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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20168/2026

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v.

MONICASFAMURRI- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25772/2025Numero sezionale 1555/2026Numero di raccolta generale 20168/2026Data pubblicazione 16/06/2026MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministropro tempore, ed [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,dalla quale sono rappresentati e difesi– controricorrenti –avverso la sentenza n. 536/2025 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata in data 29/04/2025;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente, e gli avv.tiGiovanni Falatiello e [OSCURATO:PERSONA]Alò, per parte controricorrente[OSCURATO:PERSONA] atto di citazione ritualmente notificato l’Agenzia del Demanio,[OSCURATO:PERSONA] per la Liguria, ed il Ministero dell’Economia e delleinnanzi il Tribunale di Imperia, chiedendo dichiararsi la nullità dell’attounilaterale abdicativo della proprietà posto in essere dalla convenuta arogito notar Surace in data 31.8.2017, rep. 4318, avente ad oggettoalcuni immobili, in massima parte adibiti a strada (denominata viaprivata Serenella), nonché la condanna della medesima convenuta atenere indenne le amministrazioni attrici dagli esborsi correlati aglioneri manutentivi relativi agli immobili oggetto della dismissione.Nella resistenza della società convenuta, che sosteneva trattarsinon già di rinuncia abdicativa della proprietà, ma liberatoria, ilTribunale, con sentenza n. 193/2014 accoglieva in parte la domanda,dichiarando nullo l’atto abdicativo e rigettandola nel resto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25772/2025Numero sezionale 1555/2026Numero di raccolta generale 20168/2026Data pubblicazione 16/06/2026Con la sentenza impugnata, n. 536/2025, la Corte di Appello diGenova rigettava il gravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazioneS.r.l. avverso la decisione di prime cure, confermandola. [OSCURATO:PERSONA] riteneva, in particolare, che la possibilità di rinunciare aldiritto di proprietà su un bene non sarebbe prevista dalle normedell’ordinamento vigente, e che non sarebbe lecito, per il proprietariodi un immobile, liberarsi della sua proprietà per evitare di compiereopere di manutenzione sullo stesso, finalizzate alla sua messa insicurezza.

Poiché nella specie i beni oggetto dell’atto di rinuncia eranostati interessati da provvedimenti comunali, che ordinavanol’esecuzione di opere di manutenzione sulle alberature aggettanti sullastrada Serenella, l’atto impugnato era stato posto in essere dallasocietà con l’intento di evitare la relativa spesa.Propone ricorso per la cassazione della predetta decisioneEdildomus in liquidazione S.r.l., affidandosi a due motivi.Resistono con controricorso l’Agenzia del Demanio ed il Ministerodell’Economia e delle Finanze.Il ricorso, inizialmente fissato per l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA],è stato tolto dal ruolo e nuovamente fissato per l’odierna udienzapubblica, in prossimità della quale, il P.G. ha depositato requisitoriascritta e ambo le parti hanno depositato memoria.In pubblica udienza sono comparsi il P.G., nella persona delsostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimentodel ricorso; l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte ricorrente, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso; e gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Alò, per la parte controricorrente, che hanno invocatoinvece il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 25772/2025Numero sezionale 1555/2026Numero di raccolta generale 20168/2026Data pubblicazione 16/06/20261.

Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione ofalsa applicazione dell’art. 832 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamenteescluso la possibilità, per il titolare del diritto dominicale, di rinunciareallo stesso.

Sulla base della pronuncia di questa Corte a Sezioni Uniten. 23093 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamata dalla società ricorrente, la rinunciaabdicativa al diritto di proprietà è consentita e non può esseredichiarata nulla per il sol fatto che con essa si persegua un fine diconvenienza personale del rinunciante.2.

Con il secondo motivo, invece, la società ricorrente si duoledell’apparenza della motivazione e della violazione dell’art. 42 Cost., inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., perché la Cortedistrettuale avrebbe reso una sentenza non assistita da motivazioneadeguata, dando esclusivamente rilievo alla circostanza che sul cespiteoggetto della rinuncia fossero necessari interventi di manutenzione.

Adavviso del ricorrente, non sarebbe possibile ravvisare la nullità dell’attodi rinuncia per contrasto con il precetto costituzionale, posto che l’art.42 Cost. non prevede un dovere del proprietario di rimanere tale permotivi di interesse generale.Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.Deve essere richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte, secondo cui “La rinuncia alla proprietà immobiliare è attounilaterale e non recettizio, che trova causa in se stesso e nonnell'adesione di un "altro contraente", posto che la sua funzione tipicasi riduce alla dismissione del diritto, quale modalità di esercizio dellafacoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., che realizzal'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta dioriginario, in forza dell'art. 827 c.c., si produce ex lege, qualeNumero registro generale 25772/2025Numero sezionale 1555/2026Numero di raccolta generale 20168/2026Data pubblicazione 16/06/2026conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene” (Cass.Sez.

U, Sentenza n. 23093 del 11/08/2025.

Rv. 675840 - 01).

Neconsegue che la rinuncia, in sé, costituisce una modalità di eserciziodel diritto dominicale e, dunque, non può non essere consentita.Con la medesima pronuncia, le Sezioni Unite hanno altresìaffermato l’ulteriore principio, secondo cui “La rinuncia abdicativa allaproprietà immobiliare, quale atto di esercizio del potere di disposizionepatrimoniale del proprietario, funzionalmente diretto alla perdita deldiritto, non incorre –ove animata da un fine egoistico– nella nullità percontrasto con l'art. 42, secondo comma, Cost., o per illiceità della causao del motivo, sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate adassicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore,sia perché dall'art. 42, secondo comma, Cost., non può ricavarsi undovere di restare proprietario per motivi di interesse generale, nonessendo, quindi, configurabile un abuso di tale atto, siccome diretto aconcretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica ilriconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato”(Cass. Sez.

U, Sentenza n. 23093 del 11/08/2025, Rv. 675840 - 02).Ne consegue che l’atto di rinuncia della proprietà non può esseredichiarato nulla sol perché, mediante la stessa, il proprietario intendaliberarsi dall’obbligo di curare la manutenzione del cespite rinunciato.Non appaiono decisivi, a contrario, gli argomenti spesidall’Avvocatura nel controricorso e nella memoria depositata inprossimità dell’udienza pubblica, poiché la dismissione della proprietànon costituisce una liberalità indiretta, bensì atto di disposizione deldiritto dominicale, che rientra nelle prerogative attribuite alproprietario.

Quest’ultimo infatti, come titolare del bene, è libero anchedi disfarsene, nelle forme allo scopo previste dal legislatore per lediverse categorie dei beni.

Gli immobili, in particolare, sonoNumero registro generale 25772/2025Numero sezionale 1555/2026Numero di raccolta generale 20168/2026Data pubblicazione 16/06/2026assoggettati al regime di cui all’art. 827 c.c., ma non già per effettodiretto della volontà dismissiva del loro proprietario, bensì per precisascelta del legislatore, che ha previsto che “I beni immobili che non sonoin proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato”.

L’uso dellaparola “spettano” evidenzia che la norma non contempla una specificaipotesi di trasferimento ope legis della proprietà dei beni in questioneallo Stato, ma si limita ad escludere la possibilità di configurare un beneimmobile come res nullius e quindi introduce un criterio residuale egenerale, in forza del quale i beni immobili che non appartengono anessuno rientrano nel patrimonio dello Stato.Non si configura, dunque, alcuna elusione della disciplina delladonazione, che imporrebbe l’accettazione da parte dello Stato, poichéil negozio dismissivo è oggettivamente estraneo al paragidma dell’attodi liberalità, diversa essendone causa ed effetti: la donazione, infatti, èfondata sull’animus donandi e comporta la deminutio del patrimoniodel donante allo scopo di assicurare l’accrescimento di quello deldonatario; l’accettazione del donatario, dunque, ha anche la funzionedi assicurare che l’atto di liberalità abbia un reale effetto accrescitivodel suo patrimonio, e non si risolva, al contrario, in un danno economicoper il ricevente.

L’atto di dismissione della proprietà, invece, costituisceespressione diretta del diritto del proprietario di disporre del propriobene e quindi non è fondato su alcun intento liberale, né ha come scopotipico l’accrescimento patrimoniale dello Stato.

Come già detto, infatti,l’effetto previsto dall’art. 827 c.c. non è conseguenza dell’atto didismissione della proprietà, ad opera del privato, bensì la conseguenzadi una precisa scelta di politica legislativa.Quanto invece al riferimento allo scrutinio di meritevolezza delnegozio di dismissione, che l’Avvocatura invoca, anche con riferimentoal dovere, imposto al proprietario dall’art. 42 Cost., di partecipare allaNumero registro generale 25772/2025Numero sezionale 1555/2026Numero di raccolta generale 20168/2026Data pubblicazione 16/06/2026soddisfazione degli interessi generali e di adempiere ai doveriinderogabili di solidarietà sociale ed economica, deve osservarsi che leSezioni Unite di questa Corte hanno espressamente escluso che possaessere introdotto un limite al potere del proprietario di dismettere ilproprio bene.

La previsione di una verifica delle ragioni alla base delladecisione di dismettere la proprietà di un determinato bene, del resto,aprirebbe la strada ad una indebita differenziazione tra le ipotesi in cuila scelta del privato sia vantaggiosa, o meno, per lo Stato;differenziazione che non è prevista dalla norma e che, comunque, sirisolverebbe in una limitazione della facoltà dismissiva del titolare delbene, in violazione del principio costituzionale per cui i limiti allaproprietà, ed all’esercizio delle connesse prerogative, può discenderesoltanto da norma di legge.

Identico ragionamento vale in relazione alrichiamo, sempre operato nella memoria della parte controricorrente,ai limiti alle prerogative dominicali previsti dagli artt. 41 Cost. e 832c.c.: anche in questo caso, infatti, deve trattarsi di limiti previsti dallalegge, e non rimessi alla discrezionale valutazione di opportunitàconnessa al singolo negozio abdicativo.Infine, neppure decisivo appare il richiamo alla presuntaincompatibilità dell’atto di dismissione della proprietà con ledisposizioni in tema di rinuncia all’eredità.

Il fatto che l’art. 520 c.c.preveda la nullità della rinuncia parziale all’eredità, infatti, si giustificanella medesima ottica con cui va letto il diritto del donatario diaccettare, o meno, l’atto di liberalità.

Al destinatario di una attribuzionepatrimoniale a titolo gratuito, che sia fatta inter vivos, e dunque con laforma della donazione, o che avvenga mortis causa, e dunquemediante istituzione di erede o attribuzione di un legato, l’ordinamentoriserva infatti la facoltà di accettare o meno, gli effetti dell’atto.

Nelcaso dell’istituzione di erede, tuttavia, tale facoltà è ulteriormenteNumero registro generale 25772/2025Numero sezionale 1555/2026Numero di raccolta generale 20168/2026Data pubblicazione 16/06/2026mitigata dal carattere unitario dell’istituzione, che impedisce all’erededesignato di distinguere tra effetti favorevoli e negativi dell’istituzionestessa, che non si risolve nel trasferimento dal disponente all’erede diuno o più beni, bensì implica la successione del secondo nellamedesima situazione giuridica complessivamente propria del primo.Ciò posto, e rilevata quindi l’erroneità della statuizione di nullitàadottata, nel caso di specie, dalla Corte distrettuale, occorre altresìevidenziare che l’art. 1, comma 731, della legge n. 199 del 30.12.2025,in vigore dal 01.01.2026, prevede espressamente che “L'attounilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cuiconsegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensidell'articolo 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegatala documentazione attestante la conformità del bene alla vigentenormativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale esismica” non è applicabile alla fattispecie.

In difetto di normatemporanea, tale nuova disciplina non può che operare per l’avvenire,ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 delle preleggi, e dunque non èapplicabile alla fattispecie, posto che l’atto di dismissione oggetto dicausa risale al 2017 ed ha prodotto, ed esaurito, i suoi effetti tipici nelmomento stesso in cui esso è stato posto in essere.In definitiva, dunque, il ricorso va accolto, con conseguentecassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, posta l’inapplicabilità al caso di specie dellanormativa sopravvenuta, dianzi richiamata, la causa può essere decisanel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma,c.p.c., con rigetto della domanda originariamente proposta dagli odiernicontroricorrenti e compensazione delle spese dell’intero giudizio dimerito e di quello, presente, di legittimità, posto che la questione dellavalidità del negozio dismissivo della proprietà è stata affrontata, eNumero registro generale 25772/2025Numero sezionale 1555/2026Numero di raccolta generale 20168/2026Data pubblicazione 16/06/2026risolta, dall’intervento della sentenza delle Sezioni Unite di questaCorte n. 23093 del 2025, in precedenza richiamata.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384,secondo comma, c.p.c., rigetta la domanda originariamente propostadall’Agenzia del Demanio, [OSCURATO:PERSONA] per la Liguria, e dalMinistero dell’Economia e delle Finanze, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese delgiudizio di merito e di quello, presente, di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 11 giugno 2026.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]tefano Oliva

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. MONICASFAMURRI- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25772/2025Numero sezionale 1555/2026Numero di raccolta generale 20168/2026Data pubblicazione 16/06/2026MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministropro tempore, ed [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,dalla quale sono rappresentati e difesi– controricorrenti –avverso la sentenza n. 536/2025 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata in data 29/04/2025;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente, e gli avv.tiGiovanni Falatiello e [OSCURATO:PERSONA]Alò, per parte controricorrente[OSCURATO:PERSONA] atto di citazione ritualmente notificato l’Agenzia del Demanio,[OSCURATO:PERSONA] per la Liguria, ed il Ministero dell’Economia e delleinnanzi il Tribunale di Imperia, chiedendo dichiararsi la nullità dell’attounilaterale abdicativo della proprietà posto in essere dalla convenuta arogito notar Surace in data 31.8.2017, rep. 4318, avente ad oggettoalcuni immobili, in massima parte adibiti a strada (denominata viaprivata Serenella), nonché la condanna della medesima convenuta atenere indenne le amministrazioni attrici dagli esborsi correlati aglioneri manutentivi relativi agli immobili oggetto della dismissione.Nella resistenza della società convenuta, che sosteneva trattarsinon già di rinuncia abdicativa della proprietà, ma liberatoria, ilTribunale, con sentenza n. 193/2014 accoglieva in parte la domanda,dichiarando nullo l’atto abdicativo e rigettandola nel resto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25772/2025Numero sezionale 1555/2026Numero di raccolta generale 20168/2026Data pubblicazione 16/06/2026Con la sentenza impugnata, n. 536/2025, la Corte di Appello diGenova rigettava il gravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazioneS.r.l. avverso la decisione di prime cure, confermandola. [OSCURATO:PERSONA] riteneva, in particolare, che la possibilità di rinunciare aldiritto di proprietà su un bene non sarebbe prevista dalle normedell’ordinamento vigente, e che non sarebbe lecito, per il proprietariodi un immobile, liberarsi della sua proprietà per evitare di compiereopere di manutenzione sullo stesso, finalizzate alla sua messa insicurezza. Poiché nella specie i beni oggetto dell’atto di rinuncia eranostati interessati da provvedimenti comunali, che ordinavanol’esecuzione di opere di manutenzione sulle alberature aggettanti sullastrada Serenella, l’atto impugnato era stato posto in essere dallasocietà con l’intento di evitare la relativa spesa.Propone ricorso per la cassazione della predetta decisioneEdildomus in liquidazione S.r.l., affidandosi a due motivi.Resistono con controricorso l’Agenzia del Demanio ed il Ministerodell’Economia e delle Finanze.Il ricorso, inizialmente fissato per l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA],è stato tolto dal ruolo e nuovamente fissato per l’odierna udienzapubblica, in prossimità della quale, il P.G. ha depositato requisitoriascritta e ambo le parti hanno depositato memoria.In pubblica udienza sono comparsi il P.G., nella persona delsostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimentodel ricorso; l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte ricorrente, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso; e gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Alò, per la parte controricorrente, che hanno invocatoinvece il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 25772/2025Numero sezionale 1555/2026Numero di raccolta generale 20168/2026Data pubblicazione 16/06/20261. Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione ofalsa applicazione dell’art. 832 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamenteescluso la possibilità, per il titolare del diritto dominicale, di rinunciareallo stesso. Sulla base della pronuncia di questa Corte a Sezioni Uniten. 23093 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamata dalla società ricorrente, la rinunciaabdicativa al diritto di proprietà è consentita e non può esseredichiarata nulla per il sol fatto che con essa si persegua un fine diconvenienza personale del rinunciante.2. Con il secondo motivo, invece, la società ricorrente si duoledell’apparenza della motivazione e della violazione dell’art. 42 Cost., inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., perché la Cortedistrettuale avrebbe reso una sentenza non assistita da motivazioneadeguata, dando esclusivamente rilievo alla circostanza che sul cespiteoggetto della rinuncia fossero necessari interventi di manutenzione. Adavviso del ricorrente, non sarebbe possibile ravvisare la nullità dell’attodi rinuncia per contrasto con il precetto costituzionale, posto che l’art.42 Cost. non prevede un dovere del proprietario di rimanere tale permotivi di interesse generale.Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.Deve essere richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte, secondo cui “La rinuncia alla proprietà immobiliare è attounilaterale e non recettizio, che trova causa in se stesso e nonnell'adesione di un "altro contraente", posto che la sua funzione tipicasi riduce alla dismissione del diritto, quale modalità di esercizio dellafacoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., che realizzal'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta dioriginario, in forza dell'art. 827 c.c., si produce ex lege, qualeNumero registro generale 25772/2025Numero sezionale 1555/2026Numero di raccolta generale 20168/2026Data pubblicazione 16/06/2026conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene” (Cass.Sez. U, Sentenza n. 23093 del 11/08/2025. Rv. 675840 - 01). Neconsegue che la rinuncia, in sé, costituisce una modalità di eserciziodel diritto dominicale e, dunque, non può non essere consentita.Con la medesima pronuncia, le Sezioni Unite hanno altresìaffermato l’ulteriore principio, secondo cui “La rinuncia abdicativa allaproprietà immobiliare, quale atto di esercizio del potere di disposizionepatrimoniale del proprietario, funzionalmente diretto alla perdita deldiritto, non incorre –ove animata da un fine egoistico– nella nullità percontrasto con l'art. 42, secondo comma, Cost., o per illiceità della causao del motivo, sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate adassicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore,sia perché dall'art. 42, secondo comma, Cost., non può ricavarsi undovere di restare proprietario per motivi di interesse generale, nonessendo, quindi, configurabile un abuso di tale atto, siccome diretto aconcretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica ilriconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato”(Cass. Sez. U, Sentenza n. 23093 del 11/08/2025, Rv. 675840 - 02).Ne consegue che l’atto di rinuncia della proprietà non può esseredichiarato nulla sol perché, mediante la stessa, il proprietario intendaliberarsi dall’obbligo di curare la manutenzione del cespite rinunciato.Non appaiono decisivi, a contrario, gli argomenti spesidall’Avvocatura nel controricorso e nella memoria depositata inprossimità dell’udienza pubblica, poiché la dismissione della proprietànon costituisce una liberalità indiretta, bensì atto di disposizione deldiritto dominicale, che rientra nelle prerogative attribuite alproprietario. Quest’ultimo infatti, come titolare del bene, è libero anchedi disfarsene, nelle forme allo scopo previste dal legislatore per lediverse categorie dei beni. Gli immobili, in particolare, sonoNumero registro generale 25772/2025Numero sezionale 1555/2026Numero di raccolta generale 20168/2026Data pubblicazione 16/06/2026assoggettati al regime di cui all’art. 827 c.c., ma non già per effettodiretto della volontà dismissiva del loro proprietario, bensì per precisascelta del legislatore, che ha previsto che “I beni immobili che non sonoin proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato”. L’uso dellaparola “spettano” evidenzia che la norma non contempla una specificaipotesi di trasferimento ope legis della proprietà dei beni in questioneallo Stato, ma si limita ad escludere la possibilità di configurare un beneimmobile come res nullius e quindi introduce un criterio residuale egenerale, in forza del quale i beni immobili che non appartengono anessuno rientrano nel patrimonio dello Stato.Non si configura, dunque, alcuna elusione della disciplina delladonazione, che imporrebbe l’accettazione da parte dello Stato, poichéil negozio dismissivo è oggettivamente estraneo al paragidma dell’attodi liberalità, diversa essendone causa ed effetti: la donazione, infatti, èfondata sull’animus donandi e comporta la deminutio del patrimoniodel donante allo scopo di assicurare l’accrescimento di quello deldonatario; l’accettazione del donatario, dunque, ha anche la funzionedi assicurare che l’atto di liberalità abbia un reale effetto accrescitivodel suo patrimonio, e non si risolva, al contrario, in un danno economicoper il ricevente. L’atto di dismissione della proprietà, invece, costituisceespressione diretta del diritto del proprietario di disporre del propriobene e quindi non è fondato su alcun intento liberale, né ha come scopotipico l’accrescimento patrimoniale dello Stato. Come già detto, infatti,l’effetto previsto dall’art. 827 c.c. non è conseguenza dell’atto didismissione della proprietà, ad opera del privato, bensì la conseguenzadi una precisa scelta di politica legislativa.Quanto invece al riferimento allo scrutinio di meritevolezza delnegozio di dismissione, che l’Avvocatura invoca, anche con riferimentoal dovere, imposto al proprietario dall’art. 42 Cost., di partecipare allaNumero registro generale 25772/2025Numero sezionale 1555/2026Numero di raccolta generale 20168/2026Data pubblicazione 