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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17695/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 13 aprile 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 26 settembre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e art. 55, comma 9, D.Lvo. n. 231/2007.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione del reato in contestazione con analogo reato giudicato con sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 46/17, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi.

Peraltro, l'asserita violazione della legge penale sostanziale risulta basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità a fronte di una motivazione congrua e scevra da vizi logici.

In particolare, i giudici del gravame hanno negato la continuazione tra il reato per cui si procede e quello già oggetto di condanna rilevando come i fatti oggetto del presente processo non costituiscono frutto di una deliberazione o programmazione unitaria, ma espressione di un generico costume di vita delinquenziale; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è meramente reiterativo di doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta.

In particolare, la Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. in considerazione del precedente penale specifico a carico dell'imputata, rispetto al quale sono ritenuti recessivi la giovane età della stessa e la sua confessione, comunque intervenuta a fronte di un granitico quadro probatorio.

Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art.62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 13 aprile 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 26 settembre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e art. 55, comma 9, D.Lvo. n. 231/2007. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione del reato in contestazione con analogo reato giudicato con sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 46/17, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. Peraltro, l'asserita violazione della legge penale sostanziale risulta basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità a fronte di una motivazione congrua e scevra da vizi logici. In particolare, i giudici del gravame hanno negato la continuazione tra il reato per cui si procede e quello già oggetto di condanna rilevando come i fatti oggetto del presente processo non costituiscono frutto di una deliberazione o programmazione unitaria, ma espressione di un generico costume di vita delinquenziale; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è meramente reiterativo di doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, la Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. in considerazione del precedente penale specifico a carico dell'imputata, rispetto al quale sono ritenuti recessivi la giovane età della stessa e la sua confessione, comunque intervenuta a fronte di un granitico quadro probatorio. Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art.62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 17695/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris