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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 45109/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] di Piave avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi proposti, chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico Ministero chiedeva il 7 aprile 2021 disporsi il sequestro preventivo della somma di euro 193.363,86 (intesa come profitto del reato di cui all'art. 388, quinto comma, cod. pen.) attribuita quale credito di lavoro con sentenza del 10 agosto 2020 dal Tribunale di Venezia all'indagata [OSCURATO:PERSONA] verso la soc. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avviso del P.M., il credito sarebbe stato ceduto dalla Spinazzé il 13 agosto 2020 alla madre [OSCURATO:PERSONA], al solo fine di sottrarlo al sequestro conservativo disposto ex art. 316 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari il 4 luglio 2018 "del denaro, dei beni mobili e immobili degli imputati [OSCURATO:PERSONA], Federica ed Elisa fino alla concorrenza della somma di euro 12.749.789,42", eseguito il 27 luglio 2018 a favore della curatela del fallimento TMS s.r.I., parte civile nel giudizio a carico dei medesimi per i reati di bancarotta fraudolenta, documentale e per distrazione. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, con ordinanza del 13 aprile 2021, rigettava la richiesta del P.M., sull'assunto che il credito di lavoro riconosciuto il 10 agosto 2020 dal Tribunale a favore di [OSCURATO:PERSONA] non era ricompreso fra i beni allora esistenti e sottoposti al sequestro conservativo del 4 luglio 2018, già eseguito il 27 luglio 2018.

Esso risultava infatti sottoposto a pignoramento presso terzi, a garanzia del credito della curatela fallimentare, solo dopo la sua cessione alla madre in data 13 agosto 2020, mediante un autonomo atto di ingiunzione del 14 ottobre 2020 di non disporre del bene pignorato e contestuale citazione davanti al giudice dell'esecuzione.

Non era dunque configurabile la fattispecie di reato di cui all'art. 388, quinto comma, cod. pen., il quale presuppone che il bene sottratto sia sottoposto a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo.

2. Con ordinanza del 26 maggio 2021 il Tribunale di Venezia, in accoglimento dell'appello del P.M., riqualificava, per il profilo del fumus commissi delicti, il reato provvisoriamente contestato a [OSCURATO:PERSONA] in quello di cui al primo comma dell'art. 388 cod. pen. e disponeva il sequestro preventivo del suddetto credito di lavoro, sul rilievo che la cessione del credito pro soluto e senza causale alla madre integrava un negozio simulato o fraudolento, al fine di sottrarsi all'ingiunzione costituita dall'originario provvedimento di sequestro conservativo dell'intero patrimonio ad essa facente capo.

Quanto al periculum in mora, la libera disponibilità in capo al simulato acquirente (che poteva permutarlo o cederlo ad altri) del credito sottratto alle ragioni del fallimento protraeva e aggravava le conseguenze del reato, minando l'adempimento degli obblighi imposti dall'amministrazione della giustizia anche a tutela del soddisfacimento delle pretese dei creditori della società fallita.

D'altra parte, il limite di pignorabilità del credito di lavoro ex art. 545 cod. proc. civ. (a prescindere dalla natura risarcitoria piuttosto che retributiva) non era applicabile in tema di sequestro preventivo del bene.

3. Il difensore dell'indagata ha proposto ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, censurandone la violazione di legge con riguardo a plurimi e articolati profili, attinenti:

3.1. alla avvenuta riqualificazione giuridica del fatto in termini di natura simulata o fraudolenta dell'atto di cessione del credito di lavoro, così trasfigurandosi la connotazione non solo giuridica ma anche materiale della condotta originariamente contestata, senza che sia stato assicurato alla difesa il diritto di interloquire in ordine alla effettiva natura della cessione e senza offrire alcuna motivazione sul punto;

3.2. al difetto di un effettivo atto di ingiunzione ad adempiere, che non sarebbe compreso nell'originario provvedimento di sequestro conservativo, poiché esso non ha investito nella fase esecutiva lo specifico credito di lavoro, essendo stato questo solo successivamente riconosciuto, ceduto e fatto oggetto di un secondo e autonomo atto di pignoramento presso terzi;

3.3. al denegato apprezzamento del limite di pignorabilità del credito di lavoro ex art. 545 cod. proc. civ., che sarebbe operante anche in materia di sequestro penale;

3.4. all'insussistenza di un effettivo periculum in mora, essendo stato disposto il sequestro preventivo ad esclusiva garanzia degli interessi privati dei creditori del fallimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che nella materia di cui si tratta l'impugnazione di legittimità può essere proposta unicamente per dedurre violazioni di legge (art. 325 cod. proc. pen.), ritiene il Collegio che il ricorso sia parzialmente fondato.

2. Con riguardo al profilo del fumus commissi delicti, il fatto risulta materialmente contestato in termini di sottrazione in danno della massa fallimentare del credito di lavoro de quo mediante un atto di cessione pro soluto in favore della madre da parte della debitrice esecutata, [OSCURATO:PERSONA], destinataria del decreto del Giudice per le indagini preliminari in data 4 luglio 2018 di sequestro conservativo "del denaro, dei beni mobili e immobili di cui risultano titolari gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza della complessiva somma di euro 12.749.789,42", eseguito il 27 luglio 2018 a favore della curatela del fallimento TMS s.r.I., parte civile nel giudizio a carico dei medesimi soggetti per i reati di bancarotta fraudolenta, documentale e per distrazione.

3. Il Tribunale non ha tuttavia adeguatamente considerato -quanto al profilo del periculum in mora- la duplice circostanza: - che la procedura esecutiva riguardante lo specifico credito di lavoro, riconosciuto con sentenza del 10 agosto 2020 del Tribunale di Venezia a favore dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della soc. [OSCURATO:PERSONA], si era chiusa dinanzi al Giudice dell'esecuzione dopo che alla dichiarazione negativa della soc.

Krios circa l'esistenza di un credito pignorabile della Spinazzé era seguito il diniego del legale del fallimento TMS di avviare comunque un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo in data 14 gennaio 2019;- che, di conseguenza, il suddetto credito risulta essere sottoposto al (secondo e autonomo) atto di pignoramento presso terzi, a garanzia del credito della curatela del fallimento della soc.

TMS s.r.I., dopo la cessione pro soluto dello stesso alla madre in data 13 agosto 2020, mediante l'atto di ingiunzione del 14 ottobre 2020 di non disporre del bene pignorato e la contestuale citazione di tutte le parti interessate (la curatela fallimentare della soc.

TMS, la soc. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Federica ed Elisa, [OSCURATO:PERSONA]) in una rinnovata procedura esecutiva davanti al Giudice dell'esecuzione.

4. Di talché, i Giudici dell'appello cautelare, oltre a immutare la qualificazione giuridica del fatto (come materialmente contestato in termini di sottrazione in danno della massa fallimentare del credito di lavoro de quo da parte della debitrice esecutata), hanno omesso di chiarire quale effettivo aggravamento delle conseguenze dell'ipotizzato reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice sia in concreto prospettabile alla luce della riconosciuta, attuale pendenza davanti al Giudice dell'esecuzione di un giudizio esecutivo avviato mediante il nuovo e autonomo atto di pignoramento presso terzi del medesimo bene.

Invero, secondo giurisprudenza costante, in tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza la potenziale utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede.

Di talché si è affermato, ad esempio, che non può essere disposto il sequestro preventivo, per assenza del periculum in mora, di beni sui quali, in pendenza di una controversia civile, sia già stato adottato un provvedimento cautelare di natura civilistica che assicuri la salvaguardia degli interessi delle parti (Sez. 6, n. 19219 del 09/02/2012, Diomedi, Rv. 252859) o di beni che siano indisponibili per effetto della precedente sottoposizione dell'ente a misura interdittiva antimafia (Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778).

In definitiva, l'ordinanza impugnata, nel disporre il sequestro preventivo, pure diversamente qualificato, incorre nella censura di omessa indicazione delle ragioni a sostegno della necessaria adozione di una ulteriore misura cautelare reale di rilievo penale a carico di un bene già attinto in un giudizio civile di esecuzione da altra misura -il pignoramento presso terzi- idonea a garantire adeguatamente gli interessi protetti dall'ordinamento.

5. Il ricorso va pertanto accolto e l'ordinanza impugnata va annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto davanti al Tribunale di Venezia.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen.

Rigetta il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] di Piave avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi proposti, chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero chiedeva il 7 aprile 2021 disporsi il sequestro preventivo della somma di euro 193.363,86 (intesa come profitto del reato di cui all'art. 388, quinto comma, cod. pen.) attribuita quale credito di lavoro con sentenza del 10 agosto 2020 dal Tribunale di Venezia all'indagata [OSCURATO:PERSONA] verso la soc. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avviso del P.M., il credito sarebbe stato ceduto dalla Spinazzé il 13 agosto 2020 alla madre [OSCURATO:PERSONA], al solo fine di sottrarlo al sequestro conservativo disposto ex art. 316 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari il 4 luglio 2018 "del denaro, dei beni mobili e immobili degli imputati [OSCURATO:PERSONA], Federica ed Elisa fino alla concorrenza della somma di euro 12.749.789,42", eseguito il 27 luglio 2018 a favore della curatela del fallimento TMS s.r.I., parte civile nel giudizio a carico dei medesimi per i reati di bancarotta fraudolenta, documentale e per distrazione. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, con ordinanza del 13 aprile 2021, rigettava la richiesta del P.M., sull'assunto che il credito di lavoro riconosciuto il 10 agosto 2020 dal Tribunale a favore di [OSCURATO:PERSONA] non era ricompreso fra i beni allora esistenti e sottoposti al sequestro conservativo del 4 luglio 2018, già eseguito il 27 luglio 2018. Esso risultava infatti sottoposto a pignoramento presso terzi, a garanzia del credito della curatela fallimentare, solo dopo la sua cessione alla madre in data 13 agosto 2020, mediante un autonomo atto di ingiunzione del 14 ottobre 2020 di non disporre del bene pignorato e contestuale citazione davanti al giudice dell'esecuzione. Non era dunque configurabile la fattispecie di reato di cui all'art. 388, quinto comma, cod. pen., il quale presuppone che il bene sottratto sia sottoposto a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo. 2. Con ordinanza del 26 maggio 2021 il Tribunale di Venezia, in accoglimento dell'appello del P.M., riqualificava, per il profilo del fumus commissi delicti, il reato provvisoriamente contestato a [OSCURATO:PERSONA] in quello di cui al primo comma dell'art. 388 cod. pen. e disponeva il sequestro preventivo del suddetto credito di lavoro, sul rilievo che la cessione del credito pro soluto e senza causale alla madre integrava un negozio simulato o fraudolento, al fine di sottrarsi all'ingiunzione costituita dall'originario provvedimento di sequestro conservativo dell'intero patrimonio ad essa facente capo. Quanto al periculum in mora, la libera disponibilità in capo al simulato acquirente (che poteva permutarlo o cederlo ad altri) del credito sottratto alle ragioni del fallimento protraeva e aggravava le conseguenze del reato, minando l'adempimento degli obblighi imposti dall'amministrazione della giustizia anche a tutela del soddisfacimento delle pretese dei creditori della società fallita. D'altra parte, il limite di pignorabilità del credito di lavoro ex art. 545 cod. proc. civ. (a prescindere dalla natura risarcitoria piuttosto che retributiva) non era applicabile in tema di sequestro preventivo del bene. 3. Il difensore dell'indagata ha proposto ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, censurandone la violazione di legge con riguardo a plurimi e articolati profili, attinenti: 3.1. alla avvenuta riqualificazione giuridica del fatto in termini di natura simulata o fraudolenta dell'atto di cessione del credito di lavoro, così trasfigurandosi la connotazione non solo giuridica ma anche materiale della condotta originariamente contestata, senza che sia stato assicurato alla difesa il diritto di interloquire in ordine alla effettiva natura della cessione e senza offrire alcuna motivazione sul punto; 3.2. al difetto di un effettivo atto di ingiunzione ad adempiere, che non sarebbe compreso nell'originario provvedimento di sequestro conservativo, poiché esso non ha investito nella fase esecutiva lo specifico credito di lavoro, essendo stato questo solo successivamente riconosciuto, ceduto e fatto oggetto di un secondo e autonomo atto di pignoramento presso terzi; 3.3. al denegato apprezzamento del limite di pignorabilità del credito di lavoro ex art. 545 cod. proc. civ., che sarebbe operante anche in materia di sequestro penale; 3.4. all'insussistenza di un effettivo periculum in mora, essendo stato disposto il sequestro preventivo ad esclusiva garanzia degli interessi privati dei creditori del fallimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che nella materia di cui si tratta l'impugnazione di legittimità può essere proposta unicamente per dedurre violazioni di legge (art. 325 cod. proc. pen.), ritiene il Collegio che il ricorso sia parzialmente fondato. 2. Con riguardo al profilo del fumus commissi delicti, il fatto risulta materialmente contestato in termini di sottrazione in danno della massa fallimentare del credito di lavoro de quo mediante un atto di cessione pro soluto in favore della madre da parte della debitrice esecutata, [OSCURATO:PERSONA], destinataria del decreto del Giudice per le indagini preliminari in data 4 luglio 2018 di sequestro conservativo "del denaro, dei beni mobili e immobili di cui risultano titolari gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza della complessiva somma di euro 12.749.789,42", eseguito il 27 luglio 2018 a favore della curatela del fallimento TMS s.r.I., parte civile nel giudizio a carico dei medesimi soggetti per i reati di bancarotta fraudolenta, documentale e per distrazione. 3. Il Tribunale non ha tuttavia adeguatamente considerato -quanto al profilo del periculum in mora- la duplice circostanza: - che la procedura esecutiva riguardante lo specifico credito di lavoro, riconosciuto con sentenza del 10 agosto 2020 del Tribunale di Venezia a favore dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della soc. [OSCURATO:PERSONA], si era chiusa dinanzi al Giudice dell'esecuzione dopo che alla dichiarazione negativa della soc. Krios circa l'esistenza di un credito pignorabile della Spinazzé era seguito il diniego del legale del fallimento TMS di avviare comunque un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo in data 14 gennaio 2019;- che, di conseguenza, il suddetto credito risulta essere sottoposto al (secondo e autonomo) atto di pignoramento presso terzi, a garanzia del credito della curatela del fallimento della soc. TMS s.r.I., dopo la cessione pro soluto dello stesso alla madre in data 13 agosto 2020, mediante l'atto di ingiunzione del 14 ottobre 2020 di non disporre del bene pignorato e la contestuale citazione di tutte le parti interessate (la curatela fallimentare della soc. TMS, la soc. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Federica ed Elisa, [OSCURATO:PERSONA]) in una rinnovata procedura esecutiva davanti al Giudice dell'esecuzione. 4. Di talché, i Giudici dell'appello cautelare, oltre a immutare la qualificazione giuridica del fatto (come materialmente contestato in termini di sottrazione in danno della massa fallimentare del credito di lavoro de quo da parte della debitrice esecutata), hanno omesso di chiarire quale effettivo aggravamento delle conseguenze dell'ipotizzato reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice sia in concreto prospettabile alla luce della riconosciuta, attuale pendenza davanti al Giudice dell'esecuzione di un giudizio esecutivo avviato mediante il nuovo e autonomo atto di pignoramento presso terzi del medesimo bene. Invero, secondo giurisprudenza costante, in tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza la potenziale utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede. Di talché si è affermato, ad esempio, che non può essere disposto il sequestro preventivo, per assenza del periculum in mora, di beni sui quali, in pendenza di una controversia civile, sia già stato adottato un provvedimento cautelare di natura civilistica che assicuri la salvaguardia degli interessi delle parti (Sez. 6, n. 19219 del 09/02/2012, Diomedi, Rv. 252859) o di beni che siano indisponibili per effetto della precedente sottoposizione dell'ente a misura interdittiva antimafia (Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778). In definitiva, l'ordinanza impugnata, nel disporre il sequestro preventivo, pure diversamente qualificato, incorre nella censura di omessa indicazione delle ragioni a sostegno della necessaria adozione di una ulteriore misura cautelare reale di rilievo penale a carico di un bene già attinto in un giudizio civile di esecuzione da altra misura -il pignoramento presso terzi- idonea a garantire adeguatamente gli interessi protetti dall'ordinamento. 5. Il ricorso va pertanto accolto e l'ordinanza impugnata va annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto davanti al Tribunale di Venezia. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen. Rigetta il r
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