CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10741/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 12363/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoPaola [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] gela Vaccaro; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avversola sentenza della Corte di appello di Lecce n. 219/2021 depositata il 19/02/2021. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa I committenti Nicola, Lara e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] convengono dinanzi al Tribunale di Lecce l’appaltatore [OSCURATO:PERSONA] e 2di 3 – 12363/2021 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. il direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA] per la condanna ex art. 1669 c.c. al pagamento dell’importo necessario all'eliminazione dei gravi difetti dell’opera di rifinitura di un immobile appaltata, oltre al risarcimento del danno. Rigettata in primo grado, la domanda è stata accolta in appello,con condanna dell’appaltatore e del direttore dei lavori in solido al pagamento di € 16.047. Ricorre in cassazione l’appaltatore convenuto [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi.Resistono i committenti attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ri- mangono intimati. Il consigliere delegato ha proposto la definizione ex art. 380-bis c.p.c. per improcedibilità del ricorso. Il ricorrente ne ha chiesto la decisione. Ragioni della decisione 1. –Il consigliere delegato ha rilevato il mancato deposito, entro il ter- mine di cui all’art. 369 co. 1 c.p.c., della copia notificata della sentenza impugnata, mentre, a fronte della pubblicazione della pronuncia il 19/2/2021, la notificazione del ricorso è stata avviata il 23/4/2021, oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito, cosicché il ricorso è improcedibile. Nel chiedere la decisione, il ricorrente obiettache la propria dichiarazione che la sentenza impugnata è stata notificata il 25/2/2021 è stata confer- mata al punto 11 del controricorso. L’obiezione non supera l’argomentazione della proposta di definizione, poichéil fatto che il controricorrente ha confermato che la notificazione è stata compiutacosì come indicato dal ricorrente non esclude l’improcedibi- lità ex art. 369 c.p.c. (così Cass. SU 21349/2022, paragrafo n. 4.9., cui si rinvia per lagiustificazione). 2. - Il ricorso è improcedibile . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; atteso che la decisione è conforme alla proposta di definizione anticipata, vanno rese le statuizioni di cui all’art.96, commi terzo e quarto, come richiamati dall’art. 380 bis., ultimo comma, c.p.c. 3di 3 – 12363/2021 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte con- troricorrente, che liquida in € 2.200, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Inoltre, con- danna ex art. 96 co. 3 c.p.c. la parte ricorrente a pagare€ 1.800 alla parte controricorrente; nonché ex art. 96 co. 4 c.p.c. a pagare € 1.800 alla cassa delle ammende. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso