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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38215/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 048U432) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - quanto ai primi due motivi sulla giustificazione della condotta tenuta dal ricorrente, si veda, in particolare, pag. 5, dove la Corte di appello ha accertato, con motivazione non censurabile in questa sede, l'entità del problema di salute riferito dall'imputato e il contesto di assistenza sanitaria ben noto all'imputato offerto dalla struttura carceraria che escludevano anche dal punto di vista putativo sia la configurabilità dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale sia l'esercizio di un diritto; - quanto al terzo motivo sulla recidiva, la Corte ha offerto una motivazione puntuale sulla maggiore pericolosità della condotta tenuta dal ricorrente in considerazione del ricorso nel suo percorso criminale anche all'uso della violenza, che veniva pertanto ad escludere una "occasionalità" del fatto, e sul giudizio di bilanciamento per le attenuanti generiche, là dove si afferma che un diverso giudizio era impedito invero dalla recidiva qualificata e in ogni caso dai numerosi precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 048U432) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - quanto ai primi due motivi sulla giustificazione della condotta tenuta dal ricorrente, si veda, in particolare, pag. 5, dove la Corte di appello ha accertato, con motivazione non censurabile in questa sede, l'entità del problema di salute riferito dall'imputato e il contesto di assistenza sanitaria ben noto all'imputato offerto dalla struttura carceraria che escludevano anche dal punto di vista putativo sia la configurabilità dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale sia l'esercizio di un diritto; - quanto al terzo motivo sulla recidiva, la Corte ha offerto una motivazione puntuale sulla maggiore pericolosità della condotta tenuta dal ricorrente in considerazione del ricorso nel suo percorso criminale anche all'uso della violenza, che veniva pertanto ad escludere una "occasionalità" del fatto, e sul giudizio di bilanciamento per le attenuanti generiche, là dove si afferma che un diverso giudizio era impedito invero dalla recidiva qualificata e in ogni caso dai numerosi precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 38215/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris