CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 marzo 1981
Cassazione n. 31244/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/02/2023 del TRIB. LIBERTA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 24 febbraio 2023, il Tribunale del riesame di Ancona, investito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.„ ha accolto l'appello promosso dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza pronunciata il 24 gennaio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro e - per quanto rileva in questa gPdP - ha disposto la misura cautelare degli arresti domicilié"iri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Occhio, per le violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 contestate ai capi 19), 21), 25) e 29) della imputazione provvisoria. 7, Si deve premettere che la Procura della Re pubblica presso il Tribunale di Pesaro aveva chiesto al G.i.p. di quel Tribunale la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Occhio„ ma la richiesta era stata respinta ritenendo che non fossero sussistenti esigenze cautelari in assenza di un concreto e attuale perir:dir) di reiterazione di reati della stessa gru:T:ie. TI peraltro; aveva compiuto tale valutazione in via preliminare e aveva omesso quindi ogni valutazione in ordine alla gravità del quadro indiziarlo. Il Tribunale di Ancona ha riconosciuto a carico di [OSCURATO:PERSONA]Occhio l'esistenza di gravi indizi di rn! pevOie77a in relazione ai remi A lui ascritti, 112 ritenuto !e esigenze cAutehri P ha disposto la misura cautelare degli arresti dcimiciliari. 3. Contro l'ordinanza del Tribunale, l'indagato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. 3.1. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di lege per non essere stata compiuta dal Tribunale una autonoma valutazione del quadro cautelare. La difesa sottolinea in proposito che, nell'esporre i gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza impugnata ha fatto pedissequo rinvio alle argomentazioni formulate dal Pubblico ministero nell'atto di appello senza sottoporle a valutazione critica. 3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Sostiene: - con riferimento al capo 19), che l'esito delle intercettazioni telefoniche non ha trovato riscontro in provvedimenti di seque:stro, sicché, quanto meno riguardo alle cessioni che si ipotizza sarebbero avvenute il 2 maggio e il 1° luglio 2022, il quadro indiziario cArpbhp privo del nerongcarin carattere di gravità; - con riferimento al capo 21), che le conversazioni intercettate non sono state correttamente interpretate e l'unica traccia di una contrattazione relativa ad acquisto di stupefacenti riguarda 20 grammi di sostanza destinata ad uso personale; - con riferimento al capo 25), che il quadro indiziario è del tutto carente; - con riferimento al capo 29), che, come emerge con chiarezza dal contenuto delle intercettazioni, la sostanza acquistata era destinata ad uso esclusivamente personale. Il ricorrente lamenta, inoltre, che i fatti non siano stato diversamente qualificati come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. 3.3. Col terzo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge per essere stata applicata la misura degli arresti domiciliari. Rileva che i fatti per coi si procede sarebbero stati commessi tra il mese di maggio P il mese di ottobre del 2022 e, nel valutare le esigenze cautelari, non si è tenuto conto del fatto che, nel corso dell'anno successivo, D'Occhio ha iniziato a svolgere attività lavorativa e non risulta avere attuali contatti col circuito dello spaccio. Sostiene, inoltre, che, anche a vnier ritenere sussistenti 112 esigenze calitelari di ri li All'art. 774 IPtt. r) cod. proc. pen., misure meno afflittive rispetto a quella degli arresti domiciliari avrebbero potuto essere valutate idonee e la misura disposta non è proporzionata alla modesta gravità dei fatti. 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non sono fondati. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, l'obbligo di autonoma valutazione degli elementi che costituiscono il fondamento dei provvedimenti cautelari previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., opera «anche nel caso in cui la richiesta del pubblico ministero, rigettata dal giudice per le indagini preliminari, sia stata accolta dai tribunale, a seguito dell'appello avverso l'iniziale provvedimento reiettivo» (Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, Padula, Rv. 284324); ritiene tuttavia che, anche in questo caso, come nel caso in cui il provvedimento col quale è stata applicata la misura cautelare sia stato adottato dal Giudice per le indagini preliminari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma può rilevare soltanto corrIP uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506). Valutazione autonoma, infatti, non vuoi dire valutazione diversa o difforme, sicché la motivazione "per re/atinnem" consentita purché «emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaboratione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale» (tra le tante: Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Perlato, Rv, 774403; gP7, 4, n. 31646 del 27/03/2018, Nuhaj, Rv. 773429): Nel caso di specie, dopo aver riprodotto - per incorporazione nell'ordinanza - gli elementi rappresentati dal Pubblico ministero a sostegno della propria richiesta, il Tribunale ha ritenuto di poter desumere dagli stessi un quadro indiziario solido e persuasivo e ha sottolineato che le prospettazioni difensive non erano idonee a fornire una lettura alternativa del materiale investigativo tale da giustificare una interpretazione diversa rispetto a quella fornita dal Pubblico ministero. Il Tribunale ha proceduto, inoltre, ad una autonoma valutazione delle esigenze cautelari valutando adeguata la misura degli arresti dorniciliari, meno afflittiva rispetto a quella custodiale richiesta dal Pubblico ministero. Per quante esposto, nessuna violazione dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. può essere ipotizzata e il primo motivo di ricorso è infondato. 3. Con riferimento al secondo motivo di ricorso si deve ricordare che, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per Cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti oppure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17,ffi5p017, Paviglianiti, Rv, 270678; SP7 ; 4, n. 18795 del 07/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, infatti, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per Cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso o cpeccnrP degli indizi P quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato. Tali apprezzamenti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare c:he esso contenga l'esposizione delle ragioni gli iridicamente significative che In hanno determinato P l'assenza di illogicità evidenti; di verificare, quindi, la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Quando - come nel rAcn in PgArriP -la motivazione sia Adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o sulla rilevanza p roncludenza dei risultati del materiale probatorio. Pertanto, non sono consentite censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 3.1. La difesa si duole che i fatti ascritti al ricorrente non siano stati diversamente qualificati come violazioni dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, ma non fornisce specifica argomentazione sul punto né emerge dagli atti che una richiesta in tal senso fosse stata formulata nel replicare ai motivi di appello proposti dal Pubblico ministero. A ciò deve aggiungersi che «in tenia di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull' "an" o sul "quomodo" della misura» (fra le tante: Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 2751)28). Nel caso di specie, poiché la misura applicata (1. quella degli arresti domiciliari; consentita anche con riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, l'interesse ad impugnare non sussiste. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, non v'è interesse a ricorrere per cassazione avverso un provvedimento "de libertate" «quando sia dedotta l'erronea qualificazione giuridicE! de! reato in ordine ad un capo d'imputazione del tutto ininfluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l'impugnazione esperita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente l'interesse del ricorrente a richiedere l'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. q ottobre 1990, n. 309, in quanto aspetto privo di valenza ostativa rispetto all'applicazione della misura cautelare impostagli)» (Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015, Mazzariello, Rv. 264762; nello stesso senso: Sez. 6, n. 10941 del 15/02/7017; teorata, Rv. 269783). 4. Col terzo motivo il ricorrente deduce la carenza di esigenze cautelari e sostiene che la misura disposta non sarebbe proporzionata alla modesta gravità dei fatti. Come noto; l'art. 274; comma 1, lett c), cod. proc. pen. stabilisce che le misure cautelarí personali possono essere disposte - con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza ravvisata nel caso in esame) - soltanto quando tale pericolo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato o imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. Precisa, inoltre, che tali situazioni di concreto P attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l'attualità del pericolo richiesta dalla norma in esame non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, rrlA esige una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. Il giudice della cautela deve compiere tale valutazione attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta che tenga conto delle modalità realizzative della condotta e della personalità del soggetto, e questa analisi deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; SEZ. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). In altri termini, esula dalle facoltà del giudice una valutazione prognostica che si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977) e il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 1 3/9/901 6, nrAghidi, Rv. 967965; Sez. 7, n. 47891 del 7/9/7016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). 4.1. Alla luce delle coordinate ermeneutiche così enunciate, l'ordinanza impugnata resiste ai rilievi del ricorrente. Il Tribunale per il riesame, infatti, ha sottolineato che !a condotta illecita cleila quale D'Occhio 41 gravemente indiziato si è protratta per un periodo di tempo non breve; ha ritenuto che la pluralità degli episodi di spaccio dei quali l'indagato è gravemente indiziato sia espressione di «una relazione stabile con fornitori e clienti» e l'aver fondato su tali considerazioni la sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non è contraddittorio o manifestamente illogico. Nel contrastare le argomentazioni con le quali il G.i.p. aveva respinto la richiesta di applicazione della misura, inoltre, il Tribunale ha sottolineato (e, ancora una volta, tale argomentazione non presenta profili di contraddittorietà n manifesta illogicità) che il pericolo di recidiva non è venute meno in ragione dell'applicazione della custodia in carcere ai fornitori atteso che l'impossibilità di far riferimento ad un fornitore, pur abituale, non impedisce di ricercarne e individuarne di nuovi. 4.2. Si deve in ultimo osservare che, nel ritenere adeguata la misura degli arresti domiciliari, l'ordinanza impugnata ha tenuto conto delle precedenti condanne e della reiterazione delle condotte illecite. L'apprezzamento della pericolosità, riservato al giudice di merito, à stato, dunque, congruamente P logicamente motivato e, pertanto, non è censurabile in questa sede (tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851; Sez. 6, n. 2852 del 09/1 0/1 998. I_Arnadeq, Rv. 211755). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. M