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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13154/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 15/12/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ravenna in data 26/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Considerato che primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto il profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto al Tribunale nel corso del giudizio di primo grado, come pure già pertinentemente evidenziato dalla Corte territoriale a pag. 2 della sentenza impugnata; rilevato, dunque, come la Corte di appello abbia fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale tale nullità va qualificata come nullità

4. regime intermedio, secondo la disciplina degli artt. 178 lett. c) e 180 del codice di rito, di talché la relativa eccezione non è consentita, in sede di ricorso per cassazione, quando non sia stata dedotta mediante i motivi di appello ( Sez.2, n. 32901 dee 09/05/2007, Batacchi, Rv. 237489-01; Sez. 6, n. 1043 del 20/12/2012, Cimmino, Rv. 253843-01; Sez. 6, n. 19764 del 30/03/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228337-01) ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta violazione di legge ex art. 192 cod. proc. pen, nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen. si presenta del tutto reiterativo del motivo di appello in mancanza di adeguato confronto con la motivazione della sentenza e, dunque, teso a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), avendo la Corte compiutamente e logicamente motivato in ordine all'integrazione della condotta contestata (pag. 2 e seg. quanto alla titolarità della carta postepay ed all'utilizzo di patente allo stesso ricorrente riferibile); osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 640 e 131-bis cod. pen. tende a proporre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede, anche quanto all'evidente incompatibilità dal punto di vista soggettivo della situazione riferibile al ricorrente quanto ai presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. (attesa la riferibilità al ricorrente di numerosi precedenti penali specifici per il delitto di truffa, oltre che per altri reati); R4 tenuto conto che il quarto motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 nella parte in cui ha disatteso la richiesta di riduzione della pena irrogata e la conversione della pena detentiva in libertà controllata, non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, a pag. 3 della sentenza impugnata ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio inflitto, così fornendo adeguata risposta alle doglianze difensive: difatti, avendo già circostanziato le ragioni ostative al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., i plurimi precedenti penali del prevenuto, la gravità del fatto e l'intensità del dolo, ha condotto ad un rigetto, seppur implicito, della doglianza difensiva relativa alla conversione della pena, non essendo il giudice di appello tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti allorquando, attraverso una valutazione globale delle risultanze processuali, si evincano in modo logico e adeguato le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 15/12/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ravenna in data 26/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto il profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto al Tribunale nel corso del giudizio di primo grado, come pure già pertinentemente evidenziato dalla Corte territoriale a pag. 2 della sentenza impugnata; rilevato, dunque, come la Corte di appello abbia fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale tale nullità va qualificata come nullità 4. regime intermedio, secondo la disciplina degli artt. 178 lett. c) e 180 del codice di rito, di talché la relativa eccezione non è consentita, in sede di ricorso per cassazione, quando non sia stata dedotta mediante i motivi di appello ( Sez.2, n. 32901 dee 09/05/2007, Batacchi, Rv. 237489-01; Sez. 6, n. 1043 del 20/12/2012, Cimmino, Rv. 253843-01; Sez. 6, n. 19764 del 30/03/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228337-01) ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta violazione di legge ex art. 192 cod. proc. pen, nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen. si presenta del tutto reiterativo del motivo di appello in mancanza di adeguato confronto con la motivazione della sentenza e, dunque, teso a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), avendo la Corte compiutamente e logicamente motivato in ordine all'integrazione della condotta contestata (pag. 2 e seg. quanto alla titolarità della carta postepay ed all'utilizzo di patente allo stesso ricorrente riferibile); osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 640 e 131-bis cod. pen. tende a proporre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede, anche quanto all'evidente incompatibilità dal punto di vista soggettivo della situazione riferibile al ricorrente quanto ai presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. (attesa la riferibilità al ricorrente di numerosi precedenti penali specifici per il delitto di truffa, oltre che per altri reati); R4 tenuto conto che il quarto motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 nella parte in cui ha disatteso la richiesta di riduzione della pena irrogata e la conversione della pena detentiva in libertà controllata, non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, a pag. 3 della sentenza impugnata ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio inflitto, così fornendo adeguata risposta alle doglianze difensive: difatti, avendo già circostanziato le ragioni ostative al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., i plurimi precedenti penali del prevenuto, la gravità del fatto e l'intensità del dolo, ha condotto ad un rigetto, seppur implicito, della doglianza difensiva relativa alla conversione della pena, non essendo il giudice di appello tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti allorquando, attraverso una valutazione globale delle risultanze processuali, si evincano in modo logico e adeguato le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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