Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:351
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑31/09
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság)
«Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato — Apolide di origine palestinese che non ha chiesto la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso
e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del [OSCURATO:PERSONA] (UNRWA) — Domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato — Rigetto dovuto alla non sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 1, sezione A, della [OSCURATO:PERSONA] relativa allo status
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 — Diritto di detto apolide al riconoscimento dello status di rifugiato in forza dell’art. 12, n. 1, lett. a), seconda frase,
della direttiva 2004/83»
Massime della sentenza
Visti, asilo, immigrazione — Politica d’asilo — Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Direttiva
2004/83
[Direttiva del Consiglio 2004/83, art. 12, n. 1, lett. a), prima frase]
Ai fini dell’applicazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), prima frase, della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione,
a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, una persona fruisce della protezione o dell’assistenza di
un’agenzia delle Nazioni Unite diversa dall’[OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) se è effettivamente
ricorsa a detta protezione o a detta assistenza.
Infatti, l’art. 1, sezione D, della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, richiamato dall’art. 12, n. 1,
lett. a), della direttiva, si limita ad escludere dall’ambito di applicazione della detta [OSCURATO:PERSONA] coloro che beneficiano
attualmente della protezione o dell’assistenza di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’UNHCR. Dal chiaro
tenore di tale disposizione risulta che solo le persone che sono effettivamente ricorse all’aiuto fornito dall’Agenzia delle
Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel [OSCURATO:PERSONA] rientrano nell’ambito della clausola
di esclusione dello status di rifugiato ivi enunciata che, in quanto tale, va interpretata restrittivamente, e non può pertanto
riguardare anche le persone che semplicemente hanno o avevano i requisiti per beneficiare della protezione o dell’assistenza
di tale Agenzia.
(v. punti 50-51, 53 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
17 giugno 2010 (
*
)
«Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato – Apolide di origine palestinese che non ha chiesto la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso
e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del [OSCURATO:PERSONA] (UNRWA) – Domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato – Rigetto dovuto alla non sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 1, sezione A, della [OSCURATO:PERSONA] relativa allo status
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 – Diritto di detto apolide al riconoscimento dello status di rifugiato in forza dell’art. 12, n. 1, lett. a), seconda frase,
della direttiva 2004/83»
Nel procedimento C‑31/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dal Fővárosi
Bíróság (Ungheria), con decisione 15 dicembre 2008, pervenuta in cancelleria il 26 gennaio 2009, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. J. N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta,
presidenti di sezione, dai sigg. A. Rosas, P. Kūris, J.-J. Kasel e M. Safjan, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 ottobre 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. G. Győző, ügyvéd;
– per il governo ungherese, dalla sig.ra R. Somssich, dal sig. M. Fehér e dalla sig.ra K. Borvölgyi, in qualità di agenti;
– per il governo belga, dalla sig.ra C. Pochet e dal sig. T. Materne, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e N. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
– per il governo francese, dalla sig.ra E. Belliard, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra B. Beaupère-Manokha, in qualità di
agenti;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra I. Rao, in qualità di agente;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal sig. B. Simon e dalla sig.ra M. Condou-Durande, in qualità di agenti;
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 marzo 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio
29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica
di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta (GU L 304, pag. 12; in prosieguo: la «direttiva»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], apolide di origine palestinese,
e il [OSCURATO:PERSONA] és [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio per l’immigrazione e la cittadinanza; in prosieguo: il «BAH») in merito
al rigetto da parte di quest’ultimo della domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
Il diritto internazionale
[OSCURATO:PERSONA] relativa allo status dei rifugiati
3
[OSCURATO:PERSONA] relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [
Recueil des traités des [OSCURATO:PERSONA]
, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], è entrata in vigore il 22 aprile 1954. Essa è stata completata dal Protocollo relativo
allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Ginevra»).
4
Ai sensi dell’art. 1, sezione A, punto 2, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra, il termine «rifugiato» si applica a chiunque,
«temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo
timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure a chiunque, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal
Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra».
5
L’art. 1, sezione D, della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra così recita:
«La presente [OSCURATO:PERSONA] non potrà applicarsi a coloro che beneficiano attualmente di protezione o assistenza da parte di
organi o agenzie delle Nazioni Unite diversi dall’[OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Qualora questa protezione o questa assistenza, per un qualunque motivo, dovessero venire a cessare senza che la situazione
di queste persone sia stata definitivamente regolata in conformità con le risoluzioni adottate dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite, costoro avranno pieno diritto di usufruire del regime previsto dalla presente [OSCURATO:PERSONA]».
[OSCURATO:PERSONA] di conciliazione per la Palestina
6
[OSCURATO:PERSONA] di conciliazione per la Palestina ([OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«UNCCP»)
è stata istituita con la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite dell’11 dicembre 1948, n. 194 (III). Ai sensi
del n. 11 di tale risoluzione, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite:
«
Decide
che occorre consentire ai rifugiati che lo desiderano di tornare alle loro case al più presto possibile e di vivere in pace
con i loro vicini e che devono essere pagati indennizzi per le proprietà di coloro che scelgono di non ritornare e per la
perdita o il danneggiamento di proprietà che, in virtù dei principi del diritto internazionale o secondo equità, devono essere
risarciti dai governi o dalle autorità competenti;
Incarica
[l’UNCCP] di facilitare il rimpatrio, il reinsediamento e il reinserimento nella vita economica e sociale dei profughi e
il pagamento degli indennizzi, e di mantenere stretti rapporti con il direttore delle Nazioni Unite per il soccorso dei profughi
palestinesi e, tramite quest’ultimo, con gli opportuni organi e agenzie delle Nazioni Unite».
L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del [OSCURATO:PERSONA]
7
La risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite dell’8 dicembre 1949, n. 302 (IV), ha istituito l’Agenzia delle
Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«UNRWA»). Il mandato di quest’ultima è stato regolarmente
rinnovato e il suo attuale mandato scade il 30 giugno 2011. L’area di operazioni dell’UNRWA comprende il Libano, la Repubblica
araba siriana, la Giordania, la Cisgiordania (compresa Gerusalemme est) e la Striscia di Gaza.
8
Il n. 20 della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 302 (IV), dispone quanto segue:
«
Incarica
l’[UNRWA] di adoperarsi per una concertazione con [l’UNCCP] che consenta all’una e all’altra di soddisfare al meglio i loro
rispettivi compiti, segnatamente con riferimento al paragrafo 11 della risoluzione 194 (III), adottata dall’Assemblea generale
l’11 dicembre 1948».
9
Conformemente al n. 6 della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 4 luglio 1967, n. 2252 (ES-V), quest’ultima:
«
Approva
(…) gli sforzi dispiegati dal [OSCURATO:PERSONA] generale dell’[UNRWA] per fornire assistenza umanitaria, per quanto possibile subordinata
a condizioni di emergenza e a titolo temporaneo, ad altre persone che vivono nella zona, che attualmente sono profughi e che
hanno una seria necessità di immediata assistenza a causa delle recenti ostilità».
10
Ai sensi dei nn. 1‑3 della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 5 dicembre 2008, n. 63/91, quest’ultima:
«1.
Rileva con rammarico
che né il rimpatrio né il risarcimento, previsti dal n. 11 della sua risoluzione 194 (III), hanno ancora avuto luogo, e che,
in conseguenza di detto stato, la situazione dei rifugiati palestinesi resta un tema di grave preoccupazione e questi ultimi
continuano a necessitare di aiuto per provvedere ai loro bisogni essenziali in materia di sanità, di educazione e di sussistenza;
2.
Rileva altresì con rammarico
che [l’UNCCP] non ha trovato il modo di far progredire l’applicazione del n. 11 della risoluzione 194 (III), e invita nuovamente
[l’UNCCP] a proseguire i suoi sforzi in tal senso e di riferirle a tal proposito entro un termine adeguato e comunque non
oltre il 1° settembre 2009;
3.
Afferma
la necessità che l’opera dell’[UNRWA] prosegua nonché l’importanza delle sue operazioni, che devono essere condotte senza
alcun ostacolo, e dei suoi servizi al fine del benessere e dello sviluppo umano dei rifugiati palestinesi e della stabilità
nella regione, fino ad un’equa soluzione della questione dei rifugiati palestinesi».
L’[OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite per i rifugiati
11
Ai sensi del paragrafo 7, lett. c), dell’allegato della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre
1950, n. 428 (V), recante lo Statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite per i rifugiati ([OSCURATO:PERSONA]
for [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«UNHCR»), il mandato dell’[OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite per i rifugiati, quale è definito
dal detto Statuto, «non si esercita (…) [s]ulle persone che continuano a beneficiare della protezione o dell’assistenza di
altri organi o agenzie delle Nazioni Unite».
La normativa dell’Unione
12
Il secondo e il terzo ‘considerando’ della direttiva così recitano:
«(2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all’istituzione
di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull’applicazione, in ogni sua componente, della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra
(…), e di garantire in tal modo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di [“non]
refoulement” (…).
(3) [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra (…) [costituisce] la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione
dei rifugiati».
13
Il sesto ‘considerando’ della direttiva ha il seguente tenore:
«Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri applichino criteri
comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall’altra, di assicurare
che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri».
14
Il decimo ‘considerando’ è così formulato:
«La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il diritto
di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito».
15
Il sedicesimo e il diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva hanno il seguente tenore:
«(16) Dovrebbero essere stabilite norme minime per la definizione ed il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare
le competenti autorità nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra.
(17) È necessario introdurre dei criteri comuni per l’attribuzione ai richiedenti asilo, della qualifica di rifugiati ai sensi
dell’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra».
16
L’art. 2, lett. c)‑e), della direttiva dispone che, ai suoi fini, s’intende per:
«c) “rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione,
nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza
e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori
dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto
timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12;
d) “status di rifugiato”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide
quale rifugiato;
e) “persona ammissibile alla protezione sussidiaria”: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per
essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese
di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe
un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi
1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese».
17
Gli artt. 13 e 18 della direttiva stabiliscono che gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria ai cittadini di paesi terzi che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, ai capi II e III o II e V della
direttiva medesima.
18
L’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva, intitolato «Esclusione» e figurante nell’ambito del suo capo III, relativo ai
requisiti per essere considerato rifugiato, così dispone:
«Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:
a) rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 1D della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un
organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’[OSCURATO:PERSONA][at]o delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando siffatta
protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita
in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall’assemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone sono ipso
facto ammesse ai benefici della presente direttiva».
19
Ai sensi dell’art. 13 della direttiva vale quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o all’apolide ammissibile quale rifugiato
in conformità dei capi II e III».
20
L’art. 21, n. 1, della direttiva, che figura nel suo capo VII, intitolato «Contenuto della protezione internazionale», prevede
quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri rispettano il principio di “non refoulement” in conformità dei propri obblighi internazionali».
21
Conformemente ai suoi artt. 38 e 39, la direttiva è entrata in vigore il 20 ottobre 2004 e la sua trasposizione doveva avvenire
al più tardi entro il 10 ottobre 2006.
La normativa nazionale
22
L’art. 3, n. 1, della legge del 1997 n. CXXXIX, sul diritto d’asilo, [
[OSCURATO:PERSONA]
1997/112 (XII.15.); in prosieguo: la «legge sul diritto d’asilo»], così dispone:
«Fatto salvo quanto disposto al n. 4, l’autorità competente in materia di asilo accorda, su sua domanda, lo status di rifugiato
allo straniero che provi o consenta di concludere in modo verosimile che le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra devono
essere applicate nei suoi riguardi in forza dei motivi indicati all’art. 1, sezioni A e B, punto 1, lett. b), della [OSCURATO:PERSONA]
di Ginevra o all’art. 1, nn. 2 e 3, del Protocollo».
23
In conformità all’art. 38, n. 2, della legge sul diritto d’asilo, l’autorità competente in materia d’asilo constata, nella
sua decisione di rigetto della domanda, se esista o meno un divieto di respingimento e di espulsione.
