CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 48302/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che: a) la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria, da eliminare da parte della stessa Corte di cassazione; b) il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale: a) in via preliminare, ha rappresentato il sopravvenuto decesso del Nicolosi, come da certificato di morte che allega; b) «[i]n ogni caso», si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo nelle conclusioni con esso rassegnate; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 04/07/2016 del Tribunale di Catania: a) previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava in due anni e otto mesi di reclusione ed C 800,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di riciclaggio di un'autobetoniera; b) confermava, nel resto, la sentenza impugnata e, in particolare, la condanna del Nicolosi per il predetto reato di riciclaggio e l'applicazione allo stesso imputato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve rilevare che, nelle more del procedimento, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte del Nicolosi - avvenuta il 23/06/2023 in Catania - che è stato trasmesso dal difensore dello stesso imputato avv. [OSCURATO:PERSONA] in allegato alle proprie conclusioni. Pertanto, il reato contestato al Nicolosi si è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384-01; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790-01; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'impu