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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07370/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sette mesi di reclusione e 1.100,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta difensiva di ulteriore riduzione della pena, applicata già con lievissimo scostamento rispetto al minimo edittale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] ill Angel_2.96tanzo DEPO-[OSCURATO:PERSONA]'':

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sette mesi di reclusione e 1.100,00 euro di multa. Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta difensiva di ulteriore riduzione della pena, applicata già con lievissimo scostamento rispetto al minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] ill Angel_2.96tanzo DEPO-[OSCURATO:PERSONA]'':
Sentenza Cassazione n. 07370/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris