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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 44068/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, affidando il ricorso a due motivi; ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono privi della necessaria specificità e meramente reiterativi di censure adeguatamente disattese dal giudice di merito; rilevato, in particolare, che il primo motivo - relativo alla dedotta insufficienza delle prove raccolte, inidonee a dimostrare la riconducibilità della condotta all'imputato e la rilevanza penale della stessa - è completamente versato in fatto e, comunque, non correlato con la motivazione del Tribunale che, sia pure con motivazione sintetica, ma adeguata, ha osservato come la responsabilità risultasse dalle convergenti dichiarazioni dei militari che avevano proceduto al controllo del Polizzotto e al sequestro dei due coltelli trovati, senza ragione, nella sua disponibilità, non mancando di porre in risalto che a seguito del controllo, avvenuto in orario notturno e in zona buia, l'imputato, che non indossava abita da lavoro, non aveva fornito alcuna giustificazione in merito a detta detenzione; ritenuto che analoga valutazione di manifesta infondatezza va riservata al secondo motivo con il quale il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., posto che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità è stata, nella specie, rilevata dal Tribunale con motivazione adeguata, attraverso il richiamo ai punti n. 1, 2, 3 e 4 della stessa sentenza riferentesi alle modalità della condotta, della gravità della stessa; rilevato che, a tale assorbente rilievo, il ricorrente oppone contestazioni non concludenti e, comunque, di mero fatto (laddove afferma la sostanziale inoffensività della condotta) e, come tali, non utilmente apprezzabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 22 settembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, affidando il ricorso a due motivi; ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono privi della necessaria specificità e meramente reiterativi di censure adeguatamente disattese dal giudice di merito; rilevato, in particolare, che il primo motivo - relativo alla dedotta insufficienza delle prove raccolte, inidonee a dimostrare la riconducibilità della condotta all'imputato e la rilevanza penale della stessa - è completamente versato in fatto e, comunque, non correlato con la motivazione del Tribunale che, sia pure con motivazione sintetica, ma adeguata, ha osservato come la responsabilità risultasse dalle convergenti dichiarazioni dei militari che avevano proceduto al controllo del Polizzotto e al sequestro dei due coltelli trovati, senza ragione, nella sua disponibilità, non mancando di porre in risalto che a seguito del controllo, avvenuto in orario notturno e in zona buia, l'imputato, che non indossava abita da lavoro, non aveva fornito alcuna giustificazione in merito a detta detenzione; ritenuto che analoga valutazione di manifesta infondatezza va riservata al secondo motivo con il quale il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., posto che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità è stata, nella specie, rilevata dal Tribunale con motivazione adeguata, attraverso il richiamo ai punti n. 1, 2, 3 e 4 della stessa sentenza riferentesi alle modalità della condotta, della gravità della stessa; rilevato che, a tale assorbente rilievo, il ricorrente oppone contestazioni non concludenti e, comunque, di mero fatto (laddove afferma la sostanziale inoffensività della condotta) e, come tali, non utilmente apprezzabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 22 settembre 2022
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