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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 16622/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'Appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato,con rinvio alla Corte d’Appello di Catania.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza della Corte di appello di Catania, emessa in data 11 giugno 2025, inriforma della sentenza del Tribunale di Catania del 1° giugno 2024, è stata rideterminata neiconfronti di Antonio Consiglio la pena, già sospesa dal primo giudice, in anni uno e mesi duedi reclusione per il reato di cui all’art. 8 del d. lgs. n. 74 del 2000.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diAntonio Consiglio, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, disp.

Att. cod. proc. pen.2.1.

Deduce, con il primo motivo, il vizio di inosservanza delle norme processualistabilite a pena di nullità.In sintesi, si censura la sentenza impugnata per difetto di correlazione tra imputazionee sentenza, derivante, a monte, da nullità del decreto che dispone il giudizio.

Nel caso dispecie, al ricorrente è stato addebitato in tutti e tre i capi di imputazione solo il reato di cuiall'articolo 2 del d. lgs. n. 74 del 2000, relativo alla dichiarazione fraudolenta mediante uso difatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Tuttavia, i giudici di merito avrebberocondannato il ricorrente per il diverso reato di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 74 del 2000, reato dicui compare soltanto l'indicazione numerica nella rubrica, senza tuttavia alcunacontestazione “in fatto” da parte del pubblico ministero.In particolare, i tre capi di imputazione riguardano una condotta attribuita a MaugeriGiovanna (capo A – per la dichiarazione relativa al 2016 inerente alla [OSCURATO:SOCIETA].) eGuarnera [OSCURATO:PERSONA] (capi B e C – per le dichiarazioni relative agli anni 2016 e 2017inerenti alla [OSCURATO:SOCIETA].), la cui estensione all’odierno ricorrente avrebbe dovutoessere ipotizzata a titolo di concorso, sebbene la disposizione ex art. 110 cod. pen. non glisia stata contestata.

Si chiede pertanto l'annullamento della sentenza di condanna con rinvio al primogiudice per difetto di iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale o, insubordine, la nullità nella sentenza per violazione degli articoli 516 e 522 cod. proc. pen. perl’omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.2.2.

Deduce, con il secondo motivo, il vizio di inosservanza od erronea applicazionedella legge penale in relazione all’art. 8, comma 2, d. lgs. n. 74 del 2000.In sintesi, si sarebbe erroneamente applicato un aumento a titolo di continuazioneindividuando come pena base quella di cui al capo B), ossia l'emissione di una fattura infavore della [OSCURATO:SOCIETA]. relativa all'anno d'imposta 2016, aumentando ex art. 81 cod.pen. la pena in relazione al reato di cui al capo A), ossia l'emissione di una fattura in favoredella [OSCURATO:SOCIETA]. sempre relativa al medesimo periodo di imposta.

Secondo la difesa taleaumento sarebbe illegittimo in quanto si sarebbe in presenza, trattandosi di fatture emessenel medesimo periodo di imposta, di un unico reato.3.

In data 28 gennaio 2026 il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiestoannullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania.

Ritiene ilProcuratore genarel che il primo motivo è fondato ed assorbente, atteso che la Corted’Appello, come ritenuto dal ricorrente, con una motivazione laconica, sembrerebbe averviolato il principio di correlazione tra contestazione e fatto descritto in sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussioneorale, è parzialmente fondato.2.

Il primo motivo è infondato.2.1.

Occorre premettere che per "fatto diverso", si intende il fatto che, per le modalitàessenziali dell'azione e/o dell'evento, sia difforme da quello contestato con l'originariaimputazione.

In tal caso, il giudice, in conformità al disposto di cui al comma 2 dell'art. 521del, cod. proc. pen., disposizione calibrata per la fase dibattimentale ma analogicamenteapplicabile anche a fasi diverse del processo, deve rimettere, con ordinanza, gli atti alpubblico ministero.2.2.

In quest'ambito, la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che, per"fatto diverso", deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa,restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quellidescritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nellaricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 5, n. 2295 del 03/07/2015, dep. 2016,Marafioti, Rv. 266019; Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv. 256861; Sez. 2, n.18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822).2.3.

È utile ricordare che le Sezioni Unite (Sez.

U. n. 5307 del 20/12/2007, Battistella,Rv. 238239) hanno affermato che – siccome l'udienza preliminare è connotata da unamaggiore fluidità dell'addebito, che si cristallizza solo con il decreto che dispone il giudizio –l'intervento del giudice per assicurare la costante corrispondenza dell'imputazione a quantoemerge dagli atti costituisce «un atto doveroso e un'esigenza insopprimibile, non solo agaranzia del diritto di difesa dell'imputato e dell'effettività del contraddittorio, ma anche al finedi consentire che il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale si svolgain piena autonomia e si concluda eventualmente con una decisione di rinvio a giudizio che,nel fissare il thema decidendum, abbia ad oggetto un 'imputazione riscontrabile negli attiprocessuali e sia supportata da specifiche fonti di prova in ordine ai fatti storici contestati conchiarezza e precisione, anziché un'imputazione priva di concreto contenuto materiale,inidonea a reggere l'urto della verifica preliminare di validità nella fase introduttiva deldibattimento», precisando come, avuto particolare riguardo alla "centralità dell'attoimputativo" ed alla "struttura dell'udienza preliminare", da ciò derivi, «come logico corollario,che l'udienza preliminare si configuri come il luogo privilegiato di stabilizzazione dell'accusae che il progressivo consolidamento dell'imputazione debba essere realizzato, in primis,all'interno della fase, mediante il meccanismo d'integrazione e specificazione predispostoper la diversità del fatto dall'art. 423 c.p.p., comma 1, nella lettura estensiva che di taledisposizione normativa» ha offerto «la giurisprudenza costituzionale (C. cost, n. 88 del 1994e n. 131 del 1995; n. 265 del 1994 e n. 384 del 2006)», con la conseguenza che «il giudicedell'udienza preliminare, dal momento della presentazione dell'atto introduttivo fino all'esitodella discussione nel confronto dialettico fra le parti, ancor prima dell'adozione dei tipiciprovvedimenti conclusivi della fase ex art. 424 c.p.p., qualora ravvisi nell'atto di imputazionel'assenza del contenuto minimo indispensabile o la sua imperfezione e inadeguatezza perdifetto di chiarezza e precisione dei fatti storici contestati, ha il "potere - dovere" di attivare imeccanismi correttivi nel corso dell'attività fisiologica della medesima udienza,rappresentando, con ordinanza motivata e interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragionigiuridiche del vizio d'imputazione e richiedendo espressamente al pubblico ministero diprovvedere, di conseguenza, alle opportune precisazioni e integrazioni, secondo ilparadigma contestativo dettato dall'art. 423 c.p.p., comma 1», concludendo che «in caso diaccertata diversità del fatto o comunque di erroneità, insufficiente specificazione oincompletezza originaria dell'atto imputativo, fondate la prima sulla lettura estensiva delmodulo previsto dall'art. 423 c.p.p., comma 1 e l'altra sull'applicazione analogica dell'art. 521c.p.p., comma 2, sostanzialmente suggeriscono un vero e proprio "percorso" procedurale, inuna composizione unitaria delle opzioni, al fine di assicurare la costante corrispondenza delfatto storico, quale emerge dagli atti e dalle fonti di prova, all'imputazione formulata e il pienorispetto del diritto di difesa.

Il controllo del giudice dell'udienza preliminare sulla validitàdell'imputazione, siccome immanente al sistema, deve esplicarsi secondo una sequenzarazionale (...) che, in prima battuta, privilegia l'emendatio delle lacune imputative attraversogli strumenti di adeguamento previsti dall'art.423 c.p.p., comma 1, nell’ambito e all'internodella medesima fase processuale, evitando così situazioni di stallo decisorio che, altrimenti,comporterebbero la regressione del procedimento a seguito della trasmissione degli atti alpubblico ministero.

Solo successivamente – non alternativamente – e in caso di mancataadesione del pubblico ministero alla richiesta correttiva, integrativa o modificativa nei terminiindicati dall'ordinanza interlocutoria del giudice, quindi di cronicizzazione del conflitto fragiudice e pubblico ministero sulla configurazione dell'imputazione, è consentito il ricorso a unprovvedimento conclusivo di restituzione degli atti, che non necessita di una previadichiarazione di nullità (non prevista dal legislatore) della richiesta di rinvio a giudizio edetermina la retrocessione del procedimento, sulla falsariga di quanto disposto dall'art. 521c.p.p., comma 2, onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alleeffettive risultanze d'indagine».3.

Premesso ciò, si noti come nel caso di specie non risulta violato il principio dicorrelazione tra chiesto e pronunciato poiché nei capi di imputazione è ascritto chiaramenteall’odierno ricorrente il reato di cui all'art.8 del d. lgs. n. 74 del 2000.3.1.

E’ ben vero che risulta descritto “in via principale” il reato di cui all’art. 2 relativo alladichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti, ma,sin dal decreto che ha disposto il giudizio, risulta(va) contestata al Consiglio la condotta diaver emesso, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], le tre fatture peroperazioni di inesistenti indicate nei capi di imputazione sub a), b) e c) e la cui utilizzazionein dichiarazione risulta essere stata imputata, nei termini più specificamente indicati in talilettere, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.2.

Correttamente, dunque, la Corte d’appello (ed il primo giudice) hanno pronunciatocondanna per l’imputazione di cui all’art. 8, d. lgs. n. 74 del 2000, condotta su cui il Consiglioha articolato la sua difesa, come risulta in maniera palese dalla stessa eccezione difensiva,risultante nel verbale di udienza del 15 luglio 2022, in cui era stata la stessa difesa, nelsollevare la relativa eccezione sulla chiarezza del capo di imputazione, ad affermare comenon si comprende(va) dall’imputazione se l’imputato Consiglio dovesse rispondere dientrambi gli articoli oppure “più correttamente” solo dell’art. 8 d. lgs. n. 74 del 2000.3.3.

Non può dunque dubitarsi che l’imputato abbia correttamente esplicato la suadifesa in relazione all’imputazione di cui all’art. 8, d. lgs. n. 74 del 2000.3.4.

Deve, a tal proposito, infatti, ribadirsi che in tema di correlazione tra accusa esentenza, le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e lacorrelazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (articoli 516-522 cod. proc. pen.),avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pienoesercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità allequali sono dirette, cosicchè non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispettoall'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichila possibilità di difesa dell'imputato.

In altri termini, poiché la nozione strutturale di "fatto",contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondatasull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessariacorrelazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisionegiurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputatosia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale nonabbia potuto difendersi (Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423 - 01).3.5.

Va inoltre ribadito che in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fattidescritti nell'imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenzialidel fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (ex plurimis,Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Rv. 279090; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Rv.258948; Sez.2, n. 16817 del 27/03/2008, Rv. 239758).

In altri termini, non sussiste alcunaincertezza sull'imputazione quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali esostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del dirittodi difesa, non essendo necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazionestessa (ex multis, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 264877; Sez. 2, n. 36438del 21/07/2015, Rv. 264772; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Rv. 261741; Sez.

F., n. 43481del 07/08/2012, Rv. 253582).

Per contro, si ha incertezza sul fatto solo quando l'imputatonon sia stato posto in grado di conoscere l'oggetto dell'addebito e l'attività materiale (nei suoiprofili storici essenziali) in ordine alla quale viene chiamato a rispondere, risultando in talmodo preclusa o resa difficoltosa la possibilità di difesa (ex multis, Sez. 1, n. 297 del09/02/1990, Rv. 183761).3.6.

Pertanto, a fronte della compiuta descrizione del fatto addebitato nelle treimputazioni e della possibilità del ricorrente di poter esplicare una adeguata difesa, comeinfatti avvenuto, su ciascuna di esse, il motivo deve essere rigettato.4.

Il secondo motivo, diversamente, risulta fondato.4.1.

Ed invero, si tratta di fatture emesse in anni diversi (mentre quelle contestate aicapi a) e b) sono state emesse in data 31.12.2026, quella emessa al capo c) è stata emessain data 28.12.2017).4.2.

Non rileva la circostanza che tali fatture siano state utilizzate nel medesimo periododi imposta (2016), in quanto ciò che rileva è la diversità della data di emissione.

Poiché duedelle fatture sono state emesse in data 31.12.2016, correttamente la difesa ritiene che lestesse debbano essere considerate un unico reato (Sez. 3, n. 9440 del 24/11/2021, dep.2022, Cossarini, Rv. 282918 – 01), dovendosi infatti limitare l’aumento per la continuazionesolo per la fattura sub c), emessa in data 28.12.2017.4.3.

Tenuto conto degli aumenti disposti dalla Corte d’appello - che ha assunto comepena base di un anno di reclusione quella sub b), aumentando per la continuazione di unmese per ciascuno dei residui capi a) e c) -, deve dunque essere eliminato l’aumento di unmese di reclusione erroneamente determinato a titolo di aumento per la continuazione per ilcapo a), mantenendo invece l’aumento di un mese di reclusione per il capo c).4.4.

La pena finale, determinabile da questa Corte ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen.(Sez. 2, n. 4594 del 17/01/2018, Cantile, Rv. 272019 - 01), detratta la pena di un mese direclusione, va quindi rideterminata in un anno ed un mese di reclusione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio cheridetermina in anni uno e mesi uno di reclusione.

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'Appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato,con rinvio alla Corte d’Appello di Catania.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza della Corte di appello di Catania, emessa in data 11 giugno 2025, inriforma della sentenza del Tribunale di Catania del 1° giugno 2024, è stata rideterminata neiconfronti di Antonio Consiglio la pena, già sospesa dal primo giudice, in anni uno e mesi duedi reclusione per il reato di cui all’art. 8 del d. lgs. n. 74 del 2000.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diAntonio Consiglio, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di inosservanza delle norme processualistabilite a pena di nullità.In sintesi, si censura la sentenza impugnata per difetto di correlazione tra imputazionee sentenza, derivante, a monte, da nullità del decreto che dispone il giudizio. Nel caso dispecie, al ricorrente è stato addebitato in tutti e tre i capi di imputazione solo il reato di cuiall'articolo 2 del d. lgs. n. 74 del 2000, relativo alla dichiarazione fraudolenta mediante uso difatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Tuttavia, i giudici di merito avrebberocondannato il ricorrente per il diverso reato di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 74 del 2000, reato dicui compare soltanto l'indicazione numerica nella rubrica, senza tuttavia alcunacontestazione “in fatto” da parte del pubblico ministero.In particolare, i tre capi di imputazione riguardano una condotta attribuita a MaugeriGiovanna (capo A – per la dichiarazione relativa al 2016 inerente alla [OSCURATO:SOCIETA].) eGuarnera [OSCURATO:PERSONA] (capi B e C – per le dichiarazioni relative agli anni 2016 e 2017inerenti alla [OSCURATO:SOCIETA].), la cui estensione all’odierno ricorrente avrebbe dovutoessere ipotizzata a titolo di concorso, sebbene la disposizione ex art. 110 cod. pen. non glisia stata contestata. Si chiede pertanto l'annullamento della sentenza di condanna con rinvio al primogiudice per difetto di iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale o, insubordine, la nullità nella sentenza per violazione degli articoli 516 e 522 cod. proc. pen. perl’omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di inosservanza od erronea applicazionedella legge penale in relazione all’art. 8, comma 2, d. lgs. n. 74 del 2000.In sintesi, si sarebbe erroneamente applicato un aumento a titolo di continuazioneindividuando come pena base quella di cui al capo B), ossia l'emissione di una fattura infavore della [OSCURATO:SOCIETA]. relativa all'anno d'imposta 2016, aumentando ex art. 81 cod.pen. la pena in relazione al reato di cui al capo A), ossia l'emissione di una fattura in favoredella [OSCURATO:SOCIETA]. sempre relativa al medesimo periodo di imposta. Secondo la difesa taleaumento sarebbe illegittimo in quanto si sarebbe in presenza, trattandosi di fatture emessenel medesimo periodo di imposta, di un unico reato.3. In data 28 gennaio 2026 il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiestoannullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania. Ritiene ilProcuratore genarel che il primo motivo è fondato ed assorbente, atteso che la Corted’Appello, come ritenuto dal ricorrente, con una motivazione laconica, sembrerebbe averviolato il principio di correlazione tra contestazione e fatto descritto in sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussioneorale, è parzialmente fondato.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Occorre premettere che per "fatto diverso", si intende il fatto che, per le modalitàessenziali dell'azione e/o dell'evento, sia difforme da quello contestato con l'originariaimputazione. In tal caso, il giudice, in conformità al disposto di cui al comma 2 dell'art. 521del, cod. proc. pen., disposizione calibrata per la fase dibattimentale ma analogicamenteapplicabile anche a fasi diverse del processo, deve rimettere, con ordinanza, gli atti alpubblico ministero.2.2. In quest'ambito, la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che, per"fatto diverso", deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa,restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quellidescritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nellaricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 5, n. 2295 del 03/07/2015, dep. 2016,Marafioti, Rv. 266019; Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv. 256861; Sez. 2, n.18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822).2.3. È utile ricordare che le Sezioni Unite (Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007, Battistella,Rv. 238239) hanno affermato che – siccome l'udienza preliminare è connotata da unamaggiore fluidità dell'addebito, che si cristallizza solo con il decreto che dispone il giudizio –l'intervento del giudice per assicurare la costante corrispondenza dell'imputazione a quantoemerge dagli atti costituisce «un atto doveroso e un'esigenza insopprimibile, non solo agaranzia del diritto di difesa dell'imputato e dell'effettività del contraddittorio, ma anche al finedi consentire che il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale si svolgain piena autonomia e si concluda eventualmente con una decisione di rinvio a giudizio che,nel fissare il thema decidendum, abbia ad oggetto un 'imputazione riscontrabile negli attiprocessuali e sia supportata da specifiche fonti di prova in ordine ai fatti storici contestati conchiarezza e precisione, anziché un'imputazione priva di concreto contenuto materiale,inidonea a reggere l'urto della verifica preliminare di validità nella fase introduttiva deldibattimento», precisando come, avuto particolare riguardo alla "centralità dell'attoimputativo" ed alla "struttura dell'udienza preliminare", da ciò derivi, «come logico corollario,che l'udienza preliminare si configuri come il luogo privilegiato di stabilizzazione dell'accusae che il progressivo consolidamento dell'imputazione debba essere realizzato, in primis,all'interno della fase, mediante il meccanismo d'integrazione e specificazione predispostoper la diversità del fatto dall'art. 423 c.p.p., comma 1, nella lettura estensiva che di taledisposizione normativa» ha offerto «la giurisprudenza costituzionale (C. cost, n. 88 del 1994e n. 131 del 1995; n. 265 del 1994 e n. 384 del 2006)», con la conseguenza che «il giudicedell'udienza preliminare, dal momento della presentazione dell'atto introduttivo fino all'esitodella discussione nel confronto dialettico fra le parti, ancor prima dell'adozione dei tipiciprovvedimenti conclusivi della fase ex art. 424 c.p.p., qualora ravvisi nell'atto di imputazionel'assenza del contenuto minimo indispensabile o la sua imperfezione e inadeguatezza perdifetto di chiarezza e precisione dei fatti storici contestati, ha il "potere - dovere" di attivare imeccanismi correttivi nel corso dell'attività fisiologica della medesima udienza,rappresentando, con ordinanza motivata e interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragionigiuridiche del vizio d'imputazione e richiedendo espressamente al pubblico ministero diprovvedere, di conseguenza, alle opportune precisazioni e integrazioni, secondo ilparadigma contestativo dettato dall'art. 423 c.p.p., comma 1», concludendo che «in caso diaccertata diversità del fatto o comunque di erroneità, insufficiente specificazione oincompletezza originaria dell'atto imputativo, fondate la prima sulla lettura estensiva delmodulo previsto dall'art. 423 c.p.p., comma 1 e l'altra sull'applicazione analogica dell'art. 521c.p.p., comma 2, sostanzialmente suggeriscono un vero e proprio "percorso" procedurale, inuna composizione unitaria delle opzioni, al fine di assicurare la costante corrispondenza delfatto storico, quale emerge dagli atti e dalle fonti di prova, all'imputazione formulata e il pienorispetto del diritto di difesa. Il controllo del giudice dell'udienza preliminare sulla validitàdell'imputazione, siccome immanente al sistema, deve esplicarsi secondo una sequenzarazionale (...) che, in prima battuta, privilegia l'emendatio delle lacune imputative attraversogli strumenti di adeguamento previsti dall'art.423 c.p.p., comma 1, nell’ambito e all'internodella medesima fase processuale, evitando così situazioni di stallo decisorio che, altrimenti,comporterebbero la regressione del procedimento a seguito della trasmissione degli atti alpubblico ministero. Solo successivamente – non alternativamente – e in caso di mancataadesione del pubblico ministero alla richiesta correttiva, integrativa o modificativa nei terminiindicati dall'ordinanza interlocutoria del giudice, quindi di cronicizzazione del conflitto fragiudice e pubblico ministero sulla configurazione dell'imputazione, è consentito il ricorso a unprovvedimento conclusivo di restituzione degli atti, che non necessita di una previadichiarazione di nullità (non prevista dal legislatore) della richiesta di rinvio a giudizio edetermina la retrocessione del procedimento, sulla falsariga di quanto disposto dall'art. 521c.p.p., comma 2, onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alleeffettive risultanze d'indagine».3. Premesso ciò, si noti come nel caso di specie non risulta violato il principio dicorrelazione tra chiesto e pronunciato poiché nei capi di imputazione è ascritto chiaramenteall’odierno ricorrente il reato di cui all'art.8 del d. lgs. n. 74 del 2000.3.1. E’ ben vero che risulta descritto “in via principale” il reato di cui all’art. 2 relativo alladichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti, ma,sin dal decreto che ha disposto il giudizio, risulta(va) contestata al Consiglio la condotta diaver emesso, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], le tre fatture peroperazioni di inesistenti indicate nei capi di imputazione sub a), b) e c) e la cui utilizzazionein dichiarazione risulta essere stata imputata, nei termini più specificamente indicati in talilettere, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.2. Correttamente, dunque, la Corte d’appello (ed il primo giudice) hanno pronunciatocondanna per l’imputazione di cui all’art. 8, d. lgs. n. 74 del 2000, condotta su cui il Consiglioha articolato la sua difesa, come risulta in maniera palese dalla stessa eccezione difensiva,risultante nel verbale di udienza del 15 luglio 2022, in cui era stata la stessa difesa, nelsollevare la relativa eccezione sulla chiarezza del capo di imputazione, ad affermare comenon si comprende(va) dall’imputazione se l’imputato Consiglio dovesse rispondere dientrambi gli articoli oppure “più correttamente” solo dell’art. 8 d. lgs. n. 74 del 2000.3.3. Non può dunque dubitarsi che l’imputato abbia correttamente esplicato la suadifesa in relazione all’imputazione di cui all’art. 8, d. lgs. n. 74 del 2000.3.4. Deve, a tal proposito, infatti, ribadirsi che in tema di correlazione tra accusa esentenza, le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e lacorrelazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (articoli 516-522 cod. proc. pen.),avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pienoesercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità allequali sono dirette, cosicchè non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispettoall'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichila possibilità di difesa dell'imputato. In altri termini, poiché la nozione strutturale di "fatto",contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondatasull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessariacorrelazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisionegiurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputatosia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale nonabbia potuto difendersi (Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423 - 01).3.5. Va inoltre ribadito che in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fattidescritti nell'imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenzialidel fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (ex plurimis,Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Rv. 279090; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, dep. 2014, Rv.258948; Sez.2, n. 16817 del 27/03/2008, Rv. 239758). In altri termini, non sussiste alcunaincertezza sull'imputazione quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali esostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del dirittodi difesa, non essendo necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazionestessa (ex multis, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 264877; Sez. 2, n. 36438del 21/07/2015, Rv. 264772; Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Rv. 261741; Sez. F., n. 43481del 07/08/2012, Rv. 253582). Per contro, si ha incertezza sul fatto solo quando l'imputatonon sia stato posto in grado di conoscere l'oggetto dell'addebito e l'attività materiale (nei suoiprofili storici essenziali) in ordine alla quale viene chiamato a rispondere, risultando in talmodo preclusa o resa difficoltosa la possibilità di difesa (ex multis, Sez. 1, n. 297 del09/02/1990, Rv. 183761).3.6. Pertanto, a fronte della compiuta descrizione del fatto addebitato nelle treimputazioni e della possibilità del ricorrente di poter esplicare una adeguata difesa, comeinfatti avvenuto, su ciascuna di esse, il motivo deve essere rigettato.4. Il secondo motivo, diversamente, risulta fondato.4.1. Ed invero, si tratta di fatture emesse in anni diversi (mentre quelle contestate aicapi a) e b) sono state emesse in data 31.12.2026, quella emessa al capo c) è stata emessain data 28.12.2017).4.2. Non rileva la circostanza che tali fatture siano state utilizzate nel medesimo periododi imposta (2016), in quanto ciò che rileva è la diversità della data di emissione. Poiché duedelle fatture sono state emesse in data 31.12.2016, correttamente la difesa ritiene che lestesse debbano essere considerate un unico reato (Sez. 3, n. 9440 del 24/11/2021, dep.2022, Cossarini, Rv. 282918 – 01), dovendosi infatti limitare l’aumento per la continuazionesolo per la fattura sub c), emessa in data 28.12.2017.4.3. Tenuto conto degli aumenti disposti dalla Corte d’appello - che ha assunto comepena base di un anno di reclusione quella sub b), aumentando per la continuazione di unmese per ciascuno dei residui capi a) e c) -, deve dunque essere eliminato l’aumento di unmese di reclusione erroneamente determinato a titolo di aumento per la continuazione per ilcapo a), mantenendo invece l’aumento di un mese di reclusione per il capo c).4.4. La pena finale, determinabile da questa Corte ex art. 620, lett. l), cod. proc. pen.(Sez. 2, n. 4594 del 17/01/2018, Cantile, Rv. 272019 - 01), detratta la pena di un mese direclusione, va quindi rideterminata in un anno ed un mese di reclusione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio cheridetermina in anni uno e mesi uno di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA]