CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 20835/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controComune di Castelnuovo del Garda in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Verona n. 189/2022depositata il 07/02/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.Sentite le conclusioni delle parti presenti.1. La presente vicenda processuale prende le mosse dall’impugnazioneda parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, più brevemente anche soloNumero registro generale 21923/2022Numero sezionale 128/2026Numero di raccolta generale 20835/2026Data pubblicazione 19/06/2026MAXI) del provvedimento di diniego del Comune di Castelnuovo del Gardacon cui l’ente territoriale rigettava l’istanza della contribuente di riduzionedella superficie tassabile ai fini del calcolo TARI, confermando, però, lariduzione del 40% per le utenze non domestiche che avevano avviato alriciclo rifiuti speciali.2. In particolare, MAXI impugnava il diniego, sostenendo che le unichearee dell’esercizio commerciale che erano soggette alla raccolta esmaltimento da parte del servizio comunale fossero quelle adibite aspogliatoio, servizi igienici, uffici, zona casse e area ortofrutta, dotate dicestini di raccolta rifiuti, in effetti smaltiti dal Comune; che, invece, nellearee per la vendita e per il deposito/magazzino erano prodotti in via deltutto prevalente rifiuti speciali non pericolosi (quali imballaggi secondari eterziari costituenti cartonacei, plastiche miste, pallets in legno o plastica)al cui smaltimento MAXI provvedeva a proprie spese, senza alcunintervento del Comune; che nelle aree destinate alla macelleria e allapescheria si producevano quasi esclusivamente rifiuti speciali alimentaridi categoria 3, che dovevano essere smaltiti autonomamente dalproduttore in conformità a quanto previsto dal regolamento CE n.2009/1069; che le aree parcheggio fossero escluse dalla tassa, in quanto“aree pertinenziali ai locali tassabili” ex art. 1 L. 147/2013, cosi come ivani tecnici in cui non si produceva alcun tipo di rifiuto, stante l’assenza difrequentazione umana. Rilevava, inoltre, l’illegittimità del RegolamentoComunale nella parte in cui si stabiliscono i criteri, di qualità e quantità,per l’assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, dovendogli stessi essere fissati con apposito decreto del Ministero dell’Ambiente,mai stato adottato.3. [OSCURATO:PERSONA] di Verona accoglieva parzialmente ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo in particolare non tassabili solo lesuperfici destinate ai laboratori “pescheria” e “macelleria”, in quantoproduttive di rifiuti speciali alimentari di “categoria 3”, nonché quelleNumero registro generale 21923/2022Numero sezionale 128/2026Numero di raccolta generale 20835/2026Data pubblicazione 19/06/2026destinate a “locali tecnici”, in quanto non idonei a produrre rifiuti solidiurbani; rigettava per il resto il ricorso della contribuente, ritenendolegittima la pretesa applicazione della TARI con riferimento alle areedestinate alla vendita, in cui vengono prodotti rifiuti speciali nonpericolosi, ossia imballaggi terziari e secondari; riteneva, infine, che lasocietà dovesse pagare la tassa anche per l’area adibita a parcheggio, sulpresupposto che si trattasse di area frequentata da persone e quindiproduttiva di rifiuti in via presuntiva.4. La contribuente impugnava in appello la sentenza di primo gradoche la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto rigettava,accogliendo, invece, l’appello incidentale del Comune, in relazioneall’esclusione del calcolo della superficie tassabile delle aree destinate alaboratori e vani tecnici.5. Avverso siffatta pronuncia ha proposto ricorso in cassazione lacontribuente MAXI che si è affidata a 5 motivi di censura.6. L’ente impositore ha resistito con controricorso.7. Il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.8. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative inprossimità dell’udienza pubblica.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 comma 649 L. n. 147/2013, sotto il profilodell’art.360 primo comma n.3 c.p.c., nella parte in cui la Commissioneregionale ha fondato la sua decisione sull’asserita mancata prova, da partedella contribuente, delle caratteristiche strutturali e alla destinazione deilocali; in particolare, nella parte in cui ha ritenuto che“...in mancanza delladimostrazione dell’aspetto concernente la destinazione e l’utilizzo dell’areaai fini in questione, non si può affermare che la prova offerta siasufficiente a dimostrare con certezza la sussistenza dei requisiti previstiNumero registro generale 21923/2022Numero sezionale 128/2026Numero di raccolta generale 20835/2026Data pubblicazione 19/06/2026dalla legge per l’applicazione dell’agevolazione” (cfr. sentenza impugnata,pag. 11), così escludendo che la contribuente abbia diritto a ottenerel’esclusione del calcolo della TARI per le superfici nelle quali sono prodottirifiuti non assimilabili agli urbani al cui smaltimento provvedeautonomamente, senza alcun conferimento al servizio pubblico.2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art.360 primo comma n.3 c.p.c., nellaparte in cui la Commissione regionale ha posto a carico della contribuentel’onere probatorio che era invece a carico del Comune; in particolare, nellaparte in cui ha ritenuto che la contribuente avrebbe dovuto fornire ladimostrazione delle caratteristiche strutturali e di destinazione dellasuperficie stessa, al fine di ottenere l’esclusione del calcolo della TARI perle superfici nelle quali sono prodotti rifiuti non assimilabili agli urbani al cuismaltimento provvede il privato; assume che, contrariamente a quantosostenuto dalla sentenza impugnata, si tratti di profilo la cui provaincombeva sul Comune, sicchè la Commissione ha erroneamente posto acarico del contribuente un onere probatorio che gravava invece sulComune.3. Con il terzo motivo la ricorrente censura, sotto il profilo dell’art.360primo comma 1 n.3 c.p.c., la sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione degli artt. 221 e 226 D.L.vo 152/2006, in combinato dispostocon l’art. 1 comma 649 L.n. 147/2013 nella parte in cui ha ritenutotassabili le superfici di vendita per il solo fatto che siano frequentate dapersone; in particolare nella parte in cui ha ritenuto che l’areacommerciale destinata alla vendita, in quanto caratterizzata dallapresenza di un numero indefinito e rilevante di persone estranee, nonpotrebbe di per sé produrre in modo prevalente rifiuti non assimilabili (equindi non conferibili al servizio pubblico).3.1. I primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente perché accomunatidal preteso errore logico-giuridico in cui sarebbe incorsa la CGRNumero registro generale 21923/2022Numero sezionale 128/2026Numero di raccolta generale 20835/2026Data pubblicazione 19/06/2026nell’applicazione della normativa in tema di esenzione TARI, sonoinfondati.3.2. Come ribadito anche recentemente da questa Corte (vediCass.12902/2025, Cass,1805/2026; Cass.28663/2023) il presuppostoimpositivo della TARI è costituito dalla disponibilità dell'area produttrice dirifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare odetenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con unapresunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dallaprova contraria del detentore dell'area (Cass., 9 marzo 2020, n. 6551;Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054;Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459).3.3. Tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni delle superfici etariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenzadelle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presuppostiessere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella divariazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 17 settembre2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n.7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché, tra le stesseparti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.).3.4. Quanto, invece, alla disposizione di cui alla L. n. 147 del 2013, art.1, comma 649, cit., – secondo la quale "Nella determinazione dellasuperficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte diessa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cuismaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori,a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità allanormativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani,nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprioregolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali allequantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di averNumero registro generale 21923/2022Numero sezionale 128/2026Numero di raccolta generale 20835/2026Data pubblicazione 19/06/2026avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con ilmedesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiutispeciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di mercifunzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attivitàproduttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione...", - la Corte harimarcato che l'esenzione dal tributo [che, a differenza del previgenteregime (D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, c. 3) che lo correlava a quella partedi superficie "ove per specifiche caratteristiche strutturali e perdestinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allosmaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese iproduttori stessi in base alle norme vigenti" (v. Cass., 13 settembre 2017,n. 21250; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 4 aprile 2012, n. 5377),è ora prevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino"in via continuativa e prevalente", e a condizione che i produttori (tenuti aprovvedere a proprie spese) "ne dimostrino l'avvenuto trattamento inconformità alla normativa vigente."] integra, pur sempre, l'oggetto diun'allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente che intendeottenere l'esenzione, in quanto, se è vero che l'onere della prova dei fatticostituenti fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione, ildiritto all'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni,anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo daparte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone delterritorio comunale (Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n.11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775).3.5. La disposizione appena sopra richiamata (art. 1, comma 649) ha, ineffetti, una struttura tripartita in quanto contempla:- superfici chevengono detassate perché ivi "si formano, in via continuativa eprevalente, rifiuti speciali" (sempreché oggetto di "trattamento inconformità alla normativa vigente" da parte del relativo produttore);Numero registro generale 21923/2022Numero sezionale 128/2026Numero di raccolta generale 20835/2026Data pubblicazione 19/06/2026superfici di produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, cheusufruiscono di una riduzione della quota variabile del tributo inproporzione "alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttoredimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggettiautorizzati"; - (ancora una volta) superfici oggetto di detassazione perchécostituite da "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente edesclusivamente collegati all'esercizio di... attività produttive" di rifiutispeciali non assimilabili (magazzini, questi, cui "si estende il divieto diassimilazione").3.6. Pertanto, l'esonero da Tari, tramite la riduzione di superficiesottoposta ad imposizione, opera solo per la parte di essa in cui siproducono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili(tra cui gli imballaggi terziari e quelli secondari non destinati alla raccoltadifferenziata istituita dal Comune) e non assimilati, e non anche perl'intera superficie del locale destinato ad attività di vendita, trattandosi disuperficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, e ciò aprescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dallamancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato (v. Cass., Sez. T.,16 luglio 2024, n. 19631, cit.); è, quindi, sempre dovuta sull'interasuperficie del locale adibito alla vendita la quota fissa del tributo, inragione della sua finalità lato sensu remuneratoria (pur senza uno strettolegame di corrispettività) di un servizio pubblico specifico (art .1 comma651, della legge Tari, richiamante il D.P.R. 158/99; v. Cass., Sez. T., 16luglio 2024, n. 19631 cit.); è ammissibile l'esclusione del versamento dellaparte variabile ogniqualvolta il contribuente sia in grado di dimostrare lamancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili asmaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati oassimilabili (ancora Cass., Sez. T., 16 luglio 2024, n. 19631, cit.); ladisciplina dei rifiuti di imballaggio (che non esclude in assoluto ilconferimento al servizio pubblico dei rifiuti di imballaggi secondari, vistoNumero registro generale 21923/2022Numero sezionale 128/2026Numero di raccolta generale 20835/2026Data pubblicazione 19/06/2026anche il disposto dell'art. 221 co. 4 TU cit., ivi richiamato) muoveprincipalmente dalla natura intrinseca e merceologica del rifiuto stesso edel suo impiego, e non dalla veste professionale del produttore (cfr. Cass.,Sez. T., 16 luglio 2024, n. 19631, cit.); in tal senso questa Corte ( vediCass. n. 9673/24, in fattispecie di Tari 2020) ha riaffermato questeevidenze, tra l'altro ribadendo la riduzione della superficie tassabile, inragione della dimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, operaanche per quei particolari 'rifiuti speciali' costituiti dagli imballaggi terziarinon assimilati né ex lege assimilabili ai rifiuti urbani ordinari, affermandosiche agli imballaggi terziari (nonché agli imballaggi secondari ove non siaco. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (cfr.Cass. n. 4793/2016) cherapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendol'esclusione della sola parte di esse in cui, per struttura e destinazione, siformino i rifiuti speciali; per questa loro natura, gli imballaggi terziari nonpossono essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani(oggetto di privativa comunale) e devono essere comprovatamenteconferiti ed avviati al recupero presso operatori autorizzati ex art. 21, co.7, D.Lgs. 22/1997". (ancora Cass., Sez. T., 16 luglio 2024, n. 19631,cit.); infine la disciplina dei rifiuti di imballaggio (che non esclude inassoluto il conferimento al servizio pubblico dei rifiuti di imballaggisecondari, visto anche il disposto dell'art. 221 co. 4 TU cit., ivi richiamato)muove principalmente dalla natura intrinseca e merceologica del rifiutostesso e del suo impiego, e non dalla veste professionale del produttore(cfr. Cass., Sez. T., 16 luglio 2024, n.19631, cit.).3.7. Orbene alla luce dei principi appena esposti -con particolareriferimento alla disciplina dell’esonero da TARI attraverso la riduzione disuperficie sottoposta ad imposizione per la parte di essa in cui siproducono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili(tra cui gli imballaggi terziari e quelli secondari non destinati alla raccoltaNumero registro generale 21923/2022Numero sezionale 128/2026Numero di raccolta generale 20835/2026Data pubblicazione 19/06/2026differenziata istituita dal Comune) e non assimilati (avviatiautonomamente dal produttore allo smaltimento in conformità allanormativa vigente)- ritiene il Collegio che il giudice di appello ne abbiafatto buon governo, considerato il pacifico oggetto della domanda diesonero della contribuente concernente la quasi totalità della superficiedell’esercizio commerciale, compresa l’area di vendita, per l’asseritaproduzione in essa, in via prevalente e continuativa, di rifiuti speciali nonassimilabili, che il produttore avvia autonomamente allo smaltimento.3.8. Ciò perché la ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda sulmancato assolvimento da parte della contribuente dell’onere di individuareesattamente quella parte della superficie dell’esercizio commerciale rivoltaa produrre in via prevalente, oltre che continuativa, siffatta tipologia dirifiuti, escludendo che essa, in linea con l’orientamento della Corte soprariportato, possa identificarsi con l’intera area di vendita, trattandosi, perl’appunto, di superficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiutiurbani, e ciò a prescindere dalla mancata produzione in concreto deglistessi e dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato (v.Cass., Sez. T., 16 luglio 2024, n. 19631, cit.). In tal senso, il riferimentoalle specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (come ribaditoda Cass.19631/24 che richiama a sua volta Cass.9673/24) non è venutameno per individuare quella parte della superficie in cui si producono, inmodo continuativo e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili e nonassimilati, fermo restando che la sussistenza di tali presupposti,trattandosi di diritto all'esenzione, vanno provati dal contribuente,costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale dipagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengonoimmobili nelle zone del territorio comunale (Cass., 16 aprile 2019, 10634;Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858;Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14gennaio 2011, n. 775). Del resto, anche il rilievo dell’afflusso dellaNumero registro generale 21923/2022Numero sezionale 128/2026Numero di raccolta generale 20835/2026Data pubblicazione 19/06/2026clientela nell’area destinata alla vendita, da cui potenzialmente deriva laproduzione di rifiuti urbani, non è operato dalla CTR quale elemento di persé ostativo al diritto all’esenzione, quanto piuttosto quale fattore che nonconsente di individuare quella specifica parte dell’area di vendita in cui siprodurrebbero, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. Sicchè laCTR ha correttamente applicato la regola di giudizio fondato sul mancatoassolvimento da parte della contribuente dell’onere della prova sullastessa gravante in relazione alla mancata dimostrazione della sussistenzadei fatti costitutivi che giustificano l’esonero dalla TARI.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 195, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 inrelazione all’art. 34 e art. 35 del Regolamento comunale, sotto il profilodell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., sostenendo che la sentenzaimpugnata sia errata nella parte in cui ha ritenuto legittimo il Regolamentodel Comune resistente che ha stabilito i criteri, di qualità e quantità, perl’assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, conconseguente tassazione delle superfici destinate alla vendita, nonostantela mancata emanazione del decreto previsto dal richiamato art. 195 Dlg.s152/2006 per la fissazione dei criteri di assimilazione, che nonconsentirebbe l’ultrattività della previgente normativa.4.1. Il motivo è infondato.4.2. Nella successione legislativa, la TARI- oggetto di causa - hasostituito, a decorrere dal gennaio 2014, i preesistenti omologhi tributi,conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria, tanto che questaCorte ha più volte affermato che ad essa sono estensibili gli orientamentidi legittimità formatisi per i tributi che l'hanno immediatamente preceduta,quali appunto la TARSU e la TIA (tra le tante: Cass., Sez. 5, 22 dicembre2017, n. 22130; Cass., Sez. 5, 26 gennaio 2018, n. 1963; Cass., Sez. 5,15 maggio 2019, n. 12979; Cass., Sez. 5, 16 novembre 2021, n. 34635).Proprio, in tema di TARSU, questa Corte (vedi Cass.1344/2019) ha giàNumero registro generale 21923/2022Numero sezionale 128/2026Numero di raccolta generale 20835/2026Data pubblicazione 19/06/2026affermato che la mancata tempestiva adozione, da parte del Ministerodell'Ambiente, del decreto di cui all'ultima parte dell'art. 195, comma 2,lett. e), del d.lgs. n. 152 del 2006 (nella formulazione, applicabile "rationetemporis", modificata dall'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 4 del 2008) con ilquale sono fissati i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelliurbani, non fa venir meno il relativo potere regolamentare dei Comuni,poiché la norma transitoria dettata dall'art. 265, comma 1, dello stessodecreto prevede che la normativa previgente continui ad operare finoall'emanazione di quella di attuazione di cui alla parte quarta delmedesimo decreto.4.3. Il che esclude in radice la prospettata violazione di legge prospettatadalla ricorrente, considerato che, come affermato dal giudice di appello, lamancata adozione del predetto decreto ministeriale non precludel’esercizio del potere regolamentare comunale di assimilazione sulla basedell’ultrattività della previgente normativa.5. Con il quinto motivo, infine, la ricorrente censura la sentenzaimpugnata sotto il profilo dell’art.360 primo comma n.3 c.p.c, perviolazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 649 L. n. 147/2013 incombinato disposto all’art. 184, comma 3, lett. e) Dlgs. 152/2006,essendo la CTR è incorsa in errore nella parte in cui ha parzialmenteaccolto l’appello incidentale del Comune di Castelnuovo del Garda conriferimento ai vani destinati a laboratori di pescheria e macelleria (erelative celle) e a vani tecnici.5.1. Il motivo è fondato.5.2. Come si è sopra esposto, trattando i primi tre motivi, l'esonero daTARI, tramite la riduzione di superficie sottoposta ad imposizione, operasolo per la parte di essa in cui si producono, in via continuativa eprevalente, rifiuti speciali non assimilabili (tra cui gli imballaggi terziari equelli secondari non destinati alla raccolta differenziata istituita dalComune) e non assimilati. Quanto, invece, ai produttori di rifiuti specialiNumero registro generale 21923/2022Numero sezionale 128/2026Numero di raccolta generale 20835/2026Data pubblicazione 19/06/2026assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplinacon proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributoproporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttoredimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggettiautorizzati.5.3. Nel caso di specie, la CTR, nonostante avesse accertato,conformemente a quanto già ritenuto dalla CTP, che in siffatte aree siproducessero in via prevalente rifiuti non assimilabili, per i quali non era incontestazione lo smaltimento in via autonoma da parte della contribuente,ha falsamente applicato l’art.1 comma 649 L.147/2013, considerato che lasuperficie di tali aree va detratta del tutto dal computo della superficietassabile, essendo, quindi, del tutto estranea alla diversa ipotesi diriduzione dell’imposta prevista per le ipotesi dei rifiuti speciali assimilati aquelli urbani, secondo i criteri qualitativi e quantitativi previsti dalregolamento comunale, che il produttore dimostri di avviareautonomamente allo smaltimento. In altri termini, le eventuali riduzionispettanti alla contribuente in conformità al regolamento comunale operanocon riferimento alla superficie netta tassabile, con esclusione di quellearee che producono rifiuti speciali non assimilabili e non assimilati, comequelle sopra accertate dallo stesso giudice di 2°grado, ossia quelle relativeai laboratori di pescheria e macelleria (e relative celle), oltre ai vanitecnici.6. In definitiva, va accolto il quinto motivo e rigettati i restanti e,pertanto la sentenza impugnata va cassata in ordine al motivo accolto e lacausa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto,in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo, rigetta i restanti, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaNumero registro generale 21923/2022Numero sezionale 128/2026Numero di raccolta generale 20835/2026Data pubblicazione 19/06/2026Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso a Roma, nella pubblica udienza del 25/2/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGianmarco [OSCURATO:PERSONA]