CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 42195/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 24967/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 3 luglio 2023, che ha confermato la sentenza del 9 ottobre 2019 del Tribunale di Bari che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di falso commesso dal privato e tentata truffa e, ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole dell'inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione per la mancata pronuncia della sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati in contestazione - è manifestamente infondato in quanto il termine prescrizionale risulta spirato dopo la pronuncia della sentenza di appello. Difatti, i reati sono stati commessi in data 8 aprile 2015 ed il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, è decorso 1'8 ottobre 2022. Considerando i periodi di sospensione del termine e, in particolare: dal 24 novembre 2017 al 21 febbraio 2018 a fronte di richiesta di rinvio avanzata dalla difesa; dal 3 aprile 2019 al 3 luglio 2019 a seguito di istanza di rinvio formulata dai difensori; dal 3 luglio 2019 al 25 settembre 2019 a seguito di ulteriore istanza di rinvio della difesa per un'eventuale richiesta del rito alternativo; dal 25 settembre 2019 al 9 ottobre 2019 per legittimo impedimento; e dal 21 aprile 2023 al 3 luglio 2023 per astensione dei difensori, per un totale di 351 giorni, la prescrizione risulta maturata in data 24 settembre 2023, dunque, successivamente alla sentenza pronunciata dalla Corte territoriale; Considerato che la maturazione del termine di prescrizione successivo alla sentenza impugnata non ha rilievo nell'odierno giudizio, giacché, come è noto, le Sezioni Unite hanno statuito che, ove il ricorso per cassazione sia inammissibile, è preclusa la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione. E ciò in quanto l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità e non attribuisce al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali; piuttosto esso enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. 141., .1f Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il riirrerIe pagarpento delle i4 4 spese processuali e al versamento della somma di tremfraluro in fioridella cassa delle ammende. Così deciso il