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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 26212/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata dal locale Tribunale in data 14 giugno 2023 per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che, con unico motivo, ha dedotto violazione di legge e mancanza della motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. nonché ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Giova, invero, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 3, 4 e 5 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 25 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata dal locale Tribunale in data 14 giugno 2023 per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che, con unico motivo, ha dedotto violazione di legge e mancanza della motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. nonché ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Giova, invero, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 3, 4 e 5 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26212/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris