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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 20931/2026

Testo disponibile della fonte

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atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuca [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullatacon rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 12/01/2026, il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]:a) su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consenso del pubblicoministero, applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena didue anni e sei mesi di reclusione ed € 2.400,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo dellacontinuazione, di ricettazione di fitofarmaci illegali aggravata (dall’avere commesso il fattonell’esercizio di un’attività professionale) di cui al capo 4) e di partecipazione aun’associazione per delinquere aggravata (dall’essere il numero degli associati di dieci o più)di cui al capo 1);b) ai sensi dell’art. 240 cod. pen., disponeva la confisca e la devoluzione all’Erario«della somma di denaro in sequestro, dal momento che, per quanto in premessa chiarito, siappalesa quale profitto dei reati di cui all’imputazione (cfr. verbale di sequestro, in atti)».2.

Avverso tale sentenza del 12/01/2026 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale denuncia, in relazione all’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il difetto assoluto dimotivazione, con riferimento agli artt. 125, 444 e 445 dello stesso codice, nonché all’art. 240cod. pen.Dopo avere premesso che la confisca che è stata disposta dal G.i.p. del Tribunale diTorre [OSCURATO:PERSONA] non era stata oggetto di accordo tra le parti, il ricorrente lamenta lamancanza della motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità o alla natura di prodotto oprofitto dei reati della somma confiscata di € 3.135,00, atteso che l’obbligo motivazionale alriguardo non si potrebbe ritenere adeguatamente assolto mediante il mero generico richiamoa un verbale di sequestro presente agli atti, come avrebbe fatto il G.i.p. del Tribunale diTorre [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’unico motivo è fondato.2.

Si deve anzitutto rilevare l’ammissibilità del ricorso, atteso che, poiché la dispostaconfisca della somma di denaro risulta non essere stata oggetto di accordo tra le parti, trovaapplicazione il principio, che è stato affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazionecon la sentenza “Savin”, secondo cui la sentenza di “patteggiamento” che abbia applicatouna misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamenteessendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art.606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01).3.

Ribadito tale principio, affermato dalle Sezioni unite, si deve ritenere chel’argomentazione che è contenuta nella sentenza impugnata secondo cui «va disposta, exart. 240 c.p., la confisca e devoluzione all’Erario della somma di denaro in sequestro, dalmomento che, per quanto in premessa chiarito, si appalesa quale profitto dei reati di cuiall’imputazione (cfr. verbale di sequestro, in atti)», non sia idonea a fare ritenere rispettato ilnecessario requisito motivazionale, seppure connotato da minore ampiezza, che devericorrere in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti nel caso di applicazioneanche della confisca facoltativa, non potendosi reputare a ciò sufficiente il mero genericorinvio a un verbale di sequestro, e considerato altresì che «quanto in premessa chiarito» dalG.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] risulta attenere esclusivamente all’assenza di causedi proscioglimento nel merito dai due reati, senza alcun riferimento alla somma in sequestro(che non è neppure indicata nel suo ammontare) e al suo essere stata generata qualeprofitto del reato di ricettazione di fitofarmaci illegali e/o di partecipazione a un’associazioneper delinquere.In tale senso, deve essere ribadito il principio, affermato dalla Corte di cassazione,secondo cui, in tema di patteggiamento, l’obbligo di motivazione del giudice in relazione allaconfisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura dellasentenza, rispetto alla quale – pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzionedi semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti – lo sviluppo argomentativo delladecisione è necessariamente correlato all’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusadall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022,Anastasio, Rv. 283081-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la dizione,contenuta in sentenza, «va disposta la confisca di quanto sequestrato agli odierni imputati»non rispettasse il requisito motivazionale).4.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla dispostaconfisca, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica, per un nuovogiudizio su tale punto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovogiudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuca [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullatacon rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12/01/2026, il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]:a) su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consenso del pubblicoministero, applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena didue anni e sei mesi di reclusione ed € 2.400,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo dellacontinuazione, di ricettazione di fitofarmaci illegali aggravata (dall’avere commesso il fattonell’esercizio di un’attività professionale) di cui al capo 4) e di partecipazione aun’associazione per delinquere aggravata (dall’essere il numero degli associati di dieci o più)di cui al capo 1);b) ai sensi dell’art. 240 cod. pen., disponeva la confisca e la devoluzione all’Erario«della somma di denaro in sequestro, dal momento che, per quanto in premessa chiarito, siappalesa quale profitto dei reati di cui all’imputazione (cfr. verbale di sequestro, in atti)».2. Avverso tale sentenza del 12/01/2026 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale denuncia, in relazione all’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il difetto assoluto dimotivazione, con riferimento agli artt. 125, 444 e 445 dello stesso codice, nonché all’art. 240cod. pen.Dopo avere premesso che la confisca che è stata disposta dal G.i.p. del Tribunale diTorre [OSCURATO:PERSONA] non era stata oggetto di accordo tra le parti, il ricorrente lamenta lamancanza della motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità o alla natura di prodotto oprofitto dei reati della somma confiscata di € 3.135,00, atteso che l’obbligo motivazionale alriguardo non si potrebbe ritenere adeguatamente assolto mediante il mero generico richiamoa un verbale di sequestro presente agli atti, come avrebbe fatto il G.i.p. del Tribunale diTorre [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unico motivo è fondato.2. Si deve anzitutto rilevare l’ammissibilità del ricorso, atteso che, poiché la dispostaconfisca della somma di denaro risulta non essere stata oggetto di accordo tra le parti, trovaapplicazione il principio, che è stato affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazionecon la sentenza “Savin”, secondo cui la sentenza di “patteggiamento” che abbia applicatouna misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamenteessendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art.606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01).3. Ribadito tale principio, affermato dalle Sezioni unite, si deve ritenere chel’argomentazione che è contenuta nella sentenza impugnata secondo cui «va disposta, exart. 240 c.p., la confisca e devoluzione all’Erario della somma di denaro in sequestro, dalmomento che, per quanto in premessa chiarito, si appalesa quale profitto dei reati di cuiall’imputazione (cfr. verbale di sequestro, in atti)», non sia idonea a fare ritenere rispettato ilnecessario requisito motivazionale, seppure connotato da minore ampiezza, che devericorrere in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti nel caso di applicazioneanche della confisca facoltativa, non potendosi reputare a ciò sufficiente il mero genericorinvio a un verbale di sequestro, e considerato altresì che «quanto in premessa chiarito» dalG.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] risulta attenere esclusivamente all’assenza di causedi proscioglimento nel merito dai due reati, senza alcun riferimento alla somma in sequestro(che non è neppure indicata nel suo ammontare) e al suo essere stata generata qualeprofitto del reato di ricettazione di fitofarmaci illegali e/o di partecipazione a un’associazioneper delinquere.In tale senso, deve essere ribadito il principio, affermato dalla Corte di cassazione,secondo cui, in tema di patteggiamento, l’obbligo di motivazione del giudice in relazione allaconfisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura dellasentenza, rispetto alla quale – pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzionedi semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti – lo sviluppo argomentativo delladecisione è necessariamente correlato all’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusadall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022,Anastasio, Rv. 283081-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la dizione,contenuta in sentenza, «va disposta la confisca di quanto sequestrato agli odierni imputati»non rispettasse il requisito motivazionale).4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla dispostaconfisca, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica, per un nuovogiudizio su tale punto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovogiudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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