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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2021

Cassazione n. 04490/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9t19Jo en't _. ~ Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo (r- (r° Ortt (14(9 N.10 C9r-d 23 o, AD- Dry,L Lo 1,0 pec rtooP [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 12 gennaio 2021, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Monza il 22 maggio 2019, che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva dichiarato colpevole del (solo) reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 12, comma 5-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne ingiusto profitto, procurato a determinati cittadini extracomunitari l'alloggio presso l'appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA], il 13 giugno 2014, dietro il compenso di euro 300,00 per [OSCURATO:PERSONA] e di euro 200,00 per [OSCURATO:PERSONA], e lo aveva condannato alla pena di mesi nove di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna e la confisca del suddetto immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA].

La parziale riforma deliberata dalla Corte di appello ha determinato la riqualificazione del suddetto reato in quello di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, la riduzione della pena irrogata a quella di mesi sette di reclusione e la revoca della confisca dell'immobile, con conferma nel resto.

2. Avverso questa decisione ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia il vizio di motivazione in ordine alle conseguenze tratte dalla constatazione della mancata integrazione del reato contestato originariamente, quello di cui all'art. 12, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998.

La difesa evidenzia che, pur avendo ritenuto non provato il fatto che i cittadini extracomunitari Salama e Mohsin - stipulanti la locazione dell'alloggio dall'imputato - fossero privi del permesso di soggiorno, i giudici di appello hanno erroneamente qualificato la condotta di [OSCURATO:PERSONA] come punita dal comma 5 della stessa disposizione, giacché anche tale norma prevede fra i suoi presupposti la situazione di illegalità dei soggetti extracomunitari che hanno convenuto con l'imputato l'uso dell'immobile: infatti, sono considerati illegalmente presenti sul territorio dello Stato i cittadini extracomunitari che vi rientrano senza titolo, oppure quelli che un titolo lo avevano e lo hanno perduto, ma nessuna di queste ipotesi ricorreva nella specie, in quanto entrambi i cittadini extracomunitari erano titolari del permesso di soggiorno e dovevano rinnovarlo, nel termine, non perentorio, di 60 giorni previsto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. cit.

2.2. Con il secondo motivo si prospetta l'erronea applicazione dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.Anche sotto questo profilo, secondo il ricorrente, i cittadini extracomunitari Salama e Mohsin non avrebbero potuto essere considerati in condizione di illegalità, alla stregua delle disposizioni che regolano la permanenza degli stranieri extracomunitari in Italia.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione nella valutazione degli elementi emersi, ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., al fine del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sorretto da motivazione incongrua, siccome sulla soltanto supposta condizione di irregolarità dei suddetti cittadini extracomunitari e, per il resto, si rivela tautologica.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria rassegnata per iscritto, ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (la cui disciplina è stata prorogata dall'art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), ha chiesto il rigetto dell'impugnazione segnalando l'infondatezza del primo motivo, ben potendo la situazione di illegalità contrassegnare il cittadino extracomunitario in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto e l'inammissibilità degli altri motivi, rispettivamente per carenza di autosufficienza e per aver sindacato nel merito, circa il diniego delle attenuanti generiche, il giudizio discrezionale congruamente espresso dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è, per quanto di ragione, fondato, in relazione ai primi due motivi, e va accolto nei sensi che seguono, con assorbimento delle questioni inerenti al terzo motivo.

2. Si constata che i giudici di appello hanno osservato che non era dato sapere se i due cittadini extracomunitari, al tempo della conclusione del contratto con l'imputato, fossero titolari di un permesso di soggiorno valido, in scadenza o in fase di rinnovo, oppure se tale permesso fosse scaduto, con la conseguente condizione di irregolarità sul territorio dei suddetti stranieri.

Da tale constatazione la Corte di merito ha fatto scaturire la considerazione che, non essendo stata provata la situazione giuridica di irregolarità nel territorio italiano dei due conduttori dell'immobile, non era dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto contestatogli.

Tuttavia - ha aggiunto la Corte territoriale - i medesimi fatti accertati avevano integrato il diverso reato di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, giacché i presupposti di tale norma, rispetto a quella, originariamente contestata, di cui al comma 5-bis dello stesso articolo, erano diversi, quest'ultima richiedendo che la cessione avvenisse in favore di uno straniero privo di titolo di soggiorno, mentre nell'ipotesi di cui al comma 5 era sufficiente una più generica condizione di illegalità dello straniero: e tale condizione - hanno argomentato i giudici di secondo grado - ben poteva essere integrata, nel caso in esame, dalla situazione di fatto in cui versavano Salama e Mohsin, i quali erano in possesso di un titolo e avevano necessità di ottenerne il rinnovo che avrebbe potuto conseguire solo presentando la falsa dichiarazione di ospitalità che [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato senza che costoro dimorassero nel suo alloggio.

3. L'evidente limite della motivazione posta a base della decisione si individua nella completa incertezza degli elementi rilevanti in relazione ai quali i giudici di appello hanno fatto derivare le conclusioni contestate dall'imputato.

3.1. Con specifico riferimento alla condizione giuridica in cui si trovavano i cittadini extracomunitari all'atto della stipula della locazione oggetto di imputazione, la Corte di merito ha espressamente affermato che, a fronte della posizione esposta da entrambi, i quali, escussi in dibattimento, avevano parlato del rinnovo del permesso di soggiorno dando per assodato di essere in possesso del titolo, nessuna domanda era stata loro posta affinché dettagliassero sul punto, sicché - hanno evidenziato i giudici di appello - "non è dato sapere se questi, al tempo della conclusione del contratto con il [OSCURATO:PERSONA], fossero ancora titolari di un permesso di soggiorno valido, seppur in scadenza o in fase di rinnovo, oppure se tale permesso fosse già scaduto, ponendo quindi gli stranieri in condizione di irregolarità sul territorio".

Da ciò, peraltro, la Corte territoriale ha tratto materia per la diversa configurazione della fattispecie incriminatrice in rapporto a cui ha ritenuto dover verificare la sussistenza della penale responsabilità dell'imputato, passando dalla base logico-giuridica del reato di cui al comma 5-bis dell'art. 12 cit., che sottendeva l'effettività del contratto di locazione dedotto in imputazione, a quella inerente al reato di cui al comma 5 della stessa disposizione, la quale invece è stata fondata, nella pronuncia in esame, sulla fittizietà del rapporto locativo stesso, come base per la formazione di dichiarazioni di ospitalità non veritiere.

E, se, da un lato, la nuova configurazione dell'imputazione, in carenza di un motivo di impugnazione specifico sull'innovazione ad essa sottesa, deve ritenersi acquisita alla dialettica procedimentale, dall'altro, non può non considerarsi che anche delibando la sua effettiva portata i giudici di appello avrebbero dovuto accertare, prima, e valutare, poi, la condizione giuridica dei due cittadini extracomunitari sul territorio italiano.

3.2. Invero, il delitto di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, essendo connotato dal dolo specifico di ingiusto profitto, contempla in tal senso la finalità di approfittamento da parte dell'agente della condizione di illegalità del cittadino extracomunitario, sicché integra il reato di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato la condotta di chi compie attività o atti volti a favorire la permanenza nel territorio dello Stato in contrasto con il quadro ordinamentale stabilito dal d.lgs. n. 286 del 1998 di cittadini extracomunitari in condizioni di illegalità, chiedendo a questi ultimi somme di danaro o altre utilità con la finalità di trarre un ingiusto profitto dalla suddetta condizione di illegalità.

Si è, pertanto, condivisibilmente puntualizzato che, ove avvenga la cessione di un alloggio a titolo oneroso a straniero privo di permesso di soggiorno, si configura il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 quando l'autore del reato non si limita esclusivamente ad assicurare la disponibilità di un alloggio a chi sia privo di un valido titolo di soggiorno, ma agisce allo scopo di favorire la permanenza irregolare nel territorio dello Stato in violazione delle norme di cui al citato testo unico sull'immigrazione.

Afferisce invece al reato (sanzionato con pena meno grave) previsto dall'art. 12, comma 5-bis, d.lgs. cit. l'ipotesi specifica di colui il quale ha la diretta disponibilità del bene immobile e agisce esclusivamente al fine di trarre un ingiusto profitto dalla locazione, ovvero di dare alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno (Sez. 3, n. 20889 del 11/01/2017, P., Rv. 270631 - 01).

Ora, è vero che la fattispecie di cui al comma 5, ritenuta dai giudici di appello, fa riferimento - quale situazione oggettiva a cui viene ricollegata la finalità dell'agente di trarre l'ingiusto profitto - alla, più lata, condizione di illegalità dello straniero; ma è del pari vero che di illegalità deve trattarsi, anche perché l'elemento oggettivo deve confluire nel favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico sull'immigrazione.

In tal senso - e parallelamente - si è ritenuto integrare il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato, di cui all'art. 12, comma 5, cit. la condotta di chi precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, successivamente registrati nell'apposito sistema informativo pubblico, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (Sez. 1, n. 12748 del 27/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274991 - 01).

Nella stessa direzione è giusto ritenere (v.

Sez. 1, n. 40320 del 09/10/2008, Russo, Rv. 241434 - 01) che per la configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza, nel territorio dello Stato, di cittadini extracomunitari al fine di trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità non rileva che, in virtù dell'attività oggetto della norma incriminatrice, si attivi la procedura di regolarizzazione della posizione dei cittadini extracomunitari e che essa pervenga a un esito positivo mediante il rilascio del permesso di soggiorno, non essendo tale circostanza richiesta dalla norma, che prevede e sanziona qualsiasi attività con cui si favorisca comunque la permanenza degli stranieri in condizione di illegalità nel territorio dello Stato, ivi inclusa l'attività propedeutica all'avvio delle pratiche di regolarizzazione delle corrispondenti posizioni soggettive.

E altrettanto deve dirsi con riferimento all'attività finalizzata al rinnovo dei permessi di soggiorno inerente a cittadini extracomunitari, ove essa sia messa in essere per trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

Epperò, nel caso delibato, la Corte di appello non si è attenuta ai principi così precisati, in quanto non ha individuato in modo preciso questa condizione di illegalità, comunque dando atto che non ne ha accertato l'evenienza attuale, limitandosi a enuclearla in via genericamente ed esclusivamente prospettica, collegando la stessa all'atto del rinnovo - fatto enunciato, ma in alcun modo periodizzato con certezza e precisione - del permesso di soggiorno e dando per assodato, ma su base essenzialmente assertiva, che i suddetti cittadini extracomunitari non ne avessero i requisiti.

Tale carenza motivazionale, a sua volta determinata dall'emersa lacuna istruttoria - a cui peraltro in sede di giudizio di appello era possibile rimediare con l'attivazione degli strumenti contemplati dall'art. 603 cod. proc. pen. -, vizia decisivamente la pronuncia in esame.

4. In considerazione dell'accertato vizio, la sentenza impugnata va, in definitiva, annullata con rinvio per nuovo giudizio, da svolgersi da parte della competente Corte di appello nel rispetto dei principi dianzi affermati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9t19Jo en't _. ~ Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo (r- (r° Ortt (14(9 N.10 C9r-d 23 o, AD- Dry,L Lo 1,0 pec rtooP [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 12 gennaio 2021, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Monza il 22 maggio 2019, che aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva dichiarato colpevole del (solo) reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 12, comma 5-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne ingiusto profitto, procurato a determinati cittadini extracomunitari l'alloggio presso l'appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA], il 13 giugno 2014, dietro il compenso di euro 300,00 per [OSCURATO:PERSONA] e di euro 200,00 per [OSCURATO:PERSONA], e lo aveva condannato alla pena di mesi nove di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna e la confisca del suddetto immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA]. La parziale riforma deliberata dalla Corte di appello ha determinato la riqualificazione del suddetto reato in quello di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, la riduzione della pena irrogata a quella di mesi sette di reclusione e la revoca della confisca dell'immobile, con conferma nel resto. 2. Avverso questa decisione ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia il vizio di motivazione in ordine alle conseguenze tratte dalla constatazione della mancata integrazione del reato contestato originariamente, quello di cui all'art. 12, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998. La difesa evidenzia che, pur avendo ritenuto non provato il fatto che i cittadini extracomunitari Salama e Mohsin - stipulanti la locazione dell'alloggio dall'imputato - fossero privi del permesso di soggiorno, i giudici di appello hanno erroneamente qualificato la condotta di [OSCURATO:PERSONA] come punita dal comma 5 della stessa disposizione, giacché anche tale norma prevede fra i suoi presupposti la situazione di illegalità dei soggetti extracomunitari che hanno convenuto con l'imputato l'uso dell'immobile: infatti, sono considerati illegalmente presenti sul territorio dello Stato i cittadini extracomunitari che vi rientrano senza titolo, oppure quelli che un titolo lo avevano e lo hanno perduto, ma nessuna di queste ipotesi ricorreva nella specie, in quanto entrambi i cittadini extracomunitari erano titolari del permesso di soggiorno e dovevano rinnovarlo, nel termine, non perentorio, di 60 giorni previsto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. cit. 2.2. Con il secondo motivo si prospetta l'erronea applicazione dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.Anche sotto questo profilo, secondo il ricorrente, i cittadini extracomunitari Salama e Mohsin non avrebbero potuto essere considerati in condizione di illegalità, alla stregua delle disposizioni che regolano la permanenza degli stranieri extracomunitari in Italia. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione nella valutazione degli elementi emersi, ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., al fine del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sorretto da motivazione incongrua, siccome sulla soltanto supposta condizione di irregolarità dei suddetti cittadini extracomunitari e, per il resto, si rivela tautologica. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria rassegnata per iscritto, ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (la cui disciplina è stata prorogata dall'art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), ha chiesto il rigetto dell'impugnazione segnalando l'infondatezza del primo motivo, ben potendo la situazione di illegalità contrassegnare il cittadino extracomunitario in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto e l'inammissibilità degli altri motivi, rispettivamente per carenza di autosufficienza e per aver sindacato nel merito, circa il diniego delle attenuanti generiche, il giudizio discrezionale congruamente espresso dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, per quanto di ragione, fondato, in relazione ai primi due motivi, e va accolto nei sensi che seguono, con assorbimento delle questioni inerenti al terzo motivo. 2. Si constata che i giudici di appello hanno osservato che non era dato sapere se i due cittadini extracomunitari, al tempo della conclusione del contratto con l'imputato, fossero titolari di un permesso di soggiorno valido, in scadenza o in fase di rinnovo, oppure se tale permesso fosse scaduto, con la conseguente condizione di irregolarità sul territorio dei suddetti stranieri. Da tale constatazione la Corte di merito ha fatto scaturire la considerazione che, non essendo stata provata la situazione giuridica di irregolarità nel territorio italiano dei due conduttori dell'immobile, non era dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto contestatogli. Tuttavia - ha aggiunto la Corte territoriale - i medesimi fatti accertati avevano integrato il diverso reato di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, giacché i presupposti di tale norma, rispetto a quella, originariamente contestata, di cui al comma 5-bis dello stesso articolo, erano diversi, quest'ultima richiedendo che la cessione avvenisse in favore di uno straniero privo di titolo di soggiorno, mentre nell'ipotesi di cui al comma 5 era sufficiente una più generica condizione di illegalità dello straniero: e tale condizione - hanno argomentato i giudici di secondo grado - ben poteva essere integrata, nel caso in esame, dalla situazione di fatto in cui versavano Salama e Mohsin, i quali erano in possesso di un titolo e avevano necessità di ottenerne il rinnovo che avrebbe potuto conseguire solo presentando la falsa dichiarazione di ospitalità che [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato senza che costoro dimorassero nel suo alloggio. 3. L'evidente limite della motivazione posta a base della decisione si individua nella completa incertezza degli elementi rilevanti in relazione ai quali i giudici di appello hanno fatto derivare le conclusioni contestate dall'imputato. 3.1. Con specifico riferimento alla condizione giuridica in cui si trovavano i cittadini extracomunitari all'atto della stipula della locazione oggetto di imputazione, la Corte di merito ha espressamente affermato che, a fronte della posizione esposta da entrambi, i quali, escussi in dibattimento, avevano parlato del rinnovo del permesso di soggiorno dando per assodato di essere in possesso del titolo, nessuna domanda era stata loro posta affinché dettagliassero sul punto, sicché - hanno evidenziato i giudici di appello - "non è dato sapere se questi, al tempo della conclusione del contratto con il [OSCURATO:PERSONA], fossero ancora titolari di un permesso di soggiorno valido, seppur in scadenza o in fase di rinnovo, oppure se tale permesso fosse già scaduto, ponendo quindi gli stranieri in condizione di irregolarità sul territorio". Da ciò, peraltro, la Corte territoriale ha tratto materia per la diversa configurazione della fattispecie incriminatrice in rapporto a cui ha ritenuto dover verificare la sussistenza della penale responsabilità dell'imputato, passando dalla base logico-giuridica del reato di cui al comma 5-bis dell'art. 12 cit., che sottendeva l'effettività del contratto di locazione dedotto in imputazione, a quella inerente al reato di cui al comma 5 della stessa disposizione, la quale invece è stata fondata, nella pronuncia in esame, sulla fittizietà del rapporto locativo stesso, come base per la formazione di dichiarazioni di ospitalità non veritiere. E, se, da un lato, la nuova configurazione dell'imputazione, in carenza di un motivo di impugnazione specifico sull'innovazione ad essa sottesa, deve ritenersi acquisita alla dialettica procedimentale, dall'altro, non può non considerarsi che anche delibando la sua effettiva portata i giudici di appello avrebbero dovuto accertare, prima, e valutare, poi, la condizione giuridica dei due cittadini extracomunitari sul territorio italiano. 3.2. Invero, il delitto di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, essendo connotato dal dolo specifico di ingiusto profitto, contempla in tal senso la finalità di approfittamento da parte dell'agente della condizione di illegalità del cittadino extracomunitario, sicché integra il reato di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato la condotta di chi compie attività o atti volti a favorire la permanenza nel territorio dello Stato in contrasto con il quadro ordinamentale stabilito dal d.lgs. n. 286 del 1998 di cittadini extracomunitari in condizioni di illegalità, chiedendo a questi ultimi somme di danaro o altre utilità con la finalità di trarre un ingiusto profitto dalla suddetta condizione di illegalità. Si è, pertanto, condivisibilmente puntualizzato che, ove avvenga la cessione di un alloggio a titolo oneroso a straniero privo di permesso di soggiorno, si configura il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 quando l'autore del reato non si limita esclusivamente ad assicurare la disponibilità di un alloggio a chi sia privo di un valido titolo di soggiorno, ma agisce allo scopo di favorire la permanenza irregolare nel territorio dello Stato in violazione delle norme di cui al citato testo unico sull'immigrazione. Afferisce invece al reato (sanzionato con pena meno grave) previsto dall'art. 12, comma 5-bis, d.lgs. cit. l'ipotesi specifica di colui il quale ha la diretta disponibilità del bene immobile e agisce esclusivamente al fine di trarre un ingiusto profitto dalla locazione, ovvero di dare alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno (Sez. 3, n. 20889 del 11/01/2017, P., Rv. 270631 - 01). Ora, è vero che la fattispecie di cui al comma 5, ritenuta dai giudici di appello, fa riferimento - quale situazione oggettiva a cui viene ricollegata la finalità dell'agente di trarre l'ingiusto profitto - alla, più lata, condizione di illegalità dello straniero; ma è del pari vero che di illegalità deve trattarsi, anche perché l'elemento oggettivo deve confluire nel favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico sull'immigrazione. In tal senso - e parallelamente - si è ritenuto integrare il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato, di cui all'art. 12, comma 5, cit. la condotta di chi precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, successivamente registrati nell'apposito sistema informativo pubblico, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (Sez. 1, n. 12748 del 27/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274991 - 01). Nella stessa direzione è giusto ritenere (v. Sez. 1, n. 40320 del 09/10/2008, Russo, Rv. 241434 - 01) che per la configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza, nel territorio dello Stato, di cittadini extracomunitari al fine di trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità non rileva che, in virtù dell'attività oggetto della norma incriminatrice, si attivi la procedura di regolarizzazione della posizione dei cittadini extracomunitari e che essa pervenga a un esito positivo mediante il rilascio del permesso di soggiorno, non essendo tale circostanza richiesta dalla norma, che prevede e sanziona qualsiasi attività con cui si favorisca comunque la permanenza degli stranieri in condizione di illegalità nel territorio dello Stato, ivi inclusa l'attività propedeutica all'avvio delle pratiche di regolarizzazione delle corrispondenti posizioni soggettive. E altrettanto deve dirsi con riferimento all'attività finalizzata al rinnovo dei permessi di soggiorno inerente a cittadini extracomunitari, ove essa sia messa in essere per trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità. Epperò, nel caso delibato, la Corte di appello non si è attenuta ai principi così precisati, in quanto non ha individuato in modo preciso questa condizione di illegalità, comunque dando atto che non ne ha accertato l'evenienza attuale, limitandosi a enuclearla in via genericamente ed esclusivamente prospettica, collegando la stessa all'atto del rinnovo - fatto enunciato, ma in alcun modo periodizzato con certezza e precisione - del permesso di soggiorno e dando per assodato, ma su base essenzialmente assertiva, che i suddetti cittadini extracomunitari non ne avessero i requisiti. Tale carenza motivazionale, a sua volta determinata dall'emersa lacuna istruttoria - a cui peraltro in sede di giudizio di appello era possibile rimediare con l'attivazione degli strumenti contemplati dall'art. 603 cod. proc. pen. -, vizia decisivamente la pronuncia in esame. 4. In considerazione dell'accertato vizio, la sentenza impugnata va, in definitiva, annullata con rinvio per nuovo giudizio, da svolgersi da parte della competente Corte di appello nel rispetto dei principi dianzi affermati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad
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