16/06/2026soddisfazione degli interessi generali e di adempiere ai doveriinderogabili di solidarietà sociale ed economica, deve osservarsi che leSezioni Unite di questa Corte hanno espressamente escluso che possaessere introdotto un limite al potere del proprietario di dismettere ilproprio bene. La previsione di una verifica delle ragioni alla base delladecisione di dismettere la proprietà di un determinato bene, del resto,aprirebbe la strada ad una indebita differenziazione tra le ipotesi in cuila scelta del privato sia vantaggiosa, o meno, per lo Stato;differenziazione che non è prevista dalla norma e che, comunque, sirisolverebbe in una limitazione della facoltà dismissiva del titolare delbene, in violazione del principio costituzionale per cui i limiti allaproprietà, ed all’esercizio delle connesse prerogative, può discenderesoltanto da norma di legge. Identico ragionamento vale in relazione alrichiamo, sempre operato nella memoria della parte controricorrente,ai limiti alle prerogative dominicali previsti dagli artt. 41 Cost. e 832c.c.: anche in questo caso, infatti, deve trattarsi di limiti previsti dallalegge, e non rimessi alla discrezionale valutazione di opportunitàconnessa al singolo negozio abdicativo.Infine, neppure decisivo appare il richiamo alla presuntaincompatibilità dell’atto di dismissione della proprietà con ledisposizioni in tema di rinuncia all’eredità. Il fatto che l’art. 520 c.c.preveda la nullità della rinuncia parziale all’eredità, infatti, si giustificanella medesima ottica con cui va letto il diritto del donatario diaccettare, o meno, l’atto di liberalità. Al destinatario di una attribuzionepatrimoniale a titolo gratuito, che sia fatta inter vivos, e dunque con laforma della donazione, o che avvenga mortis causa, e dunquemediante istituzione di erede o attribuzione di un legato, l’ordinamentoriserva infatti la facoltà di accettare o meno, gli effetti dell’atto. Nelcaso dell’istituzione di erede, tuttavia, tale facoltà è ulteriormenteNumero registro generale 25772/2025Numero sezionale 1555/2026Numero di raccolta generale 20168/2026Data pubblicazione 16/06/2026mitigata dal carattere unitario dell’istituzione, che impedisce all’erededesignato di distinguere tra effetti favorevoli e negativi dell’istituzionestessa, che non si risolve nel trasferimento dal disponente all’erede diuno o più beni, bensì implica la successione del secondo nellamedesima situazione giuridica complessivamente propria del primo.Ciò posto, e rilevata quindi l’erroneità della statuizione di nullitàadottata, nel caso di specie, dalla Corte distrettuale, occorre altresìevidenziare che l’art. 1, comma 731, della legge n. 199 del 30.12.2025,in vigore dal 01.01.2026, prevede espressamente che “L'attounilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cuiconsegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensidell'articolo 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegatala documentazione attestante la conformità del bene alla vigentenormativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale esismica” non è applicabile alla fattispecie. In difetto di normatemporanea, tale nuova disciplina non può che operare per l’avvenire,ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 delle preleggi, e dunque non èapplicabile alla fattispecie, posto che l’atto di dismissione oggetto dicausa risale al 2017 ed ha prodotto, ed esaurito, i suoi effetti tipici nelmomento stesso in cui esso è stato posto in essere.In definitiva, dunque, il ricorso va accolto, con conseguentecassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, posta l’inapplicabilità al caso di specie dellanormativa sopravvenuta, dianzi richiamata, la causa può essere decisanel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma,c.p.c., con rigetto della domanda originariamente proposta dagli odiernicontroricorrenti e compensazione delle spese dell’intero giudizio dimerito e di quello, presente, di legittimità, posto che la questione dellavalidità del negozio dismissivo della proprietà è stata affrontata, eNumero registro generale 25772/2025Numero sezionale 1555/2026Numero di raccolta generale 20168/2026Data pubblicazione 16/06/2026risolta, dall’intervento della sentenza delle Sezioni Unite di questaCorte n. 23093 del 2025, in precedenza richiamata. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384,secondo comma, c.p.c., rigetta la domanda originariamente propostadall’Agenzia del Demanio, [OSCURATO:PERSONA] per la Liguria, e dalMinistero dell’Economia e delle Finanze, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione. Compensa integralmente tra le parti le spese delgiudizio di merito e di quello, presente, di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 11 giugno 2026.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]tefano Oliva
Sentenza Cassazione n. 20168/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris