CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10544/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A-intimata-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazionen.8608/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:– con ordinanza n. 8608/2025, pubblicata in data 1/4/2025, questa Cortecosì provvedeva in dispositivo:“La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spesedel giudizio in favore del Comune controricorrente, liquidandole in euro4.300,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, nonché speseforfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti.Numero registro generale 7101/2025Numero sezionale 8886/2025Numero di raccolta generale 10544/2026Data pubblicazione 21/04/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto.”- il Comune di Marcianise ricorre con la procedura di correzione dierrore materiale, deducendo che l’ordinanza ha omesso di pronunciaresull'istanza di distrazione delle spese formulata, nel controricorso, daldifensore dell’ente avv. [OSCURATO:PERSONA] de Feudis;– la [OSCURATO:SOCIETA]. non svolge attività difensiva.Considerato che:– come risulta dal controricorso depositato nel giudizio iscritto alR.G.N. 9144/2021, e definito dalla Corte con la citata ordinanza, ilComune di Marcianise aveva richiesto disciplinarsi le spese del giudiziosecondo soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario,avv. [OSCURATO:PERSONA] de Feudis;- in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagliordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazionequalificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre adessere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ.-che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aversoddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente ilmigliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensoredistrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, aisensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunceNumero registro generale 7101/2025Numero sezionale 8886/2025Numero di raccolta generale 10544/2026Data pubblicazione 21/04/2026della Corte di cassazione (Cass. Sez. U., 7 luglio 2010, n. 16037; adde, explurimis, Cass., 26 febbraio 2024, n. 5082; Cass., 17 maggio 2017, n.12437);- l’istanza di correzione va, pertanto, accolta e la disciplina delle speseprocessuali integrata con la disposizione relativa alla loro distrazione infavore dell’avvocato antistatario Sebastiano de Feudis;- la natura amministrativa del procedimento di correzione di erroremateriale esclude ogni statuizione sulle spese processuali (Cass., 22giugno 2020, n. 12184; Cass., 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., 17settembre 2013, n. 21213). P.Q.Mdispone che il dispositivo dell’ordinanza, n. 8608/2025, depositata indata 1/4/2025, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «accessori dilegge, se dovuti», «con distrazione in favore del difensore antistatario,avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Feudis».Manda alla Cancelleria per l’annotazione e la notificazione alle parti dellapresente ordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadel 16 dicembre 2025.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]