24
L’art. 51, n. 1, della legge n. II, sull’ingresso e il soggiorno dei cittadini di paesi terzi, del 2007 [a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény,
[OSCURATO:PERSONA]
2007/1 (I.5.)], così prevede:
«Non può essere disposto o, eventualmente, eseguito un provvedimento di respingimento o di espulsione verso il territorio
di uno Stato che, dal punto di vista dell’interessato, non è qualificabile come Stato d’origine sicuro o Stato terzo sicuro,
in particolare qualora il cittadino di un paese terzo sia esposto in detto territorio al rischio di persecuzione per motivi
di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, e altresì nemmeno verso il territorio di uno
Stato o alla frontiera di un territorio in relazione al quale esistano seri motivi per temere che il cittadino di uno Stato
terzo espulso sarebbe esposto a tortura ovvero a un trattamento o pene crudeli, inumane e degradanti».
Causa principale e questioni pregiudiziali
25
Dalla decisione di rinvio emerge che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dopo aver lasciato assieme al coniuge la Striscia di Gaza, è entrata
in Ungheria, munita di un visto, il 10 gennaio 2007. In detto Stato ha ottenuto successivamente un permesso di soggiorno dall’autorità
competente in materia d’immigrazione.
26
In data 21 giugno 2007, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda di asilo al BAH per l’eventualità che il suo permesso di
soggiorno non venisse prolungato, invocando la situazione d’incertezza regnante nella Striscia di Gaza a motivo dei quotidiani
scontri tra Fatah e Hamas. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha presentato tale domanda sulla base dell’art. 1, sezione D, seconda frase, della
[OSCURATO:PERSONA] di Ginevra, deducendo la sua situazione di Palestinese residente al di fuori dell’area di operazioni dell’UNRWA.
Tra i membri della sua famiglia, solo suo padre sarebbe rimasto nella Striscia di Gaza.
27
Secondo la decisione di rinvio, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non è ricorsa alla tutela e all’assistenza dell’UNRWA. L’interessata sostiene,
tuttavia, che essa avrebbe potuto usufruirne, avvalorando tale affermazione con il richiamo all’esistenza di una tessera di
registrazione presso l’UNRWA emessa a nome della famiglia dei cugini del padre. In mancanza di documenti probatori, il convenuto
nel procedimento principale mette in dubbio il legame familiare invocato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, malgrado le formalità
espletate dalla stessa presso l’UNRWA, quest’ultima non sarebbe stata in grado di certificare il diritto della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
a essere registrata presso tale agenzia sulla base dei suoi legami familiari.
28
Nella sua decisione 14 settembre 2007, il convenuto nella causa principale ha respinto la domanda di asilo della sig.ra [OSCURATO:PERSONA],
pur rilevando che contro quest’ultima non poteva essere adottato un provvedimento di allontanamento.
29
Il rigetto della domanda di asilo della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è fondato sull’art. 3, n. 1, della legge sul diritto d’asilo. Secondo
la motivazione della decisione di rigetto, l’art. 1, sezione D, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra non impone il
riconoscimento incondizionato dello status di rifugiato, bensì circoscrive la categoria di persone cui sono applicabili le
disposizioni di tale [OSCURATO:PERSONA]. Ne risulterebbe che i Palestinesi devono essere ammessi alla procedura che consente di ottenere
lo status di rifugiato e che occorre verificare se rispondano alla definizione di «rifugiato» ai sensi dell’art. 1, sezione A,
di tale [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la stessa decisione, alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non può essere riconosciuto lo status di rifugiato dal
momento che non le sarebbe applicabile l’art. 1, sezione A, della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra considerato che essa non avrebbe
lasciato il suo Stato di origine a causa di persecuzioni per motivi di razza, religione o nazionalità, o per ragioni politiche.
30
Dalla decisione di rinvio risulta che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] beneficia del divieto di espulsione in forza degli artt. 38 della legge
sul diritto d’asilo e 51, n. 1, della legge n. II del 2007, relativa all’ingresso e al soggiorno, in ragione del fatto che
la riammissione dei Palestinesi dipenderebbe dalla volontà delle autorità israeliane e che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sarebbe esposta
alla tortura o a trattamenti disumani e degradanti nella Striscia di Gaza, a causa delle circostanze critiche ivi esistenti.
31
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede al giudice del rinvio di riformare la decisione di rigetto del BAH, accordandole lo status di rifugiato
in base all’art. 1, sezione D, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra, che, a suo giudizio, costituisce un titolo autonomo
per il riconoscimento dello status di rifugiato. Invero, dal momento che sussistono i presupposti previsti da tale disposizione,
essa avrebbe il diritto a che le sia riconosciuto lo status di rifugiato indipendentemente dalla questione se sia altresì
considerata come una rifugiata ai sensi della sezione A dello stesso articolo. Secondo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il detto art. 1,
sezione D, è inteso a precisare che, se una persona registrata o legittimata alla registrazione all’UNRWA soggiorna, per un
qualsiasi motivo, al di fuori dell’area di operazioni di tale agenzia e, per seri motivi, non ci si può attendere che vi ritorni,
gli [OSCURATO:PERSONA] parte della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra devono riconoscerle automaticamente lo status di rifugiato. Alla luce del fatto
che, per linea paterna, essa avrebbe diritto ad essere registrata presso l’UNRWA, ma risiede in Ungheria, e, pertanto, al
di fuori dell’area di operazioni di tale organo, dovrebbe esserle riconosciuto lo status di rifugiato senza ulteriori verifiche.
32
Il convenuto nella causa principale chiede il rigetto del ricorso, affermando che l’istanza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] finalizzata
all’ottenimento dello status di rifugiato è priva di fondamento, in quanto l’interessata non avrebbe lasciato il suo paese
per uno dei motivi elencati all’art. 1, sezione A, della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra e la sezione D dello stesso articolo non conferirebbe
automaticamente un diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, ma rappresenterebbe esclusivamente una disposizione
relativa all’ambito di applicazione ratione personae della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, i Palestinesi avrebbero diritto a ottenere
tale status solo nei limiti in cui rispondano alla definizione della nozione di «rifugiato» di cui all’art. 1, sezione A,
di detta [OSCURATO:PERSONA], la qual cosa dovrebbe essere verificata caso per caso.
33
Il giudice del rinvio rileva che la questione giuridica sottoposta nella causa principale dev’essere risolta sul fondamento
dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva. Poiché la domanda di cui alla causa principale sarebbe stata proposta il 21
giugno 2007, data alla quale nel diritto nazionale ungherese non era ancora stato trasposto detto articolo, si dovrebbero
nel caso di specie applicare direttamente le disposizioni del diritto dell’Unione.
34
Secondo il giudice del rinvio, l’art. 1, sezione D, della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra si presta a diverse interpretazioni. Nell’ottobre
2002, l’[OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite per i rifugiati avrebbe adottato una guida «Sull’applicabilità dell’art. 1, sezione D,
della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra ai rifugiati palestinesi». Tuttavia, tale guida non fornirebbe informazioni sufficientemente
chiare e inequivoche per garantire l’applicazione uniforme di tale disposizione nei confronti dei Palestinesi. Poiché la direttiva
contiene un rinvio al detto art. 1, sezione D, la Corte sarebbe competente a chiarirne il significato.
35
Ciò considerato, il Fővárosi Bíróság (Tribunale di Budapest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Ai fini dell’applicazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 2004/83/CE:
1) Se si debba ritenere che una persona benefici della protezione e dell’assistenza di un’agenzia delle Nazioni Unite per il
solo fatto di aver diritto a detta assistenza o protezione o se sia necessario che sia effettivamente ricorsa alla protezione
o all’assistenza.
2) Se la cessazione della protezione o dell’assistenza della detta agenzia implichi il soggiorno al di fuori della sua area di
operazioni, la cessazione dell’attività dell’agenzia, il fatto che quest’ultima non possa offrire la protezione o l’assistenza
o, eventualmente, un impedimento oggettivo a causa del quale la persona avente diritto alla protezione o all’assistenza non
possa ricorrervi.
3) Se il fatto di essere ammesso ai benefici della direttiva comporti il riconoscimento dello status di rifugiato o di una qualsiasi
delle due forme di protezione incluse nell’ambito di applicazione della direttiva (lo status di rifugiato e il riconoscimento
della protezione sussidiaria) in funzione della scelta effettuata dallo Stato membro, oppure, se del caso, [non comporti]
automaticamente [il riconoscimento di] alcuna di dette forme ma [porti] solo [a ritenere che l’interessato rientri] nell’ambito
di applicazione ratione personae della direttiva».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
36
La direttiva è stata adottata, in particolare, sul fondamento dell’art. 63, primo comma, punto 1), lett. c), CE, il quale
incaricava il Consiglio dell’Unione europea di adottare misure relative all’asilo, conformemente alla [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra
e agli altri trattati pertinenti, nell’ambito delle norme minime relative all’attribuzione dello status di rifugiato a cittadini
di paesi terzi.
37
Dal terzo, dal sedicesimo e dal diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva risulta che la [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra costituisce
la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e che le disposizioni
della direttiva relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato nonché al contenuto del medesimo
sono state adottate al fine di aiutare le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri ad applicare detta [OSCURATO:PERSONA] basandosi
su nozioni e criteri comuni (v., sentenza 2 marzo 2010, cause riunite C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 e C‑179/08, [OSCURATO:PERSONA]
e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52).
38
L’interpretazione delle disposizioni della direttiva deve pertanto essere effettuata alla luce dell’economia generale e della
finalità di questa direttiva, nel rispetto della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all’art. 63,
primo comma, punto 1), CE. Tale interpretazione deve parimenti essere operata, come deriva dal decimo ‘considerando’ della
direttiva, nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punti 53 e 54).
Sulla prima questione
39
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede di sapere se, ai fini dell’applicazione dell’art. 12, n. 1, lett. a),
primo periodo, della direttiva, una persona benefici della protezione o dell’assistenza di un’agenzia delle Nazioni Unite
diversa dall’UNHCR per il solo fatto che tale persona ha diritto a detta protezione o a detta assistenza, o se sia necessario
che sia effettivamente ricorsa alla protezione o all’assistenza.
40
Preliminarmente, va rammentato che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, è al giudice nazionale che spetta stabilire i
fatti.
41
Come indicato al punto 27 della presente sentenza, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non è ricorsa alla tutela o all’assistenza dell’UNRWA.
42
Ai sensi dell’art. 12, n. 1, lett. a), prima frase, della direttiva, figurante nel suo capo III, relativo ai presupposti per
essere considerato rifugiato, un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato «se rientra
nel campo d’applicazione dell’articolo 1D della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo
o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’[UNHCR]».
43
L’art. 1, sezione D, della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra dispone che quest’ultima non è applicabile a «coloro che beneficiano attualmente
di protezione o assistenza» da parte di un tale organo o di una tale agenzia delle Nazioni Unite.
44
È pacifico che l’UNRWA costituisce uno degli organi ed agenzie delle Nazioni Unite diversi dall’UNHCR di cui all’art. 12,
n. 1, lett. a), della direttiva e all’art. 1, sezione D, della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra, e quest’ultimo è stato adottato proprio
con riferimento alla peculiare situazione dei rifugiati palestinesi che beneficino dell’assistenza o della protezione da parte
dell’UNRWA, come risulta segnatamente dalla proposta di direttiva del Consiglio presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 12 settembre
2001 [COM (2001) 510 def.].
45
Come l’avvocato generale ha osservato ai paragrafi 12 e 13 delle sue conclusioni, dalla «Versione consolidata delle istruzioni
per la candidatura e la registrazione» ([OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: le «CERI») dell’UNRWA,
la cui versione attualmente applicabile è stata adottata nel 2009, risulta che, benché il termine «rifugiato palestinese»
si applichi, ai fini dell’UNRWA, a tutte «le persone che nel periodo compreso tra il 1° giugno 1946 e il 15 maggio 1948 risiedevano
abitualmente in Palestina e che in seguito alla guerra del 1948 hanno perduto casa e mezzi di sussistenza» (punto III.A. 1
delle CERI), anche altre persone possono chiedere di beneficiare dell’assistenza o della protezione dell’UNRWA. Tra di esse
figurano le persone «non registrate come profughe a seguito dei fatti del 1967 e delle successive ostilità» [punto III.B delle CERI;
v. anche, in particolare, il n. 6 della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 4 luglio 1967, n. 2252
(ES-V)].
46
Ciò premesso, non si può immediatamente escludere che una persona quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], non registrata presso l’UNRWA, possa
nondimeno far parte delle persone che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1, sezione D, della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra
e, pertanto, dell’art. 12, n. 1, lett. a), prima frase, della direttiva.
47
Contrariamente alla tesi difesa dal governo del [OSCURATO:PERSONA], non può essere sostenuto – per negare che le persone transfughe
a seguito delle ostilità del 1967 siano incluse nell’ambito di applicazione dell’art. 1, sezione D, della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra
– che solo i rifugiati palestinesi in seguito al conflitto del 1948, che hanno beneficiato dell’assistenza o della protezione
dell’UNRWA al momento della conclusione della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra nella sua versione iniziale nel 1951, verrebbero presi
in considerazione dall’art. 1, sezione D, della stessa, e, quindi, dall’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva.
48
Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra nella sua versione iniziale del 1951 è stata emendata tramite il protocollo relativo allo
Statuto dei rifugiati del 31 gennaio 1967 proprio al fine di consentire un’interpretazione evolutiva della detta [OSCURATO:PERSONA]
e per tenere conto di nuove categorie di rifugiati, diversi da quelli che lo sono divenuti a seguito di «avvenimenti sopravvenuti
prima del 1° gennaio 1951».
49
Pertanto, al fine di valutare se una persona quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 12, n. 1,
lett. a), prima frase, della direttiva, è necessario appurare, come chiede il giudice del rinvio, se sia sufficiente rilevare
che una siffatta persona è legittimata a beneficiare dell’aiuto fornito dall’UNRWA o se debba essere dimostrato che essa ha
effettivamente beneficiato del detto aiuto.
50
L’art. 1, sezione D, della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra, richiamato dall’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva, si limita ad
escludere dall’ambito di applicazione della detta [OSCURATO:PERSONA] coloro che «beneficiano attualmente» della protezione o dell’assistenza
di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’UNHCR.
51
Dal chiaro tenore dell’art. 1, sezione D, della [OSCURATO:PERSONA] di Ginevra risulta che solo le persone che sono effettivamente
ricorse all’aiuto fornito dall’UNRWA rientrano nell’ambito della clausola di esclusione dello status di rifugiato ivi enunciato
che, in quanto tale, va interpretata restrittivamente, e non può pertanto riguardare anche le persone che semplicemente hanno
o avevano i requisiti per beneficiare della protezione o dell’assistenza di tale Agenzia.
52
Se la registrazione presso l’UNRWA è una prova sufficiente del beneficio effettivo di un aiuto da parte sua, al punto 45 della
presente sentenza è stato spiegato che un aiuto di questo tipo può essere fornito anche in assenza di una tale registrazione,
nel qual caso si deve consentire al beneficiario di apportare la prova con ogni altro mezzo.
53
Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve risolvere la prima questione sollevata nel senso che, ai fini dell’applicazione
dell’art. 12, n. 1, lett. a), prima frase, della direttiva 2004/83, una persona beneficia della protezione o dell’assistenza
di un’agenzia delle Nazioni Unite diversa dall’UNHCR se tale persona è effettivamente ricorsa a detta protezione o a detta
assistenza, ciò che non vale per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
54
Occorre aggiungere che coloro che non sono effettivamente ricorsi alla tutela o all’assistenza dell’UNRWA prima della loro
domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, possono, comunque, far esaminare tale domanda ai sensi dell’art. 2,
lett. c), della direttiva.
Sulla seconda e sulla terza questione
55
Come è stato rilevato al punto 41 della presente sentenza, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non è ricorsa alla protezione o all’assistenza
dell’UNRWA.
56
In tali circostanze, alla luce della soluzione fornita alla prima questione, non è necessario risolvere le altre questioni
sollevate.
Sulle spese
57
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
Ai fini dell’applicazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), prima frase, della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE,
recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, una persona fruisce
della protezione o dell’assistenza di un’agenzia delle Nazioni Unite diversa dall’[OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite per
i rifugiati se è effettivamente ricorsa a detta protezione o a detta assistenza.
Firme
*
Lingua processuale: l’ungherese.