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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14430/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Ritenuto in fatto 1.11 Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale del 17 ottobre 2023 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 22 luglio 2015, "ritenuta non contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen." ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tutti i reati loro ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione. 2.Agli imputati erano stati attribuiti i delitti, per i quali era stata emessa condanna in primo grado, di cui agli artt. 624, 625 nn. 4 e 6 cod. pen. - capo A) - di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. - capo B) - e di cui agli artt. 110,582 e 585, in riferimento all'art. 576 cod. pen. e all'art. 61 n. 2 cod. pen. - capo C) - questi ultimi due perpetrati in pregiudizio degli agenti di polizia intervenuti dopo la commissione del furto di cui al capo A), fatti tutti consumati il 21 luglio 2015. 3.La sentenza d'appello, dopo aver rilevato il decorso del termine massimo di prescrizione in relazione ai delitti sub B) e C), ha osservato che - al di là del richiamo formale dell'art. 625 n.6 cod. pen. nell'imputazione di cui al capo A), attinente alla pacifica commissione del fatto "sul bagaglio" del viaggiatore, vittima del reato di furto, all'interno della stazione ferroviaria di [OSCURATO:PERSONA] - l'enunciato della contestazione ha riportato espressamente soltanto l'aggravante dell'aver agito con destrezza - consistita nella concretizzata elusione della sorveglianza della persona offesa - senza alcuna menzione del segmento fattuale necessario ad esplicitare l'altro elemento circostanziale.

Pertanto, in linea con il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite nella sentenza n. 18 del 2000, che ha statuito la necessità di una compiuta descrizione degli elementi del fatto contestato nel capo d'imputazione, necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio del diritto di difesa anche a prescindere dalla formale indicazione, nell'addebito, dell'articolo di legge violato, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione anche del furto, in tal guisa ritenuto mono-aggravato, di cui al capo A). 4.11 ricorso per cassazione è stato affidato ad un unico motivo, fondato sul richiamo dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. per inosservanza della legge penale ed di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità o decadenza.

Lamenta il requirente che la Corte d'appello, in applicazione dell'art. 604 comma 2 cod. proc. pen., avrebbe nella sostanza ritenuto un difetto della contestazione come formulata nell'atto di esercizio dell'azione penale - nullità relativa che la difesa dell'imputato non ha fatto valere nel corso del giudizio di primo grado né, tampoco, con il gravame successivo - così incorrendo in una violazione del principio devolutivo di cui all'art. 597 comma 1 cod. proc. pen..Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.Le conclusioni rassegnate dalla Corte d'appello - al di là dell'infelice formula del dispositivo, che avrebbe imposto di dichiarare la nullità in parte qua della pronuncia impugnata in luogo dell'impropria "obliterazione" della contestazione della circostanza aggravante - riguardano nella sostanza il tema della "correlazione tra l'accusa e la sentenza", il cui principio sarebbe stato disatteso del giudice di prime cure, che avrebbe ritenuto sussistente, a carico degli imputati, una circostanza aggravante, quella di cui all'ad. 625 n. 6 cod. pen. , non espressamente contestata nell'incolpazione, in violazione dell'ad. 522 cod. proc. pen..

L'esame del caso condotto all'attenzione della Corte impone di richiamare le direttrici fornite dalla giurisprudenza nella sua massima espressione nomofilattica, secondo le quali "in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Sez.

U n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez.

U n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619).

Nella fattispecie, compulsate la motivazione della sentenza del primo giudice e le articolazioni degli argomenti sviluppati dalla difesa degli imputati per contrastare le accuse - tanto nel corso del processo di primo grado che con la formulazione dei motivi di gravame - non è data cogliere alcuna violazione del diritto di difesa.

Ed invero costoro, per un verso, sono stati posti nelle condizioni di interloquire su tutti gli aspetti della vicenda fattuale - relativa alla realizzazione di un furto di uno zaino, costituente "bagaglio" del viaggiatore giapponese in transito alla stazione ferroviaria, l'individuazione dei cui contorni fenomenici è peraltro agevolata dalla specificazione numerica, nell'imputazione, dell'articolo di legge che vi correla un aggravamento della pena - e, dall'altro, hanno in concreto offerto una versione alternativa dei fatti, consistita, secondo l'addotta prospettazione (riproposta nell'atto di appello), nell'essere stati avvicinati "presso la stazione Termini" da uno sconosciuto che avrebbe venduto loro "la borsa rubata ad [OSCURATO:PERSONA]", il quale, del resto, non avrebbe fornito alcuna descrizione degli autori della sottrazione.

La sentenza di primo grado, in definitiva, in linea con la complessiva formulazione dell'accusa, non si è espressa su accadimenti fattuali ontologicamente diversi da quelli contestati e scandagliati nel corso del contraddittorio processuale, e ha reso edotti gli imputati delle condotte illecite contestate, con la precisa indicazione del perimetro del rimprovero, oggetto di soddisfacente comprensione; in altri termini, anche se il capo d'imputazione non ha esplicitato le circostanze sottese alla formale contestazione della circostanza aggravante in parola, i suoi elementi essenziali risultano ricavabili in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato il nucleo sostanziale dell'addebito a lui attribuito e delle difese da lui opposte (sez. 2, n.21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv.284713).

Il delitto di cui al capo A) non è dunque estinto per intervenuta prescrizione, alla luce della contestazione di furto pluriaggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 nn. 4 e 6 cod. pen.. 2.Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma che rivaluterà i motivi di gravame relativi all'imputazione di cui al capo A), tenendo conto anche della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen..

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A) e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1.11 Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale del 17 ottobre 2023 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 22 luglio 2015, "ritenuta non contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen." ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tutti i reati loro ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione. 2.Agli imputati erano stati attribuiti i delitti, per i quali era stata emessa condanna in primo grado, di cui agli artt. 624, 625 nn. 4 e 6 cod. pen. - capo A) - di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. - capo B) - e di cui agli artt. 110,582 e 585, in riferimento all'art. 576 cod. pen. e all'art. 61 n. 2 cod. pen. - capo C) - questi ultimi due perpetrati in pregiudizio degli agenti di polizia intervenuti dopo la commissione del furto di cui al capo A), fatti tutti consumati il 21 luglio 2015. 3.La sentenza d'appello, dopo aver rilevato il decorso del termine massimo di prescrizione in relazione ai delitti sub B) e C), ha osservato che - al di là del richiamo formale dell'art. 625 n.6 cod. pen. nell'imputazione di cui al capo A), attinente alla pacifica commissione del fatto "sul bagaglio" del viaggiatore, vittima del reato di furto, all'interno della stazione ferroviaria di [OSCURATO:PERSONA] - l'enunciato della contestazione ha riportato espressamente soltanto l'aggravante dell'aver agito con destrezza - consistita nella concretizzata elusione della sorveglianza della persona offesa - senza alcuna menzione del segmento fattuale necessario ad esplicitare l'altro elemento circostanziale. Pertanto, in linea con il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite nella sentenza n. 18 del 2000, che ha statuito la necessità di una compiuta descrizione degli elementi del fatto contestato nel capo d'imputazione, necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio del diritto di difesa anche a prescindere dalla formale indicazione, nell'addebito, dell'articolo di legge violato, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione anche del furto, in tal guisa ritenuto mono-aggravato, di cui al capo A). 4.11 ricorso per cassazione è stato affidato ad un unico motivo, fondato sul richiamo dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. per inosservanza della legge penale ed di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità o decadenza. Lamenta il requirente che la Corte d'appello, in applicazione dell'art. 604 comma 2 cod. proc. pen., avrebbe nella sostanza ritenuto un difetto della contestazione come formulata nell'atto di esercizio dell'azione penale - nullità relativa che la difesa dell'imputato non ha fatto valere nel corso del giudizio di primo grado né, tampoco, con il gravame successivo - così incorrendo in una violazione del principio devolutivo di cui all'art. 597 comma 1 cod. proc. pen..Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.Le conclusioni rassegnate dalla Corte d'appello - al di là dell'infelice formula del dispositivo, che avrebbe imposto di dichiarare la nullità in parte qua della pronuncia impugnata in luogo dell'impropria "obliterazione" della contestazione della circostanza aggravante - riguardano nella sostanza il tema della "correlazione tra l'accusa e la sentenza", il cui principio sarebbe stato disatteso del giudice di prime cure, che avrebbe ritenuto sussistente, a carico degli imputati, una circostanza aggravante, quella di cui all'ad. 625 n. 6 cod. pen. , non espressamente contestata nell'incolpazione, in violazione dell'ad. 522 cod. proc. pen.. L'esame del caso condotto all'attenzione della Corte impone di richiamare le direttrici fornite dalla giurisprudenza nella sua massima espressione nomofilattica, secondo le quali "in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Sez. U n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619). Nella fattispecie, compulsate la motivazione della sentenza del primo giudice e le articolazioni degli argomenti sviluppati dalla difesa degli imputati per contrastare le accuse - tanto nel corso del processo di primo grado che con la formulazione dei motivi di gravame - non è data cogliere alcuna violazione del diritto di difesa. Ed invero costoro, per un verso, sono stati posti nelle condizioni di interloquire su tutti gli aspetti della vicenda fattuale - relativa alla realizzazione di un furto di uno zaino, costituente "bagaglio" del viaggiatore giapponese in transito alla stazione ferroviaria, l'individuazione dei cui contorni fenomenici è peraltro agevolata dalla specificazione numerica, nell'imputazione, dell'articolo di legge che vi correla un aggravamento della pena - e, dall'altro, hanno in concreto offerto una versione alternativa dei fatti, consistita, secondo l'addotta prospettazione (riproposta nell'atto di appello), nell'essere stati avvicinati "presso la stazione Termini" da uno sconosciuto che avrebbe venduto loro "la borsa rubata ad [OSCURATO:PERSONA]", il quale, del resto, non avrebbe fornito alcuna descrizione degli autori della sottrazione. La sentenza di primo grado, in definitiva, in linea con la complessiva formulazione dell'accusa, non si è espressa su accadimenti fattuali ontologicamente diversi da quelli contestati e scandagliati nel corso del contraddittorio processuale, e ha reso edotti gli imputati delle condotte illecite contestate, con la precisa indicazione del perimetro del rimprovero, oggetto di soddisfacente comprensione; in altri termini, anche se il capo d'imputazione non ha esplicitato le circostanze sottese alla formale contestazione della circostanza aggravante in parola, i suoi elementi essenziali risultano ricavabili in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato il nucleo sostanziale dell'addebito a lui attribuito e delle difese da lui opposte (sez. 2, n.21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv.284713). Il delitto di cui al capo A) non è dunque estinto per intervenuta prescrizione, alla luce della contestazione di furto pluriaggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 nn. 4 e 6 cod. pen.. 2.Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma che rivaluterà i motivi di gravame relativi all'imputazione di cui al capo A), tenendo conto anche della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen.. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A) e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso
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