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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11485/2026

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rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Service [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scacchi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2087/2023depositata il 17/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 208/2024Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 11485/2026Data pubblicazione 28/04/2026Con sentenza in data 17.10.2023 la Corte d’Appello di Firenze rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Firenze con la quale era stata accolta ladomanda di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. diretta adottenere il pagamento di compensi per la prestazione di attività dipredisposizione e presentazione di una domanda di agevolazionefinanziaria nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva infatti dedotto che in forza di un contratto dimandato essa aveva svolto l’attività di assistenza al [OSCURATO:PERSONA].p.a. per ottenere un’agevolazione fiscale per la realizzazione di un nuovosito produttivo, all’uopo presentando all’ente competente la relativadomanda che era stata inizialmente rigettata, ma poi accolta a seguito dipresentazione di ricorso al TAR che aveva sortito esito positivo.[OSCURATO:PERSONA] aveva invece eccepito di aver dovutoautonomamente presentare il predetto ricorso e che, in seguitoall’accoglimento dell’istanza cautelare, era stata aperta dall’entecompetente nuova istruttoria della pratica per la quale nessun apporto erastato reso dalla [OSCURATO:PERSONA], dovendosi dare atto dell’estinzione delmandato originariamente conferito.Il Tribunale di Firenze, previa interpretazione del contratto quale appaltodi servizi, esclusa l’estinzione del mandato e ritenuto che non vi fosseprova che l’accoglimento finale della domanda fosse stato avulsodall’attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] pagare alla società di servizi un compenso seppur rideterminato inconsiderazione dell’intervento della stessa cliente per pervenireall’ottenimento dell’agevolazione fiscale.Numero registro generale 208/2024Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 11485/2026Data pubblicazione 28/04/2026Nuova [OSCURATO:PERSONA] impugnando la sentenza aveva contestato l’utilitàdella prestazione resa dall’attrice allegando nuova documentazioneall’uopo.[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello incidentale perottenere il pagamento del compenso integralmente dovuto in forza delcontratto stipulato.Il giudice dell’impugnazione, ritenute integralmente condivisibili leargomentazioni svolte dal giudice di primo grado ed infondati i motiviproposti, rigettava l’appello principale così come l’appello incidentale.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoarticolato in sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.memoria ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata inrelazione all’art. 360 primo comma n. 4 e anche in relazione al n.3 c.p.c.per essere la Corte di Appello di Firenze incorsa nel vizio di error inprocedendo per aver omesso di considerare la prova documentalecostituita dalla nota del 04/11/1021 del Ministero dello SviluppoEconomico depositata agli atti di causa, documento che, oveeffettivamente scrutinato, avrebbe indotto il Giudice territoriale a unadecisione diversa senza incorrere nell’ulteriore error in judicando su unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in tale modo incorrendo nella «violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116, 132, 186, 188 e 189 c.p.c. e artt. 1703 e segg. c.c.».Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 208/2024Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 11485/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il motivo dovrebbe dedurre in thesi la violazione delle norme del c.p.c. cheevoca nell’intestazione.Ciò, ai sensi del n. 4 e “anche” [sic] in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.Senonché, adducendone la legittimità della produzione, pur avvenuta inappello, lamenta l’omessa considerazione del contenuto di un documento(la nota del 4.11.2021), o meglio del suo contenuto rappresentativo.

In talmodo, ha la struttura illustrativa di un motivo che, in realtà, sarebbericonducibile al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., cioè al vizio di omesso esame diun fatto.Ne segue che, se non lo si riconverte in un simile motivo e lo si scrutinacome vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., esso risultainammissibile perché non rispetta i criteri di deduzione della violazione ditali norme a suo tempo indicati da Cass. n. 11802 del 2016, ribaditi unaprima volta, sebbene in motivazione espressa ma non massimata sulpunto, da Cass., Sez.

Un., n. 16598 del 2016, e, quindi, ex multis, daCass., Sez.

Un., n. 20867 del 2020.In relazione alle norme degli artt. 186, 188 e 189 c.p.c. non si cogliealcuna spiegazione del come e del perché dovrebbero rilevare e nemmenosarebbe possibile darla.Quanto alla norma dell’art. 132 c.p.c., evidentemente da intendereevocata quanto al disposto del secondo comma, n. 4 c.p.c., laprospettazione è irriducibile alla sua violazione, perché basata su elementialiunde rispetto alla motivazione, com’è palese, dato che si tratta diomessa considerazione di documento.

Sicché, il preteso vizio non sarebbededotto secondo i criteri indicati da Cass., Sez.

Un. n. 8053 del 2014, cheesigono che esso debba basarsi solo sul tenore della motivazione.Se, poi, si tentasse di riconvertire la sostanza del motivo alla stregua delparadigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., in disparte che si omette diNumero registro generale 208/2024Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 11485/2026Data pubblicazione 28/04/2026individuare all’interno del documento i fatti storici rappresentati di cui sidovrebbe censurare l’omesso esame, il che già renderebbe impossibile lariconversione, risulterebbe evidente che la pretesa decisività è frutto dellasollecitazione ad apprezzare il documento sulla base di altre risultanzeprocessuali, il che colloca l’illustrazione fuori del vizio ai sensi del n. 5 del360 c.p.c. per come ricostruito dalle note sentenze delle Sezioni Unite nn.8053 e 8054 del 2014.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 primocomma n. 5) la «violazione dell’art. 111 della Costituzione, dell’art. 132secondo comma n.4 c.p.c. nonché dell’art.118 Disp.

Att.» laddove lasentenza impugnata ha omesso di motivare sul fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, emergente dallanota del 04/11/1021 del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] depositataagli atti di causa.Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte con riferimento alprecedente motivo: le argomentazioni poste a fondamento dell’asseritaviolazione dell’art.132 c.p.c. cercano di fondare il vizio sulla base propriodella nota 4.11.2021, estranea al materiale istruttorio posto a base delladecisione e dunque non sono idonee a dedurre il vizio perché basate suelementi estranei alla motivazione.Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5)la motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmentecontraddittoria, perplessa od incomprensibile, della sentenza impugnata,anche in relazione all’art.360 primo comma n.3 c.p.c., per essere la Cortedi Appello di Firenze, incorsa nella «violazione dell’art. 111 dellaCostituzione, dell’art. 132 secondo comma n.4 c.p.c. nonché dell’art.118Disp.

Att.» laddove, ha omesso di indicare la motivazione delragionamento giuridico seguito per affermare la correttezza della sentenzadi primo grado in materia di assunzione delle prove e della ripartizioneNumero registro generale 208/2024Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 11485/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell’onere probatorio, nonché la «violazione e falsa applicazione degli artt.24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 131, 132, 177, 184, 186,187, 188, 189 e 244 e ss. c.p.c e art. 2697 c.c.» in relazione allaammissione delle prove e della ripartizione dell’onere probatorio.Premesso che anche con riguardo a tale motivo parte ricorrente accorpaplurimi vizi (360 nn.3,4 e 5 c.p.c.) relativi ad errores in iudicando eprocedendo senza procedere ad un’ordinata argomentazione delle singolecensure, con la dedotta apparenza di motivazione in realtà si addebita allasentenza di avere resto una motivazione per relationem condividendoquella del primo giudice senza spiegare le ragioni della condivisione.Il motivo è allora inammissibile alla stregua del principio di dirittosecondo cui «in tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appellosia motivata "per relationem" alla pronuncia di primo grado, al fineritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censuraidentifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificatamentecondivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse conl'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con laresa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoidoveri motivazionali.» (Cass., Sez.

Un., n. 7074 del 2017).

Nella speciemanca sia l’individuazione della motivazione del primo giudice che deltenore dell’appello.Per il resto il motivo, quanto alle altre norme evocate, sollecita in parterivalutazione della quaestio facti quando evoca omessa considerazione didocumenti (pagg. 24 e ss.) e là dove lamenta che la corte territoriale sisia limitata a dire superflua ogni attività istruttoria senza dire alcunchésulla reiterazione della richiesta di ammissione delle prove testimonialidichiarate inammissibili, denuncia un’omissione della corte territorialeriguardo ad una richiesta che avrebbe dovuto essere oggetto di motivo diappello, ma lo fa– in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. – senza riprodurreNumero registro generale 208/2024Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 11485/2026Data pubblicazione 28/04/2026il relativo motivo ed anzi – a pag. 29 – assumendo del tuto genericamenteche nell’atto di appello vi sarebbero state «censure» ed una reiterazione apag. 15, ultimo capoverso.Peraltro, se si procedesse alla lettura dell’atto di appello in parte qua vi sileggerebbe quanto segue: «Infine, riguardo alle risultanza istruttorie, varibadita la censura formulata nel giudizio di primo grado, e ribadita in sededi precisazione delle conclusioni, in merito al rigetto delle richieste diprova testimoniale tempestivamente e ritualmente formulate dalla societàopponente, ritenute dal Giudice di primo grado immotivatamente eingiustificatamente inammissibili solo nella sentenza impugnata, essendostati esclusi accertamenti e verifiche testimoniali utili a confermare lerisultanze documentali in atti, correlate ai fatti di cui alle opposizioniproposte in primo grado, e per le quali si reitera la richiesta di loroaccoglimento anche nel presente giudizio di appello».Appare evidente che quanto ivi dedotto risulta del tutto assertorio e nonconsidera la motivazione dell’ordinanza del 25 maggio 2018 resa dal primogiudice (e di cui il ricorso riferisce a pag. 27), sicché è inidoneo adintegrare un motivo di appello, il che non consentirebbe di assegnare allacensura qui svolta il valore – peraltro nemmeno evocato – di violazionedell’art. 112 c.p.c., ma, soprattutto appare inidoneo ulteriormente neldetto senso, dato che nelle conclusioni dell’appello non v’è traccia dellarichiesta.

In sostanza, l’esame dell’atto di appello non evidenzia un motivodi appello e, dunque, anche la successiva attività svolta nelle note ditrattazione scritta all’udienza del 20 settembre 2022 (evocate a pag. 29)risentiva sempre della suddetta inidoneità.

Sicché, la motivazione dellasentenza impugnata sulla superfluità delle richieste istruttorie fu adeguataal generico tenore della prospettazione dell’atto di appello ed anzi avrebbedovuto rilevare semmai che sul punto l’appello risultava di assolutagenericità.Numero registro generale 208/2024Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 11485/2026Data pubblicazione 28/04/2026Anche la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. non è dedottacorrettamente atteso che essa è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non inveceladdove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice ha svolto delleprove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità,entro i ristretti limiti del riformulato art. 360, primo comma, n.5. c.p.c.: siveda già Cass.

S.U. n. 16598/2016 (in motivazione espressa, sebbene nonmassimata sul punto), nonché ex multis, Cass. n. 26769/2018, ed ancora,sempre ex multis, Cass. n. 13395/2018).Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 primocomma n. 4, il vizio di error in procedendo per aver omesso la corteterritoriale di considerare la prova documentale e risultanze processualisulla qualificazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti,travalicando il suo potere qualificatorio dai limiti del devoluto, andando adincidere sugli stessi elementi identificativi della domanda, e determinandouna innovazione non consentita rispetto alla pretesa originaria, e anche inrelazione all’art.360 primo comma n.3 c.p.c., per essere incorsa nel viziodi error in judicando, con «violazione e falsa applicazione degli artt. 24Cost., nonché degli artt. 99,112,115,116 131, 166,167 e 183 c.p.c. e artt.1703 e segg. e art. 2697 c.c.» in relazione alla estinzione del predettorapporto contrattuale intercorso tra le parti e preclusione della condizioneposta a fondamento della richiesta di pagamento della società resistente inprimo grado per qualsiasi titolo e/o causale.Il motivo è anch’esso inammissibile.A prescindere sempre dal cumulo di violazioni eterogenee dedotte edincompatibili, la corte territoriale ha confermato con valutazione propria lacorretta qualificazione come appalto di servizi dell’incarico affidato allaNumero registro generale 208/2024Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 11485/2026Data pubblicazione 28/04/2026Service Group, qualificazione che si sottrae al vizio di ultra petizionefacendo la corte ha dato corretta applicazione del principio secondo cui ilpotere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica ifatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite delrispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto diintroduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso; sicchéil vizio di ultra o extra petizione ricorre solo quando il giudice di merito,alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi),emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato),oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso(petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delleeccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n.644/2025, Cass.n.8048/2019), dovendosi pertanto escludere la violazione dell’art.112 c.p.c..Quanto alla violazione delle altre norme indicate nel motivo e la cuiargomentazione specifica manca completamente, con la censura si tentanuovamente di sottoporre a questa Corte una nuova valutazione dei fattidi causa, preclusa in sede di sindacato di legittimità.Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata in relazione all’art.360 primo comma n.3 c.p.c., per essere la Corte di Appello di Firenzeincorsa nel vizio di «violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost.nonché dell’artt. 1703 e segg.» in merito al fatto che le omissioni,mancanze e vizi perpetrati dalla società resistente nello svolgimento delcontratto di mandato conferitole dalla società ricorrente, abbianoconcretizzato il suo grave inadempimento, da cui doveva conseguirel’applicazione della penale posta a suo carico nel predetto contratto dimandato.Il motivo è inammissibile perché nessuna specifica violazione degliartt.1703 e ss. c.c. viene correttamente dedotta, essendosi limitata parteNumero registro generale 208/2024Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 11485/2026Data pubblicazione 28/04/2026ricorrente a riproporre le censure alla valutazione della vicenda fattualeper come operata dal giudice di merito senza allegare uno specifico difettodi sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta disciplinata dallanorma in questione e dovendo, tuttavia, ogni esame dell’asseritacessazione del rapporto di mandato o dell’inadempimento allo stessorestare esclusa in questa sede di mera legittimità atteso che non vi puòtrovare ingresso la critica della ricostruzione della volontà negozialeoperata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nellaprospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallostesso esaminati (Cass. n.10927/24, Cass. n.32505/23).Infine con il sesto motivo la ricorrente denuncia , in relazione all’art. 360primo comma n. 2) c.p.c., la « violazione degli artt. 24 e 111 dellaCostituzione e delle norme che presiedono al riparto della competenzainterna alla giurisdizione ordinaria ex artt. 19 e 637 c.p.c.» atteso che laCorte di Appello di Firenze, non ha ritenuto che la clausola n.14 delcontratto di mandato posto a fondamento della ingiunzione opposta inprimo grado, è rimasta travolta ed assorbita dalla estinzione ed inefficaciadel contratto di mandato in cui è contenuta, e nemmeno trasmigrabile inaltra qualificazione contrattuale, comunque contestata e censurata, per cuiil provvedimento che avrebbe dovuto adottare doveva essere dideclaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, in favoredel Tribunale di Avellino, nell’emettere il Decreto Ingiuntivo opposto inprimo grado.Il motivo risulta inammissibile in quanto argomentato in modo meramenteassertorio e comunque con mera contestazione della valutazione fattualeresa dal giudice del gravame, valutazione in questa sede non sindacabile,tanto più con riguardo all’interpretazione di clausole contrattuali sottrattaall’esame del giudice di legittimità (Cass. n. 6125/2014, Cass. n.20964/2017).Numero registro generale 208/2024Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 11485/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il ricorso deve dunque conclusivamente essere dichiarato inammissibile.In considerazione della soccombenza, parte ricorrente deve rifondere aparte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 8.000 oltreeuro 200 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente arifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro8.000 oltre euro 200 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 5.3.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Service [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Scacchi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2087/2023depositata il 17/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 208/2024Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 11485/2026Data pubblicazione 28/04/2026Con sentenza in data 17.10.2023 la Corte d’Appello di Firenze rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Firenze con la quale era stata accolta ladomanda di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. diretta adottenere il pagamento di compensi per la prestazione di attività dipredisposizione e presentazione di una domanda di agevolazionefinanziaria nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva infatti dedotto che in forza di un contratto dimandato essa aveva svolto l’attività di assistenza al [OSCURATO:PERSONA].p.a. per ottenere un’agevolazione fiscale per la realizzazione di un nuovosito produttivo, all’uopo presentando all’ente competente la relativadomanda che era stata inizialmente rigettata, ma poi accolta a seguito dipresentazione di ricorso al TAR che aveva sortito esito positivo.[OSCURATO:PERSONA] aveva invece eccepito di aver dovutoautonomamente presentare il predetto ricorso e che, in seguitoall’accoglimento dell’istanza cautelare, era stata aperta dall’entecompetente nuova istruttoria della pratica per la quale nessun apporto erastato reso dalla [OSCURATO:PERSONA], dovendosi dare atto dell’estinzione delmandato originariamente conferito.Il Tribunale di Firenze, previa interpretazione del contratto quale appaltodi servizi, esclusa l’estinzione del mandato e ritenuto che non vi fosseprova che l’accoglimento finale della domanda fosse stato avulsodall’attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] pagare alla società di servizi un compenso seppur rideterminato inconsiderazione dell’intervento della stessa cliente per pervenireall’ottenimento dell’agevolazione fiscale.Numero registro generale 208/2024Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 11485/2026Data pubblicazione 28/04/2026Nuova [OSCURATO:PERSONA] impugnando la sentenza aveva contestato l’utilitàdella prestazione resa dall’attrice allegando nuova documentazioneall’uopo.[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello incidentale perottenere il pagamento del compenso integralmente dovuto in forza delcontratto stipulato.Il giudice dell’impugnazione, ritenute integralmente condivisibili leargomentazioni svolte dal giudice di primo grado ed infondati i motiviproposti, rigettava l’appello principale così come l’appello incidentale.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoarticolato in sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.memoria ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata inrelazione all’art. 360 primo comma n. 4 e anche in relazione al n.3 c.p.c.per essere la Corte di Appello di Firenze incorsa nel vizio di error inprocedendo per aver omesso di considerare la prova documentalecostituita dalla nota del 04/11/1021 del Ministero dello SviluppoEconomico depositata agli atti di causa, documento che, oveeffettivamente scrutinato, avrebbe indotto il Giudice territoriale a unadecisione diversa senza incorrere nell’ulteriore error in judicando su unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in tale modo incorrendo nella «violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116, 132, 186, 188 e 189 c.p.c. e artt. 1703 e segg. c.c.».Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 208/2024Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 11485/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il motivo dovrebbe dedurre in thesi la violazione delle norme del c.p.c. cheevoca nell’intestazione.Ciò, ai sensi del n. 4 e “anche” [sic] in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.Senonché, adducendone la legittimità della produzione, pur avvenuta inappello, lamenta l’omessa considerazione del contenuto di un documento(la nota del 4.11.2021), o meglio del suo contenuto rappresentativo. In talmodo, ha la struttura illustrativa di un motivo che, in realtà, sarebbericonducibile al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., cioè al vizio di omesso esame diun fatto.Ne segue che, se non lo si riconverte in un simile motivo e lo si scrutinacome vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., esso risultainammissibile perché non rispetta i criteri di deduzione della violazione ditali norme a suo tempo indicati da Cass. n. 11802 del 2016, ribaditi unaprima volta, sebbene in motivazione espressa ma non massimata sulpunto, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, e, quindi, ex multis, daCass., Sez. Un., n. 20867 del 2020.In relazione alle norme degli artt. 186, 188 e 189 c.p.c. non si cogliealcuna spiegazione del come e del perché dovrebbero rilevare e nemmenosarebbe possibile darla.Quanto alla norma dell’art. 132 c.p.c., evidentemente da intendereevocata quanto al disposto del secondo comma, n. 4 c.p.c., laprospettazione è irriducibile alla sua violazione, perché basata su elementialiunde rispetto alla motivazione, com’è palese, dato che si tratta diomessa considerazione di documento. Sicché, il preteso vizio non sarebbededotto secondo i criteri indicati da Cass., Sez. Un. n. 8053 del 2014, cheesigono che esso debba basarsi solo sul tenore della motivazione.Se, poi, si tentasse di riconvertire la sostanza del motivo alla stregua delparadigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., in disparte che si omette diNumero registro generale 208/2024Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 11485/2026Data pubblicazione 28/04/2026individuare all’interno del documento i fatti storici rappresentati di cui sidovrebbe censurare l’omesso esame, il che già renderebbe impossibile lariconversione, risulterebbe evidente che la pretesa decisività è frutto dellasollecitazione ad apprezzare il documento sulla base di altre risultanzeprocessuali, il che colloca l’illustrazione fuori del vizio ai sensi del n. 5 del360 c.p.c. per come ricostruito dalle note sentenze delle Sezioni Unite nn.8053 e 8054 del 2014.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 primocomma n. 5) la «violazione dell’art. 111 della Costituzione, dell’art. 132secondo comma n.4 c.p.c. nonché dell’art.118 Disp. Att.» laddove lasentenza impugnata ha omesso di motivare sul fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, emergente dallanota del 04/11/1021 del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] depositataagli atti di causa.Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte con riferimento alprecedente motivo: le argomentazioni poste a fondamento dell’asseritaviolazione dell’art.132 c.p.c. cercano di fondare il vizio sulla base propriodella nota 4.11.2021, estranea al materiale istruttorio posto a base delladecisione e dunque non sono idonee a dedurre il vizio perché basate suelementi estranei alla motivazione.Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5)la motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmentecontraddittoria, perplessa od incomprensibile, della sentenza impugnata,anche in relazione all’art.360 primo comma n.3 c.p.c., per essere la Cortedi Appello di Firenze, incorsa nella «violazione dell’art. 111 dellaCostituzione, dell’art. 132 secondo comma n.4 c.p.c. nonché dell’art.118Disp. Att.» laddove, ha omesso di indicare la motivazione delragionamento giuridico seguito per affermare la correttezza della sentenzadi primo grado in materia di assunzione delle prove e della ripartizioneNumero registro generale 208/2024Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 11485/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell’onere probatorio, nonché la «violazione e falsa applicazione degli artt.24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 131, 132, 177, 184, 186,187, 188, 189 e 244 e ss. c.p.c e art. 2697 c.c.» in relazione allaammissione delle prove e della ripartizione dell’onere probatorio.Premesso che anche con riguardo a tale motivo parte ricorrente accorpaplurimi vizi (360 nn.3,4 e 5 c.p.c.) relativi ad errores in iudicando eprocedendo senza procedere ad un’ordinata argomentazione delle singolecensure, con la dedotta apparenza di motivazione in realtà si addebita allasentenza di avere resto una motivazione per relationem condividendoquella del primo giudice senza spiegare le ragioni della condivisione.Il motivo è allora inammissibile alla stregua del principio di dirittosecondo cui «in tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appellosia motivata "per relationem" alla pronuncia di primo grado, al fineritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censuraidentifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificatamentecondivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse conl'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con laresa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoidoveri motivazionali.» (Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017). Nella speciemanca sia l’individuazione della motivazione del primo giudice che deltenore dell’appello.Per il resto il motivo, quanto alle altre norme evocate, sollecita in parterivalutazione della quaestio facti quando evoca omessa considerazione didocumenti (pagg. 24 e ss.) e là dove lamenta che la corte territoriale sisia limitata a dire superflua ogni attività istruttoria senza dire alcunchésulla reiterazione della richiesta di ammissione delle prove testimonialidichiarate inammissibili, denuncia un’omissione della corte territorialeriguardo ad una richiesta che avrebbe dovuto essere oggetto di motivo diappello, ma lo fa– in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. – senza riprodurreNumero registro generale 208/2024Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 11485/2026Data pubblicazione 28/04/2026il relativo motivo ed anzi – a pag. 29 – assumendo del tuto genericamenteche nell’atto di appello vi sarebbero state «censure» ed una reiterazione apag. 15, ultimo capoverso.Peraltro, se si procedesse alla lettura dell’atto di appello in parte qua vi sileggerebbe quanto segue: «Infine, riguardo alle risultanza istruttorie, varibadita la censura formulata nel giudizio di primo grado, e ribadita in sededi precisazione delle conclusioni, in merito al rigetto delle richieste diprova testimoniale tempestivamente e ritualmente formulate dalla societàopponente, ritenute dal Giudice di primo grado immotivatamente eingiustificatamente inammissibili solo nella sentenza impugnata, essendostati esclusi accertamenti e verifiche testimoniali utili a confermare lerisultanze documentali in atti, correlate ai fatti di cui alle opposizioniproposte in primo grado, e per le quali si reitera la richiesta di loroaccoglimento anche nel presente giudizio di appello».Appare evidente che quanto ivi dedotto risulta del tutto assertorio e nonconsidera la motivazione dell’ordinanza del 25 maggio 2018 resa dal primogiudice (e di cui il ricorso riferisce a pag. 27), sicché è inidoneo adintegrare un motivo di appello, il che non consentirebbe di assegnare allacensura qui svolta il valore – peraltro nemmeno evocato – di violazionedell’art. 112 c.p.c., ma, soprattutto appare inidoneo ulteriormente neldetto senso, dato che nelle conclusioni dell’appello non v’è traccia dellarichiesta. In sostanza, l’esame dell’atto di appello non evidenzia un motivodi appello e, dunque, anche la successiva attività svolta nelle note ditrattazione scritta all’udienza del 20 settembre 2022 (evocate a pag. 29)risentiva sempre della suddetta inidoneità. Sicché, la motivazione dellasentenza impugnata sulla superfluità delle richieste istruttorie fu adeguataal generico tenore della prospettazione dell’atto di appello ed anzi avrebbedovuto rilevare semmai che sul punto l’appello risultava di assolutagenericità.Numero registro generale 208/2024Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 11485/2026Data pubblicazione 28/04/2026Anche la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. non è dedottacorrettamente atteso che essa è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non inveceladdove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice ha svolto delleprove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità,entro i ristretti limiti del riformulato art. 360, primo comma, n.5. c.p.c.: siveda già Cass. S.U. n. 16598/2016 (in motivazione espressa, sebbene nonmassimata sul punto), nonché ex multis, Cass. n. 26769/2018, ed ancora,sempre ex multis, Cass. n. 13395/2018).Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 primocomma n. 4, il vizio di error in procedendo per aver omesso la corteterritoriale di considerare la prova documentale e risultanze processualisulla qualificazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti,travalicando il suo potere qualificatorio dai limiti del devoluto, andando adincidere sugli stessi elementi identificativi della domanda, e determinandouna innovazione non consentita rispetto alla pretesa originaria, e anche inrelazione all’art.360 primo comma n.3 c.p.c., per essere incorsa nel viziodi error in judicando, con «violazione e falsa applicazione degli artt. 24Cost., nonché degli artt. 99,112,115,116 131, 166,167 e 183 c.p.c. e artt.1703 e segg. e art. 2697 c.c.» in relazione alla estinzione del predettorapporto contrattuale intercorso tra le parti e preclusione della condizioneposta a fondamento della richiesta di pagamento della società resistente inprimo grado per qualsiasi titolo e/o causale.Il motivo è anch’esso inammissibile.A prescindere sempre dal cumulo di violazioni eterogenee dedotte edincompatibili, la corte territoriale ha confermato con valutazione propria lacorretta qualificazione come appalto di servizi dell’incarico affidato allaNumero registro generale 208/2024Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 11485/2026Data pubblicazione 28/04/2026Service Group, qualificazione che si sottrae al vizio di ultra petizionefacendo la corte ha dato corretta applicazione del principio secondo cui ilpotere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica ifatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite delrispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto diintroduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso; sicchéil vizio di ultra o extra petizione ricorre solo quando il giudice di merito,alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi),emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato),oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso(petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delleeccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n.644/2025, Cass.n.8048/2019), dovendosi pertanto escludere la violazione dell’art.112 c.p.c..Quanto alla violazione delle altre norme indicate nel motivo e la cuiargomentazione specifica manca completamente, con la censura si tentanuovamente di sottoporre a questa Corte una nuova valutazione dei fattidi causa, preclusa in sede di sindacato di legittimità.Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata in relazione all’art.360 primo comma n.3 c.p.c., per essere la Corte di Appello di Firenzeincorsa nel vizio di «violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost.nonché dell’artt. 1703 e segg.» in merito al fatto che le omissioni,mancanze e vizi perpetrati dalla società resistente nello svolgimento delcontratto di mandato conferitole dalla società ricorrente, abbianoconcretizzato il suo grave inadempimento, da cui doveva conseguirel’applicazione della penale posta a suo carico nel predetto contratto dimandato.Il motivo è inammissibile perché nessuna specifica violazione degliartt.1703 e ss. c.c. viene correttamente dedotta, essendosi limitata parteNumero registro generale 208/2024Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 11485/2026Data pubblicazione 28/04/2026ricorrente a riproporre le censure alla valutazione della vicenda fattualeper come operata dal giudice di merito senza allegare uno specifico difettodi sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta disciplinata dallanorma in questione e dovendo, tuttavia, ogni esame dell’asseritacessazione del rapporto di mandato o dell’inadempimento allo stessorestare esclusa in questa sede di mera legittimità atteso che non vi puòtrovare ingresso la critica della ricostruzione della volontà negozialeoperata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nellaprospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallostesso esaminati (Cass. n.10927/24, Cass. n.32505/23).Infine con il sesto motivo la ricorrente denuncia , in relazione all’art. 360primo comma n. 2) c.p.c., la « violazione degli artt. 24 e 111 dellaCostituzione e delle norme che presiedono al riparto della competenzainterna alla giurisdizione ordinaria ex artt. 19 e 637 c.p.c.» atteso che laCorte di Appello di Firenze, non ha ritenuto che la clausola n.14 delcontratto di mandato posto a fondamento della ingiunzione opposta inprimo grado, è rimasta travolta ed assorbita dalla estinzione ed inefficaciadel contratto di mandato in cui è contenuta, e nemmeno trasmigrabile inaltra qualificazione contrattuale, comunque contestata e censurata, per cuiil provvedimento che avrebbe dovuto adottare doveva essere dideclaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, in favoredel Tribunale di Avellino, nell’emettere il Decreto Ingiuntivo opposto inprimo grado.Il motivo risulta inammissibile in quanto argomentato in modo meramenteassertorio e comunque con mera contestazione della valutazione fattualeresa dal giudice del gravame, valutazione in questa sede non sindacabile,tanto più con riguardo all’interpretazione di clausole contrattuali sottrattaall’esame del giudice di legittimità (Cass. n. 6125/2014, Cass. n.20964/2017).Numero registro generale 208/2024Numero sezionale 1137/2026Numero di raccolta generale 11485/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il ricorso deve dunque conclusivamente essere dichiarato inammissibile.In considerazione della soccombenza, parte ricorrente deve rifondere aparte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 8.000 oltreeuro 200 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente arifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro8.000 oltre euro 200 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 5.3.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11485/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris