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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15999/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1045/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione, pec ; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso l’ordinanza n. 41209 del 2021 del la Corte Suprema di cassazione depositata il 22dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso , con un unico motivo, per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 41209/2021, con cui era stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso iscritto al RGN 5184/2021, giàproposto avverso la sentenza della CTR Oggetto: Revocazione della Basilicata n. 42/1/2020 depositata in data 25 febbraio 2020, per il mancato deposito del ricorso medesimo.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motivo diricorso denunzia vizio ex art. 391 bis c.p.c. per esser stata l’ordinanza di improcedibilità emessa sul presupposto del mancato deposito del ricorso per cassazione, mentre la Corte era incorsain errore di fatto, rilevante ai fini dell’ammissibilità della stessa impugnazione, posto che il ricorso (notificato a mezzo pec in data 30 novembre 2020) era stato tempestivamente depositato(tramite invio a mezzo raccomandata il 21 dicembre 2020) ma, erroneamente, era stato inserito dalla cancelleria nel fascicolo iscritto al RGN 351/2021 Il ricorso relativo a quest’ultimo,vertente tra le medesime parti ma relativo ad altra sentenza della CTR della Basilicata (coeva di quella impugnata), era infatti pervenuto con il medesimo plico del primo ed era ad esso unito conun elastico, sicché la cancelleria, sul presupposto dell’unicità dell’atto, non aveva esaminato i singoli atti né, quindi, proceduto a distinte iscrizioni a ruolo.

2. Va dato, in primo luogo, che il ricorso è tempestivo.

L’ordinanza n. 41209/2021, infatti, risulta portata a conoscenza del ricorrente solamente con comunicazione pec del 7 dicembre 2022, mentre la revocazione è stata depositata (e notificata alla controparte) il 27 dicembre 2022.

3. Il ricorso, inoltre, è fondato.

In vicenda omologa a quella in giudizio, infatti, questa Corte, superando un precedente orientamento (v.

Cass. n. 27508 del 20/11/2017), ha affermato il principio, cui il collegio ritiene di dare seguito, secondo il quale «ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. tra gli "atti e documenti della causa" dai quali l'errore stesso deve risultare, vanno compresi –in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa – gli atti e i documenti attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla partestessa, essi siano stati inseriti in diverso fascicolo d'ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto affetta da errore revocatorio la pronuncia della Corte di cassazione, la quale abbia dichiarato improcedibile un ricorso non presente in atti, allorché risulti che lo stesso fosse stato ritualmente depositato ma, a causa di un disguido di cancelleria, introdotto in un fascicolo d'ufficio non pertinente)»(Cass. n. 29634 del 14/11/2019).

Orbene, nella specie il ricorso fu effettivamente e tempestivamente depositato con invio a mezzo posta in data 21 dicembre 2020 (tra l’altro corredato della relativa “nota di iscrizione completa dei contributi”, come attestato nella mail del 7 dicembre 2022 della cancelleria) ma è stato inserito, per un evidente disguido, nel fascicolo “gemello” iscritto al NRG 351/2021, sull’erroneo presupposto che si trattasse di una mera copia del primo ricorso.

Per questa ragione, dunque, il Collegio giudicante, con l'impugnata ordinanza (in cui si fa riferimento ad una congruente attestazione di cancelleria), ha preso atto dell'assenza tout court , nel fascicolo d'ufficio, del ricorso notificato, e ha definito in rito il giudizio di legittimità, in base ad un palese errore di percezione circa l’assenza del ricorso medesimo.

L’ordinanza n. 41209/2021 va pertanto revocata.

4. Passando al rescissorio, va dunque esaminato l’originario ricorso per cassazione proposto dal ricorrente.

5. Preliminarmente, peraltro, va dato atto che l’Agenzia delle entrate ha comunicato che l’istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente ai sensi dell’art. 5 l. n. 130 del 2022 è stata oggetto di diniego, avverso il quale non è stata proposta alcuna impugnazione.6.

Con il ricorso il ricorrente ha proposto impugnazione, con due motivi, avverso la sentenza della CTR della Basilicata n. 42/1/2020, pubblicata il 25 febbraio 2020, di conferma della decisione della CTP di Matera, di parziale accoglimento del ricorso del contribuente avverso l’accertamento per Irpef, Irap e Iva per il 2012 limitatamente all’Irap.

La CTR, in particolare, aveva ritenuto inammissibile per novità il motivo di appello con cui era stata dedotta l'inesistenza della no tifica dell'atto impugnato e aveva ritenuto legittima la pretesa dell’Agenzia delle entrate che, in relazione a riprese fondate su accertamenti bancari e in coerenza con quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 228 del 2014, si era limitata a considerare i versamenti effettuati dal contribuente liberoprofessionista e non anche i prelievi.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

7. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 29 d.l. n. 78 del 2010 per esser inesistente la notifica in quanto effettuata direttamente a mezzo raccomandata dall’Ufficio anziché per mezzo di messo notificatore.

7.1. Il motivo è inammissibile.

La CTR ha ritenuto inammissibile per novità il motivo di appellocon cui era stata dedotta l'inesistenza della notificadell'atto impugnato.

Tale statuizione non è statacensurata con il ricorso per cassazione, sicché sulla stessa si èformato il giudicato.

8. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c . p . c ., violazione e falsa applicazionedell'art. 32, primo comma , n. 2, d.P.R. n. 600del 1973 in conseguenza della declaratoria di costituzionalità di cui alla sentenza n. 228 del 2014, per cui la norma, facendo riferimento ai soli ricavi e non anche ai compensi, deve ritenersi applicabile solo agliimprenditori e non anche ai professionisti.

Invoca a tal fine il precedente di questa Corte n. 16440 del 2016.8.1.

Il motivo è infondato.

8.2. Va esclusa, in primo luogo, la rilevanza del precedente n. 16440 del 2016, menzionato dal ricorrente, che costituisce decisione del tutto isolata,superata dal successivo e consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in temadi accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili.

In esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, infatti, è venuta meno l'equiparazione traattività imprenditoriale e professionale limitatamente ai soli prelevamenti sui conti correnti (Cass n. n. 7951 del 30/03/2018; Cass. n. 22931 del 26/09/2018; da ultimo v.

Cass. n. 9718 del 12/04/2023 e precedenti ivi richiamati, ove si ribadisce, quanto ai versamenti, la riferibilità, della presunzione nei confronti della generalità dei contribuenti).

Nella specie, la CTR si è pronunciata sui versamenti effettuatisul conto corrente dal contribuente libero professionista, inordine ai quali resta invariata la presunzione legale postadall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.

9. In conclusione, quanto al rescissorio, il ricorso va rigettato.

10. Quanto alle spese, il complessivo esito della vicenda e la peculiarità della questione in punto di revocazione, oggetto di consolidamento recente, ne giustifica, con riguardo all’intera lite, la compensazione nella misura del 50%, con liquidazione, a carico del contribuente, in misura già ridotta in complessive € 1.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Infine, va dato atto limitatamente al ricorso originario, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso per revocazione, revoca l’ordinanza n. 41209/2021.

Decidendo sul ricorso per cassazione iscritto al RGN 5184/2021, lo rigetta.

Compensa nella misura del 50% le spese complessive e condanna il contribuente al pagamento a favore dell’Agenzia delle entrate delle spese, che liquida, in misura già ridotta, in complessive € 1.200, oltre spese prenotate a debito.

Limitatamente al ricorso iscritto al RGN 5184/2021, dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1045/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione, pec ; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso l’ordinanza n. 41209 del 2021 del la Corte Suprema di cassazione depositata il 22dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso , con un unico motivo, per la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 41209/2021, con cui era stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso iscritto al RGN 5184/2021, giàproposto avverso la sentenza della CTR Oggetto: Revocazione della Basilicata n. 42/1/2020 depositata in data 25 febbraio 2020, per il mancato deposito del ricorso medesimo. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo diricorso denunzia vizio ex art. 391 bis c.p.c. per esser stata l’ordinanza di improcedibilità emessa sul presupposto del mancato deposito del ricorso per cassazione, mentre la Corte era incorsain errore di fatto, rilevante ai fini dell’ammissibilità della stessa impugnazione, posto che il ricorso (notificato a mezzo pec in data 30 novembre 2020) era stato tempestivamente depositato(tramite invio a mezzo raccomandata il 21 dicembre 2020) ma, erroneamente, era stato inserito dalla cancelleria nel fascicolo iscritto al RGN 351/2021 Il ricorso relativo a quest’ultimo,vertente tra le medesime parti ma relativo ad altra sentenza della CTR della Basilicata (coeva di quella impugnata), era infatti pervenuto con il medesimo plico del primo ed era ad esso unito conun elastico, sicché la cancelleria, sul presupposto dell’unicità dell’atto, non aveva esaminato i singoli atti né, quindi, proceduto a distinte iscrizioni a ruolo. 2. Va dato, in primo luogo, che il ricorso è tempestivo. L’ordinanza n. 41209/2021, infatti, risulta portata a conoscenza del ricorrente solamente con comunicazione pec del 7 dicembre 2022, mentre la revocazione è stata depositata (e notificata alla controparte) il 27 dicembre 2022. 3. Il ricorso, inoltre, è fondato. In vicenda omologa a quella in giudizio, infatti, questa Corte, superando un precedente orientamento (v. Cass. n. 27508 del 20/11/2017), ha affermato il principio, cui il collegio ritiene di dare seguito, secondo il quale «ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. tra gli "atti e documenti della causa" dai quali l'errore stesso deve risultare, vanno compresi –in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa – gli atti e i documenti attinenti alla causa e ritualmente depositati dalla parte interessata, pur se, per mero disguido della cancelleria non imputabile alla partestessa, essi siano stati inseriti in diverso fascicolo d'ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto affetta da errore revocatorio la pronuncia della Corte di cassazione, la quale abbia dichiarato improcedibile un ricorso non presente in atti, allorché risulti che lo stesso fosse stato ritualmente depositato ma, a causa di un disguido di cancelleria, introdotto in un fascicolo d'ufficio non pertinente)»(Cass. n. 29634 del 14/11/2019). Orbene, nella specie il ricorso fu effettivamente e tempestivamente depositato con invio a mezzo posta in data 21 dicembre 2020 (tra l’altro corredato della relativa “nota di iscrizione completa dei contributi”, come attestato nella mail del 7 dicembre 2022 della cancelleria) ma è stato inserito, per un evidente disguido, nel fascicolo “gemello” iscritto al NRG 351/2021, sull’erroneo presupposto che si trattasse di una mera copia del primo ricorso. Per questa ragione, dunque, il Collegio giudicante, con l'impugnata ordinanza (in cui si fa riferimento ad una congruente attestazione di cancelleria), ha preso atto dell'assenza tout court , nel fascicolo d'ufficio, del ricorso notificato, e ha definito in rito il giudizio di legittimità, in base ad un palese errore di percezione circa l’assenza del ricorso medesimo. L’ordinanza n. 41209/2021 va pertanto revocata. 4. Passando al rescissorio, va dunque esaminato l’originario ricorso per cassazione proposto dal ricorrente. 5. Preliminarmente, peraltro, va dato atto che l’Agenzia delle entrate ha comunicato che l’istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente ai sensi dell’art. 5 l. n. 130 del 2022 è stata oggetto di diniego, avverso il quale non è stata proposta alcuna impugnazione.6. Con il ricorso il ricorrente ha proposto impugnazione, con due motivi, avverso la sentenza della CTR della Basilicata n. 42/1/2020, pubblicata il 25 febbraio 2020, di conferma della decisione della CTP di Matera, di parziale accoglimento del ricorso del contribuente avverso l’accertamento per Irpef, Irap e Iva per il 2012 limitatamente all’Irap. La CTR, in particolare, aveva ritenuto inammissibile per novità il motivo di appello con cui era stata dedotta l'inesistenza della no tifica dell'atto impugnato e aveva ritenuto legittima la pretesa dell’Agenzia delle entrate che, in relazione a riprese fondate su accertamenti bancari e in coerenza con quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 228 del 2014, si era limitata a considerare i versamenti effettuati dal contribuente liberoprofessionista e non anche i prelievi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. 7. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 29 d.l. n. 78 del 2010 per esser inesistente la notifica in quanto effettuata direttamente a mezzo raccomandata dall’Ufficio anziché per mezzo di messo notificatore. 7.1. Il motivo è inammissibile. La CTR ha ritenuto inammissibile per novità il motivo di appellocon cui era stata dedotta l'inesistenza della notificadell'atto impugnato. Tale statuizione non è statacensurata con il ricorso per cassazione, sicché sulla stessa si èformato il giudicato. 8. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c . p . c ., violazione e falsa applicazionedell'art. 32, primo comma , n. 2, d.P.R. n. 600del 1973 in conseguenza della declaratoria di costituzionalità di cui alla sentenza n. 228 del 2014, per cui la norma, facendo riferimento ai soli ricavi e non anche ai compensi, deve ritenersi applicabile solo agliimprenditori e non anche ai professionisti. Invoca a tal fine il precedente di questa Corte n. 16440 del 2016.8.1. Il motivo è infondato. 8.2. Va esclusa, in primo luogo, la rilevanza del precedente n. 16440 del 2016, menzionato dal ricorrente, che costituisce decisione del tutto isolata,superata dal successivo e consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in temadi accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili. In esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, infatti, è venuta meno l'equiparazione traattività imprenditoriale e professionale limitatamente ai soli prelevamenti sui conti correnti (Cass n. n. 7951 del 30/03/2018; Cass. n. 22931 del 26/09/2018; da ultimo v. Cass. n. 9718 del 12/04/2023 e precedenti ivi richiamati, ove si ribadisce, quanto ai versamenti, la riferibilità, della presunzione nei confronti della generalità dei contribuenti). Nella specie, la CTR si è pronunciata sui versamenti effettuatisul conto corrente dal contribuente libero professionista, inordine ai quali resta invariata la presunzione legale postadall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. 9. In conclusione, quanto al rescissorio, il ricorso va rigettato. 10. Quanto alle spese, il complessivo esito della vicenda e la peculiarità della questione in punto di revocazione, oggetto di consolidamento recente, ne giustifica, con riguardo all’intera lite, la compensazione nella misura del 50%, con liquidazione, a carico del contribuente, in misura già ridotta in complessive € 1.200,00, oltre spese prenotate a debito. Infine, va dato atto limitatamente al ricorso originario, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso per revocazione, revoca l’ordinanza n. 41209/2021. Decidendo sul ricorso per cassazione iscritto al RGN 5184/2021, lo rigetta. Compensa nella misura del 50% le spese complessive e condanna il contribuente al pagamento a favore dell’Agenzia delle entrate delle spese, che liquida, in misura già ridotta, in complessive € 1.200, oltre spese prenotate a debito. Limitatamente al ricorso iscritto al RGN 5184/2021, dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impor
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