’utilizzo di CTD successivi. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v. sentenza del 26 gennaio 2012, Kücük,
C‑586/10
,
EU:C:2012:39
, punto
27
e giurisprudenza ivi citata).
155
È alla luce di detta giurisprudenza che è opportuno applicare l’articolo 7 della legge del 2003 ed esaminare se, conformemente all’articolo 9 di tale legge, esistevano, nel caso di specie, tali ragioni obiettive per concludere gli undici CTD successivi oltre il 14 giugno 2014, vale a dire dopo il nono CTD.
156
A tal proposito, occorre rilevare che il quadro giuridico e il contesto professionale generale in cui il ricorrente ha svolto i compiti a lui affidati presso la [OSCURATO:PERSONA] erano caratterizzati dalla loro dimensione temporanea. Tale dimensione si evince, in particolare, non solo dalla durata dei mandati della missione e dai periodi coperti dagli importi di riferimento finanziario destinati a coprire le sue spese, ma anche dalla (ri)definizione periodica delle sue competenze e campo d’azione e dalla durata dei mandati del capomissione. Tale dimensione è inoltre illustrata dalle condizioni e dalle modalità di assunzione del personale della [OSCURATO:PERSONA].
157
In primo luogo, per quanto riguarda la durata dei mandati della missione, occorre ricordare che è sulla base del Trattato UE, nella sua versione in vigore all’epoca, e in particolare del suo articolo 14, che il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/304/PESC, del 10 aprile 2006, relativa all’istituzione di un gruppo di pianificazione dell’UE (EUPT [OSCURATO:PERSONA]) per quanto riguarda una possibile operazione dell’UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2006, L 112, pag. 19
). L’11 dicembre 2006 il Consiglio, sulla base delle stesse disposizioni del Trattato UE, ha adottato l’azione comune 2006/918/PESC che modifica e proroga l’azione comune 2006/304 (
GU 2006, L 349, pag. 57
), nella quale ha approvato il concetto di gestione di crisi da parte dell’Unione in [OSCURATO:PERSONA]. È peraltro alla luce di tali azioni comuni che è stata istituita la [OSCURATO:PERSONA], dall’azione comune 2008/124, sempre sulla base, in particolare, dell’articolo 14 del trattato UE. Al considerando 10 di quest’ultima, si ricorda che l’articolo 14, paragrafo 1, del Trattato UE richiede che sia indicato il finanziamento per l’intero periodo di attuazione di tale azione comune.
158
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del Trattato UE, nella versione in vigore al momento dell’istituzione della [OSCURATO:PERSONA], le azioni comuni erano adottate dal Consiglio e riguardavano determinate situazioni in cui un’azione operativa dell’Unione era ritenuta necessaria. Esse dovevano fissare i loro obiettivi, la loro portata, i mezzi da mettere a disposizione dell’Unione, le condizioni relative alla loro attuazione e, se necessario, la loro durata.
159
Pertanto, in forza delle disposizioni dell’articolo 20, secondo comma, prima frase, della versione iniziale dell’azione comune 2008/124, l’azione doveva giungere a scadenza decorsi 28 mesi dalla data di approvazione del piano operativo (OPLAN) relativo alla missione dell’Unione europea sullo «Stato di diritto» in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Tenuto conto della data di adozione di tale piano, il mandato iniziale di tale azione comune è scaduto il 14 giugno 2010. L’azione comune è stata in seguito prorogata a più riprese e consecutivamente, dal Consiglio, per periodi di due anni.
160
Pertanto, il suo mandato è stato segnatamente prorogato, in un primo tempo, fino al 14 giugno 2012 [articolo 1, paragrafo 10, della decisione n. 2010/322/PESC del Consiglio, dell’8 giugno 2010, che modifica e proroga l’azione comune 2008/124 (
GU 2010, L 145, pag. 13
)], successivamente fino al 14 giugno 2014 [articolo 1, paragrafo 7, della decisione 2012/291/PESC del Consiglio, del 5 giugno 2012, che modifica e proroga l’azione comune 2008/124 (
GU 2012, L 146, pag. 46
)], e successivamente fino al 14 giugno 2016 [(articolo 1, paragrafo 9, della decisione 2014/349)].
161
In secondo luogo, per quanto riguarda i periodi coperti dagli importi di riferimento finanziari, contenuti nelle versioni successive dell’articolo 16 dell’azione comune 2008/124, intitolato «Disposizioni finanziarie», spettava al Consiglio, conformemente alle disposizioni dell’ultimo comma del paragrafo 1 di detto articolo nelle sue diverse versioni successive a quella risultante dalla decisione 2010/322, stabilire detti importi, destinati a coprire le spese relative alla [OSCURATO:PERSONA]. Tali periodi coperti dagli importi di riferimento finanziari evidenziano il contesto di bilancio temporaneo in cui si inseriva l’intervento dell’Unione in [OSCURATO:PERSONA] attraverso la [OSCURATO:PERSONA].
162
Pertanto, tra l’istituzione della missione e il primo semestre del 2015, gli importi di riferimento finanziari destinati a coprire le spese relative alla missione, inizialmente fissati sulla base dell’azione comune 2008/124 fino al 14 giugno 2009 (articoli 16 e 20 dell’azione comune 2008/124) e successivamente sulla base dell’azione comune 2009/445/PESC del Consiglio, del 9 giugno 2009, che modifica l’azione comune 2008/124 (
GU 2009, L 148, pag. 33
), fino al 14 giugno 2010 (articolo 1, paragrafo 1, dell’azione comune 2009/445), sono stati successivamente adottati con decisioni del Consiglio fino al 14 ottobre 2010 (articolo 1, paragrafo 6, della decisione 2010/322) e successivamente fino al 14 ottobre 2011 [articolo 1 della decisione 2010/619/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2010, che modifica l’azione comune 2008/124 (
GU 2010, L 272, pag. 19
)], successivamente fino al 14 ottobre 2011 [articolo 1 della decisione 2011/687/PESC del Consiglio, del 14 ottobre 2011, che modifica l’azione comune 2008/124 (
GU 2011, L 270, pag. 31
)], successivamente fino al 14 giugno 2012 [articolo 1 della decisione 2011/752/PESC del Consiglio, del 24 novembre 2011, che modifica l’azione comune 2008/124 (
GU 2011, L 310, pag. 10
)], poi fino al 14 giugno 2013 (articolo 1, paragrafo 5, della decisione 2012/291), successivamente fino al 14 giugno 2014 [decisione 2013/241/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2013, che modifica l’azione comune 2008/124 (
GU 2013, L 141, pag. 47
)], successivamente fino al 14 ottobre 2014 (articolo 1, paragrafo 6, della decisione 2014/349) e, infine, fino al 14 giugno 2015 [articolo 1, paragrafo 3, della decisione 2014/685/PESC del Consiglio, del 29 settembre 2014, che modifica l’azione comune 2008/124 (
GU 2014, L 284, pag. 51
)].
163
In terzo luogo, per quanto riguarda la definizione delle competenze e del campo d’azione della [OSCURATO:PERSONA], essi venivano adeguati in funzione dell’evoluzione della situazione sul campo e dei rapporti tra l’Unione e le autorità del [OSCURATO:PERSONA].
164
Anzitutto, tale aleatorietà geopolitica e diplomatica si riflette, da un lato, nelle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in forza delle quali, se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di una decisione adottata dal Consiglio che attua un intervento operativo dell’Unione, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni necessarie. Lo stesso valeva per le disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del Trattato UE, nella versione in vigore al momento dell’istituzione della [OSCURATO:PERSONA] nel 2008, sostituito dall’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Dall’altro lato, detta aleatorietà si riflette altresì nel ripetuto richiamo, nei considerando delle diverse decisioni del Consiglio recanti modifica e proroga dell’azione comune 2008/124, del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] doveva essere condotta nel contesto di una situazione che poteva deteriorarsi e pregiudicare gli obiettivi, inizialmente, della PESC, poi dell’azione esterna, enunciati all’articolo 21 TUE.
165
Inoltre, conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 dell’azione comune 2008/124 nella versione risultante dalla decisione 2010/322, il Consiglio era tenuto a valutare, entro sei mesi dalla data di scadenza di detta azione, se la missione dovesse essere prorogata. Risulta infatti dai considerando di ciascuna delle decisioni di proroga di tale azione comune che il Consiglio ha dato atto delle raccomandazioni formulate al riguardo dal Comitato politico e di sicurezza (CPS) (considerando 3 della decisione 2010/332), poi dal riesame strategico (considerando 3 della decisione 2012/291 e considerando 4 della decisione 2014/349).
166
Il riesame strategico della [OSCURATO:PERSONA] (CMDP, EEAS 00115/14) redatto nel gennaio 2014 (in prosieguo: il «riesame strategico») è stato prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in una versione non interamente declassificata quale allegato A5 della sua risposta alla seconda misura di organizzazione del procedimento. È sulla base di tale documento che il Consiglio ha deciso, con la decisione 2014/349, di modificare e di prorogare l’azione comune 2008/124 fino al 14 giugno 2016. A tal riguardo, occorre rilevare che, come sostenuto in particolare dalla [OSCURATO:PERSONA], da tale esame risulta che, da un lato, nel 2013 le autorità kosovare avevano espresso l’auspicio che, nella prospettiva della fine del mandato dell’azione comune, all’epoca fissata al 14 giugno 2014, fosse avviato il processo di conclusione dell’indipendenza vigilata del [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso, nella lettera del gabinetto del Primo ministro del [OSCURATO:PERSONA] redatta nel luglio 2013, che costituiva l’allegato I del riesame strategico, dette autorità proponevano una strategia transitoria intesa ad assistere la missione nel trasferimento dei suoi poteri esecutivi alle istituzioni kosovare interessate in modo coordinato e al fine di porre fine al suo mandato nel corso del mese di giugno 2014. A tale titolo, nella citata lettera, dette autorità avevano elencato taluni settori di attività della [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la loro valutazione, avrebbero potuto essere trasferiti alle istituzioni kosovare.
167
Dall’altro lato, è proprio alla luce di tali desideri espressi dalle autorità kosovare che, nel riesame strategico, è stato raccomandato di ridefinire l’ambito delle attività della [OSCURATO:PERSONA]. A tale titolo, al punto 45 di detto riesame, si proponeva in particolare di mantenere una presenza residua a livello del sistema giudiziario locale. Allo stesso modo, al punto 75 del riesame strategico, nella prospettiva della proroga del mandato della missione a partire dal mese di giugno 2014 e fino al mese di giugno 2016, si indicava espressamente che, tenuto conto delle nuove attività affidate alla missione, quest’ultima sarebbe stata molto più ridotta e che, a tal riguardo, si proponeva di convenire un periodo transitorio da tre a quattro mesi, che doveva concludersi nel corso del mese di settembre o di ottobre 2014.
168
Infine, dalla versione rivista dell’OPLAN adottata il 20 giugno 2014 (9633/6/14 REV 6) risulta che la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato, in una versione non interamente declassificata, come allegato A7 della sua risposta alla seconda misura di organizzazione del procedimento, che le modifiche apportate all’azione comune 2008/124 si basavano sulla ponderazione delle aspirazioni delle autorità kosovare e della constatazione, formulata nel riesame strategico, secondo la quale, nonostante i progressi ottenuti, gli obiettivi perseguiti non sarebbero stati interamente raggiunti nel mese di giugno 2014. Pertanto, al titolo 1.2 («[OSCURATO:PERSONA]»), si indicava espressamente che, nell’ambito della proroga del suo mandato fino al mese di giugno 2016, occorreva istituire un partenariato inteso a soddisfare sia gli auspici delle autorità kosovare di prendere autonomamente in carico le sfide sia la volontà di garantire una transizione nei settori di attività in cui gli obiettivi convenuti sarebbero stati raggiunti. Si precisava espressamente che «un’appropriazione e una responsabilizzazione a livello locale costituivano una caratteristica determinante del futuro mandato». Per quanto riguarda l’attuazione della ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA], che doveva entrare in vigore il 15 ottobre 2014, dal titolo 4.2.1 («[OSCURATO:PERSONA]») risulta che, nel corso della fase transitoria iniziata il 15 giugno 2014 e conclusasi il 14 ottobre 2014, la missione doveva essere riorganizzata conformemente all’organigramma che costituiva l’allegato 1 di detta versione dell’OPLAN. Orbene, da detto allegato risulta che, per quanto riguarda i servizi tecnici, il numero di «[OSCURATO:PERSONA]» dell’unità «[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]», di cui faceva parte il ricorrente, doveva passare da sei a quattro.
169
Per quanto riguarda i principi applicabili a detta fase di transizione quanto alle conseguenze delle decisioni di ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA] sulle condizioni d’impiego del proprio personale, era previsto che, in caso di soppressione di posti di lavoro, i contratti dei membri del personale contrattuale che li occupavano non sarebbero stati comunque rinnovati alla loro scadenza.
170
In quarto luogo, per quanto riguarda la durata dei mandati dei successivi capimissione, essa illustra nuovamente le conseguenze del quadro decisionale temporaneo nel quale si inseriva l’intervento condotto dall’Unione in [OSCURATO:PERSONA] attraverso la [OSCURATO:PERSONA].
171
Pertanto, il mandato del primo capomissione è durato, in forza delle disposizioni dell’articolo 2, secondo comma, della decisione del [OSCURATO:PERSONA]/1/2008, del 7 febbraio 2008, relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (2008/125/PESC) (
GU 2008, L 42, pag. 99
), fino alla scadenza dell’azione comune 2008/124. Detto mandato è cessato il 14 ottobre 2010, in seguito all’abrogazione della decisione del [OSCURATO:PERSONA]/1/2008 con l’articolo 2 della decisione del [OSCURATO:PERSONA]/1/2010, del 27 luglio 2010, relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (2010/431/PESC) (
GU 2010, L 202, pag. 10
).
172
Il mandato del secondo capomissione, a sua volta, è durato in primo luogo, in forza della decisione [OSCURATO:PERSONA]/1/2010, dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011 ed è stato in seguito prorogato tre volte, cioè fino al 14 giugno 2012 [decisione del [OSCURATO:PERSONA]/1/2011; del 14 ottobre 2011, che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (2011/688/PESC) (
GU 2011, L 270, pag. 32
)], poi fino al 14 ottobre 2012 [decisione del [OSCURATO:PERSONA]/1/2012 del 12 giugno 2012, che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea sullo stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (2012/310/PESC) (
GU 2012, L 154, pag. 24
)] e infine fino al 31 gennaio 2013 [decisione [OSCURATO:PERSONA]/2/2012 del CPS, del 12 ottobre 2012, che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (2012/631/PESC) (
GU 2012, L 282, pag. 45
)].
173
Il mandato del terzo capo della missione è durato per la prima volta dal 1
o
febbraio 2013 al 14 giugno 2014 [decisione [OSCURATO:PERSONA]/3/2012 del CPS, del 4 dicembre 2012, relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (2012/751/PESC) (
GU 2012, L 334, pag. 46
)], poi è stato prorogato fino al 14 ottobre 2014 [decisione [OSCURATO:PERSONA]/1/2014 del CPS, del 17 giugno 2014, che proroga il mandato del capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2014, L 180, pag. 17
)].
174
In considerazione della conclusione dell’ultimo CTD per il periodo dal 15 ottobre al 14 novembre 2014, è opportuno aggiungere che è stato nominato un quarto capomissione per il periodo dal 15 ottobre 2014 al 14 giugno 2015 [decisione [OSCURATO:PERSONA]/2/2014 del CPS, del 9 ottobre 2014, relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (2014/707/PESC) (
GU 2014, L 295, pag. 59
)].
175
Dalle suesposte constatazioni risulta che la durata dei mandati dei capi della [OSCURATO:PERSONA] era non solo limitata, ma anche fissata per periodi variabili e irregolari. Orbene, oltre al fatto che i primi nove CTD sono stati conclusi tra il ricorrente e il capomissione allora in servizio, occorre rilevare che, conformemente al punto 4, settimo e ottavo comma, della comunicazione C(2009) 9502, che costituiva inizialmente parte integrante delle disposizioni che disciplinano il rapporto contrattuale tra il ricorrente e il capomissione, la durata del contratto di assunzione degli agenti internazionali doveva essere conforme alle condizioni del contratto di assunzione del consigliere speciale per la PESC con il quale il ricorrente aveva concluso il contratto. A questo proposito, è pacifico che ognuno dei capimissione con cui il ricorrente ha rispettivamente concluso i primi nove CTD era, nella sua qualità di capomissione all’epoca in servizio, consigliere speciale per la PESC. Non essendo stata riconosciuta alla [OSCURATO:PERSONA] personalità giuridica, era giustificato che i contratti di assunzione degli agenti contrattuali internazionali fossero conclusi dai capi di detta missione. Orbene, la durata dei mandati di questi ultimi era limitata, come ricorda la [OSCURATO:PERSONA], a norma del punto 4 della comunicazione C(2009) 9502. In tali circostanze, in linea di principio, i capimissione non potevano concludere contratti di assunzione di durata superiore a quella dei loro contratti.
176
Pertanto, dalle constatazioni effettuate ai precedenti punti da 157 a 175 risulta che, durante il periodo compreso tra la data di istituzione della [OSCURATO:PERSONA] e il secondo semestre del 2014, la durata del mandato della missione, in quanto missione civile di gestione della crisi, inizialmente fissata in 28 mesi, è stata successivamente prorogata per tre volte fino a due anni. Inoltre, sia i periodi coperti dagli importi di riferimento finanziari destinati a coprire le proprie spese, sia i mandati dei diversi capimissione sono stati fissati per periodi successivi, irregolari e non omogenei tra loro. Peraltro, per quanto riguarda la definizione delle competenze e dell’ambito di azione della missione, essa è stata oggetto di modifiche in funzione dell’evoluzione dell’attuazione del mandato conferitole, della situazione sul campo delle operazioni e dei rapporti stabiliti tra l’Unione e le autorità kosovare.
177
Occorre aggiungere inoltre che, per quanto riguarda le condizioni e le modalità di assunzione del personale della [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 9, paragrafo 2, prima frase, dell’azione comune 2008/124 dispone che «[l]’E[ulex] K[osovo] è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri o dalle istituzioni dell’U[nione]». Conformemente alla seconda frase del paragrafo 2 del medesimo articolo, spettava a ciascuno Stato membro o istituzione dell’Unione sostenere i costi connessi con ciascun membro del personale che distaccava, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità. Ai sensi del paragrafo 3, prima frase, dello stesso articolo, la missione poteva anche, all’occorrenza, segnatamente assumere personale civile internazionale su base contrattuale, se le mansioni richieste non erano fornite da personale distaccato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.
178
Pertanto, l’assunzione del personale della [OSCURATO:PERSONA] doveva essere effettuata, in via prioritaria, mediante il distacco di agenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri o delle istituzioni dell’Unione. Solo in subordine, qualora i dipendenti in tal modo distaccati non fossero in grado di svolgere talune funzioni necessarie alla detta missione, quest’ultima poteva assumere personale civile internazionale e locale.
179
Tali condizioni di impiego del personale presso la [OSCURATO:PERSONA] erano giustificate dalla natura temporanea del mandato di detta missione, in quanto quest’ultimo, come risulta in particolare dai precedenti punti 163, 166 e 177, indipendentemente dalla durata e dallo scopo, poteva sempre essere modificato, o addirittura risolto dalle autorità kosovare. Tali circostanze, peculiari a una missione di gestione di crisi internazionale, istituita nell’ambito della PESC, quale la [OSCURATO:PERSONA], giustificavano che il suo personale fosse assunto, in via prioritaria, sulla base del distacco di agenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri o di agenti delle istituzioni dell’Unione. Infatti, da un lato, nell’ipotesi in cui il mandato di detta missione non fosse stato rinnovato o fosse stato interrotto durante la sua esecuzione, sarebbe stato allora possibile porre immediatamente fine, senza rischiare di esporre la missione a conseguenze amministrative e di bilancio incompatibili con la sua dimensione temporanea, al distacco degli agenti comandati presso la stessa dagli [OSCURATO:PERSONA] membri o dalle istituzioni dell’Unione.
180
Pertanto, dal momento che il ricorrente non era un agente comandato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione, i compiti che potevano essergli affidati, qualunque ne fosse lo specifico oggetto, erano, necessariamente e direttamente, esposti non solo all’aleatorietà delle relazioni internazionali, che condizionavano il mantenimento della [OSCURATO:PERSONA] sul campo, le sue competenze e il suo campo di azione, e il suo finanziamento, ma anche alle capacità, per natura soggette a evoluzione, degli [OSCURATO:PERSONA] membri di distaccare agenti nazionali in grado di soddisfare le necessità della missione. Tali condizioni e tali modalità di impiego del personale della missione, che sono strettamente e direttamente connesse alla natura temporanea di quest’ultima, costituiscono anch’esse ragioni obiettive che consentono di giustificare la decisione di proporre al personale civile internazionale dei CTD.
181
Di conseguenza, tenuto conto del carattere temporaneo di tutti questi criteri, a torto il ricorrente sostiene, da un lato, che, al fine dello svolgimento delle sue attività presso la [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto essergli proposta la conclusione di un CTI contenente una clausola risolutiva in caso di cessazione del mandato della missione e, dall’altro, che l’impiego da lui occupato mirava a soddisfare necessità permanenti e durevoli. Infatti, le prospettive di impiego di tutto il personale della missione, compresi gli agenti civili internazionali, erano tutte condizionate dalla decisione di mantenimento della missione, alla luce di fattori geopolitici, e, in tale ipotesi, dalla definizione delle sue competenze e del suo ambito d’azione, in funzione del suo mandato. È quindi la natura stessa dell’ente interessato, il quale è destinato, giunto alla scadenza, a cessare di esistere, ed è, in tale particolare contesto, alimentato esclusivamente dai finanziamenti che gli sono assegnati dall’autorità di bilancio in funzione delle sue competenze e del suo ambito di azione quali definiti dall’autorità politica, che determina necessariamente il carattere temporaneo delle condizioni di impiego del suo personale nonché, in linea di principio, fino al nono CTD, la durata del mandato del capomissione, con cui i contratti erano stati inizialmente conclusi.
182
Pertanto, la durata dei contratti conclusi da o per conto della [OSCURATO:PERSONA] con gli agenti civili internazionali non poteva in alcun caso superare la fine di ciascuno dei mandati della missione né, soprattutto e in linea di principio, la fine dei periodi coperti dagli importi di riferimento finanziario.
183
Orbene, nel caso di specie, la data di fine di ciascuno dei primi nove CTD, conclusi tra il ricorrente e il capomissione, nonché quella del decimo CTD, concluso tra il ricorrente e la missione stessa, ha sempre coinciso con la fine di un mandato della missione o dei periodi coperti dagli importi di riferimento finanziario o del mandato del capomissione, cosicché il ricorso a detti CTD costituiva un mezzo necessario e appropriato, come risulta dalle seguenti constatazioni:
–
la fine del primo CTD, fissata al 14 giugno 2010, ha coinciso con la fine del mandato della missione previsto dalle azioni comuni 2008/124 e 2009/445 e con la fine del periodo coperto dall’importo di riferimento finanziario, fissata dall’azione comune 2009/445;
–
la fine del secondo CTD, fissata al 14 ottobre 2010 ha coinciso con la fine del periodo coperto dall’importo di riferimento finanziario, fissata dalla decisione 2010/322;
–
la fine del terzo CTD, fissata al 14 ottobre 2011, ha coinciso con la fine del periodo coperto dall’importo di riferimento finanziario fissata dalla decisione 2010/619 e dalla fine del mandato del capomissione, fissata dalla decisione 2010/431;
–
la fine del quarto CTD, fissata al 14 dicembre 2011, ha coinciso con la fine del periodo coperto dall’importo di riferimento finanziario, fissata dalla decisione 2011/687;
–
la fine del quinto CTD, fissata al 14 giugno 2012, ha coinciso con la fine del mandato della missione prevista dalla decisione 2010/322, con la fine del periodo coperto dall’importo di riferimento finanziario fissato dalla decisione 2011/752 e con la fine del mandato del capomissione, fissata dalla decisione 2011/688;
–
la fine del sesto CTD, fissata al 14 ottobre 2012, ha coinciso con la fine del mandato del capomissione, fissata dalla decisione 2012/310;
–
la fine del settimo CTD, fissata al 31 gennaio 2013, ha coinciso con la fine del mandato del capomissione, fissata dalla decisione 2012/631;
–
la fine dell’ottavo CTD, fissata al 14 giugno 2013, ha coinciso con la fine del periodo coperto dall’importo di riferimento finanziario, fissata dalla decisione 2012/291;
–
la fine del nono CTD, fissata al 14 giugno 2014, ha coinciso con la fine del mandato della missione previsto dalla decisione 2012/291, con la fine del periodo coperto dall’importo di riferimento finanziario fissata dalla decisione 2013/241 e con la fine del mandato del capomissione, fissata dalla decisione 2012/751;
–
e la fine del decimo CTD, fissata al 14 ottobre 2014, ha coinciso con la fine del periodo coperto dall’importo di riferimento finanziario fissata dalla decisione 2014/349.
184
In conclusione, tenuto conto della dimensione temporanea del contesto in cui si è sviluppato il rapporto contrattuale tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], dimensione che era strettamente connessa alle circostanze precise e concrete di determinazione e di attuazione del mandato della [OSCURATO:PERSONA], si deve constatare che, nelle circostanze del caso di specie, sussistevano ragioni obiettive che giustificavano il ricorso, oltre il 14 giugno 2014, ossia dopo il nono CTD, a CTD successivi per quanto riguarda l’assunzione del ricorrente quale agente civile internazionale presso detta missione. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene quest’ultimo, è senza commettere abusi che gli è stato proposto di concludere i primi dieci CTD.
185
Per quanto riguarda le ragioni oggettive idonee a giustificare, conformemente all’articolo 9 della legge del 2003, la conclusione dell’undicesimo CTD tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente era stato espressamente informato, con la lettera del 26 giugno 2014, che, a seguito della decisione di ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA] adottata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri il 24 giugno 2014, il posto di responsabile delle tecnologie («IT Officer»), che egli occupava dopo la sua assunzione presso la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato soppresso dopo il 14 novembre 2014, cosicché il suo contratto non sarebbe stato rinnovato oltre tale data. Tale informazione è stata quindi formalmente comunicata al ricorrente poco meno di cinque mesi prima della scadenza delle sue prospettive di lavoro nell’ambito di detta missione, vale a dire il 14 novembre 2014, e poco meno di quattro mesi prima della scadenza del decimo CTD, fissata al 14 ottobre 2014. Peraltro, tale lettera menzionava esplicitamente le ragioni per le quali, dopo il 14 novembre 2014, non avrebbe potuto essergli proposta la conclusione di un nuovo contratto di assunzione presso la missione che avesse ad oggetto le mansioni da lui svolte fino ad allora nell’ambito dei suoi rapporti di lavoro con quest’ultima.
186
È in questo specifico contesto, direttamente e strettamente connesso alla ristrutturazione della [OSCURATO:PERSONA] decisa nel corso del mese di giugno del 2014, che, alla scadenza del decimo CTD, il 14 ottobre 2014, secondo i termini della lettera del 26 giugno 2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto al ricorrente di concludere un CTD finale, per il periodo dal 15 ottobre al 14 novembre 2014. Il ricorrente era quindi perfettamente informato delle ragioni per le quali e delle condizioni in cui gli era stato proposto un ultimo CTD e del fatto che, tenuto conto della ristrutturazione della missione e, di conseguenza, della soppressione del posto da lui fino ad allora occupato, non era prevedibile alcuna prospettiva di rinnovo del suo contratto per le mansioni da lui assunte. Tale particolare circostanza esemplifica perfettamente la dimensione altamente temporanea e aleatoria che caratterizza la natura stessa di una missione PESC, quale la [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, la sua stessa esistenza. In ogni caso, a parte l’inclusione nell’articolo 21 della clausola compromissoria che designa il giudice dell’Unione, le disposizioni del contratto non differiscono da quelle contenute nel decimo CTD.
187
Dalle constatazioni di cui ai precedenti punti 185 e 186 risulta che, oltre alle ragioni oggettive, connesse alla natura temporanea e in continua evoluzione del mandato della [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la sua durata, il suo contenuto e il suo finanziamento, che giustificavano la conclusione dei primi dieci CTD, sussistevano altre ragioni oggettive, fondate su un contesto specifico, per giustificare, in modo ancora più concreto e circostanziato, la decisione della missione di proporre al ricorrente di concludere l’ultimo CTD, per una durata di un solo mese. Una siffatta proposta costituiva uno strumento necessario e appropriato per soddisfare le esigenze per le quali il rapporto contrattuale era stato instaurato, alla luce di tali ragioni obiettive. Infatti, la data di scadenza di detto CTD coincideva all’epoca con quella in cui il posto da lui occupato fino ad allora doveva essere soppresso nell’ambito della ristrutturazione della missione decisa dal Consiglio e della sua attuazione mediante la missione, vale a dire il 15 novembre 2014.
188
Di conseguenza, anzitutto, sussistevano ragioni obiettive che consentivano di giustificare, conformemente all’articolo 9 della legge del 2003, la conclusione degli undici CTD. Pertanto, è senza commettere abusi che è stato proposto al ricorrente di concludere l’ultimo CTD. Inoltre e di conseguenza, alla luce delle considerazioni esposte ai precedenti punti 184 e 187, la domanda di riqualificazione degli undici CTD in un unico CTI deve essere respinta in quanto infondata. Infine, conformemente alle considerazioni esposte al precedente punto 82, anche la domanda di riqualificazione dei CTD conclusi tra il ricorrente e le prime due missioni, di cui ai precedenti punti 1 e 2, deve essere respinta.
189
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti integrativi del ricorrente. Ciò vale, in primo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il rapporto contrattuale sarebbe automaticamente riqualificato come CTI dal momento che la sottoscrizione degli undici CTD è sempre intervenuta successivamente alla data della sua entrata in servizio.
190
Infatti, sebbene sia pacifico che gli undici CTD sono stati tutti firmati dopo la loro entrata in vigore, è tuttavia sufficiente constatare che la norma invocata dal ricorrente deriva dalle disposizioni dell’articolo 9 della legge belga del 3 luglio 1978 sui contratti di lavoro (
Moniteur belge
del 22 agosto 1978, pag. 9277). Orbene, come constatato al precedente punto 139, il diritto nazionale applicabile alla presente controversia è il diritto irlandese, il quale non contiene, sia pure in sostanza, una norma di formalismo contrattuale analoga. Pertanto tale argomento è infondato.
191
In secondo luogo, occorre parimenti respingere l’argomento secondo cui, in assenza di comunicazione di tutti i documenti facenti parte integrante dei contratti, e segnatamente della comunicazione C(2009) 9502, il ricorrente non sarebbe stato informato dei suoi diritti fiscali e sociali previamente alla firma del primo CTD. Egli sostiene al riguardo che, in assenza di consenso informato e di informazione circa il contesto normativo applicabile agli undici CTD, questi ultimi sarebbero invalidi, cosicché, anche per questo motivo, il rapporto contrattuale dovrebbe essere riqualificato come un unico CTI.
192
[OSCURATO:PERSONA] contesta che il consenso del ricorrente sarebbe stato viziato.
193
Per quanto riguarda l’asserita mancanza di informazioni da parte del ricorrente in merito ai suoi diritti fiscali e sociali previamente alla firma del primo CTD, come constatato al precedente punto 113, la comunicazione C(2009) 9502 gli era stata effettivamente inviata prima della firma di tale contratto.
194
Orbene, è pacifico che detta comunicazione, che faceva parte integrante dei primi nove CTD, conclusi tra il ricorrente e il capo della [OSCURATO:PERSONA], menzionava espressamente, oltre alle norme applicabili al rapporto di lavoro, tutti i diritti sociali e fiscali del ricorrente. Va inoltre rilevato che, in primo luogo, nell’e-mail del 9 febbraio 2010, che reca la comunicazione C(2009) 9502 (v. punto 113 supra), l’ufficio risorse umane della missione ha specificato la procedura e le modalità applicabili, tra l’altro, per determinare il suo inquadramento e il suo stipendio, ai fini dell’elaborazione della sua offerta di lavoro. Successivamente, a tali fini, il ricorrente ha consegnato alla missione il modulo di dichiarazione di residenza, debitamente compilato e datato 22 febbraio 2010. Infine, successivamente, con messaggio di posta elettronica del 18 marzo 2010, da un lato, la missione ha segnatamente informato il ricorrente, sulla base dei documenti che aveva trasmesso a seguito dell’e-mail del 9 febbraio 2010, della categoria cui apparteneva il suo posto, del suo inquadramento e scatto, della sua retribuzione e altri emolumenti, delle ore e degli orari di lavoro presso la missione, dei suoi diritti in materia di ferie e della polizza di assicurazione ad alto rischio di cui avrebbe beneficiato. Dall’altro, essa ha invitato il ricorrente ad accettare l’offerta di assunzione allegata a detta e-mail del 18 marzo 2010 e a comunicare la data esatta del suo arrivo, precisando al contempo che gli era consentito richiedere, preventivamente, qualsiasi informazione che avesse ritenuta utile. Il ricorrente ha restituito la suddetta offerta di assunzione, che precisava il suo posto, il suo inquadramento, la sua retribuzione e la data di scadenza del suo contratto a tempo determinato, firmata e datata 25 marzo 2010.
195
Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il ricorrente ha concluso il primo CTD con la [OSCURATO:PERSONA] con piena cognizione di causa delle sue condizioni di impiego e dei suoi diritti sociali e fiscali. Peraltro, nelle sue memorie, il ricorrente non ha sostenuto che i documenti allegati agli altri dieci CTD consecutivi successivamente conclusi con la missione non fossero stati messi a sua disposizione. Per quanto riguarda l’ultimo CTD, come rilevato al precedente punto 138, i dati relativi ai diritti sociali e fiscali del ricorrente figuravano nelle clausole stesse del contratto. A quest’ultimo CTD venivano allora allegati solo la descrizione del suo posto, la tabella salariale ed il modulo d’identificazione dell’agente («Beneficiary form» o «Designation form»).
196
In terzo luogo, neppure l’argomento del ricorrente relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della legge del 2003 è fondato.
197
A tale titolo, come rilevato al precedente punto 87, il ricorrente sostiene che la violazione delle disposizioni dell’articolo 8 della legge del 2003 comporta ipso facto la riqualificazione come CTI dei CTD. Anche in questo caso, in risposta a un nuovo quesito posto nell’ambito della terza misura di organizzazione del procedimento, il ricorrente ha espressamente indicato che la sua domanda di risarcimento di danni contrattuali, connessa all’illecita interruzione del suo rapporto di lavoro, si basa sulla riqualificazione, fondata sull’«applicazione del[l’articolo 9 della legge del] 2003», del suo rapporto contrattuale con le missioni.
198
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della legge del 2003, quando il datore di lavoro propone di rinnovare un CTD, è tenuto a comunicare al dipendente per iscritto, non oltre la data del rinnovo, le ragioni obiettive che giustificano quest’ultimo e la mancata proposta di concludere un CTI. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, di detta legge, qualora il datore di lavoro abbia omesso di fornire tali informazioni per iscritto o tali informazioni siano evasive ed equivoche, si devono trarre le conseguenze giuridiche ed eque dalle circostanze del caso di specie.
199
Anzitutto, occorre in primo luogo constatare che, da un lato, sebbene le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, della legge del 2003 prevedano che, in caso di violazione dell’obbligo di informazione preventiva e per iscritto, previsto al paragrafo 2 di tale articolo, si debbano trarre le conseguenze giuridiche ed eque delle circostanze del caso di specie, tuttavia, il legislatore irlandese non ha previsto che siffatte conseguenze possano consistere in una riqualificazione dei CTD di cui trattasi in un CTI. Tali disposizioni divergono al riguardo da quelle dell’articolo 9, paragrafo 3, della legge del 2003, da cui risulta che il detto legislatore ha previsto, questa volta espressamente, che, in caso di violazione dei paragrafi 1 e 2 di quest’ultimo articolo, il CTD di cui trattasi è riqualificato come CTI.
200
D’altro canto, dalla giurisprudenza delle autorità giurisdizionali irlandesi, in particolare dalla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del lavoro, Irlanda) del 24 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] v. Dr. [OSCURATO:PERSONA] (FTD092), sulla quale le parti sono state invitate a formulare eventuali osservazioni nell’ambito della terza misura di organizzazione del procedimento, risulta che, quando si applicano le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, della legge del 2003, le conseguenze giuridiche ed eque tratte dalle suddette autorità giurisdizionali assumono la forma, nel caso di violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della legge del 2003, e laddove sussistano ragioni obiettive che giustificano la conclusione del CTD, di un indennizzo economico.
201
Inoltre, per quanto riguarda l’asserita violazione delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, della legge del 2003 nel caso di specie, è certamente lecito ritenere che le esigenze di informazione scritta e preventiva, non evasiva o equivoca, siano state rispettate al momento della conclusione dell’undicesimo CTD, la cui esecuzione è iniziata il 15 ottobre 2014. Infatti, con lettera del 26 giugno 2014, la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto in modo chiaro e non equivoco che, a causa della soppressione del posto del ricorrente a partire dal 15 novembre 2014, essa avrebbe potuto proporgli di concludere solo un ultimo CTD, al termine del decimo CTD. Come risulta dai precedenti punti da 185 a 187, la ragione addotta, essendo direttamente connessa ai fattori temporali che contraddistinguono la natura stessa della missione, costituiva una ragione obiettiva, ai sensi dell’articolo 7 della legge del 2003.
202
Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], e come sostiene il ricorrente nella sua risposta alla terza misura di organizzazione del procedimento, né dalle clausole dei CTD dal secondo al decimo, compresi i documenti ad essi allegati, né dalle sei RVP che la suddetta missione aveva formalmente e specificamente comunicato al ricorrente, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, della legge del 2003, per iscritto e prima dell’entrata in vigore dei CTD rinnovati, risultano le ragioni obiettive per le quali aveva proposto al ricorrente di concludere i suddetti CTD e non poteva invece offrire la conclusione di un CTI. A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere gli elementi di informazione che, a suo parere, erano contenuti nelle suddette RVP e nei documenti allegati ai CTD, relative ai fattori temporali caratteristici della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire, in particolare, la durata limitata dei mandati della missione o dei relativi capi che si sono succeduti o la durata limitata del bilancio che le era periodicamente assegnato.
203
Orbene, è giocoforza constatare che, da un lato, è pacifico che i CTD dal secondo al decimo non sono stati firmati prima delle rispettive date di entrata in vigore. Pertanto, contrariamente a quanto prevedono le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, della legge del 2003, le informazioni scritte in essi contenute non potevano essere formalmente e specificamente portate a conoscenza del ricorrente prima di dette date.
204
Dall’altro lato, si deve parimenti constatare che, per quanto riguarda le sei RVP, alcune di esse vertevano su periodi di lavoro coperti da più CTD, cosicché, al momento del rinnovo di ciascun CTD dal secondo al nono, per tale via non è stato manifestamente possibile adempiere l’obbligo di informazione previsto all’articolo 8, paragrafo 2, della legge del 2003. Ciò vale, ad esempio, per la quarta RVP, che riguardava il periodo compreso tra il 15 giugno 2012 e il 14 giugno 2013, periodo coperto dal sesto, settimo e ottavo CTD. Il ricorrente manifestamente non è stato quindi informato per iscritto delle ragioni obiettive che giustificavano la proposta rivoltagli di concludere il settimo e l’ottavo CTD.
205
Sempre per quanto riguarda le sei RVP, è certamente vero che la seconda RVP, che riguardava il periodo compreso tra il 15 ottobre 2010 e il 20 luglio 2011, conteneva la menzione «data attuale di fine missione: 14 ottobre 2011». Tuttavia, tale informazione risulta errata. Infatti, alla data della firma della seconda RVP, ossia l’8 agosto 2011, come risulta dal precedente punto 160, il mandato della missione era stato rinnovato fino al 14 giugno 2012 con l’adozione della decisione 2010/322. Come risulta dai precedenti punti 162 e 172, la data del 14 ottobre 2011 corrispondeva contemporaneamente alla fine di un periodo coperto dagli importi di riferimento finanziario destinati a finanziare la missione e alla fine del mandato del capomissione all’epoca in servizio.
206
Dalle considerazioni che precedono risulta che, oltre alla mancanza di informazioni esaurienti relative al rinnovo dei CTD dal secondo al decimo, le informazioni fatte valere dalla [OSCURATO:PERSONA] che la riguardano erano, sotto certi aspetti, equivoche, se non addirittura errate, di modo che non soddisfacevano i requisiti di informazione specifica e preventiva di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della legge del 2003.
207
Di conseguenza, correttamente il ricorrente fa valere la violazione delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, della legge del 2003.
208
Per contro, per quanto riguarda le conseguenze giuridiche ed eque che occorre trarre da detta violazione, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 4, della legge del 2003, si deve ricordare che dalle norme che disciplinano il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione, in particolare dall’articolo 21 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 76 e dall’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, risulta che la controversia è, in linea di principio, determinata e circoscritta dalle parti e che il giudice dell’Unione non può statuire ultra petita (v. sentenza del 17 settembre 2020, Alfamicro/[OSCURATO:PERSONA],
C‑623/19 P
, non pubblicata,
EU:C:2020:734
, punto
40
e giurisprudenza ivi citata). Più precisamente, quando è adito in qualità di giudice del contratto sulla base dell’articolo 272 TFUE, deve statuire unicamente all’interno del contesto giuridico e fattuale quale determinato dalle parti della controversia (v. sentenza del 17 settembre 2020, Alfamicro/[OSCURATO:PERSONA],
C‑623/19 P
, non pubblicata,
EU:C:2020:734
, punto
41
e giurisprudenza ivi citata).
209
Orbene, nel caso di specie, come rilevato al precedente punto 197, nella misura in cui fa valere la violazione delle disposizioni dell’articolo 8 della legge del 2003, da un lato, il ricorrente ha espressamente indicato di domandare la riqualificazione in CTI dei CTD che tale violazione comporterebbe ipso facto. Dall’altro lato, ha chiaramente ricordato che la sua pretesa risarcitoria connessa all’illecita interruzione del suo rapporto di lavoro si basa sulla riqualificazione, in applicazione dell’articolo 9 della legge del 2003, del suo rapporto contrattuale con le missioni presso le quali egli ha consecutivamente lavorato. Tuttavia, dalle considerazioni esposte ai precedenti punti 199 e 200 risulta che una siffatta domanda di riqualificazione non può essere accolta sul solo fondamento di una violazione dell’articolo 8 della legge del 2003. Ciò vale a maggior ragione quando, come si è concluso al precedente punto 188, esistevano, nel caso di specie, conformemente all’articolo 9 della legge del 2003, ragioni obiettive per concludere gli undici CTD consecutivi.
210
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere la domanda di riqualificazione dei CTD successivi in un unico CTI.
b)
Sulla domanda di risarcimento di tutti i danni contrattuali
211
La domanda del ricorrente di risarcimento dei danni contrattuali contenuta nel primo capo della domanda si basa sulla riqualificazione dei CTD in un unico CTI, a causa dell’abuso di CTD consecutivi che sarebbe stato commesso dai convenuti e della violazione delle norme di formalismo contrattuale applicabili in forza del diritto belga o del diritto irlandese. In tale contesto, egli fa valere la violazione dei diritti sociali di cui avrebbe dovuto godere in qualità di lavoratore subordinato in regime di CTI, in particolare in materia di previdenza sociale e pensionistica, ma anche di informazione, consultazione, notifica e risoluzione del contratto. Il ricorrente chiede quindi di essere reintegrato retroattivamente in tutti i diritti di cui avrebbe dovuto godere in forza della conclusione di un siffatto contratto.
212
I convenuti si oppongono agli argomenti del ricorrente.
213
A tal riguardo, occorre rilevare che, in primo luogo, conformemente alla conclusione di cui ai precedenti punti 82 e 188, la censura relativa all’abuso di CTD asseritamente commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta così come, di conseguenza, la domanda di riqualificazione in CDI del rapporto contrattuale instaurato dal ricorrente con la [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, con le prime due missioni, di cui ai precedenti punti 1 e 2.
214
In secondo luogo, come risulta dai precedenti punti da 189 a 195, a torto il ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato le norme formali che disciplinano la conclusione degli undici CTD nonché le norme relative all’informazione del lavoratore e invoca quindi l’invalidità di tali contratti perché il suo consenso sarebbe stato viziato.
215
Pertanto, la domanda di risarcimento dei danni contrattuali lamentati dal ricorrente nell’ambito del primo capo delle conclusioni deve essere respinta in quanto infondata.
216
Per quanto riguarda le conclusioni di cui ai precedenti punti 188 e 215, occorre respingere le domande di cui al primo capo delle conclusioni in quanto infondate, non essendo pertanto necessario statuire sull’eccezione di irricevibilità di tali domande, esposta al punto 74 supra, sollevata dalle parti convenute (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer,
C‑23/00 P
,
EU:C:2002:118
, punto
52
, e del 1o dicembre 1999Boehringer/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA],
T‑125/96 e T‑152/96
,
EU:T:1999:302
, punti
143
e
146
).
2.
Sulla domanda, dedotta in via principale, di risarcimento dei danni extracontrattuali formulata in via principale (secondo capo della domanda)
217
Per quanto riguarda il secondo capo della domanda, anch’esso dedotto in via principale, da un lato, il ricorrente chiede al Tribunale, in sostanza, di constatare che, decidendo, nel corso del suo periodo di impiego presso le missioni internazionali dell’Unione, di assumerlo in qualità di personale civile internazionale su base contrattuale, e non in qualità di agente temporaneo sulla base del RAA, il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] e il SEAE hanno violato diverse norme giuridiche, in particolare talune disposizioni del «Trattato», e hanno agito in modo discriminatorio nei suoi confronti. Dall’altro lato, alla luce dei diversi danni economici e allo status che tali comportamenti illeciti gli avrebbero causato, il ricorrente chiede che questi tre convenuti siano condannati a risarcirlo fino a concorrenza di un importo che le parti determineranno entro un termine fissato dal Tribunale.
218
Il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA], il SEAE e la [OSCURATO:PERSONA] si oppongono agli argomenti del ricorrente. Inoltre, nelle loro osservazioni sulla risposta del ricorrente alla seconda misura di organizzazione del procedimento, secondo la quale la sua domanda risarcitoria ai sensi del secondo capo delle conclusioni sarebbe fondata sugli articoli 268 e 340, secondo paragrafo, TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] e il SEAE oppongono l’irricevibilità di detta domanda.
219
In via preliminare, occorre ricordare che, come constatato al precedente punto 60, il secondo capo della domanda, dedotto in via principale, si fonda sulle disposizioni degli articoli 268 e 340 TFUE e mira ad ottenere il risarcimento, da parte del Consiglio, della [OSCURATO:PERSONA] e del SEAE, di danni extracontrattuali che il ricorrente avrebbe subito a causa della politica di assunzione del personale civile internazionale delle missioni che essi hanno adottato.
220
In via principale, nonostante l’irricevibilità del secondo capo della domanda fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal SEAE, il Tribunale ritiene opportuno, a fini di economia processuale e nell’interesse della corretta amministrazione della giustizia, per fornire alle parti del procedimento principale una risposta completa e utile al predetto capo, esaminare subito nel merito la domanda che esso contiene, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 79.
221
A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, «[i]n materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni». Secondo una giurisprudenza consolidata, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, per comportamento illecito delle sue istituzioni, presuppone il ricorrere di un insieme di condizioni, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato (v. sentenze del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA],
C‑120/06 P e C‑121/06 P
,
EU:C:2008:476
, punto
106
e giurisprudenza ivi citata; e del 25 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑384/11
,
EU:T:2014:986
, punto
47
).
222
Dette condizioni sono cumulative. Ne consegue che, qualora una di tali condizioni non sia soddisfatta, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza, senza che sia necessario esaminare le altre condizioni (v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2010, Fahas/Consiglio,
T‑49/07
,
EU:T:2010:499
, punto
93
, e ordinanza del 17 febbraio 2012, Dagher/Consiglio,
T‑218/11
, non pubblicata,
EU:T:2012:82
, punto
34
).
223
Peraltro, la condizione relativa all’esistenza di un comportamento illecito delle istituzioni dell’Unione richiede la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
C‑45/15 P
,
EU:C:2017:402
, punto
29
e giurisprudenza ivi citata).
224
Nella fattispecie, in primo luogo, per quanto riguarda la presunta violazione di norme giuridiche, in particolare del diritto primario, va anzitutto osservato che, senza precisare le disposizioni, il ricorrente rinvia, nella nota 63 della domanda, a un estratto di un testo sul diritto generale sostanziale dell’Unione in cui si fa riferimento agli articoli 39 e 42 del Trattato CE. Va ricordato che tali articoli sono stati inclusi nel capo I, intitolato «I lavoratori», del titolo III, rubricato «Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali», della parte terza del Trattato CE, intitolata «Politiche della Comunità», e che la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata [articolo 75 TFUE (già articolo 39 del Trattato CE)]. Ai sensi dell’articolo 48 TFUE (già articolo 42 CE), il legislatore adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori. Poiché il rapporto di lavoro di cui trattasi nel caso di specie è stato concluso ed eseguito esclusivamente al di fuori del territorio dell’Unione, la presente causa non verte in alcun modo sull’esercizio, da parte del ricorrente, del suo diritto alla libera circolazione in quanto lavoratore, cosicché l’affermazione secondo la quale la discriminazione che avrebbero commesso i primi tre convenuti «è contraria al Trattato» è manifestamente priva di fondamento.
225
In secondo luogo, per quanto riguarda la censura relativa ad un abuso di potere che sarebbe stato commesso dal Consiglio, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal SEAE, in sostanza il ricorrente sostiene che essi avrebbero istituito e utilizzato un sistema di assunzione del personale delle missioni che viola delle disposizioni di diritto primario. Esso afferma inoltre che le istituzioni avrebbero esse stesse preso coscienza dei rischi legali, finanziari e di lesione della reputazione che comportavano i contratti conclusi tra le varie missioni PESC e il personale civile internazionale. A tale titolo, il ricorrente rinvia, da un lato, alla relazione annuale di attività 2012, redatta dal servizio degli strumenti di politica estera («Service for [OSCURATO:PERSONA]») della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, a documenti che sarebbero stati redatti dal gruppo dei consiglieri per le relazioni esterne (RELEX) all’attenzione del Consiglio.
226
A questo proposito, occorre ricordare che l’articolo 28 TUE, che ha sostituito, modificandolo, l’articolo 14 del Trattato UE nella versione in vigore al momento dell’istituzione della [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 158 supra), prevede, al primo comma del paragrafo 1, che, quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell’Unione, il Consiglio adotta le decisioni necessarie, le quali definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l’Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata. Occorre pertanto constatare che, nello specifico ambito della PESC, spetta al Consiglio decidere sui mezzi da mettere a disposizione dell’Unione e sulle condizioni di attuazione delle decisioni da esso adottate nell’ambito dell’azione operativa dell’Unione di cui trattasi. Poiché tale disposizione non prevede alcuna limitazione quanto ai motivi da essa contemplati, si deve ritenere che essi si riferiscano in particolare ai mezzi in termini di personale messi a disposizione di detta azione.
227
È sulla base di tali disposizioni specifiche della PESC, per come già figuravano all’articolo 14 del Trattato UE nella sua versione in vigore nel 2008, che il Consiglio ha previsto, all’articolo 9, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva anche assumere, in funzione delle esigenze, personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale. Per quanto riguarda le condizioni di impiego del personale civile internazionale, il Consiglio ha anzitutto deciso, come risulta dall’articolo 10, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124, nella sua versione iniziale, che «[l]e condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale (...) [erano] stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale». Tale disposizione è rimasta invariata fino all’adozione della decisione 2014/349, che l’ha modificata al fine di tener conto della concessione della personalità giuridica alla [OSCURATO:PERSONA], in forza dell’articolo 15 bis che essa ha inserito nell’azione comune 2008/124. È per tal motivo che tale disposizione menziona da allora i contratti conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e i membri del personale.
228
Dalle considerazioni che precedono risulta che le disposizioni normative relative alla [OSCURATO:PERSONA] hanno espressamente indicato una base giuridica che consente al capomissione, poi a quest’ultima, di assumere personale civile internazionale su base contrattuale basandosi sulle disposizioni di diritto primario relative specificamente alla PESC.
229
Peraltro, il ricorrente fa valere senza successo, da un lato, la relazione sull’attività annuale del 2012 redatta dal servizio degli strumenti di politica estera della [OSCURATO:PERSONA], che conterrebbe una proposta di applicare il RAA agli agenti contrattuali delle missioni PESC, proposta che sarebbe stata formulata al fine di «evitare rischi legali, finanziari e di lesione della reputazione», e, dall’altro, documenti che sarebbero stati redatti dal gruppo RELEX all’attenzione del Consiglio, che conterrebbero proposte relative a un nuovo quadro giuridico legittimo applicabile ai membri del personale civile internazionale. Infatti, anche supponendo dimostrata l’esistenza di siffatte proposte, occorre constatare che il ricorrente non dimostra sotto quale profilo il fatto che esse non siano state accolte costituirebbe, di per sé, una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.
230
In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, anzitutto, erroneamente il ricorrente sostiene che ai vari membri del personale contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato applicato un trattamento discriminatorio dovuto all’applicazione di diritti nazionali diversi, ai quali rinviavano le clausole contrattuali derivanti dalla comunicazione C(2009) 9502. Infatti, secondo giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato (v. sentenza del 10 ottobre 2013, Manova,
C‑336/12
,
EU:C:2013:647
, punto
30
e giurisprudenza ivi citata). Alla luce di tale giurisprudenza, occorre ritenere che, nonostante il fatto che membri del personale civile internazionale abbiano concluso individualmente i loro contratti con la [OSCURATO:PERSONA], tali membri del personale sono trattati secondo le stesse modalità, le quali sono enunciate in modo identico nei contratti che li riguardano (v., in tal senso, ordinanza del 30 settembre 2014, Bitiqi e a./[OSCURATO:PERSONA] e a.,
T‑410/13
, non pubblicata,
EU:T:2014:871
, punto
35
). Pertanto, tale affermazione deve essere respinta in quanto infondata.
231
In secondo luogo, sempre a torto il ricorrente afferma di aver subito un danno a causa di una disparità di trattamento e di una discriminazione rispetto ai suoi colleghi europei assunti con lo status di agente soggetto al RAA, status che, a suo avviso, avrebbe dovuto essergli riconosciuto in qualità di agente assunto presso il SEAE, aggiungendo che, conformemente alla decisione che istituisce l’ECMM, si supponeva che l’unica qualifica sotto la quale il personale veniva assunto era quella di «personale europeo».
232
Infatti, da un lato, come risulta dai precedenti punti da 224 a 230, il legislatore non ha commesso alcun errore di diritto nel prevedere, nell’ambito delle disposizioni normative relative alla [OSCURATO:PERSONA], una base giuridica che consenta al capomissione, e successivamente a quest’ultima, di assumere personale civile internazionale su base contrattuale. Dall’altro lato, per quanto riguarda l’affermazione secondo la quale dalla decisione che istituisce l’ECMM risulterebbe che si supponeva che l’unica qualifica sotto la quale il personale veniva assunto era quella di «personale europeo», da un lato, occorre constatare che il ricorrente non produce né detta decisione né alcun elemento di informazione a sostegno di tale affermazione. In ogni caso, occorre constatare che il memorandum d’intesa firmato a Belgrado il 13 luglio 1991, che ha istituito l’ECMM, successivamente rinominata EUMM, non contiene disposizioni idonee a dimostrare che il successivo impiego del personale contrattuale presso la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato illecito.
233
In terzo luogo, è altrettanto inconferente il rinvio da parte del ricorrente, da un lato, alla sentenza del tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio) del 30 giugno 2014 nella causa RG n. 12/3600/A e, dall’altro, alla sentenza del5 ottobre 2004, Sanders e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑45/01
,
EU:T:2004:289
), che sarebbero non solo rivelatrici del problema di discriminazione derivante dai contratti «non europei», ma anche illustrative delle conseguenze finanziarie che comporterebbe per le istituzioni europee.
234
Infatti, in primis, il ricorrente non espone le ragioni per le quali queste due decisioni sarebbero, nel caso di specie, idonee a servire da fondamento della richiesta di risarcimento contenuta nel secondo capo della domanda.
235
In secundis, per quanto riguarda la sentenza del tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese) del 30 giugno 2014 nella causa RG n. 12/3600/A, occorre constatare che la controversia oggetto di tale sentenza riguardava fatti privi di pertinenza apparente con quelli del caso di specie. Infatti, tale controversia verteva, in via principale, su una domanda di indennità per risoluzione di un CTD di un agente civile internazionale impiegato presso la [OSCURATO:PERSONA] a seguito del suo licenziamento per gravi illeciti. Orbene, in tale sentenza, il Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese) ha ritenuto che il contratto di lavoro in questione era stato risolto prima della scadenza normale al di fuori dell’ipotesi di un motivo grave, di un’inabilità al lavoro o di un caso di forza maggiore, in violazione delle disposizioni del diritto del lavoro francese che erano applicabili, cosicché occorreva risarcire il ricorrente. Pertanto, non avendo il ricorrente precisato le conseguenze che si dovrebbero trarre da tale decisione, il Tribunale non è in grado di individuarle.
236
Analogamente, per quanto riguarda la sentenza del 5 ottobre 2004, Sanders e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑45/01
,
EU:T:2004:289
), anch’essa invocata dal ricorrente, l’insegnamento che ne deriva non può essere trasposto per analogia al caso di specie. Infatti, al punto 142 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che, omettendo di proporre ai ricorrenti contratti con qualifica di agente temporaneo in violazione dello statuto della joint venture per la quale lavoravano, la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato, nell’esercizio delle sue competenze amministrative, il diritto che gli interessati traevano da detto statuto. Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato di avere il diritto, in forza delle disposizioni del diritto dell’Unione, di essere assunto presso le missioni di cui ai precedenti punti da 1 a 3 secondo le regole del RAA (o secondo uno status equivalente).
237
Alla luce di tutte le considerazioni esposte ai precedenti punti da 224 a 236, occorre constatare che il ricorrente non ha fornito la prova di una violazione sufficientemente qualificata di una qualsivoglia norma giuridica preordinata a conferirgli diritti.
238
Di conseguenza, poiché manca una delle condizioni cumulative per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, la richiesta di risarcimento contenuta nel secondo capo della domanda deve essere respinta in quanto infondata, senza che sia necessario pronunciarsi sulle eccezioni di irricevibilità di tale domanda, menzionate ai precedenti punti 74 e 218, sollevate dai convenuti, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 216.
3.
Sulla domanda subordinata di risarcimento a titolo extracontrattuale (terzo capo della domanda)
239
In subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse respingere le domande formulate in via principale nei primi due capi della domanda, il ricorrente deduce una domanda di risarcimento fondata sulla responsabilità extracontrattuale delle «istituzioni europee». Egli sostiene che i convenuti, nell’ambito del rapporto contrattuale che gli hanno imposto, hanno violato i principi di certezza del diritto, di rispetto dei diritti acquisiti e di tutela del legittimo affidamento nonché il diritto ad una corretta amministrazione, il principio di trasparenza amministrativa e il dovere di sollecitudine, il principio di tutela dei singoli e il codice di buona condotta. Orbene, egli sostiene che, se i primi due capi della domanda, dedotti in via principale, dovessero essere dichiarati irricevibili o infondati, ciò dimostrerebbe una violazione, da parte dei convenuti, di tali principi, di tale diritto e di tale dovere, nonché di tale codice. Infatti, in tale ipotesi, egli si troverebbe «nell’impossibilità di determinare quali diritti fossero applicabili ai suoi contratti e entro quali termini e in quale misura tali diritti o le loro violazioni potessero essere fatti valere». Pertanto, egli fa valere che, se il Tribunale dovesse respingere i primi due capi della domanda, dedotti in via principale, in quanto irricevibili o infondati, ciò gli causerebbe un danno, che esso stima in EUR 150000.
240
Nelle sue osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dai convenuti, il ricorrente afferma che dal ricorso risulta chiaramente che esso mira, in subordine, alla luce della violazione di diritti fondamentali, a far valere la responsabilità extracontrattuale delle istituzioni. Egli ritiene di non essere in grado di esplicitare più dettagliatamente quali dei suoi diritti siano stati violati, dal momento che tale violazione potrebbe essere accertata solo nell’ipotesi in cui il Tribunale respingesse le domande dallo stesso formulate nei primi due capi delle domande, dedotti in via principale. Tali particolari circostanze della presente causa e il contesto normativo ad essa applicabile dovrebbero essere presi in considerazione per valutare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 76 del regolamento di procedura. Per le stesse ragioni esposte in relazione al secondo capo della domanda, il ricorrente ritiene che la Corte di giustizia dell’Unione europea sia competente a statuire sul terzo capo della domanda. Considerata l’assenza di chiarezza, di coerenza e di prevedibilità del contesto normativo che è stato istituito, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe contestare al ricorrente di non aver definito la rispettiva parte di responsabilità di ciascuna delle istituzioni indicate nel terzo capo della domanda.
241
Nell’ipotesi in cui il terzo capo della domanda fosse dichiarato ricevibile, cosa a cui essi si oppongono tenuto conto dell’asserita mancanza di chiarezza dell’argomentazione del ricorrente, il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] e il SEAE concludono per il suo rigetto in quanto infondato.
242
Il Tribunale ritiene che occorra esaminare la ricevibilità della domanda di risarcimento a titolo extracontrattuale formulata nel terzo capo della domanda.
243
A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve contenere l’indicazione dell’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche solo sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso. Più in particolare, per essere conforme ai suddetti requisiti, un ricorso inteso al risarcimento dei pretesi danni causati da un’istituzione dell’Unione deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che la parte ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali la stessa ritiene che esista un nesso di causalità tra detto comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché la natura e l’entità di tale danno (v. sentenza del 2 marzo 2010, Arcelor/Parlamento e Consiglio, T‑16/04, EU:2010:54, punto 132 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 5 ottobre 2015, Grigoriadis e a./Parlamento e a.,
T‑413/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:786
, punto
30
).
244
Orbene, occorre constatare che né il ricorso, anche se considerato nel suo insieme, né le successive memorie del ricorrente consentono di individuare con il grado di chiarezza e di precisione richiesto l’esistenza di un nesso di causalità sufficientemente diretto tra le violazioni asseritamente commesse dai convenuti e il danno lamentato dal ricorrente nell’ambito della domanda di risarcimento formulata nel terzo capo della domanda.
245
Infatti, in sostanza, il ricorrente invoca l’esistenza di un danno derivante dal rigetto, da parte del Tribunale, dei primi due capi della sua domanda, formulati in via principale. È in relazione a tale danno che egli fonda la sua domanda diretta a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dei convenuti, sulla base degli articoli 268 e 340 TFUE.
246
Pertanto, sebbene il ricorrente fondi la sua domanda di risarcimento su un comportamento del Tribunale per contraddistinguere il danno che deduce, è invece la responsabilità extracontrattuale dei convenuti che egli sostiene di far valere a causa, in sostanza, dei loro presunti comportamenti illeciti denunciati nell’ambito dei primi due capi delle conclusioni, che gli avrebbero cagionato danni contrattuali o extracontrattuali. In tali circostanze, il Tribunale non è in grado di comprendere come la propria decisione di rigetto dei primi due capi della domanda, formulati in via principale, in quanto infondati, possa causare al ricorrente un danno che sarebbe imputabile alle parti convenute.
247
Ne consegue che il terzo capo della domanda, formulato in subordine, non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura e, pertanto, deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile per mancanza di chiarezza del terzo capo della domanda (v. punti 73 e 241 supra).
248
Alla luce delle considerazioni di cui ai precedenti punti 216, 238 e 247, poiché il primo e il secondo capo della domanda devono essere respinti in quanto infondati e il terzo in quanto irricevibile, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza, non essendo necessario statuire sulle altre eccezioni di irricevibilità sollevate dai convenuti, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 216.
V.
Sulle spese
249
Ai sensi dell’articolo 219 del regolamento di procedura, nella sua decisione resa a seguito di annullamento e rinvio, il Tribunale provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte.
250
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
251
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.
252
Nella sentenza sull’impugnazione, la Corte ha riservato le spese. Spetta quindi al Tribunale provvedere, nella presente sentenza, sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi al Tribunale e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte, conformemente all’articolo 219 del regolamento di procedura.
253
Poiché le parti convenute sono rimaste soccombenti nel procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte, relativamente alla causa C‑43/17 P, occorre condannarle a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente relative a tale procedimento nonché al procedimento dinanzi al Tribunale precedente all’impugnazione, nell’ambito della causa T‑602/15, a decorrere dalle eccezioni di irricevibilità che esse hanno rispettivamente sollevato con atti separati in quest’ultimo procedimento.
254
Poiché il ricorrente è rimasto soccombente nel procedimento di rinvio dinanzi al Tribunale, a titolo della causa T‑602/15 [OSCURATO:PERSONA], occorre condannarlo a sopportare le proprie spese, comprese quelle relative al deposito del ricorso, e a quelle dei convenuti connesse a tale procedimento.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea, la [OSCURATO:PERSONA] europea, il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente connesse al procedimento d’impugnazione dinanzi alla Corte, a titolo della causa C‑43/17 P, nonché al procedimento iniziale dinanzi al Tribunale, a titolo della causa T‑602/15, a decorrere dalle eccezioni d’irricevibilità da essi rispettivamente presentate con atto separato in quest’ultima causa.
3)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese relative al procedimento di rinvio dinanzi al Tribunale, a titolo della causa T‑602/15 [OSCURATO:PERSONA], comprese quelle connesse al deposito del ricorso, e a quelle sostenute dai convenuti relativamente a tale procedimento.
Van der Woude
Tomljenović
Schalin
Škvařilová-[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 novembre 2021.
[OSCURATO:PERSONA]
I. Fatti
II. Procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte
III. Conclusioni
IV. In diritto
A. Osservazioni preliminari
1. Sul fondamento giuridico e sull’oggetto del ricorso nonché dei primi tre capi della domanda del ricorrente
2. Sulla competenza del Tribunale a seguito della sentenza sull’impugnazione
B. Sulla ricevibilità
C. Nel merito
1. Sulla domanda, dedotta in via principale, di riqualificazione del rapporto contrattuale in un CTI e di risarcimento di un danno contrattuale (primo capo della domanda)
a) Sulla domanda di riqualificazione dei CTD consecutivi in un unico CTI
1) Sulla determinazione del diritto applicabile agli undici CTD
i) Osservazioni preliminari
ii) Regole di determinazione del diritto nazionale applicabile al rapporto contrattuale di cui trattasi
iii) Sulla mancanza di una clausola negli undici CTD atta a risolvere direttamente la controversia sottesa al primo capo della domanda
iv) Sul diritto sostanziale nazionale applicabile ai primi nove CTD, conclusi tra il ricorrente e il capo della [OSCURATO:PERSONA].
v) Sul diritto sostanziale nazionale applicabile al decimo e all’undicesimo CTD, firmati tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA]
2) Diritto sostanziale del lavoro irlandese applicabile nella fattispecie e che recepisce la clausola 5 dell’accordo quadro CTD
3) Sull’applicazione del diritto del lavoro irlandese alla domanda di riqualificazione degli undici CTD in un CTI
b) Sulla domanda di risarcimento di tutti i danni contrattuali
2. Sulla domanda, dedotta in via principale, di risarcimento dei danni extracontrattuali formulata in via principale (secondo capo della domanda)
3. Sulla domanda subordinata di risarcimento a titolo extracontrattuale (terzo capo della domanda)
V. Sulle spese
(
*1
) Lingua processuale: il francese.