CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08844/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo cui è affidato il ricorso, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché generico e aspecifico e comunque sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità Il ricorrente non si confronta minimamente con le argomentazioni spese dalla Core territoriale che, in piena sintonia i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01), ha considerato ostativi alla concessione dell'invocato beneficio l'elevata capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali, comunque tali da giustificare l'applicazione della recidiva e l'assenza di elementi positivi di valutazione. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 20