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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16388/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36523-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2886/17/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 14/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad alcuni immobili siti in Roma. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all'insufficienza della motivazione dell'accertamento catastale. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate in quanto effettuato tramite raccomandata con una data illeggibile recapitata da [OSCURATO:SOCIETA]., ossia tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, con conseguente nullità della notifica.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre il contribuente non si costituiva.

L'Agenzia prospetta con il primo motivo la violazione degli artt.1,2,3,4 e 5 d.lgs.n.261/1999, come modificati dal d.lgs. n. 58 del 2011, nonché degli artt.16 d.lgs.n.546/1992, 1, c.57 e 58 I.n.124/17, legge n.890/1982 e 149 c.p.c., deducendo che la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento sarebbe una modalità di notifica equiparata alle altre notifiche tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e che sarebbe ormai eliminato il monopolio del servizio postale universale a favore di Poste italiane [OSCURATO:SOCIETA] poi la ricorrente, col secondo motivo, la violazione degli artt.156 e 291 c.p.c., assumendo che non vertendosi in ipotesi di inesistenza della notifica la costituzione dell'appellato in fase di gravame avrebbe comunque sanato l'invalidità della notifica a mezzo posta privata, ove tale fosse stata ritenuta.

I due motivi di ricorso meritano un esame congiunto e sono infondati.

Ric. 2019 n. 36523 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -2- Ed invero, giova ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione n. 299 del 2020 hanno di recente fissato il seguente principio di diritto: "in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017"; "la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo" (Cass.

SU n. 299 del 2020).

Si impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l'appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato: Cass.

SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una Ric. 2019 n. 36523 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -3- verifica relativa alla tempestività o meno dell'appello (che va proposto, quando - come nel caso di specie - non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass.

SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già - in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 - il momento della spedizione da parte dell'appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all'operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l'appello sia stato ricevuto dall'appellato.

Tale verifica, consentita anche d'ufficio a questa Corte (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass.

SU n. 19769 del 2019 e Cass.n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell'appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, ex art. 51 del d.lgs. 546 del 1992, spettando l'onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l'azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell'onere probatorio (Cass.

SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).

Ric. 2019 n. 36523 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -4- Infatti, a seguito dell'acquisizione del fascicolo di merito, risulta che a fronte della sentenza di primo grado pubblicata il 2 agosto 2016 si è potuta constatare che l'atto di appello è stato spedito a mezzo [OSCURATO:SOCIETA] il giorno 2 marzo 2017 (senza alcuna firma di ricevuta del destinatario) e ricevuto solo in data 13 marzo 2017 (con firma dell'arch. [OSCURATO:PERSONA] per la parte contribuente [OSCURATO:PERSONA]), ossia quando i termini per proporre appello erano ormai spirati e non essendosi poi la parte contribuente costituita in appello.

Orbene, gli elementi anzidetti dimostrano la tardività della notifica dell'appello, pervenuto oltre il termine semestrale, ampliato per effetto della sospensione feriale, non potendosi dare alcun valore alla data di spedizione indicata dall'agente di poste private, privo di capacità di attestazione fidefaciente.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese devono compensarsi in ragione dell'applicazione di principi giurisprudenziali successivi rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 aprile [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36523-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2886/17/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 14/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad alcuni immobili siti in Roma. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all'insufficienza della motivazione dell'accertamento catastale. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate in quanto effettuato tramite raccomandata con una data illeggibile recapitata da [OSCURATO:SOCIETA]., ossia tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, con conseguente nullità della notifica. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre il contribuente non si costituiva. L'Agenzia prospetta con il primo motivo la violazione degli artt.1,2,3,4 e 5 d.lgs.n.261/1999, come modificati dal d.lgs. n. 58 del 2011, nonché degli artt.16 d.lgs.n.546/1992, 1, c.57 e 58 I.n.124/17, legge n.890/1982 e 149 c.p.c., deducendo che la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento sarebbe una modalità di notifica equiparata alle altre notifiche tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e che sarebbe ormai eliminato il monopolio del servizio postale universale a favore di Poste italiane [OSCURATO:SOCIETA] poi la ricorrente, col secondo motivo, la violazione degli artt.156 e 291 c.p.c., assumendo che non vertendosi in ipotesi di inesistenza della notifica la costituzione dell'appellato in fase di gravame avrebbe comunque sanato l'invalidità della notifica a mezzo posta privata, ove tale fosse stata ritenuta. I due motivi di ricorso meritano un esame congiunto e sono infondati. Ric. 2019 n. 36523 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- Ed invero, giova ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione n. 299 del 2020 hanno di recente fissato il seguente principio di diritto: "in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017"; "la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo" (Cass. SU n. 299 del 2020). Si impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l'appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una Ric. 2019 n. 36523 sez. MT - ud. 12-04-2022 -3- verifica relativa alla tempestività o meno dell'appello (che va proposto, quando - come nel caso di specie - non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già - in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 - il momento della spedizione da parte dell'appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all'operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l'appello sia stato ricevuto dall'appellato. Tale verifica, consentita anche d'ufficio a questa Corte (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass.n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell'appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, ex art. 51 del d.lgs. 546 del 1992, spettando l'onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l'azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell'onere probatorio (Cass. SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019). Ric. 2019 n. 36523 sez. MT - ud. 12-04-2022 -4- Infatti, a seguito dell'acquisizione del fascicolo di merito, risulta che a fronte della sentenza di primo grado pubblicata il 2 agosto 2016 si è potuta constatare che l'atto di appello è stato spedito a mezzo [OSCURATO:SOCIETA] il giorno 2 marzo 2017 (senza alcuna firma di ricevuta del destinatario) e ricevuto solo in data 13 marzo 2017 (con firma dell'arch. [OSCURATO:PERSONA] per la parte contribuente [OSCURATO:PERSONA]), ossia quando i termini per proporre appello erano ormai spirati e non essendosi poi la parte contribuente costituita in appello. Orbene, gli elementi anzidetti dimostrano la tardività della notifica dell'appello, pervenuto oltre il termine semestrale, ampliato per effetto della sospensione feriale, non potendosi dare alcun valore alla data di spedizione indicata dall'agente di poste private, privo di capacità di attestazione fidefaciente. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese devono compensarsi in ragione dell'applicazione di principi giurisprudenziali successivi rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 12 aprile [OSCURATO:PERSONA]
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