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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 28521/2024

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ppello di Roma-sezione Lavoro (r.g. 82 del 2024).

1. Il giudizio di merito ha ad oggetto l’impugnazione della sentenza di primo grado del giudice del lavoro con la quale sono state respinte le domande di dieci dipendenti Alitalia rivolte ad ITA al fine di prendere servizio presso la nuova compagnia aerea, in virtù dell’accordo di cessione, tenuto conto della formazione già svolta per quest’ultima.

2. La Corte d’appello rilevato che l’atto di appello aveva la consistenza quantitativa di un centinaio di pagine ha ritenuto, in limine, che fosse violato il principio di sinteticità degli atti processuali, stabilito dall’art. 434 cod.proc. c iv . come novellato, ratione temporis applicabile.

La ratio della norma è quella di perseguire l’efficacia e l’efficienza della risposta giudiziale, disattesa dalla sua inosservanza.

Il giudice rimettente ha, inoltre, osservato che l’estensione dell’atto contrasta con i pa rametri quantitativi stabiliti dal D.M.110 del 2023 ed in particolare dagli artt. 3,4,6, i quali possono essere utilizzati come parametro, ovvero come soglia oltre la quale l’appello non può definirsi sintetico, pur essendo esclusa ex lege l’incidenza del superamento di questi standard sulla validità ed ammissibilità dell’atto.

3. La Corte d’appello s ’interroga, in conclusione, in ciò ritenendosi confortata dalla giurisprudenza di legittimità in tema di requisiti di specificità degli atti difensivi (Cass.27199 del 2017; 27199 del 2022),sulla correttezza della opzione ermeneutica che, assumendo come parametro di riferimento quello stabilito nel D.M. sopracitato, ritiene la violazione del canone di sinteticità sanzionabile con l’inammissibilità del ricorso, sottolineando come ad essa se ne contrappone un’altra desumibile, in particolare da S.U.37855 del 2021.

4. Il rinvio pregiudiziale proposto non supera la soglia di ammissibilità , in relazione ai requisiti della novitàdella questione prospettata e della grave difficoltà interpretativa.

5. E’ opportuno premettere che il nuovo strumento processuale volto a favorire la circolarità e la trasversalità della funzione nomofilattica non può essere utilizzare al fine di certificare un’opzione interpretativa, peraltro, piuttosto isolata, per come descritta ed alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

6. Non sussiste e , soprattutto , non è rappresentato un dibattito effettivo in relazione al rapporto tra il canone della sinteticità dell’appello e l’ammissibilità dell’impugnazione o la validità dell’atto.

Ricorrono piuttosto indici normativi del tutto contrari già nella norma invocata che indica i requisiti dell’atto, in mancanza dei quali può conseguire l’inammissibilità dello stesso.

Essi sono enumerati nell’art. 434 cod. p roc . c iv . con i -2 - numeri da 1 a 3 (capo della decisione impugnata;le censure relative alla ricostruzione dei fatti; quelle relative alla violazione delle norme applicate).

Quanto alla sinteticità, anche nell’ordinanza si rammenta che il superamento dei limiti quantitativi indicati nel d.m. non incide, exlege, sulla validità dell’atto (art. 46 disp. att. cod. p roc . c iv .).

7. La giurisprudenza di legittimità invocata (S.U. 27199 del 2017 e 36481 del 2022) afferma un principio del tutto contrastante con l’opzione ermeneutica sostenuta nel presente rinvio pregiudiziale.

Si afferma nella prima pronuncia e si conferma nella seconda che l’indicazione dei punti necessari ai fini dell’ammissibilità dell’atto d’impugnazione deve essere chiara e comprensibile, ma non necessariamente contenere un progetto di decisione alternativa o formule sacramentali.

Si tratta, coerentemente con l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, di un orientamento tendenzialmente conservativo della validità ed efficacia degli atti di parte, quando si possa da essi cogliere, leggendoli, il fondo delle censure e delle questioni agitate.

8. Difetta, in conclusione, il requisito della novità, non avendo la norma invocata radicalmente innovato rispetto al testo precedente in relazione ai requisiti dell’atto di appello indicati a pena d’inammissibilità ed essendovi una giurisprudenza di legittimità consolidata sui requisiti di ammissibilità e validità degli atti.

Difetta, radicalmente il requisito della grave difficoltà interpretativa, non essendo né oscuro il quadro normativo di riferimento né emersa o rappresentata una pluralità di opzioni ermeneutiche contrastanti.

9. Il rinvio pregiudiziale proposto deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Visto l’art. 363-biscod. p roc . c iv . dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal la Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro (r.g. n. 82 del 2024) datato24

ppello di Roma-sezione Lavoro (r.g. 82 del 2024). 1. Il giudizio di merito ha ad oggetto l’impugnazione della sentenza di primo grado del giudice del lavoro con la quale sono state respinte le domande di dieci dipendenti Alitalia rivolte ad ITA al fine di prendere servizio presso la nuova compagnia aerea, in virtù dell’accordo di cessione, tenuto conto della formazione già svolta per quest’ultima. 2. La Corte d’appello rilevato che l’atto di appello aveva la consistenza quantitativa di un centinaio di pagine ha ritenuto, in limine, che fosse violato il principio di sinteticità degli atti processuali, stabilito dall’art. 434 cod.proc. c iv . come novellato, ratione temporis applicabile. La ratio della norma è quella di perseguire l’efficacia e l’efficienza della risposta giudiziale, disattesa dalla sua inosservanza. Il giudice rimettente ha, inoltre, osservato che l’estensione dell’atto contrasta con i pa rametri quantitativi stabiliti dal D.M.110 del 2023 ed in particolare dagli artt. 3,4,6, i quali possono essere utilizzati come parametro, ovvero come soglia oltre la quale l’appello non può definirsi sintetico, pur essendo esclusa ex lege l’incidenza del superamento di questi standard sulla validità ed ammissibilità dell’atto. 3. La Corte d’appello s ’interroga, in conclusione, in ciò ritenendosi confortata dalla giurisprudenza di legittimità in tema di requisiti di specificità degli atti difensivi (Cass.27199 del 2017; 27199 del 2022),sulla correttezza della opzione ermeneutica che, assumendo come parametro di riferimento quello stabilito nel D.M. sopracitato, ritiene la violazione del canone di sinteticità sanzionabile con l’inammissibilità del ricorso, sottolineando come ad essa se ne contrappone un’altra desumibile, in particolare da S.U.37855 del 2021. 4. Il rinvio pregiudiziale proposto non supera la soglia di ammissibilità , in relazione ai requisiti della novitàdella questione prospettata e della grave difficoltà interpretativa. 5. E’ opportuno premettere che il nuovo strumento processuale volto a favorire la circolarità e la trasversalità della funzione nomofilattica non può essere utilizzare al fine di certificare un’opzione interpretativa, peraltro, piuttosto isolata, per come descritta ed alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. 6. Non sussiste e , soprattutto , non è rappresentato un dibattito effettivo in relazione al rapporto tra il canone della sinteticità dell’appello e l’ammissibilità dell’impugnazione o la validità dell’atto. Ricorrono piuttosto indici normativi del tutto contrari già nella norma invocata che indica i requisiti dell’atto, in mancanza dei quali può conseguire l’inammissibilità dello stesso. Essi sono enumerati nell’art. 434 cod. p roc . c iv . con i -2 - numeri da 1 a 3 (capo della decisione impugnata;le censure relative alla ricostruzione dei fatti; quelle relative alla violazione delle norme applicate). Quanto alla sinteticità, anche nell’ordinanza si rammenta che il superamento dei limiti quantitativi indicati nel d.m. non incide, exlege, sulla validità dell’atto (art. 46 disp. att. cod. p roc . c iv .). 7. La giurisprudenza di legittimità invocata (S.U. 27199 del 2017 e 36481 del 2022) afferma un principio del tutto contrastante con l’opzione ermeneutica sostenuta nel presente rinvio pregiudiziale. Si afferma nella prima pronuncia e si conferma nella seconda che l’indicazione dei punti necessari ai fini dell’ammissibilità dell’atto d’impugnazione deve essere chiara e comprensibile, ma non necessariamente contenere un progetto di decisione alternativa o formule sacramentali. Si tratta, coerentemente con l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, di un orientamento tendenzialmente conservativo della validità ed efficacia degli atti di parte, quando si possa da essi cogliere, leggendoli, il fondo delle censure e delle questioni agitate. 8. Difetta, in conclusione, il requisito della novità, non avendo la norma invocata radicalmente innovato rispetto al testo precedente in relazione ai requisiti dell’atto di appello indicati a pena d’inammissibilità ed essendovi una giurisprudenza di legittimità consolidata sui requisiti di ammissibilità e validità degli atti. Difetta, radicalmente il requisito della grave difficoltà interpretativa, non essendo né oscuro il quadro normativo di riferimento né emersa o rappresentata una pluralità di opzioni ermeneutiche contrastanti. 9. Il rinvio pregiudiziale proposto deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Visto l’art. 363-biscod. p roc . c iv . dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal la Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro (r.g. n. 82 del 2024) datato24
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